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Libertà di espressione e diritti fondamentali

Lezione 1 – 05 marzo 2015

Art. 21 cost. e i suoi precedenti; la rigidità costituzionale e il ruolo della Corte Costituzionale; introduzione alla sentenza n. 1 del 1956. (capp. 1 e 2)

Libertà di espressione

Art. 21 della Costituzione Italiana (costituito da 6 commi) e Art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Art. 21 della Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Limiti alla libertà di espressione del proprio pensiero

Sistema dei media e produzione giornalistica. La libertà di parola o espressione nasce insieme alla Corte Costituzionale del '700.

Esprimere

  • Art. 11 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789, Francia: “La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.”
  • I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, 1791: “Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.”

Garanzia della libertà di stampa

1848, Statuto albertino (costituzione del regno di Sardegna, che poi diventa italiana) Art. 28 “La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi” Il divieto di sottoporre la stampa a forme di censura preventiva è un principio tipico delle costituzioni liberali. L’intervento repressivo può avvenire solo in casi in cui si commette un reato (per esempio, la diffamazione), ma la pubblicazione diffamatoria non può essere sequestrata. La legge che stabilisce il sequestro della stampa dice che la pubblicazione può essere eventualmente cancellata solo a seguito di una condanna definitiva. “Reati di opinioni”, ad esempio, mettere in discussione l’autorevolezza dello Stato.

L’Art. 21 della Costituzione Italiana

Si colloca nel contesto di una costituzione rigida, ovvero in cui lo stesso legislatore è tenuto a rispettare i principi. La Corte Costituzionale è un organo previsto fin dalla costituzione del 1948 (ma inizia a funzionare solo nel 1956, con il primo caso che analizzeremo di seguito) formato da 15 giudici che hanno il potere di annullare delle leggi da loro ritenute incostituzionali. Definizione: In estrema sintesi la Corte Costituzionale (detta anche Consulta) è un tribunale speciale indetto per dirimere le controversie riguardanti le norme approvate dal legislatore. Si può definire come un "tribunale delle leggi" che ne giudica la costituzionalità ovvero la loro validità e conformità rispetto alle leggi emanate dallo Stato nella propria Costituzione.

Compiti

Ma non solo. La Corte infatti è chiamata ad esprimere il proprio parere non solo sulle controversie relative alla legittimità delle leggi (sia riguardanti lo Stato che le Regioni), ma deve anche fare da arbitro nel definire l'attribuzione di determinati poteri tra le istituzioni o di quelli tra lo Stato e le Regioni. Inoltre è l'organo giudicante rispetto ad eventuali accuse mosse contro il Presidente della Repubblica. Infine nel 1953 è stato introdotto tra i compiti della Corte quello di giudicare l'ammissibilità o meno di un referendum abrogativo.

Composizione

Secondo l'Art. 135 della Costituzione Italiana la Consulta è composta di 15 membri: essi vengono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un altro terzo dal Parlamento e per l'ultimo terzo dalla magistratura. La Corte Costituzionale quindi vuol essere il più possibile espressione di tutti i poteri dello Stato. I 15 giudici sono scelti tra i magistrati (anche in pensione), i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati aventi almeno venti anni di carriera alle spalle. Restano in carica per nove anni e non possono essere rinominati. Una volta insediatasi, la Corte elegge tra i 15 un Presidente che rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Infine la costituzione precisa che la carica di giudice della Consulta è incompatibile con un incarico in Parlamento (o in un Consiglio regionale) e anche con l'esercizio della professione di avvocato.

Decisioni

Nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari illegittima una legge, la validità della norma stessa decade dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La quale è comunicata alle Camere o ai Consigli regionali competenti perché possano provvedere di conseguenza nelle forme costituzionali consentite dalla legge (Art. 136). Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (Art. 137).

Storia

Dopo la II Guerra Mondiale, l'Assemblea Costituente volle dare alla Costituzione che stava stendendo la possibilità di resistere il più possibile ai possibili stravolgimenti anche di fronte alle leggi del Parlamento. A causa dei contrasti politici interni all'assemblea, solo nel 1955 fu composta la prima Corte Costituzionale della storia repubblicana, a 7 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. La prima storica sentenza della Consulta riguardò la costituzionalità di una legge di pubblica sicurezza emanata nel 1931 che richiedeva un'autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti: una legge fascista in evidente contrasto con il nuovo Articolo 21 che garantiva la libertà di manifestazione del pensiero. La Corte Costituzionale affermò che "tutte le leggi, anteriori alla Costituzione, potevano essere controllate e dovevano essere annullate se contrastanti con la Costituzione": con questa decisione la Consulta aprì la strada al rinnovamento e alla bonifica dell'ordinamento legislativo della nostra nazione.

