Diritto dell’Unione europea
Gloria Lorini
L’UNIONE EUROPEA E IL SUO DIRITTO:
Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, si avvertì l’esigenza di un’organizzazione
europea che potesse da un lato, contrapporsi ai due grandi blocchi nascenti quali USA e URSS e
dall’altro, ostacolare il possibile rinascere dei nazionalismi e delle mire espansionistiche dei paesi
europei e la necessità di un’azione comune da parte di tutti i paesi europei per garantire la pace
salvaguardare i diritti fondamentali. Si avviò cosi un lungo processo di integrazione comunitaria
che ha portato all’Unione europea come la conosciamo noi oggi. Si è passati da un’unione
economica, a una politica e monetaria.
Risulta difficile dare una definizione della forma di organizzazione europea, in quanto sono
presenti elementi di diritto internazionale, sovranazionale e interno. Elementi di:
diritto internazionale: le istituzioni europee traggono origine da un trattato internazionale
• concluso da e tra strati.
diritto sovranazionale: alcuni atti dell’Unione, una volta emanati, sono direttamente applicabili
• all’interno degli stati membri senza bisogno di atti di esecuzione da parte dei singoli stati (es.
Regolamenti).
diritto interno: altri atti dell’Unione necessitano invece di atti di esecuzione (es. Direttive).
•
La forma di organizzazione europea costituisce un “genus” unico di ordinamento, non paragonabile
a quello di altri ordinamenti.
Si può forse dire che l’organizzazione dell’Unione europea si avvicini ad un’organizzazione
federale perché gli stati membri rimangono autonomi e indipendenti ma consentono a limitazioni
della propria sovranità a favore dell’Unione.
L’Unione europea è un’organizzazione internazionale politica ed economica a carattere
sovranazionale.
Evoluzione:
- 1951: prima Comunità —> Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA).
- 1957: Comunità economica europea (CEE, poi CE), Euratom —> Comunità europea per
l’energia atomica.
- Trattato di Maastricht: CE —> UE. Si passa da Comunità a Unione. Il Trattato dell’Unione
europea (TUE) coesiste agli altri due trattati.
- Trattato di Lisbona: rinnova l’Unione nata con il Trattato di Maastricht e assorbe gli altri trattati.
Il sistema normativo si formava inizialmente su tre trattati, quelli istitutivi dell’Unione (e prima
ancora della Comunità) —> oggi vi è un solo trattato articolato su due testi: TUE e TFUE.
Quest’ultimo costituisce un mero svolgimento dei principi e delle regole generali enunciati nel
primo.
Inizialmente il diritto delle Comunità europee era considerato una mera branca del diritto
internazionale siccome quelle comunità si presentavano come organizzazioni costituite da e tra
stati attraverso accordi internazionali. Con il tempo lo sviluppo del processo di integrazione e
l’accentuazione degli enti che ne erano oggetto hanno portato ad ampliare il rilievo della materia
all’interno del diritto internazionale e poi a singolarizzarne lo studio —> questo sia per le
dimensioni quantitative che aveva assunto, sia per le peculiari caratteristiche che avevano fin da
subito contraddistinto le Comunità europee rispetto alle altre organizzazioni internazionali.
L’Unione europea presenza infatti tratti più simili di quelli di un’entità statale rispetto a quelli di
un’organizzazione internazionale. L’Unione è infatti dotata di una propria struttura istituzionale, di
una propria “costituzione” (—> un peculiare insieme di valori e principi formali e materiali, processi
decisionali, sistemi di garanzie e competenze sempre più estese). Nonostante ciò è certo che è
rimasto un collegamento con il diritto internazionale perché le istituzioni europee traggono pur
sempre origine da un trattato internazionale ed hanno come fondatori e protagonisti entità statali.
Oggi il diritto dell’Unione europea interferisce con quasi tutte le branche del diritto interno; si parla
infatti di europeizzazione delle diverse branche del diritto interno. Raramente il diritto dell’Unione
regola autonomamente le materie oggetto della sua competenza, più spesso si limita ad interferire,
attraverso il legislatore nazionale, imponendo l’adozione di specifiche norme uniformi e
conformando quelle esistenti a regole e principi comuni. 1
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Gloria Lorini
ORIGINI E SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA:
Il processo di integrazione tra gli stati europei si è avviato con l’entrata in vigore, nel 1952, del
Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, firmato da sei paesi: Italia,
Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. A questa prima Comunità si aggiunsero,
nel 1957, la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l’energia atomica
(Euratom).
