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COREPER
Il COREPER è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli
assegna. È il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri. I rappresentanti permanenti sono gli
ambasciatori che sono a capo delle rappresentanze degli Stati membri presso la UE. Si riuniscono settimanalmente.
È responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio, è l’organo di collegamento tra Comunità e Stati membri,
che dà continuità al lavoro del Consiglio compensandone la variabilità della composizione e l’impossibilità, da parte
dei ministri degli Stati membri, di svolgere a tempo pieno un lavoro per la Comunità.
Il compito più importante del COREPER consiste nell’esame preliminare di tutte le proposte che la Commissione vuole
sottoporre al Consiglio. Fa da filtro tra la Commissione e il Consiglio.
Se in seno a tale organo vi è consenso, la proposta della Commissione viene inserita tra i punti A dell’ordine del giorno
della sessione del Consiglio, il quale la approverà senza discussione, a meno che non vi sia una richiesta in tal senso da
un membro del Consiglio. Se non vi è accordo in seno al COREPER, la proposta della Commissione viene inserita nei
punti B dei lavori del Consiglio, e viene accompagnata da una relazione del COREPER, cui, ovviamente, segue una
discussione in seno al Consiglio.
COREPER I – Formato dai rappresentanti permanenti
COREPER II – Formato dai rappresentanti permanenti aggiunti
EUROGRUPPO
L’Eurogruppo ha iniziato ad operare di fatto nel 1998.
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo per
discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica.
La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca Centrale Europea è invitata a prendere parte a tali riunioni,
preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai
rappresentanti della Commissione.
I ministri degli Stati membri la cui monta è l’euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a
maggioranza di tali Stati membri.
L’Eurogruppo adotta il proprio programma di lavoro ogni sei mesi, alla vigilia degli incontri dell’ECOFIN (Consiglio dei
Ministri dell’economia e delle finanze dell’Europa a 28). Il programma definisce i principali settori d’intervento e
stabilisce gli ordini del giorno preliminare per le future riunioni dell’Eurogruppo.
Il Commissario europeo responsabile per gli affari economici e monetari ed il Presidente della Banca Centrale Europea
prendono parte alle riunioni dell’Eurogruppo.
Dal 21 gennaio 2013 presidente dell’Eurogruppo è il ministro delle Finanze olandese Jeroen Dijsselbloem.
La Commissione
La Commissione ha il compito di
a) Promuovere l’interesse generale dell’Unione Europea
b) Vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia
c) Rappresentare la Comunità nei rapporti esterni
d) Prendere decisioni nei settori direttamente previsti dai Trattati nonché nei casi ad essa delegati da parte del
Consiglio.
L’articolo 17 del precedente TUE prevedeva che sino al 31 ottobre 2014 la Commissione fosse composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro, compresi il suo Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri
e la Politica di Sicurezza e che a partire dal 1 Novembre 2014 fosse composta da un numero di membri corrispondente
ai due terzi del numero degli Stati membri. Le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles dell’11 e
12 dicembre 2008 però contengono l’impegno politico degli Stati membri a che la Commissione continui a
comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.
La Commissione è un organo di individui che agisce collegialmente decidendo a maggioranza dei suoi membri. I suoi
membri si devono astenere da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
Ciascun Commissario ha la responsabilità di una o più direzioni generali.
Il Presidente della Commissione (Jean-Claude Junker) partecipa al Consiglio Europeo. Le sue funzioni sono
Fissa gli orientamenti politici della Commissione
Ripartisce le competenze ai singoli commissari
Può modificarne le competenze nel corso del mandato
Nomina i vicepresidenti previa approvazione del collegio
Può far dimissionare i membri della Commissione previa approvazione del collegio.
Per quanto riguarda il Presidente della Commissione, il Consiglio Europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone allo stesso Parlamento un candidato a tale carica. Tale candidato risulta eletto se il Parlamento europeo lo
voto a maggioranza dei membri che lo compongono. E se egli non attiene tale maggioranza di voti il Consiglio deve
proporre un nuovo candidato.
Gli altri membri sono nominati sulla base di un elenco preparato dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente
della Commissione, tenendo conto delle proposte presentante dagli Stati membri. I loro nomi, assieme a quelli del
Presidente e dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, sono sottoposti
all’approvazione finale del Parlamento Europeo. È dato il completamento di queste due fasi della procedura che
l’intera Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
La Commissione dura in carica cinque anni. Le decisioni sono prese a maggioranza dei suoi membri.
