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FONTI DELL’UNIONE EUROPEA:
Il rango di Trattato è attribuito:
al TUE e al TFUE
(ex Trattato di Maastricht e Trattato istitutivo della Comunità europea). Vi è una gerarchia tra questi?
•Dal Trattato di Lisbona in poi si è cercato di concentrare all'interno del TUE le disposizioni di base dell'UE, mentre di relegare all'interno del TFUE le disposizioni di dettaglio. Questo però seppur
potrebbe lasciar intendere che quanto disposto all'interno del TUE abbia una forza giuridica maggiore rispetto a quanto previsto dal TFUE così non è – infatti NON SUSSISTE ALCUNA GERARCHIA TRA I
DUE TRATTATI. Ad avvalorare questa tesi possiamo affermare come:
1) Non sempre vi è una ripartizione di “base/dettaglio” delle materie tra i due Trattati, infatti delle volte la disciplina di una determinata istituzione o materia si trova esclusivamente in uno solo dei due. Ad
esempio la Banca centrale europea e la Corte dei Conti hanno la propria disciplina tutta all'interno del TFUE senza alcuna trattazione all'intero del TUE. Viceversa si ha nell'ambito della PESC, la quale è
disciplinata interamente nel Tit. V del TUE.
2) Dunque entrambi i gruppi di disposizioni del TUE e del TFUE concorrono a disciplinare una determinata istituzione o materia.
PROTOCOLLI.
Quando si parla di trattati si fa riferimento ai due trattati istitutivi, ma in aggiunta a questi vi sono spesso anche i
•I protocolli si differenziano per la materia che trattano, ma sono tutti EQUIPARATI AL RANGO DI TRATTATO (ad esempio il Protocollo 36 tratta le disposizioni transitorie, dunque disciplina alcune
modalità di svolgimento delle funzioni delle Istituzioni dell'Unione nei 5 anni seguenti il Trattato di Lisbona il definire questi punti all'interno del protocollo è funzionale al non alterare la struttura del trattato,
giacché sono comunque disposizioni provvisorie che verranno meno raggiunto il termine previsto);
•I protocolli sono allegati ai trattati in modo tale da non appesantirli, ma potendo comunque disciplinare nel dettaglio la materia della quale si occupano.
RDP/Diritto dell'UE 33
•Un altro obiettivo perseguito con i protocolli è quello di introdurre meccanismi di integrazione differenziata (di definire materia alle quali solo alcuni stati membri dell'UE appartengono);
la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE
Un altro testo con il medesimo valore dei trattati è (nacque come una Carta priva di forza giuridica vincolante), che ottenne tale valore
gerarchico grazie all'art. 6 del TUE, inserito con il Trattato di Lisbona.
1) PROCEDURA DI REVISIONE DEI TRATTATI
La forza giuridica dei trattati è tutelata dall'esistenza di un'apposita procedura di revisione, che li definisce come NON FLESSIBILI, dunque non passibili di essere derogati da atti di diritto derivato o quanto
meno da atti semplici di diritto derivato.
Attualmente esistono più procedure di revisione (prima del Trattato di Lisbona vi era una sola modalità di revisione, disciplinata all'art. 48 del TUE), disciplinate prevalentemente all'interno dell'art. 48 del
TUE:
PROCEDURA ORDINARIA DI REVISIONE dei trattati (art. 48 par. da 2 a 5);
La modifica dei trattati può essere richiesta da parte degli Stati membri, da parte della Commissione europea, da parte del PE.
Questa richiesta di revisione dei trattati per mezzo di una proposta viene fatta pervenire al Consiglio, il quale valuterà il progetto medesimo, notificandolo ai Parlamenti nazionali e se lo ritenesse opportuno
lo potrà far pervenire anche al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo potrebbe, previa consultazione della Commissione europea, del PE e ed eventualmente se la proposta di modifica riguardasse il settore monetario anche previa consultazione della Banca
centrale europea, a MAGGIORANZA SEMPLICE convocare una CONVENZIONE (questo organo ha una struttura composta da rappresentanti del PE, da rappresentanti della Commissione europea, dai Capi di
Stati o di governo degli Stati membri e dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali);
La Convenzione potrebbe rielaborare la proposta di modifica (magari elaborando un proprio testo), a seguire potrà concludere i propri lavori con una RACCOMANDAZIONE ad oggetto il testo di
modifica demandandola ad una CONFERENZA INTERGOVERNATIVA (dove saranno rappresentati esclusivamente i membri dei governi degli Stati dell'UE);
All'interno della Conferenza intergovernativa una volta che il testo fosse stato adottato, questo dovrà essere RATIFICATO DAI PARLAMENTI NAZIONALI, ciascuno conformemente alle proprie procedure
nazionali di ratifica.
Il trattato di riforma entrerà in vigore nel momento in cui sia stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE.
•In relazione a questo periodo di ratifica è stato previsto come se entro due anni dall'avvio di questo periodo abbiano ratificato il testo di modifica solamente 4/5 degli Stati membri, la questione sarà sottoposta al
Consiglio europeo, il quale potrà deliberare se proseguire con il periodo di ratifica attribuito agli Stati membri o se interromperlo.
•La previsione di un termine di due anni è funzionale ad una sorta di presa di atto delle difficoltà riscontrate da alcuni stati membri nel ratificare questo testo di modifica.
