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LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Cosa si intende per diritto alla riservatezza?
Si tratta di un diritto della personalità.
La sua evoluzione lo ha portato a connotarsi di significati diversi.
Analizzando la cd “storia della privacy” infatti ci accorgiamo che:
la figura del diritto alla riservatezza ha visto la luce per la prima volta nel mondo anglosassone nel 1800;
in questa fase, caratterizzata per la diffusione di mezzi di comunicazione di massa (come la stampa), esso
viene a connotarsi come right to let be alone (= diritto al riserbo).
Si tratta inizialmente di una qualificazione di tipo proprietario, nel senso che la privacy veniva fatta
coincidere con uno spazio quasi fisico, dal quale un soggetto aveva un diritto a tenere esclusi gli altri; intesa
in questo senso, la privacy assunse presto una forte connotazione di ceto: si diceva infatti che il ricco ha più
diritto alla riservatezza perché è proprietario di uno spazio più ampio, mentre i poveri vivono per strada.
Naturalmente una simile ricostruzione è stata poi superata e la privacy è diventata, al contrario, un
riferimento delle prerogative del lavoratore subordinato, il quale, tra i propri diritti, vede quello a non essere
sorvegliato ed a non ricevere controlli sulle proprie opinioni.
(e quindi, con l’ avvento dei primi elaboratori elettronici), questo il diritto
con la rivoluzione informatica
alla riservatezza si è caricato anche di un diverso significato: in particolare, per privacy si è inteso anche il
diritto a mantenere un controllo sulle proprie informazioni (diritto ad autodeterminarsi in ordine alla
diffusione delle proprie informazioni).
nell’ ultimo decennio, v’ è stato un completo stravolgimento: si dice infatti che si è passati, con la
poi,
diffusione dei social network, da un web statico ad un web dinamico, interattivo (cd web 2.0).
cd “fenomeno dei
Le conseguenze di questa evoluzione sono molteplici; basti pensare, da ultimo, al
computer law cost” : in India, infatti, nel 2011 la società ITC, grazie ad incentivi governativi, ha messo in
commercio un milione di computer ad energia solare a soli 25 euro; lo scopo è quello di ridurre il cd “digital
divide” (= divario tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’ informazione e chi ne è escluso per
ragioni: economiche; d’ istruzione; d’ età; di sesso; di provenienza geografica), mettendo tutti in condizione
di poter accedere ad Internet.
Inevitabilmente, anche il concetto di privacy ha cambiato fisionomia: essa non può più essere intesa soltanto
in termini di difesa di uno spazio quasi fisico del soggetto (privacy statica); piuttosto va considerata quale
diritto di “seguire” la circolazione dei propri dati (diritto di sequela dei propri dati).
In quest’ ottica si colloca la direttiva CE 46/1995 (attuata in Italia con l. 675/1996), cd “data protection
directive” la quale prevede una complessa ed analitica descrizione del trattamento dei dati personali e delle
condizioni alle quali esso può avere luogo.
Molto importante è la definizione, che essa fa, del cd “dato personale”, il quale viene descritto come
“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (cd persona interessata);
si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante
riferimento ad un numero d’ identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale (vengono individuato ben sei aggettivi di
identificazione)” (art 2).
Dov’ è collocata la disciplina sul trattamento dei dati personali?
Innanzitutto, come si è appena sottolineato, nella direttiva 46/1995, e nella corrispondente l. 675/96.
A tale direttiva, si aggiunge la direttiva 58/2002, in materia di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Inoltre, bisogna tenere in considerazione anche la copiosa produzione “paranormativa” e “giurisprudenziale”
del Garante per la protezione dei dati personali (autorità indipendente costituita nel 1996 per sopraintendere
sulla materia), la quale ha ispirato l’ introduzione del cd Codice del trattamento dei dati personali (o Codice
della privacy), d. lgs. 196/2003.
In particolare, il Codice del 2003 si compone di tre parti:
I) disposizioni generali (artt. 1-45), relative alle regole "sostanziali" della disciplina del trattamento dei dati
personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici o privati;
II) disposizioni particolari per specifici trattamenti (artt. 46 - 140) ad integrazione o eccezione alle
disposizioni generali della parte I;
disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato
III)le e al sistema sanzionatorio (artt. 141 - 186).
