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Capitolo 1 - Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona
Costituzione = Legge fondamentale → Legge fondamentale (Hobbes) = se abolita, cade lo Stato (fondamenta) prevalenza della Costituzione tra le fonti del diritto
La Costituzione fornisce il presupposto logico-giuridico per produrre e rendere valide le leggi ordinarie, i regolamenti governativi, i decreti ministeriali, i regolamenti locali, etc. Il principio di gerarchia stabilisce che le fonti normative sottordinate non possono contrastare quelle di livello superiore.
La Corte Costituzionale (organo di giustizia costituzionale) e i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato (organi di giustizia amministrativa) assicurano il rispetto del principio di gerarchia.
La Costituzione è:
- Formale = insieme di regole giuridiche scritte;
- Materiale = insieme dei valori, fini condivisi, forze politiche e sociali;
- Rigida = non può essere modificata attraverso un procedimento deliberativo a semplice maggioranza;
elastica = le disposizioni si rinnovano ed adattano ai mutamenti sociali• longeva = per via della flessibilità.
Precedenti storici di costituzione che tutela i diritti dell'uomo:
- →Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) i diritti dell'uomo portano alla sovranità della legge;
- →Dichiarazione di indipendenza americana (1776) i diritti sono da tutelare erga omnes, anche contro le forze politiche.
Parte prima della Carta Costituzionale artt.13 e seguenti:
- rapporti civili
- rapporti etico-sociali
- rapporti economici
- rapporti politici tra le persone (come persone, a prescindere dallo status di cittadino).
Diritti spettanti all'uomo in quanto tale:
- inviolabili – da parte dei poteri pubblici;
- inalienabili – da parte dei titolari;
- imprescrittibili – rispetto all'utilizzo;
- assoluti - esercitabili contro tutti;
- indisponibili = non sono
suscettibili di disposizione;
- irrinunciabili;
Diverse generazioni di diritti fondamentali, a seconda del periodo:
- Diritti tradizionali = libertà negative (libertà da - freedom from) possibilità di agire senza essere impedito o di non agire senza essere costretto;
- Diritti sociali, politici ed economici = libertà positive (libertà mediante - freedom through) lo Stato ottenere prestazioni perequative, compensare le differenze sostanziali tra cittadini;
- Diritti che prescindono dallo Stato = tutela di valori assoluti e globali diritto all pace, diritto allo sviluppo, all'ambiente ... ;
- Diritti del progresso tecnologico = diritto alla riduzione del digital divide, ricerca biogenetica etc.
Art. 2 Costituzione = la Repubblica:
- riconosce idea di un ordine di diritto antecedente o presupposto allo Stato;