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CE)
cui la denominazione del trattato è pari modo cambiata diventando TFUE.
Il TUE, d’altra parte, non è altro che una serie di articoli che godevano di vita proprio del trattato di
Maastricht, con le successive modifiche apportate da Amsterdam, Nizza e Lisbona (che ha soppresso
la distinzione in pilastri).
L’articolo 1 TUE e TFUE dicono inoltre che i due trattati hanno lo stesso valore giuridico, non esiste
pertanto alcun rapporto gerarchico. Non è stata introdotta una diversa modalità di revisione dei
trattati, cioè non si è proseguiti nel concentrare le norme fondamentali nel TUE e quelle più di
dettaglio nel TFUE (che pure contiene molti principi tra cui quello della cittadinanza europea): tuttora
di revisione all’unanimità che impone una rigidità alla “carta
esiste infatti la medesima soluzione
costituzionale europea”.
Il Trattato sull’Unione Europea L’indice:
Il TUE è il trattato più breve, in quanto si compone di 55 articoli.
–
Titolo I disposizioni comuni
–
Titolo II principi democratici
–
Titolo III istituzioni (gli articoli del TUE sono in realtà pochi e introducono le caratteristiche
fondamentali, la maggior parte degli articoli sono contenuti nel TFUE)
–
Titolo IV cooperazioni rafforzate
–
Titolo V PESC (la disciplina base continua a essere presente nel TUE, a simboleggiare in
–
qualche modo la sua differenza con le altre materie come se fosse ancora il secondo pilastro).
–
Titolo VI disposizioni finali (tra cui i già citati articoli 49 e 50)
L’articolo 51 del TUE ci dice che sono parte integrante del trattato anche 37 protocolli e 2 allegati;
questo è importante perché i due trattati hanno lo stesso valore giuridico primario, condiviso poi da
tali protocolli e allegati.
Allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, ci sono
anche 65 dichiarazioni, che però devono essere tenute distinte dai trattati, non ne hanno cioè lo stesso
valore giuridico ma sono semplicemente prese di posizione degli Stati che rappresentano impegni di
natura politica e non vincolanti.
• Procedura di revisione dei trattati disciplinata dall’articolo 48 del TUE (che rientra
La procedura di revisione dei trattati è tra le
disposizioni finali); questo prevede una procedura di revisione ordinaria nei paragrafi 2,3,4,5 e due
procedure di revisione semplificate nei paragrafi 6 e 7, alle quali aggiungere ulteriori procedure
speciali previste per singole disposizioni, che sono però disseminate tra i trattati.
La procedura di revisione ha come momento culminante la convocazione di una CIG formata dai
rappresentanti dei governi degli Stati membri, la quale deve stabilire di comune accordo le modifiche
Il trattato di Lisbona ha modificato l’articolo 48 sicché questo prevede che
da apportare ai trattati. ; l’articolo
12
prima della conferenza intergovernativa sia convocata una Convenzione prosegue
12 Composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali ed europeo, da rappresentanti della Commissione e dei capi di
Stato o di governo (è chiamata in causa anche la BCE per questioni relative al settore monetario). Jacopo Vitali – Unicatt
l’entità delle
dicendo che si può evitare di convocare la convenzione qualora modifiche da apportare
non la giustifichi, ma questo deve essere deciso dal Consiglio europeo previa approvazione del
Parlamento (questo perché i parlamentari non sono parte della CIG ma lo sono della convenzione,
quindi è un modo per tutelarsi e far comunque parte del processo di revisione).
A bilanciare la pesantezza della revisione, il trattato di Lisbona ha introdotto due procedure
semplificate al paragrafo 6 e 7. La prima consente di modificare disposizioni della parte terza del
(politiche interne dell’UE); la seconda
TFUE consente di intervenire su quelle disposizioni del TFUE
che prevedono l’unanimità,
o del titolo V TUE sostituendovi una maggioranza qualificata.
Queste due procedure sono semplificate essenzialmente perché non è necessario convocare né
la convenzione né la CIG, ma le decisioni riguardanti queste modifiche vengono prese direttamente
è pur sempre richiesta l’unanimità in seno al Consiglio
dal Consiglio europeo (ma stesso). I
parlamenti nazionali sono comunque coinvolti anche in queste procedure: nel caso del paragrafo 6
c’è il coinvolgimento l’approvazione
dei parlamenti nazionali perché è richiesta da parte di tutti gli
parla di “approvazione” e
Stati membri secondo le rispettive modalità costituzionali (si non di
“ratifica” perché ci sono alcuni paesi, come i Paesi Bassi, che prevedono procedure semplificate
rispetto alla ratifica per questioni di minore rilevanza), mentre il paragrafo 7 dice che il Consiglio
europeo deve dare notizia della volontà di intervento ai parlamenti nazionali, e può adottare modifiche
solo se non c’è un’opposizione da parte di uno di questi. 26/10
I valori dell’Unione Europea
L’articolo 2 del TUE elenca i valori sui quali l’Unione si fonda; l’articolo risale al trattato di Lisbona,
ma una prima disposizione era già stata introdotta in occasione del trattato di Amsterdam. Alla base
c’era la volontà di definire un’identità europea, sulla quale molto spesso si discute.
