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Attraverso l’uso dei social network, gli utenti si creano delle identità virtuali inserendo contenuti.
Che tipo di contratto si va a stipulare?
È importante precisare che non c’è una normativa sui social network; ci sono però delle raccomandazioni di
cui tenere conto. La tutela di cui dispongono gli utenti è embrionale perché non si fonda sul dato normativo.
Tra utente e gestore del social c’è un rapporto non equilibrato perché ci sono delle clausole previste
unilateralmente dal gestore che sono svantaggiose per l’utente (es. in caso di una controversia, l’utente deve
andare davanti al giudice californiano dove ha sede Facebook). Tali clausole dovrebbero essere inefficaci ma
siccome il servizio fornito dal social network è gratuito, il gestore si esonera da responsabilità. I social
network hanno dei termini d’uso e delle regole che deve seguire l’utente per evitare che ogni tipo di dato
venga usato per fini illeciti. Inizialmente Facebook è nato per mettere in contatto studenti della stessa
università. I social network, in genere, sono gratuiti (per es. Facebook è gratuito). Tale gratuità è possibile
perché Facebook guadagna ingenti somme grazie agli inserzionisti, i quali attingono ai dati degli utenti per
impostare le loro campagne pubblicitarie. Quindi, l’inserzionista paga un corrispettivo a Facebook. Il
momento dell’autorizzazione, su Facebook, è privo di informativa perché quando ci si registra e si
immettono i dati, compare poi alla fine la casella “registrati”; invece, dovrebbe esserci scritto consenti. Se si
cancella l’account Facebook i dati vengono conservati nel backup. Inoltre, il fatto che soggetti terzi abbiano
condiviso i contenuti del soggetto che vuole cancellarsi rende impossibile la cancellazione completa dei dati.
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In questa contesto non c’è chiarezza. L’utente invece dovrebbe avere più certezza e dovrebbe essere più
sicuro della cancellazione. Questi contratti sono di tipo point and click. Con questo click si fanno a
sottoscrivere ed accettare termini d'uso e dall'altro lato la privacy polices dell'utente. Le parti contraenti sono
il soggetto da un lato e il social network provider dall'altro la attribuzione giuridica al provider del social
network ci viene data da una direttiva importante ossia la 98/48 sul commercio elettronico affermando che
questo social network è un servizio delle società dell'informazione e in questo modo qualifichiamo questo
prestatore di servizio. Il contratto in questo caso avviene senza la presenza fisica delle parti si tratterà quindi
di un servizio a distanza e questo rapporto avverrà con mezzi elettronici di trattamento e la memorizzazione e
trasmissione di dati su richiesta dell'interessato. Vi è poi il caso di chi utilizza un social network sia un
professionista e che lo adoperi quindi per scopi economici che nel caso dei social network causa uno
squilibrio molto forte a favore del gestore in quanto quest'ultimo dispone obblighi per il professionista ma
sopratutto il gestore si scarica di ogni responsabilità in quanto non vi è in auge un rapporto frutto di una
vendita del servizio ma reso sempre con criterio di gratuità al pari di un privato. Nasce poi un altro tipo di
problema ossia quello di stabilire la natura giuridica di questo rapporto certamente si tratterà di un contratto
atipico ossia non previsti dal nostro ordinamento. Vi è poi la dottrina che ritiene che questo contratto sia un
contratto non gratuito ma abbia una sorta di gratuità celata in quanto il social network provider garantisca
all'inserzionista una quantità di dati degli utenti che gli garantiscano un vantaggio economico da qui ne
scaturirebbe una sorta di patrimonializzazione del soggetto. In questo contratto atipico facebook cerca di
responsabilizzare il più possibile il soggetto imponendo come detto molti comportamenti come ad esempio il
divieto di pubblicare materiale inneggiante l'odio e il razzismo cosi facendo facebook in un certo senso si
scarica anticipatamente da ogni responsabilità derivante da un uso illecito e/o scorretto attuato dal soggetto.
Tuttavia in Francia un caso giurisprudenziale ha visto la citazione in giudizio quanto di un soggetto che
aveva recato offese ad un terzo su facebook tanto dello stesso prestatore di servizi ossia facebook stesso.
