Diritto dell'informazione
marco.cuniberti@unimi.it
Art. 21 della Costituzione
Comma 1
“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
Il diritto dell’informazione è di derivazione giurisprudenziale, prodotto dall’attività dei giudici, vincolato dalle precedenti decisioni prese da questi ultimi, di matrice anglosassone (common law).
I primi 12 articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali, mentre tutti gli altri sono divisi tra una prima e una seconda parte: i diritti dei cittadini, tra cui l’art. 21, sono nella prima parte. Gli articoli, se molto lunghi, possono essere divisi in commi, cioè paragrafi, capoversi. L’art. 21 è formato da 6 commi e può essere diviso in tre parti:
- Comma 1: che contiene la proclamazione generale della manifestazione del pensiero.
- Commi 2-3-4-5: si concentrano sulla stampa in particolare più che sulle altre forme di manifestazione del pensiero.
- Comma 6: contiene il divieto alla manifestazione del pensiero contrario al buoncostume.
Tutti hanno il diritto: non solo i cittadini, anche gli stranieri presenti sul territorio nazionale godono del diritto. Il contrario al diritto dell’informazione è il diritto di limite alla circolazione di idee, che controlla il flusso di informazioni sia dall’interno che dall’esterno. È tipico di regimi non democratici, come la Cina o l’Italia fascista.
Manifestare liberamente: confronto con art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “Libertà di comunicare informazioni e idee”. La Convenzione è un trattato internazionale stipulato dai paesi europei nel 1950 a cui hanno aderito via via fino a 40 paesi. Non è un documento che fa parte degli atti dell’UE, ma nasce come trattato a sé stante. Non ha nulla a che fare con l’UE (di cui fanno parte 28 paesi). La totalità dei paesi dell’UE ha aderito anche alla Convenzione; la Corte di Giustizia della UE è organo giurisdizionale, non ha nulla a che fare con la Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Convenzione si applica a tutti coloro soggetti alla legge dello stato che ha aderito alla convenzione; la seconda parte della Convenzione crea un organismo apposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa valuta le violazioni della convenzione subita dagli individui (cittadini e non) → stato vs individuo che ha subito la violazione. Alla fine, è emessa una sentenza che riconosce o meno la violazione e condanna lo stato a risarcire una somma di denaro come riparazione all’individuo.
Nella Costituzione italiana, non si parla di libertà di dare e ricevere informazione → libertà più ristretta? NO, ‘manifestare liberamente il proprio pensiero’ va interpretata: chiunque manifesta il suo pensiero dà anche informazioni, notizie, fatti, e quindi può dare anche opinioni altrui. → Libertà di ricevere e comunicare idee.
Il proprio pensiero: posso dire anche il falso? L’art. 21 non copre il diritto di dire il falso: io non sto manifestando il mio pensiero, ma faccio qualcos’altro. Posso comunque dire il falso senza commettere reato nella misura in cui non danneggio nessuno; se invece offendo la reputazione di qualcun altro, posso essere chiamato a risponderne. Se dico il falso, insomma, NON posso chiamare l’articolo 21 → NO diffondere il falso, pensiero che si collega a un soggetto che lo manifesta assumendosene le responsabilità; NO pretesa assoluta all’anonimato: posso manifestare liberamente il mio pensiero, ma libertà implica razionalità.
Comma 3 art. 21
La legge impone di rendere note le proprie generalità: il direttore di un giornale, se accetta di pubblicare un articolo anonimo, ne risponde lui. Le nuove tecnologie consentono di celare la propria identità di fronte ad un altro utente, ma non è in gioco la possibilità di restare anonimi quando è commesso un reato e bisogna identificare il responsabile. Posso usare nickname per non rendere nota l’identità attraverso i mezzi della tecnologia, ma:
- Il legislatore fa leggi che impongono di rivelare l’identità.
- È legittimo che coloro che svolgono attività in questo settore collaborino per identificare i responsabili attraverso la rete.
