DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Costituzione norma fondamentale di uno Stato, è la più importante fonte del diritto.
(1861-1943: Statuto Albertino 1947: costituzione
Lo stato unitario italiano nacque nel 1861
repubblicana).
Elementi costitutivi dello Stato:
1. Territorio
2. Popolo
3. Sovranità
1946: - referendum monarchia-repubblica
- Scelta membri assemblea costituente
SCALA IMPORTANZA:
1. COSTITUZIONE
2. LEGGE le leggi vengono fatte dal parlamento, costituito da 630 membri nella camera dei
deputati e 315 membri del Senato della Repubblica + 5 Senatori a Vita
3. REGOLAMENTO
Le leggi inferiori non possano sovrastare e contrastare quelle superiori.
La corte costituzionale (o consulta) è l’istituto di garanzia per eccellenza ed è un organo
giurisdizionale il cui compito è quello di verificare la legittimità delle leggi ed interpretare la
costituzione. Può quindi annullare qualsiasi legge per difetto di costituzionalità. Costituita da 15
membri: 5 eletti dal parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dalla Suprema Magistratura
Ordinaria (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). È chiamata a garantire la rigidità della
Costituzione.
Nascita Statuto Albertino: 1848
Prima costituzione dello Stato Italiano
COSTITUZIONE (1948-OGGI) lunga, rigida, di compromesso, programmatica, composta da
un’assemblea costituente e con sovranità popolare. Una vera e propria novità consiste nella scelta
appunto di una costituzione rigida, ovvero una costituzione le cui disposizioni sono dotate di una
particolare forza di resistenza passiva nei confronti di tutte le altre fonti normative sub
costituzionali. Neanche la legge quindi per quanto espressione della volontà dell’organo può
assumere un contenuto contrario a quanto disposto dalla carta. Si tratta di una scelta che rompe la
continuità con l’esperienza liberale. Ciò che era rimasto irrisolto era il problema dei possibili abusi
del legislatore, chiamato ad operare in un quadro costituzionale già dato ma in realtà libero dii
piegarlo alle diverse spinte di cui si facevano di volta in volta portatrici le diverse maggioranze
politiche che si alternavano in parlamento. Questo spiega l’interpretazione particolarmente
restrittiva che già il legislatore liberale diede delle disposizioni statutarie dedicate ai diritti.
Tutto ruota attorno alla scelta di introdurre in Costituzione una dimensione dei diritti del tutto
ignota, PARTECIPATIVA, che intende i diritti come strumenti di partecipazione alla vita dello Stato e
vede nel loro effettivo esercizio. Non si parla più dunque di libertà negative intese come sfere di
autonomia privata da difendere contro indebite interferenze pubbliche e private, ma anche libertà
positive intese come diritto all’EGUAGLIANZA SOSTANZIALE (pubblici poteri che si devono far carico
della reale possibilità da parte di tutti di esercitarli)
STATUTO ALBERTINO (1848-1944) breve, flessibile, liberale, ottriata (concesso dall’alto)
IL COSTITUZIONALISMO secondo Barbera è un movimento politico, filosofico, culturale volto alla
conquista di documenti costituzionali improntati a principi liberali o liberaldemocratici. Il
costituzionalismo segna la modernità co-legando storicamente il potere autoritario dello stato al
rispetto di norme fondamentali contenute appunto nelle costituzioni. Ogni costituzione è la
risultante specifica del “costituzionalismo”, è sempre l’esito di una certa “lotta per il diritto”.
Questa lotta per il diritto è basata sul riconoscimento delle libertà fondamentali.
I momenti storici in cui si affaccia l’idea di una costituzione risalgono alle prime rivoluzioni degli
anni 70 del 700.
Le tre grandi rivoluzioni costituzionali:
- 1688: Rivoluzione inglese (Bill of right) è proprio nel Bill of rights che si trova per la prova
volta affermata in una norma di diritto l’intangibilità della libertà di parola.
- 1776: Rivoluzione americana 1787 costituzione americana
- 1789: Rivoluzione francese
14 Luglio 1789 ci fu la PRESA DELLA BASTIGLIA, pochi giorni dopo nacque LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI INVIOLABILI DEI CITTADINI (preambolo della costituzione francese).
