Diritto dell'unione europea
Il diritto dell'Unione Europea fa perno su due testi, i quali, insieme, costituiscono il Trattato di Lisbona:
- Trattato sull'Unione Europea (TUE)
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Il Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009) incide profondamente sulle persone e sulle imprese che operano nel nostro Paese per lo spazio ed il rilievo ad esso riconosciuto da due disposizioni della Costituzione Italiana:
- Articolo 11 – L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni
- Articolo 117 – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
L'integrazione europea e il diritto che la disciplina costituiscono il risultato di una complessa e faticosa evoluzione. In una prima fase del movimento di integrazione ha riguardato solo una parte, quella occidentale del continente europeo. Inizialmente ha interessato sei Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo ed Olanda. Gli Stati dell'Europa orientale hanno dato vita a forme alternative di aggregazione militare ed economica che facevano riferimento all'Unione Sovietica. A seguito del crollo del muro di Berlino (1989) e del crollo dell'URSS (1991), anche gli Stati dell'Europa orientale hanno chiesto di far parte del processo di integrazione avviato dall'Europa occidentale. È stato così che si è arrivati all'attuale Unione Europea che comprende 28 Stati membri.
Metodo comunitario
L'organizzazione proposta da Robert Schuman (fondatore della CECA – Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – la quale costituì il primo embrione dell'attuale UE) dà luogo a una gestione comune delle risorse carbosiderurgiche secondo un metodo innovativo, diverso dal metodo tradizionalmente utilizzato nei rapporti tra Stati sovrani. Il metodo indicato da Robert Schuman per il funzionamento dell'organizzazione da lui proposta è usualmente definito come Metodo Comunitario. Esso presenta determinate caratteristiche:
- Le persone che siedono nella maggior parte delle istituzioni comunitarie non rappresentano gli Stati di cui sono cittadini e, in proprio, compiono le loro scelte in maniera indipendente da essi.
- Dà largo spazio alle deliberazioni a maggioranza, per lo più a maggioranza qualificata. Ciò significa che il consenso di tutti gli Stati membri non è condizione indispensabile per l'azione dell'organizzazione. Gli Stati che restano in minoranza sono vincolati al rispetto delle deliberazioni che sono state assunte a maggioranza.
- Il potere deliberativo dell'organizzazione si esprime normalmente attraverso veri e propri atti vincolanti, che creano diritti ed obblighi per gli Stati e, quando sono direttamente applicabili, anche per le singole persone fisiche e giuridiche.
- Gli atti delle istituzioni sono sottoposti ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità.
- Esso è autonomo sia dal diritto internazionale che dai singoli Stati membri.
Trattato CECA
Il Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
L'organizzazione proposta da Robert Schuman è stata posta in essere come una Comunità di tipo settoriale con la conclusione del Trattato istitutivo della CECA, firmato il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 25 luglio 1952. La CECA ha cessato di esistere il 23 luglio 2002. Le sue competenze sono state allora trasferite alla CE.
Struttura istituzionale:
- Alta autorità (significativi poteri decisionali di carattere sopranazionale)
- Consiglio dei ministri (competenze di controllo)
- Assemblea comune
- Corte di giustizia
La competenza della CECA riguarda i prodotti e le politiche relative al settore carbosiderurgico (carbone e acciaio).
Trattato CEE
Comunità Economica Europea
Era obiettivo del Trattato CEE, e poi è divenuto obiettivo del Trattato CE ed ora del Trattato di Lisbona, mettere in comuni i mercati degli Stati membri istituendo una libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Si ritiene, infatti, che una liberalizzazione aiuti a contenere i prezzi e porti, inoltre, benefici a favore di tutti i cittadini. Si è previsto, però, che questi benefici possano non realizzarsi a favore di tutti. Per questo motivo si è ritenuto necessario istituire:
- Una politica agricola ed una politica sociale destinate a supportare i settori svantaggiati
- Una politica della concorrenza volta ad evitare che i benefici sociali di una libera circolazione delle merci siano neutralizzati da intese tra le imprese volgenti a massimizzare i guadagni di queste mantenendo alti i prezzi
- Una politica commerciale destinata a sostituire i dazi doganali di ciascuno Stato membro con una tariffa doganale esterna comune ed a attribuire alla Comunità un potere esclusivo di concludere accordi commerciali con Stati terzi
Per evitare un brusco passaggio da un diffuso protezionismo alla liberalizzazione implicata dall'istituzione del mercato unito, il Trattato CEE ha previsto un periodo transitorio di 12 anni che doveva concludersi nel 1970. La sua conclusione è stata anticipata al 1 luglio 1968, data a partire dalla quale sono state completamente abolite le barriere doganali tra gli Stati membri ed è stata adottata la tariffa doganale comune.
Il Trattato CEE affida il perseguimento degli obiettivi alle seguenti istituzioni:
- Parlamento Europeo
- Consiglio
- Commissione Europea
- Corte di giustizia
- Corte dei conti
Il Trattato di Lisbona prevede per l'Unione Europea, oltre alle predette istituzioni, anche il Consiglio europeo e la Banca Centrale Europea (BCE).
