DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (OI) E L’UE
L'UE è un ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE e non uno Stato.
Le OI sono soggetti del Diritto internazionale e hanno preso a svilupparsi sulla fine della seconda metà dell'ottocento.
creati dagli Stati mediante un trattato istitutivo, al fine di realizzare, di perseguire, determinati obiettivi, scopi, fissati nel medesimo trattato istitutivo.
Le OI sono ENTI Obiettivi e scopi che in
genere gli Stati non potrebbero raggiungere se cooperassero bilateralmente o multilateralmente, se senza un apparato istituzionale.
CARATTERI GENERALI DELLE OI:
CARATTERI GENERALI DELL’UE: •a carattere REGIONALE o MONDIALE;
• è un OI SOFISTICATA; •Normalmente le OI connotano una STRUTTURA TRIPARTITA, in casi eccezionali
• a carattere REGIONALE (possono divenire membri di essa solamente Stati appartenenti all'area QUADRIPARTITA (tre organi: uno assembleare, uno esecutivo e uno amministrativo).
geografica europea); Ad esempio l’ONU si caratterizza per il fatto di avere:
• a STRUTTURA ARTICOLATA. -un organo a carattere assembleare, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove sono
-si ha il Parlamento Europeo; rappresentati tutti gli Stati membri;
-il Consiglio europeo; -un organo a carattere “esecutivo”, il Consiglio di Sicurezza [composto da 15 membri, di cui 5
-il Consiglio dell'UE; permanenti con potere di veto(Francia, GB, USA, Russia, Cina)];
-la Commissione; -un organo a carattere amministrativo, il Segretariato, con la mansione anche di dare continuità ai
-al fianco di queste ve ne sono anche altre di minore entità. lavori dell'OI in questione. Questo perché l'Assemblea delle NU non si riunisce quotidianamente, lo
•l'UE oltre ad avere istituzioni composte da Stati (dove vi sono i rappresentanti degli Stati) ha anche stesso anche il Consiglio svolge le proprie mansioni in via intermittente.
organizzazioni di INDIVIDUI, dove quindi l'istituzione è composta da soggetti che non siedono quali -in questo caso di specie si potrebbe dire che questa sia un OI eccezionale, giacché detiene un 4°
rappresentanti dello Stato, ma che dovranno agire in piena imparzialità ed indipendenza. Un istituzione organo, vale a dire un organo a carattere giurisdizionale, la CIG.
del genere è la Commissione europea, dove seppur è composta da un membro per ogni Stato, questi •ISTITUZIONI DELLE OI: normalmente le Istituzioni delle OI sono COMPOSTE DA STATI
siedono a titolo personale, non hanno un vincolo di mandato. (facendo riferimento al fatto che al loro interno vi sono i rappresentanti degli Stati, di conseguenza i
•QUALI ATTI POSSONO ESSERE ADOTTATI DALL’UE: nell'UE le istituzioni di questa possono rappresentanti dei governi dei singoli Stati).
adottare una serie di atti sia a carattere vincolante che non. •QUALI ATTI POSSONO ESSERE ADOTTATI DALLE OI: le OI in genere adottano per lo più
•I SOGGETTI A CUI SI RIVOLGONO GLI ATTI: nel caso dell'UE i destinatari SONO SIA GLI delle RACCOMANDAZIONI (carattere NON VINCOLANTE). Quindi l'attività delle OI
STATI CHE GLI INDIVIDUI (sia persone fisiche che giuridiche), in primo luogo i CITTADINI. generalmente si risolve in attività non in grado di incidere sui singoli Stati membri.