Primo caso del libro

Riguarda una norma di legge preesistente alla stessa costituzione, che riguardava la libertà di manifestazione del pensiero. Il giudice ha dubitato dell’Art. 113 ed ha sollevato la questione alla Corte Costituzionale.

Lezione 2 – 06 marzo 2015

La sentenza n. 1 del 1956 e il divieto di autorizzazione e censure

Inizio dell'esame del comma 1 dell'Art. 21: il versante attivo e passivo del diritto alla informazione e della libertà di espressione. (cap. 1 e 2)

L’Art. 28 dello Statuto Albertino (“La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi”) implica il divieto di controlli preventivi, la stampa non può essere soggetta a controlli o censure MA una legge ne reprime gli abusi. Quindi la repressione dev’essere disciplinata da una legge.

Riserva di legge

Le ipotesi di restrizione devono essere determinate preventivamente dalla legge. MA la legge era libera di determinare quali leggi reprimono gli abusi (nello Statuto Albertino), questo fatto è stato sfruttato durante il regime fascista.

  • Sentenza numero 1 del 1956: Si dubita dell’art.113 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. Per affiggere stampati, manifesti o diffondere messaggi sonori in pubblico, era necessaria un’autorizzazione della polizia. L’autorità può negare tale autorizzazione se ritiene che colui che la richiede sia in grado di abusarne. In poche parole, subordinava all’autorizzazione dell’autorità di polizia l’affissione di manifesti. Un giudice pensa che questa norma vada contro la libertà di manifestazione del pensiero, così si rivolge alla Corte Costituzionale.
  • MA la Corte Costituzionale non poteva intervenire sulle leggi a lei preesistenti (quindi precedenti al 1948), quindi il suo intervento era permesso solo sulle leggi repubblicane. In questo modo però, come poteva formarsi una costituzione repubblicana?
  • La Corte Costituzionale ritiene che la Costituzione non riguarda la successione di leggi nel tempo, quindi può di conseguenza intervenire sulla questione. Così dichiara incostituzionale la norma, che viene cancellata e da quel momento diventa non più applicabile. Le sentenze sono fatte di motivazioni, le quali sono elementi fondamentali per capire come ci si apporta ai casi. È quindi importante leggere le sentenze dei giudici e le relative motivazioni.

MA la norma (art.113 del testo unico di pubblica sicurezza) non mette in discussione il contenuto degli stampati, vuole solo regolare le modalità di distribuzione dei materiali. La Corte Costituzionale è d’accordo con questa obiezione, ma replica sottolineando il fatto che la norma è formulata in modo tale da dare illimitato potere ad un’autorità politica. (Non esplicita tali modalità di distribuzione, ad esempio non dice “è vietato produrre rumori di notte”).

Il concetto di limite è insito nel concetto di diritto. Quindi mette in discussione il contenuto indirettamente. Chi manifesta il proprio pensiero deve rendere nota la propria identità, per tutelare ipotetiche persone terze che potrebbero essere vittime di tale pensiero. Quando si pubblica un libro va depositato nella biblioteca di Roma. Le riviste e i periodici vanno registrati presso il Tribunale. Le pubblicazioni vanno registrate perché deve essere possibile risalire all’autore dell’opera. Nessuno fa valutazioni riguardanti il contenuto. Non si tratta di un controllo, ma di un adempimento che regola le pubblicazioni.

Giurisprudenza

Aiuta a definire i confini delle norme. Analisi art.21 della Costituzione Italiana.

Primo comma: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Il “tutti” è inteso come tutte le persone, sia cittadini che stranieri, presenti nel territorio italiano. Confrontando questo comma con l’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, (che è un trattato internazionale sottoscritto dall’Italia e da altri paesi europei, a prescindere dalla loro appartenenza all’UE) si può concludere che la manifestazione del pensiero è consentita a tutti. Non si possono neanche vietare prodotti provenienti da altri paesi solo perché vengono dall’estero, in conseguenza della tipicità dei regimi autoritari di evitare l’uscita e l’entrata di informazioni all’interno del paese.

