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QUANTO ALLA FASE ASCENDENTE LA PARTECIPAZIONE PUÒ ESSERE DIRETTA E

INDIRETTA !

La previsione espressa della partecipazione diretta delle regioni ai lavori del Consiglio,

consente al Governo di nominare un rappresentante regionale in seno allo stesso organo,

in rappresentanza dell’Italia. Detta previsione è a tutt’oggi rimasta inattuata.La

partecipazione indiretta si svolge all’interno dello stato membro e prevede che il Governo

si faccia portavoce delle istanze regionali in sede europea. Gli strumenti previsti dalla

legge per partecipare effettivamente alla fase ascendente consistono nel meccanismo

delle osservazioni, nel meccanismo di intesa e nell’istituto della riserva d’esame (richiesta

di sospendere ogni decisione sul progetto in discussione al Consiglio).!

QUANTO ALLA FASE DISCENDENTE!

Quando le direttive disciplinano materie di competenza esclusiva delle regioni e province

autonome (Trento e Bolzano), queste possono provvedere direttamente alla loro

trasposizione.!

Per le materie di competenza concorrente, invece, i principi fondamentali sono dettati dalla

legge comunitaria e tali principi non sono derogabili dalla legge regionale o provinciale. !

Nel caso Regioni e Province autonome, non diano esecuzione alle direttive dell’unione

nelle materie di loro competenza esclusiva, è previsto che il governo eserciti un potere

sostitutivo al fine di evitare di esporre l’Italia a procedure di infrazione per mancato

recepimento della normativa europea. !

I PRINCIPI COMUNI AGLI ATTI DELL’U.E.!

LA MOTIVAZIONE!

Gli atti vincolanti approvati dall’U.E. devono essere motivati, pena l’annullamento per

violazione delle forme sostanziali. Affinché l’obbligo di motivazione, sia soddisfatto, è

necessario che l’atto contenga la specificazione degli elementi di fatto e di dritto sui quali

l’istituzione si è fondata. !

La Corte di giustizia a precisato che la necessità della motivazione deve essere valutata in

funzione delle circostanze del caso, della natura e dell’interesse che i destinatari della, o

altre persone, da questo ricordati direttamente o individualmente, possono avere a

ricevere spiegazioni !

LA BASE GIURIDICA!

L’atto deve far riferimento ad una o più specifiche norme del Trattato, cioè la base

giuridica, la cui omissione integra un vizio sostanziale dell’atto, a meno che non sia

possibile determinarla con sufficiente precisione in base ad altri elementi dello stesso atto.!

L’ancoraggio dell’atto da una o più norme del diritto primario dell’Unione, assume rilievo in

relazione a distinti profili:!

- il primo profilo attiene al sistema di competenze e, in questo senso, il richiamo ad una o

più basi giuridiche a fondamento dell’adozione dell’atto permette di verificare se l’azione

dell’Unione si muove o meno nell’alveo delle competenze che le sono state attribuite dai

Trattati;!

- il secondo motivo investe il sistema del così detto riparto di competenze interne. Il

richiamo ad una base giuridica permette alle diverse istituzioni dell’Unione di verificare

se sono rispettate le prerogative e le attribuzioni che il Trattato assegna loro e,

conseguentemente, di verificare il rispetto delle procedure previste in quanto la scelta

dell’una o dell’altra base giuridica può implicare una diversa procedura e competenza

delle istituzioni.!

Tale ultimo aspetto ha suscitato il più ampio contenzioso, in particolare quando l’atto, in

base alle previsioni del Trattato, costituisce l’esercizio di due o più competenze

dell’Unione. Le distinte basi giuridiche possono infatti dar luogo a diverse procedure, in

questo caso l’adozione dell’atto dovrà trovare fondamento esclusivo sulla norma del

Trattato che implica il procedimento più rispettoso del fondamentale principio democratico.!

L’EFFICACIA NEL TEMPO!

L’atto giuridico approvato dalle istituzioni dell’U.E., entra in vigore il ventesimo giorno dalla

sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’U.E., ovvero nella data specificata nell’atto

stesso. In caso di atto non pubblicato fa fede la data di notifica al diretto interessato e ciò

vale tanto per gli Stato membri quanto per le persone fisiche e giuridiche.!

Se la pubblicazione è successiva alla data indicata nell’atto, vale ad ogni effetto il

momento della effettiva diffusione. La norma europea non può avere effetto retroattivo

non può cioè regolamentare rapporti giuridici definiti anteriormente alla sua entrata in

vigore.!

PARTE GENERALE, CAPITOLO 11: RAPPORTI TRA ORDINAMENTO INTERNO E

ORDINAMENTO DELL’UNIONE!

IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA!

