Diritto dell'Unione Europea
Caratteri generali
- 28 Stati membri
- Popolazione: circa 530 milioni
- Stati molto diversi (storia e cultura)
- *Il numero di popol. di uno Stato può influire sulle decisioni
Libro Bianco
- Prendere parte alle decisioni più importanti
- Facilitazione sui mercator musi
- Dare la possibilità agli Stati di fare di più
- Aggiornare efficienza
- Fare mercato più sicuro
Identità Europea
- Motto: "Uniti nella diversità"
- Bandiera
- Inno alla gioia
- Moneta unica
- 21 lingue ufficiali (tutte le lingue ufficiali degli Stati + lavoro)
Termini specifici
Sovranità: Capacità dello Stato di avere delle competenze particolari che può possedere. Alcune ci temono sull'appartenenza ad un Comunità superiore (es. UE)
Organiz. Internaz.: Associazione di Stati, dotati di personalità giuridica, che perseguono uno Interesso comune, da loro stabilito e previsto da un trattato istitutivo che ne regola l'organizzazione
Trattato: Strumento giuridico di diritto internazionale attraverso cui gli Stati stabiliscono un obiettivo da condurre per prevenire dei fini comuni. I trattati possono essere anche settoriali o sub
Pratica: Vincolo al trattato, impone formale a rispettare un trattato internazionale, tale sorta esiste se non accordo violato
Ordinamento giuridico: Insieme di norme giuridiche che gli Stati sono obbligati a realizzare da una norma presente penale
Fonti del diritto (Normative): Attuazione che si copia le diritto cose c
Soggettività internazionale / Personalità: Un ente dotato di personalità giuridica internazionale esattamente come un passato terrestre
Sovranazionalità: Capacità che appartene alle associazioni territori nazioni deci o ordinatori corpo di potere possono controllare come il tuo dentro diritto
Diritto dell'Unione Europea
Caratteri Generali - 28 Stati membri
- Popolazione: circa 530 milioni
- Stati molto diversi (etnia e cultura)
- Il numero di popol. di ogni Stato può influire sulle decisioni
Libro Bianco
- Prescrizioni su progetti o più trattati
- Facilitazioni su mercato unico
- Dare la possibilità agli Stati di fare di più
- Rapporti efficaci
- Fare mercato più uniscale
Identità Europea
- Motto: "Uniti nella diversità"
- Bandiera
- Inno alla Gioia
- Moneta unica
- 21 lingue ufficiali (tutte le lingue ufficiali degli Stati membri)
Termini Specifici
Sovranità: Capacità dello Stato di avere certe competenze peculiari che non possano essere limitate o modificate da un'autorità superiore (es. UE)
Organizz. Internaz.: Associazione di Stati, dotati di personalità giuridica, che perseguono interessi comuni, da loro istituzionale e prevista da un trattato istitutivo che ne regola l'organizzazione
Trattato: Strumento giuridico di diritto internazionale attraverso cui gli Stati manifestano la loro volontà di condurre un negoziato su fini comuni. I trattati possono essere anche descrittivi o sui.
Pacta: Vincolo e trattato - impegna firmando a rispettare dei trattati internazionali, che senza ratifica non avrebbero valdere.
Ordinamento Giuridico: Insieme di norme giuridiche che di certo sono ordinate intorno a una nuova posizione gerquale.
Fonti del Diritto/Normative: Atti attraverso cui si esplica il diritto dell'UE
Soggettività Internazionale/Personalità: Cui Aie dotati di personalità giuridica (ONU), ha relazioni in accordi internazionali pacchi.
Supranazionalità: Concetto che attesta la descrizione le trattative decidi l'ordinamento giuridico non possa essere condizionato a togica per la dirette.
Differenze tra trattati istituitivi e le associazioni internazionali
- Associazioni internazionali -> organi governati da organi
- Comunità europee -> organi di natura tecnica
- Associazioni classiche -> decisioni prese tramite l'unanimità
- Comunità europee -> principio maggioritario
- Associazioni classiche -> atti volontari
- Comunità europee -> atti vincolanti
- Associazioni classiche -> obblighi giuridici ben fissati
- Comunità europee -> atti che hanno come destinatari non solo gli Stati membri, ma i cittadini come persone fisiche e giuridiche (caso IBM, causa 60/185).
Parziale trasferimento di poteri giudiziari e della sovranità monetaria
Art. 234 - la Corte di giustizia può intervenire in un processo giudiziario ad un giudice nazionale rimanda sotto una questione concernente l'interpretazione dei trattati europei.
La corte di giustizia non decide le cose concrete ma si limita a decidere se il trattato sia valido o nullo, influenzando così la decisione del giudice nazionale che deve per forza t
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