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PROBLEMATICHE CHE INTERNET PONE NEL MONDO DEL DIRITTO
Le grandi novità che l'avvento della rete e l'evoluzione di essa hanno comportato sono, da un lato, l'applicazione dell'informatica alla telecomunicazione e, dall'altro, il fenomeno della convergenza digitale. Ha quindi comportato il superamento di quella corrispondenza tra mezzo di comunicazione e contenuto che tanto influisce nei nostri comportamenti.
I caratteri di internet che hanno messo in difficoltà il mondo del diritto sono i seguenti:
- Il primo dato è quello che possiamo definire come la delocalizzazione della rete. Si tratta dell'assenza di una gestione e di un controllo da parte di un unico ente, pubblico o privato.
- Il secondo dato è la transnazionalità che è insita nella rete. È evidente che, per come è strutturata e regolata, la rete supera i confini nazionali. Ad esempio, pensiamo a tutti i grandi operatori e le grandi piattaforme che
hanno politiche e regolazioni sostanzialmente simili in un paese che presenta però tradizioni giuridiche diverse e costituzioni diverse. Allora, uno dei temi più interessanti del diritto della rete è come si combina una regolamentazione nazionale con una regolamentazione sovrannazionale.
Il terzo aspetto che ha mutato alcune regole tradizionali ed ha costretto a ripensare alcune giurisprudenze è l'interattività. Internet ha tra le sue novità che si tratta del primo grande media che ha fruizione anche attiva. Tutti gli altri precedenti media erano a fruizione passiva (es: cinema, stampa, televisione ecc...) ed erano in netta distinzione tra chi produceva informazioni e contenuti e chi ne usufruiva. Con internet, evidentemente, questo rapporto si modifica e dunque gli stessi utenti possono essere sia creatori che fruitori di contenuti. Ad esempio, pensiamo a Wikipedia che è chiaramente uno dei più riusciti esperimenti di contributo.
dal basso nella creazione di un sistema informativo di grandissimo valore, su cui si pongono però anche dei problemi di natura giuridica (chi risponde dei contenuti di Wikipedia? Wikipedia è un editore? ecc...).- Un ulteriore aspetto è quello relativo al fatto che con internet ogni soggetto potrà svolgere una pluralità di attività. Quindi anche qui non sarà facile vedere quali sono le regole applicabili. È chiaro che le regole che disciplinano i rapporti tra un soggetto e Amazon saranno le regole che riguarderanno il diritto dei contratti, dei consumatori ecc... Cosa ben diversa riguarda il rapporto che vi può essere tra un editore e il suo lettore online. Vi sono poi altre caratteristiche che in sé non dovrebbero porre problemi sul piano giuridico ma che invece poi sono stati causa di grandi discussioni: La facilità di accesso alla rete da parte di tutti, anche come creatori di contenuti. Questo puòporre problemi riguardo al controllo. La velocità della rete. In internet "vince" quello che per primo riesce a pubblicare una notizia. Questo è evidentemente un bene nel senso che l'informazione è molto attenta ai fatti che accadono ma è anche un male perché molto spesso la notizia viene data senza controllo delle fonti.
La persistenza delle informazioni in rete. È evidente che la rete è un luogo in cui nulla si dimentica. Una notizia e un dato riguardante un determinato soggetto può essere facilmente rinvenuta anche dopo anni, senza che quel soggetto ne abbia sentore o senza che possa intervenire per modificare, rettificare, aggiornare o in taluni casi cancellare o rendere difficilmente accessibile quel dato o quella notizia. Questa è una differenza enorme con il mondo dell'informazione precedente perché la televisione classica ha come sua caratteristica quella di essere istantanea.
stessa cosa vale per i giornali, i quali riportavano notizie che poi nessuno più rileggeva il giorno dopo o comunque nei giorni successivi alla pubblicazione del giornale. Anche se, però, vi erano le biblioteche, ossia delle raccolte dei periodici più rilevanti.Questo è un altro tema di grande interesse per il diritto di fronte alla rete. In verità, non è che l'anonimato sia una necessaria caratteristica della rete ma in rete è più facile essere anonime o comunque, scrivendo una massa di persone maggiore rispetto agli altri mezzi di comunicazione, spesso è difficile individuare la provenienza di una certa informazione.
Questo pone due diversi problemi: da un lato, quello di individuare un centro di responsabilità e, dall'altro, vi è il fenomeno delle fake news. Tale fenomeno è particolarmente rilevante dal punto di vista della manipolazione dell'informazione da parte di centri di potere e di
Soggetti che vogliono disinformare e orientare l'opinione pubblica in determinate direzioni utilizzando strumenti che molto spesso utilizzano l'anonimato o comunque rendono particolarmente difficile individuare non solo chi ha inserito una determinata informazione ma anche da dove provenga l'informazione stessa.
Oggi è relativamente facile creare dei sistemi attraverso l'intelligenza artificiale o comunque attraverso dei sistemi automatizzati, ossia sistemi informatici che sono programmati per inserirsi in determinate conversazioni e sono mirati a inquinarle, facendo passare sempre un certo messaggio.