L’obbiettivo delle tre Comunità in esame era quello di dar vita, tra i sei stati firmatari, ad un mercato
comune basato sulla libera circolazione delle merci, dei capitali, delle persone e dei servizi (—>
costituiva il presupposto per l’ulteriore passaggio verso un’unione politica e monetaria). A questo
obbiettivo principale ci si proponeva di raggiungere l’adozione di politiche comuni nei settori di
competenza della CECA e dell’Euratom, nonché nei settori della politica agricola, commerciale e
dei trasporti.
Il trattato di Maastricht:
Nel 1992 fu firmato il Trattato sull’Unione europea (TUE) con il fine di ampliare le competenze delle
comunità e di perfezionare i loro meccanismi di funzionamento.
Con il Trattato di Maastricht viene quindi istituita l’Unione europea a cui appartengono le Comunità
europee e due nuovi settori di cooperazione tra gli stati in materia di politica estera e sicurezza
comune e di giustizia e affari interni.
Il TUE ha dato vita ad una struttura a tre pilastri:
I. Costituito dalle Comunità preesistenti (CECA, CEE, Euratom)
II. Di politica estera e sicurezza comune
III. Della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale
Con il Trattato di Maastricht, inoltre, viene ridenominata la Comunità economica europea (CEE) in
Comunità europea (TUE), nel cui trattato viene inserita per la prima volta la nozione di cittadinanza
dell’Unione quale status comune a tutti i cittadini degli stati membri. (Si vuole eliminare l’aggettivo
“economica” perché è vero che le Comunità nascono come un’unione di tipo economico, ma
l’obbiettivo che fin dall’inizio ci si propone è quello di raggiungere anche un’unione politica e
monetaria).
Il Trattato di Amsterdam:
Il disegno istituzionale delineato a Maastricht viene perfezionato con la firma del Trattato di
Amsterdam nel 1997. I principi di libertà, democrazia, e di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali vengono consacrati nel TUE come valori fondanti dell’Unione, una cui violazione da
parte di uno stato membro da luogo a sanzioni nei suoi confronti da parte dell’Unione.
Con il Trattato di Amsterdam vengono poi abrogate disposizioni obsolete e rimunerati gli articoli dei
Trattati.
Il Trattato di Lisbona:
Nel corso dei due decenni precedenti al Trattato di Maastricht, il numero degli Stati membri
dell’Unione era più che raddoppiato, passando dai sei fondatori a quindici. Nel 1973 avevano
aderito infatti Inghilterra, Irlanda e Danimarca; nel 1981 aveva aderito la Grecia; nel 1985 l'Austria,
la Finlandia e la Svezia; nel 1986 la Spagna ed il Portogallo. Il crollo della Unione Sovietica nel
1989 aveva aperto la prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’Unione.
Si poneva quindi il problema di adattare i meccanismi di funzionamento dell'Unione Europea ad un
aumentato numero di Stati e di rendere le istituzioni comunitarie più trasparenti nei processi
decisionali e più vicini ai cittadini. 2
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L'obbiettivo era quello di modificare ancora il Trattato (TUE) attribuendogli una funzione
costituzionale: gli atti principali avrebbero dovuto chiamarsi leggi e leggi quadro europee, la
rappresentanza esterna dell'Unione avrebbe dovuto essere affidata ad un ministro degli esteri, la
carta dei diritti fondamentali dell'Unione avrebbe dovuto essere ricompresa dentro la Costituzione
europea nella sua parte seconda. Da un punto di vista organizzativo, poi, la nuova Costituzione
avrebbe dovuto dar vita ad una nuova Unione europea che avrebbe ricompreso tanto il pilastro
comunitario che il secondo e il terzo pilastro.
