Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 28
Diritto dell'Unione Europea Pag. 1 Diritto dell'Unione Europea Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea Pag. 26
1 su 28
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Possono essere realizzate nei settori di competenza non esclusiva dell'Unione e devono

coinvolgere almeno 9 Stati che vogliono dar via a una integrazione più stretta tra di loro. Questa

non costituisce un club a parte, ma è aperta a tutti gli Stati membri. La cooperazione è autorizzata

dal Consiglio che constata se gli obiettivi ricercati attraverso essa non siano perseguibili

dall'Unione nel suo insieme. La cooperazione stessa deve promuovere la realizzazione degli

obiettivi dell'Unione e rafforzare l'integrazione tra Stati.

Procedimenti: Autorizza previa

Stati presentano una proposta alla Commissione Consiglio approvazione del

Parlamento

In caso di cooperazione in ambito di politica estera e sicurezza:

Stati presentano una proposta al Consiglio Alto Rappresentante: Valuta la

coerenza con la

Pesc

L'autorizzazione è Commissione: Valuta la coerenza con le

concessa dal Consiglio altre politiche dell'Ue

che delibera

all'unanimità degli

Stati della

cooperazione

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso notifica la sua

intenzione al Consiglio e alla Commissione.

Mentre per l'ambito della politica estera e sicurezza comune notifica la sua intenzione al Consiglio,

all'Alto Rappresentante e Commissione che valutano il rispetto delle condizioni di partecipazione.

Rinvio pregiudiziale:

Meccanismo fondamentale che mira a consolidare l'uniformità, interpretazione ed applicazione

delle norme europee, in tutto il territorio. È una procedura che mira a garantire un'applicazione

effettiva ed omogenea della normativa dell'Unione ed evitare interpretazioni divergenti.

I giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiederle di

precisare una questione d'interpretazione del Diritto europeo.

La Corte si pronuncia in via pregiudiziale:

Sull'interpretazione dei Trattati

 Validità, interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni, dagli organi o organismi

 dell'Unione

Il giudice nazionale deve rivolgersi alla Corte quando la questione comporta la presa di decisione

che non trovano un collegamento al diritto interno dello Stato (ogni volta che contro la decisione

non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno).

Funzioni della Corte di Giustizia:

Consolida l'uniformità, l'interpretazione e l'applicazione delle norme europee

 Verifica la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione nella fase di

 attuazione di una direttiva. Se una persona ritiene di subire un pregiudizio per una legge

nazionale non compatibile con il diritto dell'Unione potrà ottenere l'accertamento della

Corte segnalandolo alla Commissione o sollevando la questione pregiudiziale

Controllo sulla legittimità degli atti dell'Unione europea. Le Istituzioni, organi,

 amministrazioni nazionali ecc. possono emettere atti destinati a produrre effetti giuridici

nei confronti di terzi. Attraverso il rinvio pregiudiziale la Corte può verificare la legittimità o

meno dell'atto e se necessario annullare l'atto, l'Istituzione o l'organo che produce gli

effetti vincolanti.

I motivi possono essere fatti valere nell'annullamento sono i così detti vizi dell'atto

amministrativo:

- incompetenza: l'Unione adotta un atto che non rientra nelle sue prerogative

- violazione di forme sostanziali: mancata consultazione di un Istituzione o organo

- sviamento potere: "eccesso di potere", l'Ue agisce ricercando obiettivi non dichiarati

- violazione leggi: violazione Trattati, diritto derivato e principi

- carenza: verifica sull'inerzia di un Istituzione, organo ecc. nel caso si astenga dal

pronunciarsi

- azione di responsabilità extracontrattuale: l'Unione deve risarcire i danni cagionati dalle

sue Istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni

Ricorso per inadempimento contro gli Stati:

La Commissione è la guardiana dei Trattati, deve cioè vigilare sulla giusta applicazione del diritto

europeo in tutti gli Stati.

La Commissione qualora reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi indicati

dai Trattati emette una "raccomandazione" (messa in mora) allo Stato concedendo 2 mesi per le

proprie osservazioni. Se lo Stato non risponde o non dà una valida risposta, la Commissione

emette un parere motivato, se lo Stato non si conforma al parere nel termine fissato, la stessa

propone un ricorso per inadempimento alla Corte. Inizia un processo

tra le parti e se la Corte appura la violazione dello Stato, questo ha l'obbligo di porre

immediatamente rimedio. Se lo Stato non si adegua, la Commissione porta la questione a giudizio

e se ne viene nuovamente accertata la non esecuzione di ciò che era stato richiesto, lo Stato viene

condannato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Il ricorso alla Corte di Giustizia è preceduto da una fase di messa in mora, la procedura di

infrazione, si tratta della fase pre-contenziosa di competenza della Commissione.

Sanzioni pecuniarie:

Sanzione minima per l'Italia: 9'920'000€

Penalità di mora per ogni giorno di ritardo nel pagamento: tra i 22'000 e 700'000

(varia a seconda della gravità dell'infrazione)

Fonti del diritto dell'Ue:

Le fonti del diritto dell'Unione si possono suddividere in diritto primario e derivato.