Per diventare membri dell’UE, come ci dice l’articolo 49, occorre rispettare e impegnarsi a
promuovere questi valori.
I valori essenziali sono tre: democrazia, rispetto dei diritti umani e stato di diritto (rule of law).
L’articolo 7 del TUE delinea due diverse procedure per far fronte a situazioni interne a Stati membri
nelle quali uno di questi valori è minacciato.
1. procedura di allarme preventivo (early warning); una delibera del Consiglio constata
l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o
valori dell’articolo
più 2. Questa delibera è proposta da 1/3 degli Stati, dal Parlamento
Europeo o dalla Commissione. Il consiglio delibera poi con maggioranza dei 4/5 dei membri
previa approvazione del Parlamento; non partecipa alla votazione lo Stato rispetto al quale
viene fatta la constatazione deliberando all’unanimità su proposta di 1/3 degli
2. procedura ordinaria; il Consiglio Europeo, constata l’esistenza
Stati membri o della Commissione previa approvazione del Parlamento,
di una violazione grave e persistente dei valori suddetti. Se si constata una violazione il
Consiglio può decidere a maggioranza qualificata la sospensione di alcuni diritti decisi nei
trattati (es. diritto di voto in seno al Consiglio da parte del rappresentante dello Stato).
ma il discorso ha un’attuale
Le procedure in questione non sono mai state attivate, rilevanza.
• Piano della prassi
Il primo caso nel quale si è posto il problema del rispetto dei valori fondanti da parte di uno Stato
membro risale al 2000, e fa riferimento al caso austriaco. Nel 2000 si formò infatti una coalizione di
governo alla quale partecipava un partito di chiara ispirazione xenofoba e razzista (caso Haider), e
una norma corrispondente all’articolo c’era –
questo suscitò preoccupazioni in Europa. All’epoca 7
–
introdotta da Amsterdam ma la norma non conteneva la parte sulla procedura di preallarme ma solo
Jacopo Vitali – Unicatt
quella sulla procedura ordinaria, per cui non si riteneva necessario applicare tale procedura. Vennero
prese misure di carattere diplomatico fuori dal quadro europeo, nell’ambito del diritto
pertanto
internazionale; le misure vennero poi fatte cessare, e come ricaduta di questa vicenda con Nizza si
aggiunse la procedura di preallarme.
Negli anni più recenti ci sono stati due ulteriori casi ben più gravi rispetto a quello austriaco: il caso
ungherese e il caso polacco.
Il primo si è determinato dal 2011/12 con l’ascesa al governo del premier Orban, che godendo di
un’ampia maggioranza parlamentare ha modificato la costituzione e ha introdotto una serie di leggi
alla tenuta dei valori fondanti dell’Unione in Ungheria (ad
che hanno creato preoccupazione rispetto
presi provvedimenti che hanno inciso sull’indipendenza della magistratura,
esempio sono stati
sull’indipendenza della banca centrale ungherese, sulla la libertà di informazione ecc.). Ciò ha
generato reazioni in ambito europeo, che però non si sono sostanziate nell’attivazione di queste
procedure, nemmeno nella procedura di preallarme. Anche la Commissione avrebbe potuto attivare
la procedura ma non lo fece, preferendo agire su due piani: prendere misure politiche e non contestare
formalmente la violazione dei valori dell’Unione, ma contestare la violazione di specifiche norme dei
nei confronti dell’Ungheria (in
trattati. Si avviò quindi la procedura di infrazione alcuni casi il si
qualche effetto nell’attenuazione delle norme
arrivò a sentenze della Corte di giustizia), generando
che più preoccupavano l’Unione – anche se le tensioni rimangono tuttora molto alte.
Perché il Parlamento e la Commissione, pur potendo avviare la procedura di allarme preventivo, non
l’hanno fatto? C’era il timore di “fare un buco nell’acqua”, perché la maggioranza richiesta è alta e
non c’era la percezione di poter raggiungere tali numeri.
Ci si è quindi resi conto che mancava ancora qualcosa, ossia uno strumento che consenta di mettere
pressione allo Stato, potendo poi eventualmente attivare la procedura di allarme preventivo. La
Commissione ha ritenuto che si potesse andare in questa direzione senza modificare i trattati, e quindi
un “quadro giuridico rafforzato per il rispetto dello Stato
in una comunicazione del 2014 ha introdotto
di diritto”. è concentrata su uno di questi valori
Il focus è stato posto sullo stato di diritto (l’attenzione
perché lo stato di diritto è il presupposto del rispetto dei diritti umani e della democrazia).
Ciò che è stato previsto è che laddove sorgano preoccupazioni riguardo al rispetto dello stato di diritto
in un paese membro, la commissione possa mettere sotto sorveglianza tale Stato seguendo una
procedura che prevede 3 passi: alle quali segue l’indirizzo di un parere
1. raccolta e analisi di informazioni non pubblico
2. se non si dà seguito al parere, viene adottata una raccomandazione pubblica, indicando allo
Stato come intervenire ed entro quando
3. se entro questo termine lo Stato non interviene, la commissione si riserva di avviare una del