Il nuovo Trattato, piuttosto lungo per essere una vera carta costituzionale, 448 articoli, sarebbe
stato diviso in quattro parti:
1. Contenente i principi, gli obbiettivi e le regole generali di funzionamento dell'Unione;
2. Contenente la carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
3. Contenete le norme di dettaglio sulle politiche ed il funzionamento dell'Unione;
4. Contenente le disposizioni generali e finali riguardanti le procedure di modifica e di entrata in
vigore del Trattato.
Il processo di ratifica del nuovo Trattato non poté tuttavia concludersi per il voto contrario, espresso
in sede di referendum popolare, di Francia e Paesi Bassi.
Abbandonata la possibilità dell’approvazione di una vera Costituzione, il lavoro effettuato fu ripreso
nell'ambito di una nuova riforma del Trattato, e nel 2007 fu firmata a Lisbona una ulteriore
revisione dei trattati precedenti.
L’Unione Europea sostituisce e succede le Comunità Europee e si fonda su due trattati: il Trattato
sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Il TUE conserva la propria denominazione e accoglie al suo interno i principi e le regole generali di
funzionamento dell’Unione; Il TFUE (prima TCE) è un trattato “servente” del nuovo TUE perché
contiene la disciplina specifica dei settori in cui l’Unione esercita le sue competenze e gli strumenti
e le modalità attraverso i quali tali competere sono esercitate.
I due trattati hanno pari valore giuridico e regolano congiuntamente un’unica entità giuridica,
l’Unione europea, che assorbe in sé la Comunità europea succedendola nei rapporti giuridici
preesistenti.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE EUROPEA:
L’acquisto e le vicende dello status di membro:
L’Unione è passata, attraverso successivi allargamenti, dagli originari 6 stati fondatori agli attuali
28 stati membri e vi sono altri paesi che hanno manifestato l’intenzione di entrare a farne parte.
L’art.49 TUE fissa la procedura per l’adesione di nuovi stati membri: “ogni stato europeo che
rispetti i valori di cui all’art.2 TUE e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro
dell’Unione”.
Le condizioni per aderire all’Unione sono quindi:
- Essere uno stato nel senso di diritto internazionale: (non è quindi concepibile l’adesione di
un’entità infrastatale).
- L’appartenenza all’Europa: l’appartenenza anche di una sola parte del territorio di uno stato al
continente europeo può essere sufficiente a consentire a quello stato di entrare a far parte
dell’Unione.
- La rispondenza di una serie di requisiti politici che si ricollegano ai valori su cui la stessa Unione
è fondata: con requisiti politici si intende la necessità che lo stato aspirante a diventare membro
dell’Unione risponda ai criteri di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana, che si identificano con i valori fondanti dell’Unione, sanciti dall’art.2 TUE. Questa
condizione può ritenersi soddisfatta quando il paese candidato abbia raggiunto una stabilità
istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la
protezione delle minoranze. 3
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Oltre alla condizione “politica” richiesta dall’art.49 TUE, il Consiglio europeo ha convenuto ulteriori
criteri di ammissibilità: si tratta dei c.d. Criteri di Copenhagen, i quali aggiungono alla condizione
politica anche quella “giuridica” ed “economica”.
- Condizione giuridica: consiste nella capacità di assumere e far fronte al complesso degli obblighi
connessi all’appartenenza all’Unione, e cioè all’acquis comunitario —> al complesso di norme e
principi ricavabili dai Trattati, dalla prassi delle istituzioni, dalla giurisprudenza della Corte e dagli
atti di varia natura adottati in applicazione dei Trattati o che ad essi si ricollegano.
- Condizione economica: attiene all’esistenza nello stato candidato di un’economia di mercato
funzionante e basata sui principi della libera concorrenza.
La procedura di adesione:
Nel corso della procedura di adesione viene verificato il soddisfacimento di queste e delle altre
condizioni indicate nell’art.49 TUE.
L’art.49 TUE disciplina anche la procedura di adesione.
La procedura si avvia formalmente con la presentazione della propria candidatura da parte dello
stato richiedente, candidatura sulla quale il Consiglio chiede alla Commissione di esprimere un
parere per poi decide, previa approvazione del Parlamento, se dichiararne l’ammissibilità.