‘Manifestare’ cfr. art. 10 Convenzione ‘ricevere e comunicare’: viene attribuito rilievo anche al versante passivo dell’informazione → il nostro articolo 21 costituisce garanzia minore? NO, è compreso anche l’aspetto passivo. Occorre ci sia qualcuno che percepisce il pensiero manifestato. La pura libertà non può non comprendere anche l’altro versante, cioè il diritto all’essere informato.
Diritto ad essere informato
Ma cosa significa?
Conflitto tra aspetto passivo e attivo di ricevere e manifestare informazione → es. pretendo di ricevere l’imparzialità di pensiero da parte dei giornali: ma è corretto? NO, perché dall’altra parte, infatti, ogni giornale ha libertà di scegliere quale importanza dare a una certa notizia (se pubblicarla, quali aspetti sottolineare).
Libertà di informare ma anche di come informare.
Se il destinatario avesse ragione nel pretendere l’imparzialità, ci sarebbero queste conseguenze: esisterebbe un dovere all’informazione da parte dell’operatore nei confronti del ricevente, e non un diritto: la selezione delle notizie, infatti, è libera. L’operatore non è obbligato a fornire certe notizie. Concetto che non è scritto nell’art. 21, né nell’art. 10 ma che sia la nostra Corte Costituzionale sia la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno elaborato anche se esplicitamente non è scritto.
Diritto di informare discende dalla libertà di manifestare il pensiero, da cui deriva anche il diritto di ricevere informazione. C’è dunque necessità di conciliare questi due diritti → Principio del pluralismo dell’informazione: non posso pretendere da un singolo medium un’informazione obiettiva e imparziale, posso però pretendere che esistano tanti giornali in mano a operatori diversi che perseguono liberamente il proprio indirizzo. Varietà di fonti dai contenuti diversi in cui ciascuno può cercare l’informazione che preferisce.
Pluralismo è un sistema in cui tutte le opinioni siano espresse, rappresentate. E come si cerca di garantirlo? Risale agli inizi degli anni ’80 il termine pluralismo, dopodiché è stato inserito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Nizza, 2000). L’UE ha fatto propri anche i diritti garantiti dalla Convenzione. La Carta dei diritti dell’UE ha una parte di tipo organizzativo e una parte in cui sono annunciati i diritti. Per fare questa Carta dei diritti ci si è basati sulla Convenzione ecco perché viene ripresa la libertà di esprimere e ricevere informazione. Questa carta doveva entrare nella Costituzione, poi mai attuata, fino a che è diventata parte integrante dei principi fondamentali dei diritti UE col trattato di Lisbona del 2009.
La Carta dei diritti fondamentali si occupa della libertà dei media e viene inserito espressamente per la prima volta il diritto al pluralismo dei media. Ma come si realizza? Storicamente, uno degli strumenti consiste nella creazione delle soglie di mercato per combattere il fenomeno delle concentrazioni proprietarie, ponendo dunque dei limiti, cioè le soglie di mercato. Prima legge è una dei primi anni ’80, prima legge in Italia in assoluto dedicata all’editoria pone soglie di mercato per stampa periodica. Nessun quotidiano può avere più del 20 per cento della tiratura nazionale, 1/5 sul mercato nazionale.
Pluralismo esterno si realizza tramite pluralità di soggetti; questo è il meccanismo dominante nel settore della stampa: può esserci sostegno ai piccoli operatori. Limitare l'acquisto pubblicitario sul mezzo televisivo perché in quanto è più attrattivo tutto finirebbe sulla tv e la stampa rimarrebbe senza pubblicità. Questo succedeva negli anni ’80: oggi è internet a inaridire tv e stampa.
Pluralismo interno può accadere che porre delle soglie di mercato non sia sufficiente; uno dei settori dove ciò è evidente è la televisione, in ogni paese europeo si realizza la stessa situazione, ci sono condizioni che impediscono che si realizzi un pluralismo esterno: per quanto ci si sforzi non ci saranno mai più di pochi operatori maggiori (es. in Italia Rai-Mediaset-Sky); quando si rivela insufficiente, si impone a una o più singoli imprese-emittenti degli obblighi interni ulteriori, e in particolare viene realizzato tramite forme di servizio pubblico televisivo accanto alle emittenti private che abbiano obbligo di dare voce a tutti. Nel caso delle tv, non si verifica ciò che succede nella stampa e troveremo un numero di soggetti limitato. Esigenza di affiancare al pluralismo esterno una forma di pluralismo interno.