L’articolo 11 di questa dichiarazione è incentrata sulla tutela della libertà di stampa, salvo abusi
sanzionati dalla legge.
I DIRITTI DI LIBERTA’:
- Libertà culturale
- Libertà di circolazione
- Libertà di espressione
- Libertà di pensiero
- Libertà personale
- Libertà religiosa in Europa si afferma in maniera stabile nel 1648 con la fine della “Guerra
dei 30 anni” che si concluse con la Pace di Westfalia combattuta tra gli stati cattolici e protestanti
- Libertà di riunione
- Libertà di associazione (sindacale e politica)
Di notevole rilevanza è LA LIBERTA’ DI PAROLA pronunciata e diffusa in pubblico, infatti, il
costituzionalismo moderno raccoglie nel diritto i risultati di un dibattito sulla libertà di espressione
del pensiero che affonda le sue radici in momenti significativi della storia.
I diritti possono essere:
1. Politici: principale strumento è il suffragio universale.
Possono essere sottoposti a determinate clausole di discriminazione (censitaria, razziale,
culturale,sesso)
2. Sociali: diritto alla salute, istruzione, sciopero ecc. saldamente ancorati al fondamentale
principio di eguaglianza sostanziale. Sono diritti la cui struttura si presenta assai diversa da quella
dei diritti tradizionali, comportando necessariamente la loro effettiva tutela un intervento positivo
dello stato. Non sono direttamente esigibili davanti ad un giudice ma sono tuttavia diritti
costituzionali al pari degli altri.
Già dal V secolo con le riforme di Pericle e Clistene, la democrazia ateniese si sviluppò intorno all’
AGORA’ (piazza pubblica) tanto quanto importante l’ecclesia (sede della decisione). La profonda
rilevanza politica della parola espressa nel discorso pubblico non sfugge ad Aristotele e nella sua
riflessione che svolge nel libro “LA POLITICA”. Quindi l’essere cittadino è colui che partecipa alla
vita della comunità politica attraverso l’accesso libero dell’agorà.
La cittadinanza era costituita da due caratteristiche:
- ISONOMIA (eguaglianza dei cittadini di fronte alle istituzioni della città, ovvero diritto di
partecipazione alla discussione nella sede pubblica.
- ISEGORIA (libertà e diritto di parola)
DEMOCRAZIA DIRETTA: i cittadini possono senza alcuna intermediazione o
rappresentanza parlamentare esercitare direttamente il potere legislativo.
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA: i rappresentanti prendono le singole decisioni senza
contattare i cittadini.
Siamo alla fondazione della distinzione tra sfera pubblica e dimensione privata, dove lo spazio fisico
indica una separazione tra l’ambito della polis, comune ai soli cittadini e quello dell’oikos che è
proprio di ogni singolo. La vita pubblica può esprimersi nel dialogo (lexis) oppure nell’azione
comune (praxis). Quando l’azione si incontra con il discorso costituiscono insieme la sfera pubblica.
È nello scambio soggettivo e pubblico tra dialoganti che gli uomini acquistano verità e identità oltre
ogni dimensione oggettiva. Il passaggio dall’ordine antico a quello della modernità fa emergere un
elemento nuovo che è quello della società civile dove il rapporto tra pubblico e privato si ridefinisce
completamente. Emerge prepotentemente la figura dell’individualità che si libera dalle rigidità del
vecchio ordine civile e giuridico. La bipartizione stato e società da vita all’organizzazione pubblica e
privata che costituiranno il diritto alla libertà di espressione.
In Epoca Moderna in Europa la libertà di espressione e di pensiero nasce soprattutto in relazione a
quella religiosa.