Potere di Iniziativa Normativa – Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della
Commissione. Il Consiglio può agire senza la proposta della Commissione ad esempio in materia di navigazione
marittima ed aerea e in materia di visti, asilo ed immigrazione, materie con riferimento alle quali può agire su
iniziativa di uno Stato membro. Però, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere alla Commissione di
presentare una proposta. Il TUE prevede che un milione di cittadini europei, aventi la cittadinanza di un numero
significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata su
materie in merito alle quali ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati.
Potere di Controllo – La Commissione, nel vigilare sull’applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni
adottate dalle istituzioni dell’Unione, ha il potere di promuovere procedure di infrazione nei confronti degli Stati
membri. In particolare, la Commissione vigila sul rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri
attraverso il procedimento di infrazione.
Potere di adottare Atti Integrativi o Modificativi di Atti Legislativi – Un atto legislativo può delegare alla Commissione il
potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non
essenziali dell’atto legislativo. L’atto che contiene una tale delega delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la
portata e la durata della delega di potere. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega
e l’atto delegato può, comunque, entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall’atto legislativo, il
Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.
Potere di adottare Atti di Esecuzione – Gli atti di esecuzione di atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, dato che
sono destinati ad operare all’interno degli Stati membri, devono essere adottati da questi. Quando, però, detti atti
dell’Unione richiedono condizioni uniformi di attuazione essi possono attribuire le relative competenze di esecuzione
alla Commissione. L’esercizio da parte sua di questa competenza deve essere sottoposta ad un controllo da parte degli
stati membri.
Potere di Rappresentanza e di Negoziazione sul Piano Internazionale – La Commissione europea è un importante
portavoce dell’Unione europea sulla scena internazionale. Grazie ad essa, gli Stati membri possono esprimersi con una
sola voce nell’ambito di contesti internazionali. Essa è, inoltre, competente anche a negoziare gli accordi internazionali
per conto dell’UE, tra i quali particolarmente importanti sono gli accordi in materia di commercio.
Accordo Cotonou – Stabilisce le condizioni per un’importante partnership di cooperazione economica e
commerciale fra l’UE ed i paesi in via di sviluppo dell0Africa, dei Caraibi e del Pacifici (Paesi ACP).
Spetta al Presidente della Commissione decidere quale Commissario sarà responsabile di una determinata politica e
procedere eventualmente ad un rimpasto delle competenze durante il mandato.
La Commissione si riunisce una volta alla settimana, di norma il mercoledì, a Bruxelles. Ogni Commissario espone i
punti all’ordine del giorno per le politiche di sua competenza e il collegio prende una decisione collegiale in merito.
Il personale della Commissione è organizzato secondo dipartimenti, denominati Direzioni Generali (DG) e servizi.
Ogni DG è responsabile di un determinato settore e opera sotto la guida di un direttore generale, che risponde a sua
volta ad un commissario.
Il coordinamento generale è garantito dal Segretariato generale della Commissione. Il Segretariato fa capo al
Segretario generale, il quale risponde direttamente al Presidente della Commissione.
Di fatto sono le DG ad elaborare e redigere le proposte legislative, sebbene le proposte diventino ufficialmente tali
solo una volta adottate dalla Commissione nel corso delle riunioni settimanali.
Quando la proposta è pronta, viene inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione della Commissione.
Se almeno 15 commissari su 28 si dichiarano favorevoli, la Commissione procede all’adozione della proposta. A questo
unto il documento viene inoltrato all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo.
Il Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo costituisce l’istituzione attraverso la quale il processo d’integrazione europea si realizza in
sintonia con i principi della democrazia rappresentativa.
È composta da rappresentanti dei cittadini dell’Unione, il cui numero non può essere superiore a 750, più il
Presidente. I membri del Parlamento sono riuniti secondo gruppi politici paneuropei, che rappresentano i diversi punti
di vista sull’integrazione europea, da quello più fortemente federalista a quello apertamente euroscettico.
Da luglio 2009 tutti i gruppi politici devono essere composti da deputati di almeno 7 Stati membri. Per la costituzione
di un gruppo politico è richiesto un numero minimo di 25 deputati.
Da un