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Possono essere realizzate nei settori di competenza non esclusiva dell'Unione e devono
coinvolgere almeno 9 Stati che vogliono dar via a una integrazione più stretta tra di loro. Questa
non costituisce un club a parte, ma è aperta a tutti gli Stati membri. La cooperazione è autorizzata
dal Consiglio che constata se gli obiettivi ricercati attraverso essa non siano perseguibili
dall'Unione nel suo insieme. La cooperazione stessa deve promuovere la realizzazione degli
obiettivi dell'Unione e rafforzare l'integrazione tra Stati.
Procedimenti: Autorizza previa
Stati presentano una proposta alla Commissione Consiglio approvazione del
Parlamento
In caso di cooperazione in ambito di politica estera e sicurezza:
Stati presentano una proposta al Consiglio Alto Rappresentante: Valuta la
coerenza con la
Pesc
L'autorizzazione è Commissione: Valuta la coerenza con le
concessa dal Consiglio altre politiche dell'Ue
che delibera
all'unanimità degli
Stati della
cooperazione
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso notifica la sua
intenzione al Consiglio e alla Commissione.
Mentre per l'ambito della politica estera e sicurezza comune notifica la sua intenzione al Consiglio,
all'Alto Rappresentante e Commissione che valutano il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Rinvio pregiudiziale:
Meccanismo fondamentale che mira a consolidare l'uniformità, interpretazione ed applicazione
delle norme europee, in tutto il territorio. È una procedura che mira a garantire un'applicazione
effettiva ed omogenea della normativa dell'Unione ed evitare interpretazioni divergenti.
I giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiederle di
precisare una questione d'interpretazione del Diritto europeo.
La Corte si pronuncia in via pregiudiziale:
Sull'interpretazione dei Trattati
Validità, interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni, dagli organi o organismi
dell'Unione
Il giudice nazionale deve rivolgersi alla Corte quando la questione comporta la presa di decisione
che non trovano un collegamento al diritto interno dello Stato (ogni volta che contro la decisione
non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno).
Funzioni della Corte di Giustizia:
Consolida l'uniformità, l'interpretazione e l'applicazione delle norme europee
Verifica la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione nella fase di
attuazione di una direttiva. Se una persona ritiene di subire un pregiudizio per una legge
nazionale non compatibile con il diritto dell'Unione potrà ottenere l'accertamento della
Corte segnalandolo alla Commissione o sollevando la questione pregiudiziale
Controllo sulla legittimità degli atti dell'Unione europea. Le Istituzioni, organi,
amministrazioni nazionali ecc. possono emettere atti destinati a produrre effetti giuridici
nei confronti di terzi. Attraverso il rinvio pregiudiziale la Corte può verificare la legittimità o
meno dell'atto e se necessario annullare l'atto, l'Istituzione o l'organo che produce gli
effetti vincolanti.
I motivi possono essere fatti valere nell'annullamento sono i così detti vizi dell'atto
amministrativo:
- incompetenza: l'Unione adotta un atto che non rientra nelle sue prerogative
- violazione di forme sostanziali: mancata consultazione di un Istituzione o organo
- sviamento potere: "eccesso di potere", l'Ue agisce ricercando obiettivi non dichiarati
- violazione leggi: violazione Trattati, diritto derivato e principi
- carenza: verifica sull'inerzia di un Istituzione, organo ecc. nel caso si astenga dal
pronunciarsi
- azione di responsabilità extracontrattuale: l'Unione deve risarcire i danni cagionati dalle
sue Istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
Ricorso per inadempimento contro gli Stati:
La Commissione è la guardiana dei Trattati, deve cioè vigilare sulla giusta applicazione del diritto
europeo in tutti gli Stati.
La Commissione qualora reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi indicati
dai Trattati emette una "raccomandazione" (messa in mora) allo Stato concedendo 2 mesi per le
proprie osservazioni. Se lo Stato non risponde o non dà una valida risposta, la Commissione
emette un parere motivato, se lo Stato non si conforma al parere nel termine fissato, la stessa
propone un ricorso per inadempimento alla Corte. Inizia un processo
tra le parti e se la Corte appura la violazione dello Stato, questo ha l'obbligo di porre
immediatamente rimedio. Se lo Stato non si adegua, la Commissione porta la questione a giudizio
e se ne viene nuovamente accertata la non esecuzione di ciò che era stato richiesto, lo Stato viene
condannato al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Il ricorso alla Corte di Giustizia è preceduto da una fase di messa in mora, la procedura di
infrazione, si tratta della fase pre-contenziosa di competenza della Commissione.
Sanzioni pecuniarie:
Sanzione minima per l'Italia: 9'920'000€
Penalità di mora per ogni giorno di ritardo nel pagamento: tra i 22'000 e 700'000
(varia a seconda della gravità dell'infrazione)
Fonti del diritto dell'Ue:
Le fonti del diritto dell'Unione si possono suddividere in diritto primario e derivato.
