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3. FASE DELL’INTRODUZIONE DI UN SISTEMA MISTO

(PUBBLICO E PRIVATO) : Con l'inizio degli anni '80 si avvia la terza fase dell'evoluzione dei

sistemi radiotelevisivi europei. In questo periodo, in molti paesi europei la legislazione si

trova a fronteggiare una realtà complessa, sia per l'accelerazione delle innovazioni

tecnologiche (reti via cavo, via satellite, televisione diretta ecc..), sia per la crescente

pressione esercitata dal mondo imprenditoriale e pubblicitario per liberalizzare e privatizzare

l'attività radiotelevisiva, sia per le esigenze dell'equilibrio generale dell'informazione. Per la

prima volta in Europa è la legge inglese del 1954 ad affiancare all'Ente pubblico

radiotelevisivo, BBC, un altro ente, anch'esso pubblico, con il compito di diffondere i

programmi radiotelevisivi prodotti da società private e finanziati con la pubblicità

commerciale. Da allora, dovevano passare quasi 30 anni prima che soluzioni simili venissero

adottate negli ordinamenti dell'Europa continentale. Il primo terreno di liberalizzazione negli

anni '70-'80 è rappresentato dalle reti via cavo, che i privati, previa autorizzazione, possono

istallare e gestire. Un principio questo che fu formulato dallo sviluppo tecnologico del mezzo

che sviluppava le frequenze utilizzabili, consentendo pluralità di iniziative private e facendo

venir meno una delle ragioni che aveva giustificato il monopolio pubblico. Se la spinta verso

la rappresentazione rappresenta la nota comune della "terza legislazione", va sottolineato

come ad essa si accompagni anche l'introduzione di specifiche normative antitrust. In questo

campo la legislazione europea si ispira ad un modello comune: esso si basa sulla definizione

di soglie massime di concentrazione non superabili, nonchè una serie di obblighi di

trasparenza delle vicende societarie delle imprese operanti nel settore. Un modello il cui

limite maggiore è quello di essere esclusivamente costruito su una nozione statica del

necessario tasso di pluralismo informativo. Si afferma l'idea che un'informazione imparziale,

oggettiva, completa e funzionale alla partecipazione dei cittadini, possa essere raggiunta

meglio attraverso il concorso di più iniziative private, quello che la nostra Corte

Costituzionale chiamerà "pluralismo esterno", chiamate ad affiancare le già esistenti

emittenti pubbliche nazionali. Nasce cosi un sistema misto pubblico privato, nel quale il

soggetto pubblico tende a mantenere una posizione di prevalenza. La legislazione della terza

generazione rappresenta una tappa importante ma non sembra destinata a rappresentare un

punto d'arrivo definitivo.

TELEVISIONE rappresenta il mezzo ancora maggiormente persuasivo e centrale in

relazione ai contenuti, grazie alla sua specificità del mezzo, alla sua capacità di penetrazione

e al suo essersi eretto durante gli anni, a mass medium nel panorama mediale.

RADIOFONIA: l’invenzione della radio è frutto di una serie di esperimenti tenuti alla fine

dell’800 che dimostravano la possibilità di trasmettere informazioni tramite le onde

elettromagnetiche. Henrich Hertz fu il primo che riuscì a produrre le onde

elettromagnetiche. In Italia, grazie a queste onde hertziane che Guglielmo Marconi riuscì ad

elaborare il sistema di trasmissione senza fili garantendo la trasmissione di informazioni a

grandi distanze.

Nel 1910 il Parlamento emanò una legge la quale sanciva il principio della riserva allo Stato

dello stabilimento ed esercizio di impianti radiotelegrafici e radioelettrici il cui scopo è quello

di ottenere effetti a distanza senza l’uso di fili.

Nel 1912 vengono rilasciate le prime concessioni a due società private RADIOFONO E

SOCIETA’ ITALIANA RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI.

Nel 1925 si procedette al rilascio di una concessione in esclusiva ad un’unica società 

UNIONE RADIOFONICA ITALIANA (URI). La durata della concessione doveva essere di 6

anni.

Ma già nel 1927 il settore della radiofonia assume il suo assetto definitivo e nasce EIAR

(ENTE ITALIANO PER LE AUDIZIONI RADIOFONICHE), di capitale pubblico. EIAR era diretto da

un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto da 4 membri di nomina governativa. Oltre

alla previsione dell’assenso del Governo alle nomine degli organi di vertice dell’ente stesso

prevede la previa sottoposizione al governo del bilancio.

Nel 1933 nasce L’IRI (istituto per la ricostruzione industriale), che controllava sia EIAR che la

RAI.

Viene poi istituito il COMITATO SUPERIORE DI VIGILANZA presso il Ministero delle

comunicazioni.

Nel 1936 viene varato il CODICE POSTALE il quale stabilisce il principio della riserva statale

per tutto ciò che ha a che fare con la Radiotelevisione.

Le vicende legate al crollo del regime fascista e alla nascita della repubblica non

comportarono per un lungo periodo alcun mutamento significativo nella disciplina del settore

della radiofonia. Il regime giuridico relativo all’esercizio della telefonia continuava a far

perno sulla riserva allo Stato dei servizi di radio e telecomunicazione.

Nel 1947 venne istituita una COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA la quale aveva il

compito di assicurare l’imparzialità politica e l’obbiettività dell’informazione trasmessa, e

venne poi ristabilito un ruolo assolutamente centrale riservato al Ministero delle Poste e

delle telecomunicazioni cui spettava:

1. Approvazione dello statuto della concessionaria

2. Controllo contabile sulla gestione della concessionaria

3. La nomina del Presidente e dell’Amministratore Delegato della Concessionaria

Un secondo obiettivo perseguito dal decreto del 1947 era quello di coinvolgere nel governo

del settore radiotelevisivo anche il Parlamento.

