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Capitolo 1 – Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona

Costituzione = Legge fondamentale → Legge fondamentale (Hobbes) = se abolita, cade lo Stato (fondamenta) prevalenza della Costituzione tra le fonti del diritto. La Costituzione fornisce il presupposto logico-giuridico per produrre e rendere valide le leggi ordinarie, i regolamenti governativi, i decreti ministeriali, i regolamenti locali etc.

Principio di gerarchia = le fonti normative sottordinate non possono contrastare quelle di livello superiore. La Corte Costituzionale (organo di giustizia costituzionale) e i Tribunali amministrativi e il Consiglio di stato (organi di giustizia amministrativa) assicurano il rispetto del principio di gerarchia.

Caratteristiche della Costituzione

  • Formale = insieme di regole giuridiche scritte;
  • Materiale = insieme dei valori, fini condivisi, forze politiche e sociali;
  • Rigida = non può essere modificata attraverso un procedimento deliberativo a semplice maggioranza;
  • Elastica = le disposizioni si rinnovano ed adattano ai mutamenti sociali;
  • Longeva = per via della flessibilità.

Precedenti storici di costituzione che tutela i diritti dell'uomo

  • Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) i diritti dell'uomo portano alla sovranità della legge;
  • Dichiarazione di indipendenza americana (1776) i diritti sono da tutelare erga omnes, anche contro le forze politiche.

Parte prima della Carta Costituzionale artt.13 e seguenti

  • Rapporti civili
  • Rapporti etico-sociali
  • Rapporti economici
  • Rapporti politici tra le persone (come persone, a prescindere dallo status di cittadino).

Diritti spettanti all'uomo in quanto tale

  • Inviolabili – da parte dei poteri pubblici;
  • Inalienabili – da parte dei titolari;
  • Imprescrittibili – rispetto all'utilizzo;
  • Assoluti - esercitabili contro tutti;
  • Indisponibili = non sono suscettibili di disposizione;
  • Irrinunciabili;

Diverse generazioni di diritti fondamentali

  1. Diritti tradizionali = libertà negative (libertà da – freedom from) possibilità di agire senza essere impedito o di non agire senza essere costretto;
  2. Diritti sociali, politici ed economici = libertà positive (libertà mediante – freedom through) lo Stato ottenere prestazioni perequative, compensare le differenze sostanziali tra cittadini;
  3. Diritti che prescindono dallo Stato = tutela di valori assoluti e globali diritto alla pace, diritto allo sviluppo, all'ambiente ... ;
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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