In caso positivo la fase istituzionale della procedura si chiude e si apre quella del negoziato di
adesione.
Questa seconda fase si svolge tra gli stati membri e il paese candidato.
La prima fase è stata spesso preceduta da una fase di preparazione alla candidatura per quei
paesi che aspirano a divenire membri dell’Unione senza essere ancora in possesso dei requisiti
necessari. A questi stati l’Unione offre il proprio sostegno attraverso accordi per consentire un più
rapido adeguamento a detti standard.
Il processo di preparazione continua, e non solo per questi paesi candidati privi dei requisiti
richiesti, anche dopo l’avvio della fase intergovernativa di negoziato in vista della conclusione
dell’accordo di adesione, perché quest’adesione implica l’immediata destinatarietà in capo al
nuovo stato membro di tutti gli obblighi derivanti dall’acquis comunitario, fatte salve alcune deroghe
transitorie previste dal Trattato di adesione.
Il negoziato tra stati membri e il paese candidato è diretto alla conclusione di un accordo
internazionale, il Trattato di adesione. Questo è sottoposto alla firma di tutti gli stati contraenti ed
entra in vigore una volta ratificato da tutti loro.
In un accordo allegato al Trattato di adesione (“atto di adesione”) sono definite le condizioni per
l’ammissione e gli adattamenti dei Trattati su cui è fondata l’Unione.
L’adesione comporta l’acquisizione dello status di membro dell’Unione, la piena integrazione del
nuovo stato nel sistema istituzionale e giuridico dell’Unione, con conseguente applicazione del
diritto dell’Unione allo stato e ai territori sui quali lo stato esercita la propria giurisdizione.
Sospensione:
In assenza di una norma che lo consenta, i diritti discendenti dallo status di membro dell’Unione
non possono essere limitati o sospesi dagli altri stati membri o dalle istituzioni, neanche a fronte di
una violazione da parte di uno stato membro di obblighi che derivano da quello status.
Un’eccezione a questa regola generale è costituita dall’art.7 TUE che attribuisce la possibilità
all’Unione di sospendere alcuni dei diritti, incluso quello di voto, di uno stato che ponga in essere
una violazione grave e persistente dei valori fondanti dell’Unione previsti dall’art.2 TUE. 4
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1. Accertamento dell’esistenza di quella violazione: una decisione del Consiglio da prendere a
maggioranza dei 4/5 dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli stessi o della
Commissione o del Parlamento europeo e previa approvazione di quest’ultimo che constati
l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di quello stato dei valori di cui
all’art.2 TUE. Prima di decidere il Consiglio deve sentire lo stato e rivolgergli raccomandazioni.
2. Se nonostante questo primo avvertimento lo stato non cessa dei comportamenti contestatigli, il
Consiglio europeo con la stessa procedura ma votando all’unanimità, constata l’esistenza non
più di un rischio ma di una violazione grave e persistente dei valori fondanti dell’Unione.
3. Il Consiglio può a questo punto decidere di sospendere, a maggioranza qualificata, alcuni dei
diritti derivanti allo status di membro in applicazione dei Trattati, compreso il diritto di voto del
rappresentante del governo dello stato in seno al Consiglio.
Recesso dall’Unione:
Dopo Lisbona i Trattati prevedono la possibilità di un recesso dall’Unione. L’art.50 TUE prevede
esplicitamente la possibilità del recesso dall’Unione, nella forma di un recesso unilaterale.
Prima del Trattato di Lisbona i Trattati non disciplinavano in alcun modo l’ipotesi dell’uscita
dall’Unione da parte di uno stato membro. Questo non comportava l’impossibilità del recesso, era
comunque consentito quando vi fosse stato un mutamento fondamentale delle circostanze che
avevano portato ad aderire ad un Trattato.
L’art.50 TUE disciplina una procedura complessa:
- Recesso negoziato: laddove uno stato notifichi al Consiglio europeo la sua intenzione di lasciare
l’Unione, si avvia un negoziato tra lui e l’Unione per la conclusione di un accordo volto a definire
le modalità di recesso e le future relazione tra quello stato e l’Unione. Trascorsi 2 anni dalla
notifica il recesso diventa effettivo anche in
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