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DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Costituzione norma fondamentale di uno Stato, è la più importante fonte del diritto.

 (1861-1943: Statuto Albertino 1947: costituzione

Lo stato unitario italiano nacque nel 1861

repubblicana).

Elementi costitutivi dello Stato:

1. Territorio

2. Popolo

3. Sovranità

1946: - referendum monarchia-repubblica

- Scelta membri assemblea costituente

SCALA IMPORTANZA:

1. COSTITUZIONE

2. LEGGE le leggi vengono fatte dal parlamento, costituito da 630 membri nella camera dei

deputati e 315 membri del Senato della Repubblica + 5 Senatori a Vita

3. REGOLAMENTO

Le leggi inferiori non possano sovrastare e contrastare quelle superiori.

La corte costituzionale (o consulta) è l’istituto di garanzia per eccellenza ed è un organo

giurisdizionale il cui compito è quello di verificare la legittimità delle leggi ed interpretare la

costituzione. Può quindi annullare qualsiasi legge per difetto di costituzionalità. Costituita da 15

membri: 5 eletti dal parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dalla Suprema Magistratura

Ordinaria (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). È chiamata a garantire la rigidità della

Costituzione.

Nascita Statuto Albertino: 1848

Prima costituzione dello Stato Italiano

COSTITUZIONE (1948-OGGI) lunga, rigida, di compromesso, programmatica, composta da

un’assemblea costituente e con sovranità popolare. Una vera e propria novità consiste nella scelta

appunto di una costituzione rigida, ovvero una costituzione le cui disposizioni sono dotate di una

particolare forza di resistenza passiva nei confronti di tutte le altre fonti normative sub

costituzionali. Neanche la legge quindi per quanto espressione della volontà dell’organo può

assumere un contenuto contrario a quanto disposto dalla carta. Si tratta di una scelta che rompe la

continuità con l’esperienza liberale. Ciò che era rimasto irrisolto era il problema dei possibili abusi

del legislatore, chiamato ad operare in un quadro costituzionale già dato ma in realtà libero dii

piegarlo alle diverse spinte di cui si facevano di volta in volta portatrici le diverse maggioranze

politiche che si alternavano in parlamento. Questo spiega l’interpretazione particolarmente

restrittiva che già il legislatore liberale diede delle disposizioni statutarie dedicate ai diritti.

Tutto ruota attorno alla scelta di introdurre in Costituzione una dimensione dei diritti del tutto

ignota, PARTECIPATIVA, che intende i diritti come strumenti di partecipazione alla vita dello Stato e

vede nel loro effettivo esercizio. Non si parla più dunque di libertà negative intese come sfere di

autonomia privata da difendere contro indebite interferenze pubbliche e private, ma anche libertà

positive intese come diritto all’EGUAGLIANZA SOSTANZIALE (pubblici poteri che si devono far carico

della reale possibilità da parte di tutti di esercitarli)

STATUTO ALBERTINO (1848-1944) breve, flessibile, liberale, ottriata (concesso dall’alto)

IL COSTITUZIONALISMO secondo Barbera è un movimento politico, filosofico, culturale volto alla

conquista di documenti costituzionali improntati a principi liberali o liberaldemocratici. Il

costituzionalismo segna la modernità co-legando storicamente il potere autoritario dello stato al

rispetto di norme fondamentali contenute appunto nelle costituzioni. Ogni costituzione è la

risultante specifica del “costituzionalismo”, è sempre l’esito di una certa “lotta per il diritto”.

Questa lotta per il diritto è basata sul riconoscimento delle libertà fondamentali.

I momenti storici in cui si affaccia l’idea di una costituzione risalgono alle prime rivoluzioni degli

anni 70 del 700.

Le tre grandi rivoluzioni costituzionali:

- 1688: Rivoluzione inglese (Bill of right) è proprio nel Bill of rights che si trova per la prova

volta affermata in una norma di diritto l’intangibilità della libertà di parola.

- 1776: Rivoluzione americana 1787 costituzione americana

- 1789: Rivoluzione francese

14 Luglio 1789 ci fu la PRESA DELLA BASTIGLIA, pochi giorni dopo nacque LA DICHIARAZIONE

UNIVERSALE DEI DIRITTI INVIOLABILI DEI CITTADINI (preambolo della costituzione francese).

