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Capitolo 1 - Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona

Costituzione = Legge fondamentale → Legge fondamentale (Hobbes) = se abolita, cade lo Stato (fondamenta) prevalenza della Costituzione tra le fonti del diritto

La Costituzione fornisce il presupposto logico-giuridico per produrre e rendere valide le leggi ordinarie, i regolamenti governativi, i decreti ministeriali, i regolamenti locali, etc. Il principio di gerarchia stabilisce che le fonti normative sottordinate non possono contrastare quelle di livello superiore.

La Corte Costituzionale (organo di giustizia costituzionale) e i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato (organi di giustizia amministrativa) assicurano il rispetto del principio di gerarchia.

La Costituzione è:

  • Formale = insieme di regole giuridiche scritte;
  • Materiale = insieme dei valori, fini condivisi, forze politiche e sociali;
  • Rigida = non può essere modificata attraverso un procedimento deliberativo a semplice maggioranza;

elastica = le disposizioni si rinnovano ed adattano ai mutamenti sociali• longeva = per via della flessibilità.

Precedenti storici di costituzione che tutela i diritti dell'uomo:

  • →Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) i diritti dell'uomo portano alla sovranità della legge;
  • →Dichiarazione di indipendenza americana (1776) i diritti sono da tutelare erga omnes, anche contro le forze politiche.

Parte prima della Carta Costituzionale artt.13 e seguenti:

  • rapporti civili
  • rapporti etico-sociali
  • rapporti economici
  • rapporti politici tra le persone (come persone, a prescindere dallo status di cittadino).

Diritti spettanti all'uomo in quanto tale:

  • inviolabili – da parte dei poteri pubblici;
  • inalienabili – da parte dei titolari;
  • imprescrittibili – rispetto all'utilizzo;
  • assoluti - esercitabili contro tutti;
  • indisponibili = non sono

suscettibili di disposizione;

  • irrinunciabili;

Diverse generazioni di diritti fondamentali, a seconda del periodo:

  1. Diritti tradizionali = libertà negative (libertà da - freedom from) possibilità di agire senza essere impedito o di non agire senza essere costretto;
  2. Diritti sociali, politici ed economici = libertà positive (libertà mediante - freedom through) lo Stato ottenere prestazioni perequative, compensare le differenze sostanziali tra cittadini;
  3. Diritti che prescindono dallo Stato = tutela di valori assoluti e globali diritto all pace, diritto allo sviluppo, all'ambiente ... ;
  4. Diritti del progresso tecnologico = diritto alla riduzione del digital divide, ricerca biogenetica etc.

Art. 2 Costituzione = la Repubblica:

  • riconosce idea di un ordine di diritto antecedente o presupposto allo Stato;
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Publisher
A.A. 2009-2010
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.