La Pace di Westfalia (1648) pone le basi per il pluralismo degli stati e per una maggiore
tolleranza religiosa. Il trattato pone termine alla guerra di religione in Europa tra cattolici e
“Aereopagitica”
riformatori. Milton con del 1644 è a favore della libertà di stampa, espressione e
pensiero ed è contrario ad ogni censura. Si tratta di eventi vicini e connessi tra loro. Quindi vi è un
legame tra libertà di culto e libertà di espressione. Il “lungo parlamento inglese” convocato nel
1640 dal Carlo I si oppone al sovrano tanto da abolire tutto l’apparato preposto al controllo della
stampa. si apre così una fase di grande libertà e parola per tutti, che però finisce per spaventare lo
stesso parlamento il quale reintroduce l’obbligo di controllo preventivo per tutti gli stampati. Milton
va contro questa legislazione. La lotta politica e culturale di Milton si rivolge alla censura che
impedisce all’uomo la libera ricerca della verità e spegne la libertà della Riforma a favore a favore
del ritorno del pregiudizio clericale che si manifestava nell’Inquisizione. Alla base dello stato
moderno sovrano fondato sul patto tra gli individui sta un rapporto tra verità e potere pubblico. Gli
individui conservavano quindi una dimensione privata in grado di divaricarsi dall’imposizione di
qualsiasi verità da parte dell’autorità pubblica. Una volta riconosciuto il foro interiore del cittadino
non resta che consentire di dare rappresentazione esteriore a questa nascente pluralità delle
visioni del mondo. Il cittadino nella sfera pubblica ha l’obbligo di rispettare il sovrano anche se non
condivide le impostazioni, il singolo nella sfera privata possiede la libertà di coscienza. Secondo
Spinoza la libertà individuale di ricerca della libertà deve trovare però corrispondenza nella
garanzia da parte dello stato della libertà di manifestazione del pensiero. Infatti il potere pubblico
non potrà mai far si che gli uomini rinuncino ad esprimere il proprio giudizio. La libertà di pensiero
strettamente connessa alla libertà religiosa si pone come elemento cardine della libertà dei
moderni. Il pensiero non ha senso se non è collegato alla comunicazione del pensiero stesso. La
libertà di stampa e di parola è una libertà relazionale, fondata sulla necessaria presenta dell’altro.
Fede e sovranità, libertà di pensiero e rappresentanza politica sono i cardini che stanno a
fondamento della cittadinanza europea della modernità.
La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all’affermarsi della forma dello Stato Liberale,
anzi esso rappresenta uno degli elementi distintivi di quella forma di Stato. All’affermarsi
dell’organo parlamentare come centro fondamentale di formazione degli indirizzi politici generali,
tale libertà trova la sua prima collocazione nel quadro delle immunità parlamentari.
È solo con l’inizio del nuovo secolo che la libertà di manifestazione del pensiero comincia ad
assumere i connotati di una situazione giuridica da tutelarsi anche al di fuori delle aule
parlamentari, anche se con estrema prudenza e previsione di forti limitazioni ed è solo in
coincidenza con le due grandi rivoluzioni del 700, prima americana e poi francese, che
cominciarono a definirsi modelli stabili di tutela della libertà in esame, il modello americano di
stampo giusnaturalista che trova espressione nella Costituzione del 1787; dall’altra il modello
francese rigorosamente positivista che trova espressione nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo
del 1789 e poi nella costituzione del 1791. Il primo modello è ispirato ad una concezione che vede
la libertà di espressione come elemento che preesiste alla sua costituzionalizzazione e che pertanto
non è suscettibile di subire alcuna forma di limitazione a priori nemmeno ad opera del legislatore,
ma solo quelle limitazioni che il giudice vorrà determinare, il secondo invece è impostato
sull’ancoraggio dei diritti di libertà al dato nominativo che fonda in primo luogo sulla Costituzione e
poi sulla legge del Parlamento la definizione del punto di equilibrio tra ragioni della libertà e ragioni
dell’autorità. Un equilibrio che poggia su tre pilastri fondamentali:
1. Affermazione costituzionale della libertà in parola
2. Divieto di ogni forma di intervento preventivo in chiave di limitazione del suo esercizio (divieto
di censura)
3. Riserva al legislatore (riserva di legge) del compito di definire la nozione di abuso,
nell’esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo, deciso dal
giudice(riserva di giurisdizione)
RISERVA DI LEGGE significa che in una determinata materia le norme che regolano questa materia DEVONO essere
poste da una legge formale dello stato (e quindi solo da un atto, diverso dai decreti legge e dai decreti legislativi che
hanno "forza di legge", approvato dal Parlamento attraverso un determinato iter). LA RISERVA DI GIURISDIZIONE
implica invece che determinati atti possano essere presi solo dal giudice. Un esempio ti chiarirà lo stato dei fatti:
l'art.13 della costituzione pone una riserva di legge in materia di regolamentazione delle cause limitative della libertà
personale del cittadino ( e quindi sarà solo la legge a stabilire in quali casi i cittadini possono essere privati della libertà
personale) ma lo stesso art.13 pone una riserva di giurisdizione in merito all'applicazione concreta dei provvedimenti
limitativi della libertà personale il che vuol dire che se la libertà di un determinato soggetto deve essere limitata DEVE
deciderlo un giudice, l'Autorità giudiziaria e nessun altro.
