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Diritto dell'informazione e della comunicazione

Ignorantia legis non excusat

La differenza tra diritto pubblico e diritto privato è sostanziale. Il primo è una branca della giurisprudenza che disciplina i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni e racchiude il diritto amministrativo, costituzionale, internazionale, penale e processuale, ecclesiastico e tributario. Mentre, il diritto privato disciplina i rapporti tra i soggetti privati (persone fisiche se privati, persone giuridiche se società) e racchiude il diritto civile (familiare, contratti, successioni, obbligazioni, responsabilità civile come risarcimento danni se fatti illeciti e processuale civile), il diritto commerciale (come società per azioni, etc.), diritto industriale (come la tutela dei marchi, i brevetti, etc.) e il diritto del lavoro.

Capacità giuridica e capacità di agire

Mentre la capacità giuridica si acquista con la nascita, come ad esempio il diritto alla salute o alla vita, siamo potenziale destinatari delle norme in termini di diritti e doveri, la capacità di agire si acquista con la maggiore età, perché significa agire per sé o nei confronti degli altri, oppure per quegli "atti che producono effetti giuridici" come comprare un bene (una macchina, una casa, etc.) o contrarre un matrimonio (salvo diverse specificazioni).

Interpretazione delle norme

Ogni disposizione di legge può assumere diversi significati, è per questo importante interpretare le norme, con l'ausilio dei codici o dei giudici. L'art. 12 Cost. dispone "preliminari al codice civile: criteri di interpretazione", perché bisogna attribuire senso palese del significato delle parole e senso all'intenzione del legislatore in base alla ratio, alla logica.

Quando manca la norma che disciplini il diritto, dato che il giudice non può rifiutare la richiesta (come ad esempio della procreazione assistita, sfociata poi nella legge 40), deve individuarne alcune per casi analoghi applicando principi generali dell'ordinamento, quindi il giudice può in ogni caso colmare la lacuna.

Le fonti del diritto

Le norme giuridiche derivano dal Parlamento, dalla Fonte del Diritto (qualunque atto o fatto capace di creare delle norme) che distingue tra le fonti di produzione e le fonti di cognizione come documenti ufficiali attraverso cui si può conoscere il contenuto delle norme (es. la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino Comunitario) che dovrebbe formare dei cittadini potenzialmente informati.

Mentre, le fonti di produzione, in ordine di importanza, sono: fonti per gerarchia, per risolvere antinomie o contrasti tra le norme; per cronologia, si applicherà quello più recente abrogando quelli dietro; per competenza, materie disciplinate da una certa fonte, ad esempio quelle regionali su cui lo Stato non può legiferare, anche se legge anteriore a quella del Parlamento.

La Costituzione della Repubblica

Si dice "Rigida" quando non può essere modificata (nel nostro caso) perché è più forte della legge ordinaria; mentre in altri Stati può essere "Flessibile" perché ha la stessa forza della legge parlamentare.

Nel 1948 l'Italia chiede di entrare a far parte delle Nazioni Unite, per questo all'art. 11 Cost. giura di "ripudiare la guerra come offesa e consente in condizione di parità tra gli Stati aderenti e accetta la limitazione alla propria sovranità quando è necessario per garantire la pace nazionale". Oggi, l'art. 11 sottopone l'Italia alle leggi comunitarie dell'Unione Europea coordinando le fonti del diritto italiano con quelle del diritto europeo.

Principi costituzionali fondamentali

Un nucleo di norme che se venisse modificato, comporterebbe un passaggio storico come ad esempio dalla monarchia alla repubblica parlamentare. Sono compresi: i diritti inviolabili (come ad esempio la libertà personale), la democrazia e la giustizia uguale per tutti.

Fonti comunitarie dell'UE che non viola i principi fondamentali, ma permette a Bruxelles di dettare legge su consiglio delle agenzie di rating.

Legge ordinaria e fonti regionali

Legge Ordinaria da fonte parlamentare, un risultato legislativo non in contrasto con la Costituzione né in contrasto con il Parlamento Europeo. Atti aventi forza di legge, come decreto legge (dl) che ha pari forza della legge ordinaria ed è adottato dal governo (disciplinato dall'art. 77 Cost.) quando ci troviamo di fronte a casi di necessità che non consentono di attendere che il Parlamento disciplini una legge; seppur di pari forza della legge parlamentare è limitata nel tempo (il Parlamento ha 60 giorni per approvare o respingere il decreto), il potere esecutivo (governo) pone la fiducia per chiedere al Parlamento di convertire in legge il decreto, pena la caduta del governo stesso (ricatto).