Lezione 3 – 12 marzo 2015

Il principio del pluralismo dei media e il diritto di accesso ai media

(Sul versante attivo e passivo) come diritto di libertà e come diritto sociale (cap. 1)

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è un trattato internazionale sottoscritto negli anni ‘50 dall’Italia ed altri paesi. Anche se denominata “Europea”, non va confusa coi trattati di diritto derivati dall’Unione Europea, perché nascono come unità distinte. Alla CEDU aderiscono anche paesi che non fanno parte della UE (Svizzera, Turchia, Russia, Moldavia, ecc.). Tutti i paesi che hanno aderito alla UE hanno aderito anche alla CEDU. La CEDU riconosce i diritti di tutti gli esseri umani, a prescindere dalla cittadinanza. I paesi aderenti si impegnano a rispettare tali diritti nei confronti di chiunque. Oltre all’elenco dei diritti, la CEDU prevede, nella sua seconda parte, la costituzione di un organo di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) che ha sede a Strasburgo, si distingue dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (che ha sede a Lussemburgo), ed ha il compito di giudicare i casi riguardanti la CEDU.

  • Singolo individuo: fa ricorso
  • Stato: si difende
  • Corte: giudica e accerta se il diritto è stato violato. Può condannare lo Stato al pagamento di una somma a titolo d’indennizzo. (È l’unico potere che la corte ha)

Un altro aspetto importante: da qualche anno la nostra Corte Costituzionale ha ritenuto che la CEDU possa costituire un punto di riferimento anche costituzionale, cioè facente parte del diritto interno. Riforma del 2001, titolo V, art.117: tutte le norme convenzionali (CEDU compresa) devono essere rispettate dall’Italia a livello costituzionale. Una legge può essere sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale anche per violazione di diritti garantiti dalla CEDU. In pratica, oggi la CEDU ha lo stesso peso della Costituzione, in Italia.

Il comma 1 dell’art. 21 della costituzione italiana ha dei parallelismi con l’art.10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Alcuni concetti sono impliciti nell’art.21, mentre nel 10 vengono specificati esplicitamente:

  • La libertà di circolazione di informazioni ed idee deve avvenire anche attraverso le frontiere.
  • La libertà è di comunicare non solo le proprie opinioni, ma anche le idee altrui o le notizie.
  • La libertà di ricevere informazioni, notizie o idee.

MA il diritto di essere informati, quindi di poter accedere liberamente alle informazioni, implica che le informazioni che ci sono devono essere corrette, complete, veritiere e imparziali. MA se informare è una libertà, come possiamo stabilire che cosa sia rilevante? Sta al fruitore dell’informazione giudicare?

I modi di dare la stessa notizia possono differire… Non c’è più una libertà di informare, ma un DOVERE di informare. Chi può dire che cosa è fondamentale nell’informazione? SOLUZIONE: PRINCIPIO DEL PLURALISMO DEI MEDIA E DELLE INFORMAZIONI L’informazione non può arrivare da un singolo. Deve esserci un ampio panorama di fonti che rispecchi molte idee diverse. Insomma, l’informazione non dev’essere monopolizzata. L’utente ha la possibilità di costruirsi una sua opinione attraverso tutte le fonti disponibili.

Il principio del pluralismo dell’informazione è inteso come diritto di ciascun individuo di ricevere da parte dei mezzi di comunicazione di massa un’informazione il più possibile pluralistica e non condizionata dalla presenza di posizioni dominanti in quel settore economico. Come si garantisce il pluralismo? Attraverso una legislazione che combatta il formarsi di un monopolio. Insieme di regole che escludano la concentrazione di potere economico in pochi soggetti del mondo dei media.

Anni ‘70: editoria in crisi per via dell’avvento della TV, fenomeno che implicò una concentrazione del potere editoriale, ovvero molti periodici vennero comprati da pochi editori. Nel 1981 il Parlamento italiano introduce una legislazione contro la concentrazione di potere nel settore editoriale, per la quale “nessun soggetto può possedere quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 20% del totale dei quotidiani nazionali”. Appare quindi, per la prima volta, il concetto di soglia di mercato.

(poi 1990: antitrust) Viene istituito il garante dell’editoria. Oggi c’è AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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