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Può adottare una Sentenza di Rigetto, ossia non accogliere una questione sollevata dal giudice
ordinario perché ritenuta costituzionale; una Sentenza Monito che da un lato rigetta la questione, ma
invita il parlamento di intervenire perché se nel futuro si riproponesse una simile problematica,
allora potrebbe approvarla. Se una legge viene dichiarata incostituzionale viene espunta
dall’ordinamento e viene a crearsi un vuoto normativo in cui non c’è più una legge che disciplina
quella materia; una Sentenza di Accoglimento dichiarando che effettivamente la legge è
incostituzionale; una Sentenza Interpretativa di Rigetto in cui si salva una legge solo perché se ne dà
un’altra interpretazione grazie alla quale non è incostituzionale (ad es. l’affitto tra coniugi e
conviventi), quindi rigettando in realtà accoglie, perché estende il campo di applicazione di una
legge.
Essenza della democrazia è rappresentata dall’art. 21 Cost. sulla Libertà della Manifestazione
del Pensiero presupposto al diritto delle comunicazioni.
Inizialmente vi era una vera e propria negazione della libertà del pensiero (addirittura sospettati di
avere idee diverse e concepire un pensiero libero e critico), in più alla libertà di poterlo manifestare
a discapito della maggioranza storica (religiosa, politica, etc.)
Nel 1787 la Costituzione USA firmata introduce il I emendamento, “freedom of speech” recepito
dal pensiero illuminista, si basa su principi naturali (giusnaturalismo) che non devono essere
concessi dallo Stato perché sono innati e inviolabili che esistono da quando esiste l’essere umano.
Allora, il legislatore non deve far altro che riscriverli e renderli noti prendendone atto. È una visione
talmente completa e universale che persino l’autorità pubblica la difende e la giustifica.
Diverso è l’orientamento europeo basato sui principi della rivoluzione francese del 1789 e da cui si
basa lo statuto Albertino del 1848 sul diritto italiano concesso con limitazioni, ad es. del segreto
istruttorio (per i processi), del segreto professionale e del segreto di Stato, nonché le limitazioni
sulla stampa periodica di cui si farà largo uso durante il regime fascista.
Le norme che limitano la libertà del pensiero non sono in conflitto con la Costituzione (l’art. 2,
infatti, riconosce i diritti inviolabili dell’uomo – essere umano – e comprende i limiti di cui all’art.
21 della Cost. con l’intento di bilanciare gli interessi e tra libertà individuale e libertà di
informazione) se all’interno della stesa si fa riferimento ad una certa tutela ed è legittima.
Il dettaglio dell’art. 21 Cost. :
co. 1: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il pensiero con lo scritto, la parola e
qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Co. 2: la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni (preventive) o censure (ndr. ossia
il governo non ha nessun grado di discrezionalità su chi ha o non può fare attività di informazione –
filtro). Dei limiti Co. 3: si può procedere a sequestro degli stampati solo per atto motivato
dell’autorità giudiziario (autorizzazione del giudice) nel caso di delitti per i quali la legge sulla
stampa lo autorizzi (riserva di legge e giurisdizione) e (ndr. tutelando che il potere esecutivo non
limiti la libertà di cui sopra).
Co. 4: quando ricorrano casi di assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria potrà eseguire il sequestro e immediatamente e non
oltre le 24h avvertire l’autorità che dovrà convalidarlo o annullarlo (ndr. analogo all’art. 13 Cost.
sulla libertà personale).
Co. 5: la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Co. 6: sono vietate le pubblicazioni a stampa, spettacoli o altre manifestazioni del pensiero,
contrarie al buon costume (ndr. in particolare riguardo ai minori, per buon costume si intende il
pudore sessuale).
Altresì importante ai fini della libertà di informazione è l’art. 15 Cost. in cui si legge “la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili” e al
comma 2: “la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge”.
A differenza della libertà di contenuto dell’art. 21 (che sancisce la libertà di informazione, di essere
informati e di informarsi), qui si dice che le comunicazioni interpersonali sono libere e segrete
(come spedire lettere o inviare e-mail).
Trattandosi di diritti inviolabili sono rivolti a tutti i soggetti esseri umani e non solo cittadini.
Diritto da dentro: Diritto di Cronaca (e critica).
La tutela dei diritti della personalità come l’onore (la percezione che si ha di sé) e la reputazione (la
percezione che gli altri hanno di x), riportando oggettivamente il fatto.
Nella fattispecie ci sono due tipologie di reato: all’onore, il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e alla
reputazione, il reato di diffamazione (art. 595 c.p.).
Il giornalista deve tenere a mente che è lecito pubblicare una notizia se questa risponde al criterio di
interesse pubblico, verità (o perlomeno riportarla fedelmente) e che il linguaggio di espressione sia
di forma civile. Nel caso dell’intervista, il giornalista in quanto decodificatore e mediatore deve
controllare in ogni caso la veridicità delle fonti, deve cambiare il linguaggio dell’intervistato se
volgare e riportarlo in corsivo, il tutto virgolettato. Sul virgolettato, la Cassazione nel 2001 ha
sentenziato che quando c’è utilità sociale, può essere superata la veridicità e la forma civile.