All’inizio del processo comunitario, gli strumenti giuridici predisposti a livello nazionale non

brillarono per attenzione e, probabilmente, né i governi né l’opinione pubblica di allora si

resero conto di che cosa comportasse il sistema comunitario.!

D’altra parte, a differenza di altri paesi fondatori (Francia e Germania), nel nostro paese

nulla era stato fatto sul piano costituzionale e la dottrina italiana dell’epoca si spese

parecchio nel negare la specificità dell’ordinamento comunitario ritenendo che quest’ultimo

fosse semplicemente riconducibile al diritto internazionale.!

Tuttavia con il trascorrer del tempo, accanto allo sviluppo della giurisprudenza della corte

di giustizia ci si dovette occupare sempre più anche delle norme del diritto derivato

provenienti dalla fonte comunitaria, in particolare dei regolamenti e delle direttive.!

ARTICOLO 10 COSTITUZIONE!

Il primo comma di questo articolo stabilisce che: “l’ordinamento giuridico italiano si

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. !

ARTICOLO 11 COSTITUZIONE!

L’attenzione si rivolse così all’articolo 11 della Costituzione ove è stabilito che: “l’Italia

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

soluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri

stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la

giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale

scopo”.!

Tuttavia nonostante un’evidente forzatura interpretativa, l’articolo 11 della Costituzione

italiana finì per essere letto in modo assai diverso dalle regioni che ne avevano indotto la

scrittura ed essere cos’ individuato come la base legale per dare effettiva esecuzione ai

Trattati istitutivi e modificativi della C.E.C.A., della C.E.E., del’U.E., dell’Euratom.!

Naturalmente non senza numerosi passaggi giurisprudenziali si arrivò con il primo comma

del nuovo articolo 117, ad affermare che: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e

dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali.!

ANALISI ED EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA, DELLA CORTE DI GIUSTIZIA,

DELL’U.E. E DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA!

I PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DALLA GIURISPRUDENZA!

Con la sentenza del 5 febbraio 1963, la Corte di giustizia dell’allora Comunità europea, ha

introdotto il principio dell’effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri.

Importando merci dalla Germania nei Paesi Bassi, l’impresa di trasporti Van Gend & Loos

doveva pagare dazi doganali che riteneva contrari alle norme del trattato C.E.E. che

vietava agli Stati membri di aumentare i dazi doganali nei loro reciproci rapporti

commerciali.!

Il ricorso poneva la questione tra una legislazione nazionale e le norme del Trattato

C.E.E.. L’impresa dei trasporti si rivolse allora al giudice olandese chiedendo di sottoporre

la questione alla Corte di giustizia attraversi il rinvio pregiudiziale. La Corte ha risolto la

questione affermando la dottrina dell’effetto diretto, attribuendo in tal modo, all’impresa di

trasporti, una garanzia diretta dei suoi diritti a norma del diritto primario della Comunità.!

Nel 1964 le “lobbies” che si opponevano alla nazionalizzazione dell’Enel invocarono profili

di incostituzionalità basandosi su norme comunitarie. La vicenda fu sottoposta dal giudice

conciliatore di Milano in due diverse cause alla Corte costituzionale e alla Corte di

giustizia. La Corte costituzionale ritenendo che dovesse rimanere saldo il principio della

successione della legge nel tempo, ritenne che non vie erano questioni di costituzionalità e

che pertanto le questioni sollevate fossero irrilevanti al fine della decisione e perciò non

meritevoli di ricorso alla Corte di giustizia della Comunità in quanto anche se la legge

istitutiva dell’Enea fosse contraria al trattato C.E.E., essa prevarrebbe perché successiva.!

La sentenza della Corte di giustizia rispose, senza mai nominarla, alla Corte

costituzionale. La Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato

C.E.E. ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato dell’ordinamento giuridico

degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono

tenuti ad osservare infatti, istituendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri

organi, di personalità, di capacità.!

Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti

comunitarie e, più in generale, lo spirito e i termini del trattato, hanno per corollario

l’impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi

accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale

pertanto non potrà essere opponibile all’ordine comune.!

Se l’efficacia del diritto comunitario variasse da uno stato all’altro, metterebbe in pericolo

l’attuazione degli scopi del trattato e causerebbe una discriminazione vietata. Inoltre

secondo la Corte di giustizia “il trasferimento effettuato degli Stati a favore

dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle

disposizioni del Trattato implica una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte

alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con il sistema della Comunità,

sarebbe privo di efficacia”.!

!

Sentenza numero 183 del 27 dicembre 1973 (causa - Frontini contro

l’Amministrazione delle finanze)!

Nella sentenza la Corte afferma che con l’art 11 il costituente ha inteso definire “l’apertura

dell’Italia alle più impegnative

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A.A. 2016-2017
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher attilio1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pierini Marcello.