La pienezza della garanzia di manifestare il proprio pensiero presuppone anche un intervento dello Stato: il diritto di accedere alle informazioni che circolano, di comprare un quotidiano, di vedere un canale tv, e accedere a internet è alla portata di tutti? Se esistesse solo la Pay tv, questo diritto alla libertà di pensiero nel suo versante passivo sarebbe compromesso.
La stampa si finanzia attraverso l’acquisto delle copie di giornale e la pubblicità. Introdurre limiti all’affollamento pubblicitario in tv per evitare l’inaridimento della forma di finanziamento della stampa: se ciò non fosse garantito il prezzo del quotidiano singolo sarebbe costretto ad aumentare e l’accesso al mezzo non sarebbe più possibile per una fetta della popolazione.
La tv è in parte a pagamento e gratuita; se tutta diventasse a pagamento, ne rimarrebbe esclusa parte della popolazione; altro esempio: noi accediamo a internet a un costo ragionevole, ma se un domani il costo diventasse proibitivo per la maggioranza della popolazione? Anche sotto questo profilo dell’accesso materiale al mezzo, la prima garanzia richiede spesso l’intervento dello stato.
“Con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” mezzi di comunicazione di massa → stampa, radio-televisione(-internet). Questi sono gestiti in forma di imprese, un investitore investe risorse ingenti. Tutti possono utilizzare i mezzi di comunicazione di massa tradizionali in questa forma? No, ciò impedirebbe la libertà di impresa per cui chi investe decide a chi dare spazio. Anche su internet devo fare investimenti per avere successo. Come si conciliano i due diritti contrastanti? Sempre con il principio di pluralismo dei mezzi: in un sistema pluralista è facile che io trovi un mezzo che mi rappresenta. Questo è il punto di compromesso fra diritto di libertà di pensiero e libertà di impresa economica.
Comma II: ‘La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’
Con stampa si intende solo quella cartacea? No, nell’estate 2015 la Corte di Cassazione ha rivoluzionato questo concetto: con stampa ci si riferisce all’informazione professionale, includendo nella sua nozione quindi anche radio, tv e internet. Questo è un esempio del diritto che cambia attraverso il lavoro dei giudici. Ma non è sempre stato così: prima veniva intesa solamente la stampa cartacea; ma perché? Perché non esistevano ancora gli altri mezzi di comunicazione? FALSO: la radio in Italia c’era già dagli anni ’20, la tv era ancora in una fase sperimentale (in altri paesi invece c’era già a tutti gli effetti), solo internet non esisteva ancora. La ragione è un’altra, ed è di duplice carattere:
- Carattere storico: la stampa era il soggetto più debole da tutelare, vista l’esperienza fascista.
- Carattere giuridico: la radio era gestita in via esclusiva dallo stato, difatti era vietato ai privati avere canali radio, e anche negli anni ’50 era successo lo stesso con la tv con la nascita della RAI TV, che mantenne il monopolio televisivo fino agli anni ’70. La stampa era l’unico mezzo di comunicazione gestito dai privati, radio e tv erano attività dello Stato, perciò non c’era libertà dei cittadini da tutelare.
Comma III: ‘Si può procedere a sequestro’ VS Comma II: ‘Non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’
Il sequestro è successivo alla divulgazione, censura e autorizzazione vengono prima: sono forme di controllo preventive. L’attività di stampa è libera -con la Rivoluzione francese, infatti, è nato il costituzionalismo moderno e con esso la libertà d’espressione- se si abusa di questa libertà lo Stato può intervenire in via repressiva, solo dopo che il reato è stato commesso: infatti il responsabile di reato solo in un secondo momento subirà le conseguenze; egli in questo senso ha diritto di fare affidamento sulla legge. Le idee devono circolare, non si possono fermare, tuttavia ciò è possibile solo nei casi determinati dalla legge: essa deve individuare i limiti della manifestazione di pensiero.
