Capitolo 1 – Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona
Costituzione = Legge fondamentale → Legge fondamentale (Hobbes) = se abolita, cade lo Stato (fondamenta) prevalenza della Costituzione tra le fonti del diritto. La Costituzione fornisce il presupposto logico-giuridico per produrre e rendere valide le leggi ordinarie, i regolamenti governativi, i decreti ministeriali, i regolamenti locali etc.
Principio di gerarchia = le fonti normative sottordinate non possono contrastare quelle di livello superiore. La Corte Costituzionale (organo di giustizia costituzionale) e i Tribunali amministrativi e il Consiglio di stato (organi di giustizia amministrativa) assicurano il rispetto del principio di gerarchia.
Caratteristiche della Costituzione
- Formale = insieme di regole giuridiche scritte;
- Materiale = insieme dei valori, fini condivisi, forze politiche e sociali;
- Rigida = non può essere modificata attraverso un procedimento deliberativo a semplice maggioranza;
- Elastica = le disposizioni si rinnovano ed adattano ai mutamenti sociali;
- Longeva = per via della flessibilità.
Precedenti storici di costituzione che tutela i diritti dell'uomo
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) i diritti dell'uomo portano alla sovranità della legge;
- Dichiarazione di indipendenza americana (1776) i diritti sono da tutelare erga omnes, anche contro le forze politiche.
Parte prima della Carta Costituzionale artt.13 e seguenti
- Rapporti civili
- Rapporti etico-sociali
- Rapporti economici
- Rapporti politici tra le persone (come persone, a prescindere dallo status di cittadino).
Diritti spettanti all'uomo in quanto tale
- Inviolabili – da parte dei poteri pubblici;
- Inalienabili – da parte dei titolari;
- Imprescrittibili – rispetto all'utilizzo;
- Assoluti - esercitabili contro tutti;
- Indisponibili = non sono suscettibili di disposizione;
- Irrinunciabili;
Diverse generazioni di diritti fondamentali
- Diritti tradizionali = libertà negative (libertà da – freedom from) possibilità di agire senza essere impedito o di non agire senza essere costretto;
- Diritti sociali, politici ed economici = libertà positive (libertà mediante – freedom through) lo Stato ottenere prestazioni perequative, compensare le differenze sostanziali tra cittadini;
- Diritti che prescindono dallo Stato = tutela di valori assoluti e globali diritto alla pace, diritto allo sviluppo, all'ambiente ... ;
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Diritto dell'informazione
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