Mentre il decreto legislativo (dlg) regolato dall'art. 76 Cost. vede il Parlamento delegare al governo di esercitare una funzione legislativa, solo quando si definiscono l'oggetto e i principi e i criteri direttivi della stessa e solo per tempo limitato, allorquando le norme complesse non consentano di giungere in tempi brevi a una soluzione (ad esempio nel diritto societario c.c. si nomina una commissione per competenze anche universitarie che i parlamentari non hanno), se vengono violati i principi della delega, interviene la Corte Costituzionale che lo riterrà illegittimo.

Iter procedurale di approvazione di una legge ordinaria

  • Si propone o deposita un disegno di legge: il governo, i parlamentari o in referendum con 50.000 firme cittadine.
  • Si riunisce una commissione parlamentare.
  • Si presenta il suddetto alle camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica).
  • Si arriva all'approvazione dalle camere discutendo su ogni articolo e volendo, modificandoli con gli emendamenti (queste, proposte a volte ostruzioniste volte a rallentare i procedimenti).
  • Sia la Camera sia il Senato devono approvare il testo, identico nelle versioni (ndr. sempre che Renzi non modifichi la situazione con la riforma del senato).
  • Una volta approvata, la legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica per renderla applicabile. Tuttavia, egli può rifiutarsi quando leda o sia in contrasto con i principi della Costituzione. La legge viene così rimandata alle camere che dovranno revisionarne il contenuto; se, nonostante il diniego, la legge viene di nuovo approvata, il Presidente non avrà altra scelta se non quella di firmarla, salvo la Corte Costituzionale non definisca la sua effettiva illegittimità (es. ndr. come è accaduto con la Legge Italicum).
  • I cittadini potranno venirne a conoscenza tramite la "Gazzetta Ufficiale" che per vacatio legis riporterà la notizia per 15 giorni: promulgata ma non ancora efficace, per permettere ai cittadini di prenderne atto.

Dopo le leggi ordinarie, ci sono le leggi regionali disciplinate dall'art. 117 Cost. e definisce le competenze tra le regioni e lo Stato. Su alcune materie sono competenti entrambe, anzi quasi concorrenti, come per la sicurezza sul lavoro, l'istruzione, il commercio con l'estero che prima è esercitata dallo Stato con principi generali e poi dalle Regioni che ne specificano il contenuto. Lo Stato si occupa, nella fattispecie, di politica estera, più che altro nel nostro ordinamento dell'Ue.

Di ciò di cui lo Stato non si occupa, le Regioni hanno competenza assoluta; è un "tutto il resto", non esiste un elenco preciso.

Fonti secondarie

Di qui, le Fonti Secondarie che hanno una forza gerarchica inferiore alle prime e laddove la competenza legislativa è sempre detenuta dal Parlamento. Ci sono i Regolamenti del Governo (composto dal Consiglio dei ministri e dai singoli Ministeri), suddivisi in regolamenti Esecutivi (ad esempio sulla legge di per sé autosufficiente che vieta l'uso degli stupefacenti, il regolamento esecutivo specifica quali potrebbero essere i casi) o materie già disciplinate dalla legge che servono a specificarne il contenuto; e il regolamento attuativo che completa una legge che senza questo completamento non potrebbe essere operativa (salvo che non ci sia una riserva di legge quando una certa materia è riservata e può essere disciplinata dalla fonte legge ed è un r. esecutivo).

Consuetudini

Ci sono le Consuetudini o fatti in grado di ripetere con la convinzione che quel comportamento sia coercibile (e possa essere fatto rispettare dall'autorità centrale), ritenute "norme vincolanti", categorie: secundum legem, la stessa legge fa rinvio agli usi; preter legem, materie che non sono regolate dalla legge; contra legem, che contraddicono precetti superiori perciò non ammessi da nostro ordinamento perché contrarie al criterio gerarchico.