La critica è l’espressione di giudizi personali rispetto a un fatto, “l’opinione” senza mai alterarne il
contenuto; la satira è la rappresentazione del potere politico in forma di burla, manca di obiettività
perché caricaturale, non falso, la comicità delle vignette o dell’ironia da teatro è diretta all’interesse
pubblico, perciò non si deve mai insultare apertamente.
Perché si sviluppi una piena libertà di informazione ci deve essere libertà di iniziativa economica
(art. 41 Cost.) per soggetti privati di intraprendere attività di impresa volte alla comunicazione e
all’informazione che, comunque, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (co. 2).
Il capitale investito in impresa che serve all’esercente per produrre legittimo interesse economico,
deve qui anche essere motivato, avendo un impatto elevato sui cittadini.
Ai fini dell’utilità generale si indicano gli artt. 42 e 43: in particolare, quest’ultimo scrive che la
legge può riservare allo Stato, imprese che si riferiscono a servizi essenziali (per chiunque).
Oltre alla convenienza che lo Stato trae dal non liberalizzare i servizi pubblici essenziali (es. poste,
ferrovie, bus, telefonia, etc.), dovrebbe poter garantire degli standard di qualità ed erogazione di
servizi a copertura totale (perché un privato dovrebbe investire in un ufficio postale ubicato in un
paesino sperduto? Ci perderebbe).
Limite naturale di veicolare i contenuti: le onde Hertz al tempo del monopolio RAI erano limitate a
pochi canali, allora lo Stato integrò al pluralismo informativo il controllo delle informazioni (ma al
contrario dei privati che potrebbero veicolarle a loro favore, esso può garantire una pluralità
espressiva). Lo Stato controlla le risorse garantendo che tutti possano esprimere la loro opinione:
concessione per realizzare il pluralismo interno.
Oggi le nuove tecnologie hanno permesso di compromettere le onde per far passare più contenuti e
dalla televisione pubblica si passa a quella commerciale e ad un sistema misto, garantendo un
pluralismo anche lasciando spazio ai privati esercenti.
Nel 1958 si firmò il Trattato di Roma istitutivo della comunità europea che stabiliva la libertà di
prestazione di servizi per soggetti privati, il libero mercato, la concorrenza e la circolazione tra gli
stati membri da parte di tutti i cittadini. Ciò ha profondamente modificato il ruolo da “operatore”
dello stato monopolistico italiano ad uno “regolatore” che arbitra sul mercato privato dei servizi
essenziali, imponendo agli ex-monopolisti il diritto di interconnessione (con regole asimmetriche),
utilizzare una rete già predisposta per le nuove imprese (ad es. costringere le ferrovie dello Stato di
far passare sui suoi binari il nuovo Italo).
Nascita di Autorità indipendenti: organi che assumono più ruoli contemporaneamente esercitando
potere legislativo (es. del mercato l’autorità Antitrust) formando delle regole e vigilando che
vengano applicate; ha poteri para-giurisdizionali che applicano sanzioni per la propria
regolamentazione (es. l’Autorità Garante per la Privacy).
Il d.lgs 2002 n. 19, 21, 22 e 58 recepiscono la direttiva comunitaria in materia di erogazione dei
servizi, in particolare la n. 19 sancisce il principio dell’accesso alla Rete di Comunicazione,
cosiddetta di “interconnessione” o il diritto dei nuovi operatori di proporsi come erogatore di un
servizio già prodotto da qualcun altro (es. Trenitalia ‘ospita’ Ntv sui suoi binari); la n. 20 stabilisce
sulle Autorizzazioni che eventuali imprese devono richiedere all’autorità pubblica per entrare nel
mercato, inoltre chiunque può richiederla e deve essere rilasciata salvo che non ci siano dei limiti
legati alla risorsa naturale (es. onda, antenna, etc.); la n. 21, la più importante, è anche detta “Legge
Quadro”, nella quale vi sono i principi fondamentali delle reti, i servizi erogati e i soggetti che
devono regolare (es. Agcom); la n. 22 delinea il “servizio universale”, la telecomunicazione
garantita a tutti gli utenti a un prezzo economico (le tariffe, infatti, non devono escludere l’utente
che non può permettersi di pagarle), poiché si verrebbero discriminati i consumatori finali, servono
“garanzie di standard qualitative minime”, inoltre si sottolinea il “diritto di recesso” dal contratto
stipulato con operatore. Laddove sorgano controversie tra un utente e il proprio operatore, dovranno
essere risolte in modo agevole (e non con i tempi legislativi dei tribunali civili), perciò all’interno
delle autorità garante delle comunicazioni esistono dei comitati regionali a cui gli utenti possono
rivolgersi per risolvere determinati problemi, salvo poi volersi rivolgere comunque a un tribunale<