L’articolo 11 di questa dichiarazione è incentrata sulla tutela della libertà di stampa, salvo abusi

sanzionati dalla legge.

I DIRITTI DI LIBERTA’:

- Libertà culturale

- Libertà di circolazione

- Libertà di espressione

- Libertà di pensiero

- Libertà personale

- Libertà religiosa in Europa si afferma in maniera stabile nel 1648 con la fine della “Guerra

dei 30 anni” che si concluse con la Pace di Westfalia combattuta tra gli stati cattolici e protestanti

- Libertà di riunione

- Libertà di associazione (sindacale e politica)

Di notevole rilevanza è LA LIBERTA’ DI PAROLA pronunciata e diffusa in pubblico, infatti, il

costituzionalismo moderno raccoglie nel diritto i risultati di un dibattito sulla libertà di espressione

del pensiero che affonda le sue radici in momenti significativi della storia.

I diritti possono essere:

1. Politici: principale strumento è il suffragio universale.

Possono essere sottoposti a determinate clausole di discriminazione (censitaria, razziale,

culturale,sesso)

2. Sociali: diritto alla salute, istruzione, sciopero ecc. saldamente ancorati al fondamentale

principio di eguaglianza sostanziale. Sono diritti la cui struttura si presenta assai diversa da quella

dei diritti tradizionali, comportando necessariamente la loro effettiva tutela un intervento positivo

dello stato. Non sono direttamente esigibili davanti ad un giudice ma sono tuttavia diritti

costituzionali al pari degli altri.

Già dal V secolo con le riforme di Pericle e Clistene, la democrazia ateniese si sviluppò intorno all’

AGORA’ (piazza pubblica) tanto quanto importante l’ecclesia (sede della decisione). La profonda

rilevanza politica della parola espressa nel discorso pubblico non sfugge ad Aristotele e nella sua

riflessione che svolge nel libro “LA POLITICA”. Quindi l’essere cittadino è colui che partecipa alla

vita della comunità politica attraverso l’accesso libero dell’agorà.

La cittadinanza era costituita da due caratteristiche:

- ISONOMIA (eguaglianza dei cittadini di fronte alle istituzioni della città, ovvero diritto di

partecipazione alla discussione nella sede pubblica.

- ISEGORIA (libertà e diritto di parola)

DEMOCRAZIA DIRETTA: i cittadini possono senza alcuna intermediazione o

rappresentanza parlamentare esercitare direttamente il potere legislativo.

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: i rappresentanti prendono le singole decisioni senza

contattare i cittadini.

Siamo alla fondazione della distinzione tra sfera pubblica e dimensione privata, dove lo spazio fisico

indica una separazione tra l’ambito della polis, comune ai soli cittadini e quello dell’oikos che è

proprio di ogni singolo. La vita pubblica può esprimersi nel dialogo (lexis) oppure nell’azione

comune (praxis). Quando l’azione si incontra con il discorso costituiscono insieme la sfera pubblica.

È nello scambio soggettivo e pubblico tra dialoganti che gli uomini acquistano verità e identità oltre

ogni dimensione oggettiva. Il passaggio dall’ordine antico a quello della modernità fa emergere un

elemento nuovo che è quello della società civile dove il rapporto tra pubblico e privato si ridefinisce

completamente. Emerge prepotentemente la figura dell’individualità che si libera dalle rigidità del

vecchio ordine civile e giuridico. La bipartizione stato e società da vita all’organizzazione pubblica e

privata che costituiranno il diritto alla libertà di espressione.

In Epoca Moderna in Europa la libertà di espressione e di pensiero nasce soprattutto in relazione a

quella religiosa.

La Pace di Westfalia (1648) pone le basi per il pluralismo degli stati e per una maggiore

tolleranza religiosa. Il trattato pone termine alla guerra di religione in Europa tra cattolici e

“Aereopagitica”

riformatori. Milton con del 1644 è a favore della libertà di stampa, espressione e

pensiero ed è contrario ad ogni censura. Si tratta di eventi vicini e connessi tra loro. Quindi vi è un

legame tra libertà di culto e libertà di espressione. Il “lungo parlamento inglese” convocato nel