Normative sui social network:
Su questi social network sia a livello nazionale che internazionale non vi sono norme specifiche ad hoc. Vi
sono però tre fonti sulle quali noi possiamo trattare questo fenomeno e sono: una dell'Ottobre duemilasette
trattasi di una raccomandazione dell'unione europea con oggetto i social network e la sicurezza degli stessi
elaborata dalla agenzia per la sicurezza delle reti e dell'informazione, poi vi è anche un memorandum di
Roma adottato nel duemilaotto per la protezione dei dati nelle telecomunicazione e infine come terza fonte
ed è anche la più significativa abbiamo quella elaborata da una conferenza internazionale tenutasi a
Strasburgo nel duemilaotto ove si sono riunite tutte le autorità garanti della privacy a livello mondiale
adottando una risoluzione di tutela della privacy nei servizi di social network. In tale risoluzione viene
riconosciuto a tutti i potenziali utenti un diritto all'educazione e alla protezione dei dati personali, ma anche
l'obbligo di tutelare i diritti di terzi non solo utenti ma anche i non utenti e non solo sono anche imposti
obblighi al provider del social network di acquisire un consenso e conseguentemente la regola del "opt-in" e
del "opt-out" nel senso che questo consenso deve essere tanto preventivo per i dati sensibili che per i dati
personali. E' fatto obbligo per il provider del social network di creare un sistema di tutela e protezione dei
dati personali e sensibili dell'interessato. Un problema molto sentito è quello della responsabilità appunto del
prestatore di servizi (facebook ad esempio) in quanto nasce l'applicabilità del nostro codice della privacy al
gestore del servizio che non abbia sede in Italia come accade spesso nei social network questo problema
viene presto risolto tramite l'articolo cinque del codice della privacy che afferma che il codice stesso
disciplina i dati personali e sensibili di un soggetto anche se detenuti all'estero effettuato da chiunque
stabilito nel territorio dello Stato o in luogo comunque soggetto a sovranità dello Stato. Sappiamo anche che
vi sono casi giurisprudenziali come quello "Google vs Vividown" dove si decide l'applicazione della legge
Italiana non ostante i server del servizio offerto fossero localizzati totalmente all'estero e tale sentenza va ad
ampliare quindi il raggio di applicazione dell'articolo cinque del codice della privacy. Altro problema è
stabilire il giudice di competenza e l'estensione della nostra disciplina anche a soggetti che non risiedono nel
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nostro territorio, ma stabilire anche se questi soggetti intermediari delle informazioni ossia i server dei social
network siano comunque sottoponibili ad azioni di responsabilità o meno, il fatto che questi servizi siano
ritenuti "gratuiti" secondo una parte della dottrina potrebbero restringere il campo di responsabilità del
gestore però questo fatto della gratuità come mezzo di scarico di responsabilità il prestatore del servizio nel
nostro ordinamento non è totalmente accettabile cosi come testimonia la fattispecie del contratto tipico di
trasporto. In definitiva mancando una normativa chiara e precisa in merito possiamo affermare che in Italia
grazie alla direttiva sul commercio elettronico che viene applicata ai social network possiamo definire una
sorta di linea guida data dal capo quarto titolato "responsabilità dei prestatori di servizi" e nello specifico gli
articoli 12-13-14 di tale direttiva. In questi articoli appunto si afferma che il prestatore di servizi è
"responsabile" qualora pubblichi notizie diffamatorie per nome e conto del soggetto, qualora non elimini
informazioni pregiudizievoli per il soggetto o per terzi e infine se la memorizzazione di dati come foto ad
esempio sono operate in autonomia dal prestatore di servizi e non richiesta dal soggetto stesso.
Il commercio elettronico:
Con l'avvento dei computer e sopratutto di internet ci si accorge che l'elaboratore svolge adesso varie
funzioni da un lato come oggetto di contratto ma anche mezzo di conclusione dello stesso e mezzo di
circolazione del credito. Sono dunque nate nuove forme di contratto come ad esempio i contratti con oggetto
vendita e locazione di software, ovviamente saranno tutti contratti atipici ,cambia pure lo schema tipico di
contrattazione e il "modus contraendi". Questo modus contraendi cambia inevitabilmente perché il mezzo di
comunicazione diverrà l'elaboratore venendo meno la comunicazione verbale che adesso avverrà tramite
terminale e invio di byte quindi tra soggetti. Questi contratti conclusi via internet allora possono essere frutto
di una comunicazione tra due soggetti e questa è l'ipotesi che si verifica più spesso nei contratti "C to C".
Oppure attraverso il terminale che riporta condizioni contrattuali standard memorizzate sul terminale e
riportate poi in video al consumatore quindi non più frutto di un dialogo o contrattazione per esempio nei
casi di acquisto di un biglietto aereo via internet. La dottrina afferma anche che in questa tipologia di
contratti vi è una sorta di dissolvimento tra proposta e accettazione del contratto quindi della volontà delle
parti questo perché tutto avviene in un click e in maniera dunque rapida e inoltre e proprio in questa tipologia
di contratti conclusi via internet o a distanza che la fase pre - contrattuale assume una valenza ancor più
significativa e di conseguenza anche l'offerta di compravendita telematica assume dei contorni giuridici ben
più rigorosi. A tal proposito gioca anche un ruolo fondamentale il dominio di un sito internet per il
commercio infatti grazie a esso avremo una doppia valenza la prima è quella di proteggere il cliente da siti
che possano vendere merce non conforme e secondo garantire al prestatore di servizi segni peculiari che
possano distinguerlo da tutta la concorrenza, questo dominio va rinnovato annualmente pena la decadenza.
Importante rilievo come forme di comunicazione telematica possono avere i forum e i blog che in un certo
senso fungono da vetrina per i prodotti e dove utenti in maniera gratuita possono scambiare opinioni su siti e
prodotti.
Normative sul commercio elettronico:
Per quanto concerne l'ambito normativo molto fa la tipologia di contratto che si va a stipulare tuttavia le
prime forme normative risiedono in usi e consuetudini frutto della