Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Pagina 1 di 9
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e
per la comunicazione politica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000
(Finalità e ambito di applicazione)
Art. 1.
Art. 2. (Comunicazione politica radiotelevisiva)
Art. 3. (Messaggi politici autogestiti)
Art. 4. (Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi
radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)
Art. 5. (Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici)
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
Art. 7. (Sondaggi politici ed elettorali)
Art. 8.
Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e
obblighi di informazione)
Art. 10. (Provvedimenti e sanzioni)
Art. 11. (Obblighi di comunicazione)
Art. 12. (Copertura finanziaria)
(Abrogazione di norme)
Art. 13.
Art. 14. (Entrata in vigore)
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e
l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la
comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le
elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità
ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la
diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni
politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi
successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di
informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle
tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio
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di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella
quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le
concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con
obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi
medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per
l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica
gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici
autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati "messaggi".
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la
concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e
hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta
a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi
non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente
comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la
collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non
possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di
comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima
emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse
fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni
giornata di programmazione.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici
5. autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui
all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito
di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto
politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti
politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2.
L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli
spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad
altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo
contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito gratuito"
o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici
autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle
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tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano
8. L'Autorità
i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i
messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori
disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente
articolo.
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna
elettorale)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-
televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde,
presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni
altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in
competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i
seguenti criteri:
a. per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la
data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti
politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non
presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del
rappresentati purchè
Parlamento;
b. per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la
data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il
principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che
abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino
almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva
l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito
territoriale di riferimento;
c. per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di
ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d. per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i
contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1,
comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere
messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi,
secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei
seguenti criteri:
a. gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di
condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un
programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del
richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta
secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti,
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hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per
ogni giornata di programmazione;
d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge;
e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun
contenitore;
f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione;
g. ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del
soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la
concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi
autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è
riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio
di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche
è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede
di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le
emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000,
indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è
ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al
numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia
autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione
delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente
attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla
regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle
emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia
ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione
Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono,
per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla
istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono
previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun
soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in
ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i
messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce
orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i
soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione,
avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora
costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi
di cui
autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità
al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo
di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle
condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere
da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato
alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari,
nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi
autogestiti a titolo gratuito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il
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quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei
contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva
modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque
giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della
campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di
propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa
esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della
comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica
dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi
precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio
nazionale.
Art. 5.
(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)
1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della
propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei
comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto,
debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private
nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività,
la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di
voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale
nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia,
influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A
decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la
cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 7.
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(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima
della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano
diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche
l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve
essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a
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