Primario: Trattati; protocolli e allegati ai Trattati; Carta dei diritti fondamentali dell'Ue; Trattati

sull'adesione degli Stati; atti del Consiglio.

Funzioni:

regola i rapporti all'interno dell'Unione

 stabiliscono la divisione dei poteri tra Stati membri e l'Unione

 definiscono il processo decisionale

 i poteri e prerogative delle Istituzioni

 creano obblighi giuridici

Derivato:

regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri adottati dalle Istituzioni per

 esercitare le competenze dell'Unione

atti adottati sui Trattati precedenti

 accordi internazionali; accordi tra Stati membri; accordi con Stati terzi ecc.

Atti tipici:

- regolamenti: atto legislativo a efficacia diretta e diretta applicabilità. Portata generale (si rivolge

a soggetti non determinati), è obbligatorio in tutti i suoi elementi, direttamente applicabile in

ciascuno Stato membro. Il diritto europeo non impone solamente obblighi agli Stati, ma attribuisce

diritti ai singoli, che possono invocare le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali o

europee.

Efficacia diretta:

verticale: tra singoli e Stati

 orizzontale: tra singoli

- direttive: impone un obbligo da raggiungere entro un tempo stabilito dalla stessa direttiva.

È un atto legislativo spesso rivolto agli Stati, raramente alle imprese. Ha la stessa valenza e stesse

conseguenze del regolamento, ma vincola lo Stato per quanto riguarda il risultato, ma per forma e

mezzo sono a discrezione degli organi nazionali. Affinché una direttiva possa esplicare effetti

diretti, questa deve essere incondizionata, sufficientemente precisa e deve essere trascorso il

termine per la sua trasposizione nel diritto interno dello Stato membro.

- decisioni: ultima categoria vincolante. Ha carattere individuale, ma può assumere anche portata

generale. Destinatari individuali possono essere Stati, gruppi di Stati, persone fisiche o giuridiche.

Rivolte agli Stati sono come direttive con meno discrezionalità; rivolte ai singoli costituiscono un

titolo esecutivo. Come il regolamento è un atto totalmente obbligatorio, ma differisce da esso

perché nella maggior parte dei casi individua il destinatario.

- raccomandazioni: atti non giuridicamente vincolanti, consiglia al destinatario un determinato

comportamento.

- pareri: fissare e a rendere noto il punto di vista dell'Istituzione. Pur non essendo giuridicamente

vincolanti vengono considerate nel valutare le inadempienze di terzi.

- atti delegati: non legislativi, di portata generale che integrano o modificano determinati

elementi non essenziali dell'atto legislativo. Non devono contrastare gli atti legislativi.

- atti di esecuzione: contiene le misure necessarie a rendere operativi gli atti vincolanti

dell'Unione. Operano all'interno di Stati membri e da essi sono controllati. Non devono

contrastare gli atti legislativi.

Atti atipici: regolamenti interni Istituzioni; programmi generali; misure adottate dal Consiglio;

accordi tra le Istituzioni; comunicazioni dalla Commissione; accordi della Commissione con Stati

terzi.

Anche se emanati dalle Istituzioni non rientrano fra quelli tipici elencati dall'articolo 288 del TFUE.

Costituiscono il frutto di una prassi delle Istituzioni che si è andata progressivamente

consolidando.

- libri bianchi: documenti contenenti proposte di azione comunitaria in un settore specifico.

- libri verdi: documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione e

destinati a tutti coloro che partecipano al processo di consultazione e dibattito.

Rappresentano il primo passo degli sviluppi legislativi successivi.

Principi comuni agli atti dell'Ue:

Gli atti vincolanti approvati dall'Unione europea devono essere motivati, pena l'annullamento

(devono contenere la specificazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali l'Istituzione si è

fondata). L'atto deve far riferimento a una base giuridica (deve essere cioè ancorato a una o più

norme del diritto primario dell'Unione). Si può così verificare se l'Ue sta agendo nell'ambito delle

competenze che le sono state attribuite e si è in grado di verificare la corretta ripartizione delle

competenze tra le Istituzioni.

Efficacia nel tempo: la norma europea non può avere effetto retroattivo, ma entra in vigore il 20°

giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Parte speciale sullo Sport:

4 fasi della produzione giurisprudenziale della Corte in materia di sport:

Prima fase: la Corte di Giustizia tratta di sport dal 1974. Si tratta il fatto che l'attività sportiva

rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario qualora si presenti come attività

economica rilevante. Inizia a precisare che la Corte esce dalla distinzione professionismo o meno,

ma considera solamente l'aspetto economico (considera lo sportivo un lavoratore europeo)

Prima sentenza Walrave del 1974: si parla di discriminazione e della clausola di nazionalità

secondo cui l'allenatore deve avere la stessa nazionalità del corridore.

Seconda fase: sentenza Bosman del 1995. Questa sentenza avrà grandissimi effetti sul mondo

sportivo, facendo nascere il "parametro zero", proibendo le norme discrim

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
28 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manuelloddo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pierini Marcello.