•E' una previsione che riprese i passi seguiti dal Trattato di Costituzione, il quale nel periodo di 2 anni destinati alla ratifica del testo da parte dei parlamenti nazionali subì l'opposizione di due Stati membri e che
portarono dunque nel giugno 2007 il Consiglio europeo, viste le difficoltà all'abbandono del Trattato. Abbandono al quale seguì però l'avvio del trattato di Lisbona.
VARIANTE DELLA PROCEDURA ORDINARIA
nel momento in cui il Consiglio europeo ritenga che le modifiche da apportare siano di poco conto, potrebbe saltare interamente il passaggio
presso la Convenzione, convocando direttamente la Conferenza intergovernativa.
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI REVISIONE – Queste sono state introdotte dal Trattato di Lisbona all'interno dell'art. 48, nei par. 6 e seguenti.
1° PROCEDURA:
LIMITI D'AZIONE:
•Potrebbe essere utilizzata solo nel caso in cui le modifiche che si vogliano apportare ai trattati riguardino solamente la parte III del TFUE (parte dedicate alla Politiche e alle Azioni interne dell'UE).
•Le modifiche che si vogliano apportare alla parte III non dovranno comportare un aumento delle competenze dell'UE.
SVOLGIMENTO della procedura:
•Il progetto di riforma potrà essere sottoposto da uno Stato membro, dalla Commissione europea o dal PE, il quale sarà indirizzato direttamente al Consiglio europeo, il quale delibererà all'unanimità,
previa consultazione della Commissione, del PE, se del caso previa consultazione della Banca Centrale europea.
-La decisione del Consiglio europeo, dopo la sua adozione, dovrà essere sottoposta all'approvazione dei singoli Stati membri conformemente alla rispettive procedure costituzionali (una sorta di ratifica).
2° PROCEDURA:
LIMITI D'AZIONE: Potrà essere utilizzata al fine di sottoporre materie, che per i trattati dovrebbero essere deliberate in seno al Consiglio secondo un meccanismo di voto all'unanimità, ad un
meccanismo di maggioranza qualificata (questa procedura potrebbe servire anche per modificare il meccanismo vi adozione di un testo legislativo da una procedura legislativa speciale ad una procedura
legislativa ordinaria).
SVOLGIMENTO della procedura: questa consiste nell'adozione di una delibera all'unanimità da parte del Consiglio europeo, previa approvazione del PE e al seguito di questa, la proposta di decisione
dovrà essere notificata ai parlamenti nazionali, i quali entro un termine di 6 mesi potranno eccepire le loro eventuali opposizioni.
RDP/Diritto dell'UE 34
Oltre a queste procedure ve ne sono delle altre, di minore rilevanza, come la Procedura di revisione semplificata disciplinata nell'art. 281 del TFUE, capace di modificare in modo semplificato alcune delle
disposizioni dello Statuto della Corte di Giustizia modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona.
Qualcuna di queste nuove procedure è stata adottata nei 5 anni seguenti il Trattato di Lisbona?
La prima delle procedure semplificate è stata utilizzata in relazione all'adozione di una decisione del Consiglio europeo, la n. 199/11, con la quale fu introdotto un ultimo comma all'art. 136 del TUE, il
quale prevedeva e prevede tutt'ora la “facoltà per gli Stati membri di creare un meccanismo per garantire la stabilità della zona euro”.
Proprio sulla base di questo articolo è stato poi adottato il trattato del 2/02/12 che istituì un MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA', dando vita al c.d. Fondo salva Stati (un meccanismo per mobilitare
le risorse necessarie da poter destinare ai singoli Stati della zona Euro che si trovino in una crisi economico finanziaria).
Questa decisione del Consiglio europeo fu oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia, la quale si promosse sulla legittimità di questa decisione, nell'ambito della sentenza del 27/11/12, nel Caso Pringle.
•Questi era un parlamentare nazionale irlandese che si rivolse alla proprie autorità giudiziarie irlandesi, vantando l'illegittimità della decisione adottata dal Consiglio.
•Tale giudizio pervenne dinnanzi all'Alta Corte di Giustizia dell'Irlanda, la quale prima di esprimersi sul caso sospese il giudizio ponendo la questione alla Corte di Giustizia per mezzo di un rinvio pregiudiziale
avente ad oggetto la legittimità della decisione del Consiglio Europeo del 2/02/12.
•I punti presi in considerazione da parte della Corte di Giustizia sono due, vale a dire le due condizioni necessarie affinché questa procedura possa essere utilizzata:
1°-La modifica dovrà riguardare una disposizione della parte III del TFUE;
2°-Tale modifica non dovrà apportare nuove competenza all'UE.
1°- Per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 136 effettivamente si ritrovava nella parte III del TFUE, solo che a parere del Parlamentare nazionale, la modifica trattando quell'articolo andava ad incidere
indirettamente su disposizioni presenti nella parte I del TFUE, e quindi tale meccanismo previsto andava a colpire le competenze dell'UE in materia di Unione economica monetaria e dunque anche le competenze
in materia di politica economica, richiamate nella parte I.
-La CGUE affermò che con riferimento all'Unione economica monetaria gli obiettivi perseguiti da questa erano la Stabilità dei prezzi, al contrario l'obiettivo della decisione prodotta dal Consiglio in virtù dell'art. 136
era la STABILITA' DELLA ZONA EURO, ciò dunque non lambiva la parte prima.
-Mentre in relazione alle competenza dell'UE in materia di politica economica questa aveva solamente una sola funzione di coordinamento e nel ca