Caratteristica affermata fin dalle origini dell'UE, anzi spesso e volentieri viene richiamata una nota •I SOGGETTI A CUI SI RIVOLGONO GLI ATTI: la gran parte delle OI (in particolare a quelle a
sentenza del 5/02/1963 della Corte di Giustizia, sul caso Van Gend en Loos, dove affermò come la carattere intergovernativo) agiscono NELL’INTERESSE DEGLI STATI MEMBRI, dove quindi
CEE fosse un OI che si distingue dalle altre, proprio per il fatto che ha come proprio soggetti anche i saranno gli Stati i destinatari degli atti promananti da queste OI.
singoli individui, dove conseguentemente il diritto comunitario potrà produrre effetti che potranno •L’AUTONOMIA FINANZIARIA delle OI deriva dal finanziamento dei contributi erogati dai singoli
essere fatti valere anche da parte degli individui. Stati membri.
•L‘AUTONOMIA FINANZIARIA dell'UE rispetto ai singoli stati membri. Quanto maggiore
risulti l'autonomia finanziaria dell'OI, tanto maggiore sarà il potere di questa rispetto ai singoli membri.
-Questa deriva da un SISTEMA DI RISORSE PROPRIE (sistema che ha comunque bisogno della
cooperazione concreta degli Stati membri), dove i fondi adibiti al suo funzionamento sono già
prestabiliti.
-Esistono una serie di voci che vengono destinate al funzionamento dell'UE, come ad esempio una parte
dell'IVA, una percentuale sui dazi doganali (presenti su merci provenienti da Stati terzi), ecc. RDP/Diritto dell'UE 1
SVILUPPO DELL’UNIONE EUROPEA
1) NASCITA DELL’UE: Se si dovesse trovare una data alla quale far risalire la nascita dell’UE si prenderebbe il 9 MAGGIO 1950. In quella data venne pronunciato il famoso discorso di
DICHIARAZIONE SCHUMAN:
Robert Schuman (Ministro degli affari esteri della Francia), la c.d. rivolgendosi all'omologo tedesco, andava a lambire anche tutti gli altri stati europei – il contenuto di questa
dichiarazione partiva da una constatazione, secondo la quale ci si trovava nel secondo dopo guerra per via di un asprissima contesa che portò sia alla IGM che alla IIGM (oltre ad altri fattori ovviamente) e che
riguardava l’ambito economico, in particolare la pretesa dei due Stati in questione di accaparrarsi le risorse carbosiderurgiche di cui erano ricche le regioni di confine tra questi. Risorse che all'epoca risultavano
essenziali per lo sviluppo industriale di entrambi i paesi.
•Detto questo RS propose di METTERE IN COMUNE le risorse carbosiderurgiche in questione e di farle gestire da un OI, aperta anche alla partecipazione di altri stati europei.
-Si mirava così ad evitare nuovi conflitti, auspicando ad una pacifica convivenza tra gli Stati, duratura nel tempo;
-L'obiettivo immediato era quindi di carattere economico, con la condivisione delle risorse siderurgiche, ma con un obiettivo di fondo, quello di carattere politico che mirava ad evitare nuovi conflitti.
•Questa dichiarazione ha una CARATTERISTICA DI INTEGRAZIONE rispetto ad altri soggetti che vogliano partecipare alla condivisione delle risorse e una CARATTERISTICA DI GRADUALITA’ con cui
si vorrebbe raggiungere degli obiettivi ma per mezzo di tappe intermedie rispetto all’obiettivo finale (questa esigenza di procedere per tappe (gradualità) è un carattere che si ritrova in tutta la storia comunitaria).
2) I primi risultati seguiti la dichiarazione furono la creazione di tre diverse comunità:
•La CECA, mediante il TRATTATO DI PARIGI del 1951, creata per realizzare determinati fini e obiettivi (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) – stipulata da Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio,
Lussemburgo. Ad oggi la CECA non vi è più, questo per via del termine finale presente all'interno del medesimo trattato. Termine di 50 anni, al raggiungimento dei quali in mancanza di un suo rinnovamento si
sarebbe estinto (23/07/2002).