Il Trattato CEE ed il sistema giuridico da esso istituito costituiscono un ordinamento di tipo nuovo sancente obblighi e diritti non solo per gli Stati membri, ma anche per le persone fisiche e giuridiche (tradizionalmente un Trattato dà luogo a diritti ed obblighi solo per gli Stati parte ad esso ma non per le persone fisiche e giuridiche).
Case studies
Manifestazioni forti di detto atteggiamento della Corte sono le sentenze che essa ha adottato nei suddetti casi:
- Van Gend & Loos – Un'impresa olandese, che aveva importato nei Paesi Bassi determinata merce proveniente dalla Germania, contestava davanti ad un giudice olandese un dazio che le era stato imposto in una misura che risultava da un aumento dei dazi all'importazione di quella merce posto in essere dopo l'entrata in vigore del Trattato CEE. Ciò era in contrasto con l'articolo 12, il quale obbliga gli Stati membri a non introdurre nuovi dazi doganali ed a non aumentare quelli già esistenti nei reciproci rapporti commerciali. Quel giudice olandese chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se un'impresa possa desumere da un articolo del Trattato CEE un diritto soggettivo a che non le sia applicata una norma nazionale. Con la sentenza, la Corte ha affermato il principio dell'effetto diretto del diritto comunitario, statuendo che questo indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi e che si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartite di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie.
- Costa contro ENEL – L'avvocato Flaminio Costa, utente dell'ENEL, aveva contestato davanti al giudice conciliatore di Milano il proprio obbligo di pagare all'ENEL una bolletta, ritenendo che tale ente non fosse legittimato a chiedergli quel pagamento in quanto risultante dalla nazionalizzazione di imprese private a suo giudizio intervenuta in contrasto con il Trattato CEE. Il giudice conciliatore di Milano chiese allora alla Corte di giustizia se un giudice nazionale potesse applicare una legge nazionale eventualmente incompatibile con una precedente norma del Trattato CEE. Con la sentenza la Corte di giustizia ha stabilito il primato del diritto comunitario sul diritto interno affermando che istituendo la CEE gli Stati membri hanno limitato i loro poteri sovrani e creato un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.
- Les Verts – La Corte si è trovata a dover decidere sul ricorso presentato da detto partito diretto all'annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, concernente la ripartizione degli stanziamenti iscritti nella voce del bilancio generale delle Comunità europee relativa ad un contributo destinato alla preparazione delle successive elezioni europee, nonché della decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo, recante adozione del regolamento per l'impiego degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni europee del 1984. Tale ricorso le era stato presentato sulla base dell'allora vigente articolo 173 del Trattato CEE, il quale prevedeva la legittimazione della Corte a controllare la legittimità solo degli atti del Consiglio e della Commissione e non quelli del Parlamento. La Corte ha superato la lettera di tale articolo rilevando che la CEE è una Comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte né le sue Istituzioni sono sottratte al controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale di base costituito dal Trattato.
Al Trattato istitutivo della CEE sono state apportate modifiche da accordi internazionali che sono stati adottati da conferenze intergovernative e che hanno dovuto essere ratificati da tutti gli Stati membri. Questi, prima di arrivare all'attuale Trattato di Lisbona, hanno adottato l'Atto Unico europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam e il Trattato di Nizza.
Atto unico europeo (AUE)
L'Atto Unico Europeo è stato adottato alla Conferenza di Milano nel corso della quale si è deciso di accelerare il perfezionamento del mercato unico, superando il più possibile le differenti normative interne indirettamente capaci di ostacolare la libera circolazione comunitaria. Al riguardo si è attribuita alle istituzioni comunitarie la possibilità di adottare atti a maggioranza qualificata. È stato firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 ed è entrato in vigore il 1 luglio 1987.
Il Trattato di Maastricht
Firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993
- Ha introdotto un Trattato UE ed ha organizzato l'integrazione europea su tre pilastri costituiti dalla CEE ridenominata Comunità Europea (CE), dalla PESC (Politica estera e di sicurezza comune) e dalla CGAI (Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, in seguito al Trattato di Amsterdam ridenominata Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale).
- Ha istituito la cittadinanza dell'Unione europea a favore di tutti i cittadini degli Stati membri, prevedendo l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e del Parlamento europeo.
- Ha allargato le competenze della Comunità.
- Ha potenziato la partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo comunitario istituendo la procedura di codecisione.
- Ha dato avvio ad una politica economica e monetaria che è poi sfociata nell'istituzione della Banca Centrale Europea e di un sistema di banche centrali e nell'istituzione, a partire dal 1 gennaio 2002, dell'euro.
Per dare un impulso all'intero sistema dell'Unione ed assicurarne la coerenza, il Trattato ha istituito il Consiglio europeo, composto dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri e dal Presidente della Commissione.
