Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 58
Diritto dell'UE Pag. 1 Diritto dell'UE Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 56
1 su 58
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CE)

cui la denominazione del trattato è pari modo cambiata diventando TFUE.

Il TUE, d’altra parte, non è altro che una serie di articoli che godevano di vita proprio del trattato di

Maastricht, con le successive modifiche apportate da Amsterdam, Nizza e Lisbona (che ha soppresso

la distinzione in pilastri).

L’articolo 1 TUE e TFUE dicono inoltre che i due trattati hanno lo stesso valore giuridico, non esiste

pertanto alcun rapporto gerarchico. Non è stata introdotta una diversa modalità di revisione dei

trattati, cioè non si è proseguiti nel concentrare le norme fondamentali nel TUE e quelle più di

dettaglio nel TFUE (che pure contiene molti principi tra cui quello della cittadinanza europea): tuttora

di revisione all’unanimità che impone una rigidità alla “carta

esiste infatti la medesima soluzione

costituzionale europea”.

Il Trattato sull’Unione Europea L’indice:

Il TUE è il trattato più breve, in quanto si compone di 55 articoli.

Titolo I disposizioni comuni

Titolo II principi democratici

Titolo III istituzioni (gli articoli del TUE sono in realtà pochi e introducono le caratteristiche

fondamentali, la maggior parte degli articoli sono contenuti nel TFUE)

Titolo IV cooperazioni rafforzate

Titolo V PESC (la disciplina base continua a essere presente nel TUE, a simboleggiare in

qualche modo la sua differenza con le altre materie come se fosse ancora il secondo pilastro).

Titolo VI disposizioni finali (tra cui i già citati articoli 49 e 50)

L’articolo 51 del TUE ci dice che sono parte integrante del trattato anche 37 protocolli e 2 allegati;

questo è importante perché i due trattati hanno lo stesso valore giuridico primario, condiviso poi da

tali protocolli e allegati.

Allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, ci sono

anche 65 dichiarazioni, che però devono essere tenute distinte dai trattati, non ne hanno cioè lo stesso

valore giuridico ma sono semplicemente prese di posizione degli Stati che rappresentano impegni di

natura politica e non vincolanti.

• Procedura di revisione dei trattati disciplinata dall’articolo 48 del TUE (che rientra

La procedura di revisione dei trattati è tra le

disposizioni finali); questo prevede una procedura di revisione ordinaria nei paragrafi 2,3,4,5 e due

procedure di revisione semplificate nei paragrafi 6 e 7, alle quali aggiungere ulteriori procedure

speciali previste per singole disposizioni, che sono però disseminate tra i trattati.

La procedura di revisione ha come momento culminante la convocazione di una CIG formata dai

rappresentanti dei governi degli Stati membri, la quale deve stabilire di comune accordo le modifiche

Il trattato di Lisbona ha modificato l’articolo 48 sicché questo prevede che

da apportare ai trattati. ; l’articolo

12

prima della conferenza intergovernativa sia convocata una Convenzione prosegue

12 Composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali ed europeo, da rappresentanti della Commissione e dei capi di

Stato o di governo (è chiamata in causa anche la BCE per questioni relative al settore monetario). Jacopo Vitali – Unicatt

l’entità delle

dicendo che si può evitare di convocare la convenzione qualora modifiche da apportare

non la giustifichi, ma questo deve essere deciso dal Consiglio europeo previa approvazione del

Parlamento (questo perché i parlamentari non sono parte della CIG ma lo sono della convenzione,

quindi è un modo per tutelarsi e far comunque parte del processo di revisione).

A bilanciare la pesantezza della revisione, il trattato di Lisbona ha introdotto due procedure

semplificate al paragrafo 6 e 7. La prima consente di modificare disposizioni della parte terza del

(politiche interne dell’UE); la seconda

TFUE consente di intervenire su quelle disposizioni del TFUE

che prevedono l’unanimità,

o del titolo V TUE sostituendovi una maggioranza qualificata.

Queste due procedure sono semplificate essenzialmente perché non è necessario convocare né

la convenzione né la CIG, ma le decisioni riguardanti queste modifiche vengono prese direttamente

è pur sempre richiesta l’unanimità in seno al Consiglio

dal Consiglio europeo (ma stesso). I

parlamenti nazionali sono comunque coinvolti anche in queste procedure: nel caso del paragrafo 6

c’è il coinvolgimento l’approvazione

dei parlamenti nazionali perché è richiesta da parte di tutti gli

parla di “approvazione” e

Stati membri secondo le rispettive modalità costituzionali (si non di

“ratifica” perché ci sono alcuni paesi, come i Paesi Bassi, che prevedono procedure semplificate

rispetto alla ratifica per questioni di minore rilevanza), mentre il paragrafo 7 dice che il Consiglio

europeo deve dare notizia della volontà di intervento ai parlamenti nazionali, e può adottare modifiche

solo se non c’è un’opposizione da parte di uno di questi. 26/10

I valori dell’Unione Europea

L’articolo 2 del TUE elenca i valori sui quali l’Unione si fonda; l’articolo risale al trattato di Lisbona,

ma una prima disposizione era già stata introdotta in occasione del trattato di Amsterdam. Alla base

c’era la volontà di definire un’identità europea, sulla quale molto spesso si discute.