•I medesimi Stati pochi anni dopo estesero questa comunione anche ad altri settori, concludendo i TRATTATI DI ROMA del 1957, facenti nascere l'EURATOM (trattato europeo sull'economia atomica – oggi
ancora in vigore) e il Trattato istitutivo della CEE (comunità economica europea).
•Per quanto riguarda la CEE, questa si distingue dai precedenti giacché non è un organizzazione a carattere settoriale (ovvero volta esclusivamente a mettere in comune determinate risorse), ma a CARATTERE
GENERALE, che persegue obiettivi di carattere economico più ampio. Si perseguiva l'obiettivo della creazione di un mercato comune tra gli Stati membri.
Queste tre organizzazioni pur essendo distinte, in origine avevano alcune istituzioni in comune, in particolare:
•l'ASSEMBLEA, quella che dopo qualche anno verrà definita come Parlamento Europeo;
•una CORTE DI GIUSTIZIA.
Questo per lo meno nei primi anni di funzionamento delle tre organizzazioni internazionali, perché nel 1965 fu concluso il TRATTATO SULLA FUSIONE DEGLI ESECUTIVI, entrato in vigore nel 1967. Questo
prevedeva che le singole OI avessero le medesime Istituzioni, con la conseguenza di una comunione della Commissione, del Consiglio ecc.
-N.B. nonostante ciò le singole organizzazioni continuarono ad essere distinte sotto il profilo settoriale.
3) SVILUPPO DELL’UE SU DUE BINARI
Si è soliti parlare di un progressivo allargamento dell'integrazione comunitaria e di un approfondimento dell'integrazione comunitaria. Dunque l‘UE nel corso del tempo si è sviluppata su due binari:
A) quello dell‘ALLARGAMENTO DEI SUOI MEMBRI;
B) quello sull‘APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE.
A) ALLARGAMENTO DEI SUOI MEMBRI – Dai sei originari, oggi siamo arrivati a 28 Stati membri.
•Nel 1973 si ebbe il primo allargamento, con l'entrata di Regno Unito, Irlanda e Danimarca (da sempre pongono il freno all'approfondimento delle competenze dell'UE);
•Nel 1981 entrò la Grecia;
•Nel 1986, Spagna e Portogallo;
•Nel 1995, Austria, Finlandia, Svezia;
•Nel 2004, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia;
•Nel 2007, Romania e Bulgaria; RDP/Diritto dell'UE 2
•Nel 1/07/13 la Croazia.
Questa è una composizione che nel prossimo futuro è destinata ad aumentare giacché vi sono numerosi Stati in attesa di potervi entrare, come la Turchia, l'Islanda, l'Albania.
Mano a mano che il numero dei membri aumentò, si proposero sempre maggiori problemi, soprattutto in relazione alla concreta efficienza delle istituzioni europee.
B) APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE
MERCATO COMUNE,
il quale doveva essere realizzato mediante le c.d. 4 LIBERTA’ FONDAMENTALI:
L'organizzazione originaria, la CEE, aveva l'obiettivo principale di un
-libera circolazione di PERSONE, MERCI, SERVIZI E CAPITALI.
Già nella versione originaria della CEE si sentì quel carattere del gradualismo, questo perché l'obiettivo del mercato comune si sviluppo solamente mediante predeterminate tappe nel corso del tempo. Proprio per
assicurare questo sviluppo si dispose espressamente un PERIODO TRANSITORIO entro il quale doveva essere realizzata l‘UNIONE DOGANALE.
-Tale periodo era di 12 anni, con tre tappe a 4 anni di distanza ciascuna.
-Nel periodo transitorio si doveva quindi eliminare i DAZI DOGANALI tra Stato membro e Stato membro (si dovevano vietare sia i dazi, che tutte le altre misure ad effetti equivalenti ad un dazio doganale). Allo
stesso tempo si prevedeva l'istituzione di una tariffa doganale comune da praticare sulle merci scambiate con Stati terzi.