1640 dal Carlo I si oppone al sovrano tanto da abolire tutto l’apparato preposto al controllo della

stampa. si apre così una fase di grande libertà e parola per tutti, che però finisce per spaventare lo

stesso parlamento il quale reintroduce l’obbligo di controllo preventivo per tutti gli stampati. Milton

va contro questa legislazione. La lotta politica e culturale di Milton si rivolge alla censura che

impedisce all’uomo la libera ricerca della verità e spegne la libertà della Riforma a favore a favore

del ritorno del pregiudizio clericale che si manifestava nell’Inquisizione. Alla base dello stato

moderno sovrano fondato sul patto tra gli individui sta un rapporto tra verità e potere pubblico. Gli

individui conservavano quindi una dimensione privata in grado di divaricarsi dall’imposizione di

qualsiasi verità da parte dell’autorità pubblica. Una volta riconosciuto il foro interiore del cittadino

non resta che consentire di dare rappresentazione esteriore a questa nascente pluralità delle

visioni del mondo. Il cittadino nella sfera pubblica ha l’obbligo di rispettare il sovrano anche se non

condivide le impostazioni, il singolo nella sfera privata possiede la libertà di coscienza. Secondo

Spinoza la libertà individuale di ricerca della libertà deve trovare però corrispondenza nella

garanzia da parte dello stato della libertà di manifestazione del pensiero. Infatti il potere pubblico

non potrà mai far si che gli uomini rinuncino ad esprimere il proprio giudizio. La libertà di pensiero

strettamente connessa alla libertà religiosa si pone come elemento cardine della libertà dei

moderni. Il pensiero non ha senso se non è collegato alla comunicazione del pensiero stesso. La

libertà di stampa e di parola è una libertà relazionale, fondata sulla necessaria presenta dell’altro.

Fede e sovranità, libertà di pensiero e rappresentanza politica sono i cardini che stanno a

fondamento della cittadinanza europea della modernità.

La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all’affermarsi della forma dello Stato Liberale,

anzi esso rappresenta uno degli elementi distintivi di quella forma di Stato. All’affermarsi

dell’organo parlamentare come centro fondamentale di formazione degli indirizzi politici generali,

tale libertà trova la sua prima collocazione nel quadro delle immunità parlamentari.

È solo con l’inizio del nuovo secolo che la libertà di manifestazione del pensiero comincia ad

assumere i connotati di una situazione giuridica da tutelarsi anche al di fuori delle aule

parlamentari, anche se con estrema prudenza e previsione di forti limitazioni ed è solo in

coincidenza con le due grandi rivoluzioni del 700, prima americana e poi francese, che

cominciarono a definirsi modelli stabili di tutela della libertà in esame, il modello americano di

stampo giusnaturalista che trova espressione nella Costituzione del 1787; dall’altra il modello

francese rigorosamente positivista che trova espressione nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo

del 1789 e poi nella costituzione del 1791. Il primo modello è ispirato ad una concezione che vede

la libertà di espressione come elemento che preesiste alla sua costituzionalizzazione e che pertanto

non è suscettibile di subire alcuna forma di limitazione a priori nemmeno ad opera del legislatore,

ma solo quelle limitazioni che il giudice vorrà determinare, il secondo invece è impostato

sull’ancoraggio dei diritti di libertà al dato nominativo che fonda in primo luogo sulla Costituzione e

poi sulla legge del Parlamento la definizione del punto di equilibrio tra ragioni della libertà e ragioni

dell’autorità. Un equilibrio che poggia su tre pilastri fondamentali:

1. Affermazione costituzionale della libertà in parola

2. Divieto di ogni forma di intervento preventivo in chiave di limitazione del suo esercizio (divieto

di censura)

3. Riserva al legislatore (riserva di legge) del compito di definire la nozione di abuso,

nell’esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo, deciso dal

giudice(riserva di giurisdizione)

RISERVA DI LEGGE significa che in una determinata materia le norme che regolano questa materia DEVONO essere

poste da una legge formale dello stato (e quindi solo da un atto, diverso dai decreti legge e dai decreti legislativi che

hanno "forza di legge", approvato dal Parlamento attraverso un determinato iter). LA RISERVA DI GIURISDIZIONE 

implica invece che determinati atti possano essere presi solo dal giudice. Un esempio ti chiarirà lo stato dei fatti:

l'art.13 della costituzione pone una riserva di legge in materia di regolamentazione delle cause limitative della libertà

personale del cittadino ( e quindi sarà solo la legge a stabilire in quali casi i cittadini possono essere privati della libertà

personale) ma lo stesso art.13 pone una riserva di giurisdizione in merito all'applicazione concreta dei provvedimenti

limitativi della libertà personale il che vuol dire che se la libertà di un determinato soggetto deve essere limitata DEVE

deciderlo un giudice, l'Autorità giudiziaria e nessun altro.