Cosa prevede il Codice della privacy in materia di protezione dei dati personali?
primis, sono individuati i “principi chiamati a regolare la materia:
A) In generali”
art 1 introduce, per la prima volta espressamente, il ( “chiunque
- l’ diritto alla protezione dei dati personali
ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano); in dottrina ci si chiede se il diritto in questione
sia suscettibile di autonoma tutela ovvero piuttosto possa trovare protezione solo ove dalla sua violazione
derivi la lesione di un diritto collegato, come la riservatezza, il nome, l’ immagine, ecc.
l’ art 2 stabilisce poi che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel
- rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’ interessato.
contenute nell’ art 4, le quali sono generiche proprio per
- particolarmente importanti sono poi le definizioni
garantire l’ adeguamento del dettato normativo ai rapidi mutamenti della tecnologia:
si intende “ogni forma di contatto coi dati personali”;
per trattamento si intende “ogni informazione che, direttamente o indirettamente, fa risalire ad un
per dati personali
soggetto, persona fisica o giuridica che sia”;
si intende “il soggetto i cui dati formano oggetto di trattamento”;
per interessato cioè la “trasmissione da un soggetto
con riferimento ai dati personali, poi si distingue tra comunicazione,
specifico ad un altro” e che si risolve in una “comunicazione a soggetti indeterminati”.
diffusione
- un posto a sé, sul piano definitorio, occupano poi le classificazioni dei dati personali:
cioè “dati che permettono l’ identificazione
la summa divisio che va operata è quella tra dati identificativi,
dell’ interessato” e cioè “dati idonei a rivelare l’ origine razziale ed etnica, le convinzioni
dati sensibili,
religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche … nonché lo stato di salute e la vita sessuale”;
naturalmente questi ultimi, qualificando la personalità del soggetto nelle sue scelte più intime, godono di
maggiore tutela; definiti come “dati idonei a rivelare i provvedimenti annotati nel
vi sono poi anche i dati giudiziari, per questi è previsto un
casellario penale o le qualità di imputato o di indagato (cd carichi pendenti)”;
peculiare regime di trattamento.
B) Date queste precisazioni, il legislatore individua il modello- base di disciplina del trattamento dei dati:
si tratta di una serie di regole generali, che valgono per tutti i trattamenti e che possono poi subire deroghe a
seconda dei vari settori in cui si opera. In particolare, si prevede che : consenso dell’ interessato
- i dati personali possono circolare ed essere ceduti purché però vi sia (1)
liberamente formato e manifestato e (2) preceduto da idonea ed esaustiva informazione. Per quanto attiene
cui tale consenso va manifestato l’ art 23 opera una distinzione:
alla forma in per il trattamento dei dati
documentato per iscritto (forma scritta “ad probationem”: serve solo a
ordinari, lo stesso può anche essere
dimostrare che una determinata volontà sia intervenuta); diversamente, per il trattamento dei dati sensibili,
esso dev’ “ad substantiam”: in assenza
essere necessariamente manifestato in forma scritta (forma scritta
dell’elemento di forma richiesto, il negozio giuridico non esiste). Del consenso si può far a meno in talune
indicate dall’art
ipotesi tassativamente 24 (ad esempio, nel caso in cui il trattamento è necessario per
salvaguardare la vita di un terzo ovvero per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria).
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è necessaria anche l’
Oltre al consenso, poi, autorizzazione del
Garante.
- i dati personali vanno trattati secondo liceità e correttezza, raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi
e, se necessario, devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi della loro raccolta (art 11).
- la condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati viene individuata nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta. Si tratta, in particolare, di strumenti regolamentari contenenti
dai soggetti interessati nell’ambito di determinati settori (si
regole elaborate direttamente pensi, ad esempio,
al codice deontologico dei giornali, il quale, applicabile non solo ai giornalisti iscritti all’albo, ma anche a
tutti i soggetti che realizzano trattamenti diretti alla pubblicazione occasionale, costituisce attualmente, una
fonte di primaria rilevanza nel bilanciamento fra i diritti dell’informazione e l diritto alla riservatezza di
ciascun cittadino), a seguito di un’ atto propulsivo del Garante e in costante correlazione coi suoi poteri di
controllo.
Essi, poi, sono destinati ad essere via via, per impulso del Garante, allegati al Codice per la protezione dei
dati con decreto del Ministro di Giustizia (art 12).
- i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta; tale principio va
“necessità introdotto dall’ art 3 (“i sistemi informativi
coordinato con quello della nel trattamento dei dati”,
e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante il ricorso a dati anonimi”).
l’ interessato dev’ essere preliminarmente informato delle finalità e delle
- modalità del trattamento; della
natura obbligatoria o facoltativa dell