-Questi obiettivi vennero realizzati effettivamente entro il periodo transitorio (questo per dire che l'integrazione comunitaria si rivelò particolarmente efficace).
Ma questo obiettivo del mercato comune si poteva raggiungere anche mediante l'attuazione di altre politiche, come l'attribuzione di competenza in materia di trasporti, concorrenza, agricoltura alle istituzioni europee.
PARLAMENTO EUROPEO
In questa direzione delle competenze si può richiamare nel 1979 la prima elezione del A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO. In precedenza i membri del
Parlamento erano soggetti nominati in via indiretta.
-Questo era uno dei primi segnali che mirava a democratizzare il funzionamento della Comunità economica europea.
ATTO UNICO EUROPEO
Il passo successivo fu caratterizzato dal trattato denominato , del 1986 (entrato in vigore del 1987). Questo pur essendo un TRATTATO DI RIFORMA, rispetto a quello
Istitutivo della CEE, venne vissuto come un fallimento. Questo per via del tentato e mai attuato testo INNOVATIVO elaborato anni prima.
-Si vedeva questo Atto unico come un ripiego rispetto alle grandi innovazioni che si tentò di attuare in precedenza. In particolare nel 1984 fu approvato dal Parlamento europeo un TRATTATO DI UNIONE
EUROPEA, il quale non venne mai ratificato dagli Stati membri.
-Questo fu elaborato su iniziativa di un gruppo di FEDERALISTI o gruppo del coccodrillo (perché questi si riunivano spesso al “Caffé Coccodrillo” presente a Strasburgo), che vollero un trattato che si
SOSTITUISSE integralmente al VECCHIO TRATTATO DI ROMA del 1957.
-Un trattato che prevedeva al suo interno soluzioni particolarmente innovative, come una maggiore integrazione fra gli Stati membri (ad esempio con l'attribuzione di maggiori poteri al Parlamento europeo).
Le spinte di rinnovamento portarono comunque i governi degli Stati membri a produrre un trattato, seppur meno innovativo, ovvero l’Atto Unico Europeo. Questo introduceva delle puntuali modifiche a quello della
CEE, che furono a loro modo significative.
Ad esempio vennero introdotte nuove politiche, attribuendo alle istituzioni comunitarie, NUOVI SETTORI D’INTERVENTO (competenze che sì hanno rilevanza dal punto di vista economico, ma che non mirano
solamente ad obiettivi economici. Si potrebbe richiamare la politica ambientale, la politica in materia di consumatori, le politiche relative alla ricerca, alla coesione economica e sociale).
Lo stesso Atto Unico Europeo vede l'esigenza di MIGLIORARE I MECCANISMI DECISIONALI, introducendo una serie di materie, o comunque aumentando il numero di materie per le quali fosse prevista
non più l'unanimità in seno al Consiglio, ma la possibilità di decidere a maggioranza.
Un altra novità consiste nella previsione di un TRIBUNALE DI 1° GRADO, destinato ad affiancare la Corte di Giustizia.
Un altra novità vede la previsione di una COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA tra gli Stati membri. Questi al di fuori delle istituzioni comunitarie avrebbero dovuto cooperare a livello politico, come per la
politica estera comune ai singoli Stati. TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA.
Queste modifiche costituiscono una anticipazione della riforma costitutiva del Trattato di Maastricht del 1992, denominato anche
Questo
oltre ad essere un trattato a se stante, introdusse pure una serie di modifiche al precedente Trattato della CEE, che ribattezza TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ EUROPEA viene meno
il termine economico in quanto gli orizzonti dell'OI ormai erano mutati rispetto al 1957.
Il trattato di Maastricht introduce altre grandi novità, come la CITTADINANZA DELL’UE.