AMERICA: nel 1776 ci fu la DICHIARAZIONE INDIPENDENZA 13 STATI SITUATI NELLA ZONA

DELL’ATLANTICO.

1787: nacque la COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI a Philadelphia. Quest’ultima era contrassegnata

da emendamenti e il primo di questi riguarda la libertà di stampa. Nel 1791 viene aggiunto il primo

emendamento in cui viene tutelata sia la libertà di stampa che quella religiosa.

A differenza di quella americana, la costituzione francese ha dei limiti, soprattutto nell’articolo 11 e

lo si nota subito dalla parola “salvo”.

Nella costituzione francese le leggi vengono poste dall’alto, dal legislatore, nella costituzione

americana vi è più fiducia nella società civile e più diffidenza nei confronti del legislatore.

Art 28 riprende dalla costituzione francese.

– La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Art 28 dello Statuto Albertino: Art. 28

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il

preventivo permesso del Vescovo.

Solo la stampa religiosa poteva venire censurata, il resto non poteva essere sottoposto a censura.

Questo articolo tratta quindi della LIBERTA’ DI ESPRESSIONE. prima di essere un diritto

fondamentale dell’uomo, rappresenta un aspetto costitutivo della relazionalità umana. Si tratta di

una questione che investe il profilo antropologico dei diritti, il rapporto cioè che sussiste tra

essenza umana, società e sistema dei diritti individuali.

Si può cogliere nel dettato dell’articolo 28 gli elementi caratteristici del modello francese: riserva

al legislatore della definizione dei limiti all’esercizio della libertà, ancoraggio delle limitazioni

ammissibili alla nozione di abuso e quindi implicita affermazione del divieto di ogni forma di

intervento preventivo( salvo riferimento alla stampa religiosa dove si afferma che le bibbie, i

catechismi i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso

del Vescovo). Se per un verso la costituzionalizzazione di questo modello di disciplina della libertà

di stampa costituisce una svolta di straordinaria importanza, per l’altro verso essa sconta

l’intrinseca debolezza del disegno complessivo rappresentata dal carattere flessibile dello Statuto.

Cosi se la riserva di legge costituisce un’indubbia valorizzazione dell’organo parlamentare in

assenza di un sistema di controllo di legittimità costituzionale sulle leggi, essa finisce per tradursi in

una sorta di delega in bianco disposta a favore di contingenti maggioranze parlamentari libere

quest’ultime di operare anche in violazione del disposto costituzionale. Si parla inoltre di

maggioranze parlamentari delle quali concorre in virtù di una legislazione elettorale fortemente

censitaria una minima parte dei cittadini.

Carlo Alberto un mese dopo aver promulgato lo Statuto, promulga anche la prima legge sulla

stampa: EDITTO SULLA STAMPA (1848) primo fondamentale intervento in materia. Esso

affronta tutti i profili fondamentali della disciplina della libertà di stampa : dall’introduzione del

divieto di ogni forma di censura preventiva alla definizione dei reati a mezzo stampa, alla

predisposizione dei meccanismi sanzionatori diretti a dar corpo all’intervento repressivo dei

pubblici poteri. La disciplina di questo editto è sostanzialmente liberale perché vietava la censura.

L’editto si occupava delle due forme di pubblicazione a stampa: quella comune e quella periodica.

Accanto ad una serie di disposizioni destinate a trovare applicazione generale come:

- Abolizione di ogni tipo di intervento censorio

- Imposizione di obblighi in ossequio al divieto di stampa anonima

Esso conteneva poi una disciplina differenziata a seconda che si trattasse di una o di un’altra forma

di pubblicazione:

- Per la stampa comune ci si limitava a prevedere L’OBBLIGO DI

DEPOSITARE UNA COPIA DELLO STAMPATO PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

- Per la stampa periodica gli obblighi sono più gravosi.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maricacciani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Magnani Carlo.
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