Riserva di legge: solo la legge può individuare i reati commessi per mezzo della stampa. In ambito penale, il nostro ordinamento impone principio di irretroattività: nessuno può essere punito se non da leggi entrate in vigore prima del fatto commesso. In altri ambiti, il nostro ordinamento può consentire leggi retroattive. Riserva garantistica: ha funzione di garanzia in quanto il cittadino sa che le decisioni sono prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero del parlamento; chiunque si espone al rischio di commettere reato, sa dei rischi che corre perché conosce la legge. In ogni caso nessuna restrizione può intervenire prima: le restrizioni commesse sono solo successive e devono rispettare norme di legge predeterminate e non sono ad arbitrio del potente di turno.
Art. 28 dello Statuto Albertino
(Il primo testo costituzionale del Regno d’Italia, 1848, in principio solo del Regno di Sardegna poi esteso a tutta la penisola) si dice: ‘La stampa sarà libera, ma una legge può intervenire per reprimerne gli abusi.’ Dunque il comma III è in continuità con il valore dell’Italia liberale.
La prima sentenza della Corte Costituzionale
Si riferisce proprio al concetto di autorizzazioni e censure: nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale → adempimento preventivo. La registrazione è obbligo preventivo ma non è un’autorizzazione, è prevista dall’Assemblea Costituente.
La prima sentenza della Corte Costituzionale è datata 1956; prima del ’48 la CC non esisteva, non era previsto il meccanismo attraverso cui si poteva portare una legge in contrasto alla costituzione davanti a un terzo soggetto per giudicare se fosse conforme o meno alla costituzione. Difatti, fino alla Seconda Guerra Mondiale, non era esistito in nessun paese questo strumento, e si riteneva che solo il parlamento fosse legittimato ad avere questi compiti.
La CC è formata da 15 giudici, è un organo indipendente: i suoi giudici durano 9 anni al termine dei quali smettono di fare la loro professione; essi sono svincolati dal potere politico e ogni altra forma di potere. La CC decide su domande che arrivano da terzi soggetti, e non può decidere di avviare un processo spontaneamente. In altre parole, la corte non agisce di sua iniziativa, ma su domanda.
Il singolo cittadino, tuttavia, non può fare domanda; c’è un sistema di filtro → giudizio in via incidentale: se un giudice in un processo si accorge, nel momento in cui deve applicare una legge, che quella stessa legge è in contrasto con la costituzione, può sollevare la questione davanti alla CC. Se si decide per l’incostituzionalità, da quel momento quella legge non potrà più essere applicata. Giudizio in via principale: questione sollevata dallo stato contro il governo regionale o viceversa.
Prima sentenza del ’56: negli 8 anni prima dalla sua nascita la CC non è entrata in funzione, pur essendo già in vigore la Costituzione (1948). C’era un enorme corpo di leggi pre-esistenti già nel periodo fascista → la CC entra in un ordinamento retto da regole nate prima della nascita della costituzione e volute dal regime fascista. Si troverà per molti anni a decidere sulla legittimità di leggi entrate in vigore prima della costituzione. La prima sentenza, non a caso, è sulla libertà di manifestazione del pensiero, e riguarda una legge entrata in vigore durante il regime fascista.
“È vietato senza la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza (cioè la polizia) distribuire o mettere in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico scritte o disegni. E’ altresì vietato affiggere scritte o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici (cioè messaggi trasmessi tramite il cinematografo, megafono, targhe).”
Questa è la norma che viene portata davanti agli occhi della CC, dato che era rimasta in vigore nonostante la Costituzione del ’48. La sentenza è importantissima. Il primo punto che ci si trova a discutere è questo: qualcuno aveva sostenuto una tesi particolare, che, se applicata, avrebbe avuto effetti gravi sulla costituzione, secondo cui la CC era competente a giudicare solo leggi entrate in vigore dopo la costituzione. Se fosse passata questa tesi, il risultato sarebbe stata l’impossibilità della CC a giudicare sulle leggi precedenti al ’48, e quindi...
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