Nel 1952 Terminata la concessione l’EIAR, viene sostituita dalla RAI (Radio Audizioni Italiane).

fu affidata alla Rai una nuova concessione, la quale dal 1954 da avvio regolare alle

trasmissioni televisive.

I quattro contenuti più rilevanti:

a) L’atto di concessione prevedeva la proprietà pubblica IRI della

maggioranza assoluta delle azioni della RAI e la subordinazione ad apposita autorizzazione

ministeriale delle iniziative dirette ad acquisire alla RAI compartecipazioni in altre società

b) Viene fissato a 6 il numero dei Membri del Consiglio di

Amministrazione di nomina governativa

c) Obbligo di previa sottoposizione ad autorizzazione ministeriale del

piano triennale dei programmi

d) In ordine alle forme di finanziamento, si confermava il doppio

regime rappresentato dal gettito del canone di utenza e da quello derivante dagli introiti

pubblicitari ( per i quali si fissava un tetto non superabile del 5% delle ore di trasmissione

complessive)

Nel 1954 entra un canale della televisione denominato PRIMO CANALE.

Dal 1948 al 1960 CENTRISMO (FORMA DI GOVERNO IMPRONTATA SULLA DEMOCRAZIA

CRISTIANA E

SUI SUOI ALLEATI)

Dal 1954 al 1960 RAI “VATICANA”, definita anche Rai “Bacchettona”

Anni 60 È la televisione ad anticipare i cambiamenti della scena politica.

Democrazia Cristiana manda alla Rai Ettore Bernabei che nel 1961 crea il

2° CANALE

Dal 1963 al 1972 CENTRO SX(collaborazione socialisti e democrazia cristiana)

Compromesso Nel 1978 viene creata la TERZA RETE

Storico LA RAI è DEI PARTITI

1976-1979

C.A.F Periodo del “Pentapartito”, dura fino al 1992 LA TELEVISIONE DEL

(Craxi,Andreotti, DUOPOLIO

Fabiani)

2° REPUBBLICA LA TV SI FA POLITICA

Nel 1956 gli imprenditori di Milano cominciano a voler installare impianti di trasmissione, ma

tutte le iniziative vennero stoppate dal ministero interno e delle poste. A Roma il gruppo

editoriale “il tempo” venne stoppato.

Nel 1960 la Corte Costituzionale riferendosi al caso del “TEMPO TV” rispose con la SENTENZA N.

59|1960 dove viene posto il tema di legittimità costituzionale del modello pubblicistico di

esercizio dell’attività radiotelevisiva. Con questa sentenza la Corte sancisce il monopolio

pubblico della RAI e dichiarò che l’articolo 1 del codice postale non era in contrasto con

l’articolo 21 della costituzione. Perciò la corte respinge le richieste dei privati. Ci sono tre

ragioni che la corte impiega:

1. Premessa di natura tecnica in cui affermò che le frequenze sono un bene scarso

2. Premessa costituzionale in cui affermò che doveva essere evitato il rischio del formarsi

di situazioni di monopolio o oligopolio privato, contrarie al principio del necessario

pluralismo informativo.

3. In terzo luogo dovendosi ritenere troppo ridotte le effettive possibilità di accesso

all’utilizzazione del mezzo radiotelevisivo, la soluzione di assoggettare il settore ad un

regime di monopolio pubblico doveva ritenersi la soluzione migliore e più adatta. Il

regime pubblicistico doveva considerarsi quello che meglio di ogni altro assolveva al

compito di assicurare il tasso di pluralismo necessario a far si che la libertà di

informazione potesse svolgere a pieno quella che è la sua funzione in ogni sistema

democratico.

La corte riconduce la gestione all’articolo 43.

La prima RADIO LIBERA nasce in Sicilia, ed è quindi una radio illegale. Si chiamava RADIO

PARTINICO LIBERA fondata nel 1971 da Danilo Voci con lo scopo di testimoniare la

ricostruzione del terremoto del 1968.

Nel 1972, Giuseppe Sacchi regista della Rai grazie ad un suo viaggio in Germania, si accorge

in un hotel che la televisione trasmetteva molti canali. La tv tedesca si sviluppava attraverso

una tecnologia inedita in Italia che è la TV via cavo.

Sacchi torna in Italia e fonda TELEBIELLA A21, il quale costituisce il primo emittente privato

italiano trasmesso via cavo.

1973: nell’aprile del 1973 Andreotti emana il codice postale, il quale serve ad eliminare la

concorrenza nei confronti della Rai. finisce così la stagione di TELEBIELLA A21 e Sacchi

viene accusato e processato per non aver rispettato il divieto del codice postale.

Nelle zone dei confini territoriali giungono le linee straniere limitrofe, quindi tutti i vari

emittenti cominciano a trasmettere le tv straniere. In risposta a questo caso i pretori

rimandano la questione alla Corte Costituzionale.

Nel 1974 con le sentenze 225/226 ci si riferisce al servizio di informazione radiotelevisivo nei

termini di servizio di preminente interesse generale.

sentenza n° 225

Con la la Corte riconosce una libertà in

più ai privati, viene dichiarata costituzionalmente illegittima la riserva allo Stato dell'attività

di ritrasmissione di programmi di emittenti estere e ne ammette l'esercizio anche da parte di

soggetti privati, purchè previa autorizzazione da parte del legislatore. Questo

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maricacciani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Magnani Carlo.