Se il libero mercato delle idee è sempre inquinato da soggetti che hanno degli interessi specifici per orientare il dibattito in una certa direzione è chiaro che il dibattito pubblico diventa meno libero e meno utile alla formazione dell'opinione pubblica.
Il discorso sulle fake news è molto delicato. Ancora oggi si discute molto di fake news.
news, anche in modo serio, perché è chiaro che in un momento di estrema delicatezza come quello che stiamo vivendo chi senza avere conoscenze scientifiche pubblica notizie che possono condurre al panico o ad una sottovalutazione della situazione può orientare negativamente la lotta alla pandemia in corso. Se questo viene effettuato da un singolo è piuttosto difficile un intervento dello stato di tipo censorio perché dovrebbe presupporre una sorta di controllo della verità che è molto pericoloso. Cioè, nel momento in cui un soggetto afferma una propria opinione o narra un fatto falso è evidente che ci deve essere un interesse affinché quel fatto sia illecito. Avere un potere politico amministrativo che abbia la possibilità di cancellare o ordinare di cancellare senza il provvedimento di un giudice tutte le notizie che sono diverse rispetto a quelle più attendibili rischia di introdurre nella discussione pubblica
degli elementi di distorsione maggiori rispetto a quelli che le stesse notizie introducono. Quindi il tema del controllo delle fake news è un tema molto delicato.
Il tema di fronte alle fake news, ad avviso del Prof., va impostato nel seguente modo: se attraverso una notizia falsa si lede o un diritto individuale o un interesse collettivo, allora quella notizia è illecita e chi l'ha diffusa ne deve rispondere. Se non si lede alcun bene giuridico, evidente, il responsabile non dovrà rispondere neanche se la notizia è falsa. Il vero tema è quello della trasparenza sulle fonti della notizia, cioè occorre avere degli strumenti per verificare da dove provenga quella notizia.
Quindi il tema non è tanto la repressione dei contenuti quanto quello di imporre alle piattaforme che veicolano la gran parte dei contenuti falsi di limitare la diffusione di questo tipo di notizie.
Ad esempio, un operatore tipo Facebook potrebbe avere come obbligo non quello
di controllare le informazioni ma potrebbe essere obbligato a dare delle garanzie di trasparenza delle informazioni, cioè dire che una informazione proviene da un determinato paese, se è stata creata da un bot ecc... Questo consente a chi legge di comprendere se si tratta di una notizia vera o di un'inquinatore.
Il principio della trasparenza è proprio il principio della nostra Costituzione. Quando abbiamo visto l'ART. 21 Cost. già il co. 1 afferma che tutti hanno un diritto di manifestare il proprio pensiero e quindi assumendosi la responsabilità del proprio pensiero. Poi, in materia di sequestro, questo si prevede nei casi previsti dalla legge sulla stampa e per la violazione delle indicazioni previste dalla legge per quanto riguarda i responsabili. La costituzione vuole quindi che ci sia un responsabile. Inoltre, il co. 5 dell'art. 21 Cost. dà una qualche disciplina all'editoria affermando che la legge può stabilire che
Per gli editori di periodici siano resi noti i finanziamenti. Anche questa è una norma di trasparenza in quanto devo sapere chi c'è dietro queste notizie. L'anonimato in rete non è un valore ma è fondamentale assicurarsi che in un regime di libertà ogni soggetto si assuma la responsabilità di ciò che dice. Questo è proprio il senso della nostra costituzione.
ESCLUSIVITÀ DELL'INFORMAZIONE DELLA GESTIONE DI NOTIZIE
Questo è un ulteriore aspetto interessante in tema di diritto della rete che, in qualche modo, può essere collegato, seppure indirettamente, al tema delle fake news. Infondo, una delle grandi novità di internet è proprio la fine dell'esclusiva ai professionisti dell'informazione della gestione delle notizie. La rete ha consentito anche a chi non è un giornalista di esercitare quel diritto che l'art. 21 Cost. attribuiva a tutti ma che nei fatti era di pochi.
Quindi quella differenza tra professionisti e dilettanti dell'informazione è in parte venuta meno. In questo caso il regime giuridico deve essere differente o uguale? La regola generale è quella secondo cui il regime giuridico dovrebbe essere identico in quanto il diritto di parola è di tutti e non solo del giornalista professionista. Tuttavia, in materia di sequestro dei contenuti digitali, attraverso la giurisprudenza della cassazione, si è posta una disciplina che garantisce la tutela costituzionale nei confronti del sequestro ai soli giornali online che abbiano le caratteristiche dei giornali cartacei e non a tutti i siti di natura informativa di vario genere. Quindi, su alcuni aspetti, la distinzione tra attività giornalistica organizzata in modo professionale e attività informativa esercitata da chiunque rimane. È evidente che internet ha consentito di rendere la libertà individuale di manifestazione del pensiero, attraverso un'ampia diffusione di contenuti.mezzo di comunicazione, come u