Il Trattato di Amsterdam
Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, contiene le seguenti novità:
- Ha introdotto nel Trattato UE l'articolo 6 – L'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Con questo articolo il Trattato di Maastricht ha stabilito i principi a cui devono aderire gli Stati che vogliono diventarne membri e che devono essere rispettati da tutti i partecipanti.
- Ha previsto la possibilità di istituire forme di cooperazione rafforzata, la quale deve essere richiesta da almeno 9 Stati membri e deve essere volta a promuovere la realizzazione, da parte degli Stati che ad essa partecipano, degli obiettivi UE o CE, deve rafforzare il processo di integrazione, deve rispettare l'acquis comunitari, non deve riguardare le competenze esclusive della CE e deve essere aperta a tutti gli Stati membri. Si è aperta così la strada ad un'Europa a più velocità: non tutti i Paesi vanno alla stessa velocità, 28 Stati che procedono insieme rischiano di perdere efficienza a causa di quelli che vanno più piano, per cui almeno 9 Stati membri possono cooperare per raggiungere determinati scopi.
- Ha in parte comunitarizzato il terzo pilastro, trasferendo le politiche su “Visti, asilo immigrazioni ed altre politiche connesse”, già ricadenti nel pilastro CGAI, al pilastro comunitario
Kadi – La Corte ha accolto il ricorso del cittadino di uno stato terzo, il sig. Kadi, sospettato di finanziare il terrorismo internazionale, che aveva impugnato un regolamento del Consiglio CE dante attuazione a livello comunitario ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza obbligante gli Stati membri delle Nazioni Unite a congelare i conti bancari di persone sospettate di finanziare Al-Qaeda. Nel suo ricorso, il sig. Kadi aveva sostenuto l'illegittimità di detto regolamento comunitario affermando, tra l'altro, che esso violava i suoi diritti di difesa previsti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in quanto quel regolamento era stato adottato senza dargli una ragionevole possibilità di farsi sentire dalla autorità competenti. Il Consiglio delle Comunità ed il Regno Unito avevano eccepito l'irricevibilità del ricorso del sig. Kadi richiamando affermazioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo secondo cui detta convenzione non può essere interpretata in modo tale da sottoporre allo scrutino della Corte, vale a dire al suo sindacato giurisdizionale, le azioni o omissioni degli Stati parti coperte da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sulla base del fatto che l'Unione Europea, e con essa la Comunità, è fondata su detti principi la Corte di giustizia ha disatteso l'invocazione di quella affermazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invocata dal Consiglio e dalla Gran Bretagna qualificando la sua funzione di controllo giurisdizionale come funzione di garanzia costituzionale dei principi del Trattato CE, tra cui si colloca il principio secondo il quale gli atti comunitari devono rispettare i diritti di difesa che costituiscono diritti fondamentali.
Il Trattato di Nizza
Firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1 febbraio 2003, ha introdotto negli originali Trattati istitutivi delle riforme tese a far fronte ai problemi legati alle prospettive di allargamento della Comunità. Nel corso della Conferenza che ha portato all'adozione del Trattato di Nizza è stata adottata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Per arrivare all'elaborazione di questa, i Capi di Stato e di Governo si sono affidati ad una Convenzione il più in linea possibile con il principio di democrazia rappresentativa, ricomprendente 16 eurodeputati e 30 rappresentanti delle assemblee parlamentari nazioni, affiancata da 4 osservatori. I lavori di questa Convenzione hanno portato alla proclamazione solenne della Carta da parte del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio.
Il Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea
Il metodo seguito per l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali è stato tenuto presente quando si è pensato di andare ulteriormente avanti nel processo di integrazione europea. Si è allora convocata una nuova Convenzione sull'avvenire dell'Europa che, aperta il 28 febbraio 2002, è terminata il 10 luglio 2003 con l'adozione di un progetto di Trattato che è stato sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 come Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Il testo di questo Trattato è stato oggetto di due referendum, che hanno avuto un risultato negativo in Francia ed in Olanda, con la conseguenza che esso è stato abbandonato. Il contenuto del Trattato ha costituito la base di partenza per una nuova conferenza intergovernativa che, apertasi nel luglio 2007, si è rapidamente conclusa ed ha portato alla firma, il 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona.
Il Trattato di Lisbona presenta molti elementi di continuità:
- Trasforma il Consiglio europeo in un'istituzione vera e propria con a capo un presidente stabile, eletto per due anni e mezzo.
- Istituisce un alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- Generalizza quella che era una procedura di codecisione denominandola procedura legislativa ordinaria.
- Supera la struttura a tre pilastri dell'Unione introdotta dal Trattato di Maastricht.
- Integra la vecchia Comunità Europea nell'Unione europea e regola la sua attività con due trattati distinti:
- Il Trattato sull'Unione Europea (TUE) che stabilisce i principi, gli obiettivi e le regole fondamentali nonché la procedura per la revisione dei Trattati e l'adesione di nuovi Stati.
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