Primario: Trattati; protocolli e allegati ai Trattati; Carta dei diritti fondamentali dell'Ue; Trattati
sull'adesione degli Stati; atti del Consiglio.
Funzioni:
regola i rapporti all'interno dell'Unione
stabiliscono la divisione dei poteri tra Stati membri e l'Unione
definiscono il processo decisionale
i poteri e prerogative delle Istituzioni
creano obblighi giuridici
Derivato:
regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri adottati dalle Istituzioni per
esercitare le competenze dell'Unione
atti adottati sui Trattati precedenti
accordi internazionali; accordi tra Stati membri; accordi con Stati terzi ecc.
Atti tipici:
- regolamenti: atto legislativo a efficacia diretta e diretta applicabilità. Portata generale (si rivolge
a soggetti non determinati), è obbligatorio in tutti i suoi elementi, direttamente applicabile in
ciascuno Stato membro. Il diritto europeo non impone solamente obblighi agli Stati, ma attribuisce
diritti ai singoli, che possono invocare le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali o
europee.
Efficacia diretta:
verticale: tra singoli e Stati
orizzontale: tra singoli
- direttive: impone un obbligo da raggiungere entro un tempo stabilito dalla stessa direttiva.
È un atto legislativo spesso rivolto agli Stati, raramente alle imprese. Ha la stessa valenza e stesse
conseguenze del regolamento, ma vincola lo Stato per quanto riguarda il risultato, ma per forma e
mezzo sono a discrezione degli organi nazionali. Affinché una direttiva possa esplicare effetti
diretti, questa deve essere incondizionata, sufficientemente precisa e deve essere trascorso il
termine per la sua trasposizione nel diritto interno dello Stato membro.
- decisioni: ultima categoria vincolante. Ha carattere individuale, ma può assumere anche portata
generale. Destinatari individuali possono essere Stati, gruppi di Stati, persone fisiche o giuridiche.
Rivolte agli Stati sono come direttive con meno discrezionalità; rivolte ai singoli costituiscono un
titolo esecutivo. Come il regolamento è un atto totalmente obbligatorio, ma differisce da esso
perché nella maggior parte dei casi individua il destinatario.
- raccomandazioni: atti non giuridicamente vincolanti, consiglia al destinatario un determinato
comportamento.
- pareri: fissare e a rendere noto il punto di vista dell'Istituzione. Pur non essendo giuridicamente
vincolanti vengono considerate nel valutare le inadempienze di terzi.
- atti delegati: non legislativi, di portata generale che integrano o modificano determinati
elementi non essenziali dell'atto legislativo. Non devono contrastare gli atti legislativi.
- atti di esecuzione: contiene le misure necessarie a rendere operativi gli atti vincolanti
dell'Unione. Operano all'interno di Stati membri e da essi sono controllati. Non devono
contrastare gli atti legislativi.
Atti atipici: regolamenti interni Istituzioni; programmi generali; misure adottate dal Consiglio;
accordi tra le Istituzioni; comunicazioni dalla Commissione; accordi della Commissione con Stati
terzi.
Anche se emanati dalle Istituzioni non rientrano fra quelli tipici elencati dall'articolo 288 del TFUE.
Costituiscono il frutto di una prassi delle Istituzioni che si è andata progressivamente
consolidando.
- libri bianchi: documenti contenenti proposte di azione comunitaria in un settore specifico.
- libri verdi: documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione e
destinati a tutti coloro che partecipano al processo di consultazione e dibattito.
Rappresentano il primo passo degli sviluppi legislativi successivi.
Principi comuni agli atti dell'Ue:
Gli atti vincolanti approvati dall'Unione europea devono essere motivati, pena l'annullamento
(devono contenere la specificazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali l'Istituzione si è
fondata). L'atto deve far riferimento a una base giuridica (deve essere cioè ancorato a una o più
norme del diritto primario dell'Unione). Si può così verificare se l'Ue sta agendo nell'ambito delle
competenze che le sono state attribuite e si è in grado di verificare la corretta ripartizione delle
competenze tra le Istituzioni.
Efficacia nel tempo: la norma europea non può avere effetto retroattivo, ma entra in vigore il 20°
giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Parte speciale sullo Sport:
4 fasi della produzione giurisprudenziale della Corte in materia di sport:
Prima fase: la Corte di Giustizia tratta di sport dal 1974. Si tratta il fatto che l'attività sportiva
rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario qualora si presenti come attività
economica rilevante. Inizia a precisare che la Corte esce dalla distinzione professionismo o meno,
ma considera solamente l'aspetto economico (considera lo sportivo un lavoratore europeo)
Prima sentenza Walrave del 1974: si parla di discriminazione e della clausola di nazionalità
secondo cui l'allenatore deve avere la stessa nazionalità del corridore.
Seconda fase: sentenza Bosman del 1995. Questa sentenza avrà grandissimi effetti sul mondo
sportivo, facendo nascere il "parametro zero", proibendo le norme discrim