Fonti comunitarie dell'UE

Delle fonti comunitarie (UE) superiori alle leggi parlamentari di ogni Stato. Sono divise in Direttive Comunitarie (che armonizzano il diritto) e fissano gli obiettivi che i singoli stati membri devono raggiungere (in libertà sul Come), attraverso una legge che recepisce una direttiva e chiamata "Legge Comunitaria"; e i Regolamenti Comunitari (che uniformano il diritto) e introducono una disciplina per tutti gli stati membri, immediatamente efficace per ognuno di essi e che prevale, dunque, sulla nostra legge (in questo caso, vengono pubblicate sul "Bollettino Comunitario"). Si parla di "Unificazione del Diritto" solo quando la fonte e l'organo che applica sono gli stessi o esistono Tribunali Europei, al fronte di decisioni nazionali.

Divisione dei poteri dello Stato

Da Montesquieu, riconosciamo la Divisione dei Poteri dello Stato, come dicono gli americani un "check and balance" tra Legislativo, Esecutivo e Giudiziario.

Potere Legislativo

Il Potere Legislativo è incarnato dal Parlamento, la fonte nazionale per eccellenza. Ha una struttura bicamerale, dove la Camera è composta di 630 deputati eleggibili dai 25 anni di età e il Senato è composto di 315 parlamentari e per votarli è necessario il 25esimo anno di età, mentre per essere eletti almeno 40 anni. L'art. 68 Cost. raccomanda che i parlamentari non possono essere resi responsabili nel commettere dei reati, come lo sarebbe per chiunque altro; hanno cioè la libertà di esprimere un'opinione critica in uno stato democratico. Al co. 2 si chiarisce che, altresì, egli non può essere ristretto nella sua libertà personale, se non previa autorizzazione delle camere, dopo sentenza definitiva o quando è colto in flagranza di reato (garanzia che oggi diremmo essere abusata, ndr.).

Importante sottolineare che le norme penali non possono mai disciplinare il tempo passato (per retroattività all'art. 25 Cost. "nessuno può essere punito se non in forza di una norma approvata prima che l'atto illecito venga compiuto", perché agiscono solo sul futuro), come potrebbero invece quelle civili o amministrative. In raccordo all'art. 68, c'è poi l'art. 27 Cost. sulla presunzione di innocenza per cui il potere giudiziario non può in certa misura attaccare l'autonomia del parlamento; interferenza tra i due poli ad esempio può avvenire tramite avvisi di garanzia, in cui il giudice avvisa sull'apertura di un'indagine.

Sull'indennità dei parlamentari vi è l'art. 69 Cost., per cui solo le élite vi accedevano, storicamente già agiati dalle proprie rendite ed escluse le classi meno abbienti; sono gli stessi a fissare i canoni della propria retribuzione.

Potere Esecutivo

Il Potere Esecutivo prende le vesti del Governo che trasforma in azione concreta le previsioni di legge e dà un indirizzo politico (quale azione dovrebbe essere intrapresa). Tre sono gli articoli di maggior rilievo nella fattispecie: l'art. 94 Cost. quando si chiede la fiducia, per l'instaurazione di un nuovo governo al parlamento; l'art. 97 Cost. sulle pubbliche amministrazioni (Ministri e Ministeri) organizzati secondo disposizioni di legge e assicurarvi una data imparzialità e volto al pubblico interesse; l'art. 113 Cost. contro le decisioni delle PA, ammessa alla tutela giurisdizionale (ogni cittadino può muovere accusa contro una PA che abbia violato le leggi in merito ai propri diritti/interessi, in particolare art. 24 Cost., il quale sottolinea che ai non abbienti (co. 3) è garantito il patrocinio gratuito dello Stato, "difensore d'ufficio").

Potere Giudiziario

Al Potere Giudiziario si configura la Magistratura ordinaria (in piramide, tribunali, corte d'appello e suprema corte di cassazione) civile o penale. (art. 101 Cost. essa deve operare in nome del Popolo e sempre soggetta alla legge e non al potere esecutivo). Vi è inoltre una Magistratura Amministrativa, rappresentata dal TAR e dal Consiglio di Stato, l'organo di appello e funzione consultiva della legittimità delle pubbliche amministrazioni che ledano gli interessi tra cittadini ed enti (come ad. I concorsi pubblici) e, una Magistratura Contabile della Corte dei Conti che verifica che gli enti pubblici e i dipendenti abbiano rispettato le regole contabili dello Stato.

Corte Costituzionale e Corte di Cassazione

Mentre quest'ultima verifica che il giudice d'appello non abbia commesso errori di diritto, la Corte Costituzionale che non interviene...

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ValentinaTT di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Rojas Giacomo.
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