Per diventare membri dell’UE, come ci dice l’articolo 49, occorre rispettare e impegnarsi a

promuovere questi valori.

I valori essenziali sono tre: democrazia, rispetto dei diritti umani e stato di diritto (rule of law).

L’articolo 7 del TUE delinea due diverse procedure per far fronte a situazioni interne a Stati membri

nelle quali uno di questi valori è minacciato.

1. procedura di allarme preventivo (early warning); una delibera del Consiglio constata

l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o

valori dell’articolo

più 2. Questa delibera è proposta da 1/3 degli Stati, dal Parlamento

Europeo o dalla Commissione. Il consiglio delibera poi con maggioranza dei 4/5 dei membri

previa approvazione del Parlamento; non partecipa alla votazione lo Stato rispetto al quale

viene fatta la constatazione deliberando all’unanimità su proposta di 1/3 degli

2. procedura ordinaria; il Consiglio Europeo, constata l’esistenza

Stati membri o della Commissione previa approvazione del Parlamento,

di una violazione grave e persistente dei valori suddetti. Se si constata una violazione il

Consiglio può decidere a maggioranza qualificata la sospensione di alcuni diritti decisi nei

trattati (es. diritto di voto in seno al Consiglio da parte del rappresentante dello Stato).

ma il discorso ha un’attuale

Le procedure in questione non sono mai state attivate, rilevanza.

• Piano della prassi

Il primo caso nel quale si è posto il problema del rispetto dei valori fondanti da parte di uno Stato

membro risale al 2000, e fa riferimento al caso austriaco. Nel 2000 si formò infatti una coalizione di

governo alla quale partecipava un partito di chiara ispirazione xenofoba e razzista (caso Haider), e

una norma corrispondente all’articolo c’era –

questo suscitò preoccupazioni in Europa. All’epoca 7

introdotta da Amsterdam ma la norma non conteneva la parte sulla procedura di preallarme ma solo

Jacopo Vitali – Unicatt

quella sulla procedura ordinaria, per cui non si riteneva necessario applicare tale procedura. Vennero

prese misure di carattere diplomatico fuori dal quadro europeo, nell’ambito del diritto

pertanto

internazionale; le misure vennero poi fatte cessare, e come ricaduta di questa vicenda con Nizza si

aggiunse la procedura di preallarme.

Negli anni più recenti ci sono stati due ulteriori casi ben più gravi rispetto a quello austriaco: il caso

ungherese e il caso polacco.

Il primo si è determinato dal 2011/12 con l’ascesa al governo del premier Orban, che godendo di

un’ampia maggioranza parlamentare ha modificato la costituzione e ha introdotto una serie di leggi

alla tenuta dei valori fondanti dell’Unione in Ungheria (ad

che hanno creato preoccupazione rispetto

presi provvedimenti che hanno inciso sull’indipendenza della magistratura,

esempio sono stati

sull’indipendenza della banca centrale ungherese, sulla la libertà di informazione ecc.). Ciò ha

generato reazioni in ambito europeo, che però non si sono sostanziate nell’attivazione di queste

procedure, nemmeno nella procedura di preallarme. Anche la Commissione avrebbe potuto attivare

la procedura ma non lo fece, preferendo agire su due piani: prendere misure politiche e non contestare

formalmente la violazione dei valori dell’Unione, ma contestare la violazione di specifiche norme dei

nei confronti dell’Ungheria (in

trattati. Si avviò quindi la procedura di infrazione alcuni casi il si

qualche effetto nell’attenuazione delle norme

arrivò a sentenze della Corte di giustizia), generando

che più preoccupavano l’Unione – anche se le tensioni rimangono tuttora molto alte.

Perché il Parlamento e la Commissione, pur potendo avviare la procedura di allarme preventivo, non

l’hanno fatto? C’era il timore di “fare un buco nell’acqua”, perché la maggioranza richiesta è alta e

non c’era la percezione di poter raggiungere tali numeri.

Ci si è quindi resi conto che mancava ancora qualcosa, ossia uno strumento che consenta di mettere

pressione allo Stato, potendo poi eventualmente attivare la procedura di allarme preventivo. La

Commissione ha ritenuto che si potesse andare in questa direzione senza modificare i trattati, e quindi

un “quadro giuridico rafforzato per il rispetto dello Stato

in una comunicazione del 2014 ha introdotto

di diritto”. è concentrata su uno di questi valori

Il focus è stato posto sullo stato di diritto (l’attenzione

perché lo stato di diritto è il presupposto del rispetto dei diritti umani e della democrazia).

Ciò che è stato previsto è che laddove sorgano preoccupazioni riguardo al rispetto dello stato di diritto

in un paese membro, la commissione possa mettere sotto sorveglianza tale Stato seguendo una

procedura che prevede 3 passi: alle quali segue l’indirizzo di un parere

1. raccolta e analisi di informazioni non pubblico

2. se non si dà seguito al parere, viene adottata una raccomandazione pubblica, indicando allo

Stato come intervenire ed entro quando

3. se entro questo termine lo Stato non interviene, la commissione si riserva di avviare una del

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
58 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopovitali di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.