IL TEMPIO GRECO
Adesso quindi la Comunità europea e l’Unione europea sono la stessa cosa? Continuano ad esistere entrambi i Trattiti? Sono due OI separate o un’unica OI? Si tratta di UN’UNICA OI e per comprendere bene
la natura dell’UE e i rapporti dell’UE con la Comunità Europea, i medesimi redattori del trattato, nella conferenza intergovernativa, che portò alla stipula del Trattato di Maastricht utilizzarono una nota metafora per
esplicare la situazione:
La metafora del TEMPIO GRECO, che portò alla STRUTTURA A PILASTRI DELL’UE questa unica OI è costituita su 3 pilastri, con un UNICO FRONTONE:
•Il 1° pilastro è quello COMUNITARIO , che in precedenza era disciplinato dal vecchio Trattato istitutivo sulla CEE – adesso rinominato Comunità Europea;
•Il 2° pilastro è quello relativo alla POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC);
•Il 3° pilastro era la GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI. RDP/Diritto dell'UE 3
•Il FRONTONE , quindi le disposizioni comuni ai tre pilastri sono specificati all’interno del Trattato sull'UE.
I nuovi pilastri (2° e 3°) riguardavano materie percepite dagli Stati come settori sensibili e delicati, facendo si che risultarono a forte connotazione intergovernativa. Dove vennero si attribuite certe competenze alle
istituzioni, ma le decisioni sarebbero comunque state prese per mezzo di procedimenti intergovernativi.
TRATTATO DI AMSTERDAM
Nel 1997 si ebbe il (entrato in vigore del 1999), che cercò di migliorare alcuni difetti emersi dopo l'entrata in vigore del trattato di M.
Tra le varie modifiche venne prevista una nuova distribuzione all'interno dei 3 pilastri e in particolare una nuova distribuzione delle materie oggetto del III pilastro. Di questo vennero DIMINUITE LE MATERIE
di competenza, trasfuse nel I pilastro.
-La sua nuova denominazione fu COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA IN MATERIA PENALE.
-Mentre tutte le altre materie come quelle relative ai visti, politica d'asilo, immigrazione, cooperazione giudiziaria in materia civile, vennero trasferite nel I pilastro si trattava quindi di una
COMUNITARIZZAZIONE DI QUESTE MATERIE. Questo comportava la possibilità di applicare le procedure più efficaci previste dal pilastro comunitario.
Tra le altre cose il Trattato di Amsterdam prevedette anche il MIGLIORAMENTO DEGLI ATTI che potessero essere adottati nel II e nel III pilastro, rendendoli più incisivi.
Un altra novità vede le c.d. COOPERAZIONI RAFFORZATE, che si esplicano in un meccanismo che consentiva e consente un integrazione differenziata tra gli Stati membri, dandogli la possibilità di
sviluppare la c.d. EUROPA A PIU' VELOCITA'.
Si cercava quindi di limare quel carattere intergovernativo che CARATTERIZZAVA I DUE PILATRI SEGUENTI IL PRIMO.
TRATTATO DI NIZZA
Il del 2001 (entrato in vigore nel 2003): le sue modifiche sono di minor portata, dove molte di esse cercano di adeguare i meccanismi decisionali e di funzionamento delle
istituzioni all'imminente ingresso dei nuovi Stati membri (entranti nel 2004).
La stessa conferenza intergovernativa che portò all'adozione del Trattato di Nizza adottò anche la CARTA DI NIZZA o Carta dei diritti fondamentali dell'UE (questa era un atto non giuridicamente vincolante).
Dopo il Trattato di Nizza le esigenze di riforma sussistettero ancora, tanto che all'indomani di questo, si ebbe un nuovo processo riformatore che avrebbe dovuto ripensare lo Status di questa Carta di Nizza.
Un altra esigenza che si sentiva come necessaria era quella di un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nei processi europei, con una maggiore democratizzazione delle Istituzioni europee.
CONVENZIONE per il futuro dell'Europa
Al seguito quindi del trattato di Nizza si decise di in
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