AMERICA: nel 1776 ci fu la DICHIARAZIONE INDIPENDENZA 13 STATI SITUATI NELLA ZONA
DELL’ATLANTICO.
1787: nacque la COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI a Philadelphia. Quest’ultima era contrassegnata
da emendamenti e il primo di questi riguarda la libertà di stampa. Nel 1791 viene aggiunto il primo
emendamento in cui viene tutelata sia la libertà di stampa che quella religiosa.
A differenza di quella americana, la costituzione francese ha dei limiti, soprattutto nell’articolo 11 e
lo si nota subito dalla parola “salvo”.
Nella costituzione francese le leggi vengono poste dall’alto, dal legislatore, nella costituzione
americana vi è più fiducia nella società civile e più diffidenza nei confronti del legislatore.
Art 28 riprende dalla costituzione francese.
– La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Art 28 dello Statuto Albertino: Art. 28
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il
preventivo permesso del Vescovo.
Solo la stampa religiosa poteva venire censurata, il resto non poteva essere sottoposto a censura.
Questo articolo tratta quindi della LIBERTA’ DI ESPRESSIONE. prima di essere un diritto
fondamentale dell’uomo, rappresenta un aspetto costitutivo della relazionalità umana. Si tratta di
una questione che investe il profilo antropologico dei diritti, il rapporto cioè che sussiste tra
essenza umana, società e sistema dei diritti individuali.
Si può cogliere nel dettato dell’articolo 28 gli elementi caratteristici del modello francese: riserva
al legislatore della definizione dei limiti all’esercizio della libertà, ancoraggio delle limitazioni
ammissibili alla nozione di abuso e quindi implicita affermazione del divieto di ogni forma di
intervento preventivo( salvo riferimento alla stampa religiosa dove si afferma che le bibbie, i
catechismi i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso
del Vescovo). Se per un verso la costituzionalizzazione di questo modello di disciplina della libertà
di stampa costituisce una svolta di straordinaria importanza, per l’altro verso essa sconta
l’intrinseca debolezza del disegno complessivo rappresentata dal carattere flessibile dello Statuto.
Cosi se la riserva di legge costituisce un’indubbia valorizzazione dell’organo parlamentare in
assenza di un sistema di controllo di legittimità costituzionale sulle leggi, essa finisce per tradursi in
una sorta di delega in bianco disposta a favore di contingenti maggioranze parlamentari libere
quest’ultime di operare anche in violazione del disposto costituzionale. Si parla inoltre di
maggioranze parlamentari delle quali concorre in virtù di una legislazione elettorale fortemente
censitaria una minima parte dei cittadini.
Carlo Alberto un mese dopo aver promulgato lo Statuto, promulga anche la prima legge sulla
stampa: EDITTO SULLA STAMPA (1848) primo fondamentale intervento in materia. Esso
affronta tutti i profili fondamentali della disciplina della libertà di stampa : dall’introduzione del
divieto di ogni forma di censura preventiva alla definizione dei reati a mezzo stampa, alla
predisposizione dei meccanismi sanzionatori diretti a dar corpo all’intervento repressivo dei
pubblici poteri. La disciplina di questo editto è sostanzialmente liberale perché vietava la censura.
L’editto si occupava delle due forme di pubblicazione a stampa: quella comune e quella periodica.
Accanto ad una serie di disposizioni destinate a trovare applicazione generale come:
- Abolizione di ogni tipo di intervento censorio
- Imposizione di obblighi in ossequio al divieto di stampa anonima
Esso conteneva poi una disciplina differenziata a seconda che si trattasse di una o di un’altra forma
di pubblicazione:
- Per la stampa comune ci si limitava a prevedere L’OBBLIGO DI
DEPOSITARE UNA COPIA DELLO STAMPATO PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
- Per la stampa periodica gli obblighi sono più gravosi.
DOVEVA CONTENERE
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