Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Tutela dati personali, Diritto dell'informatica Pag. 1 Tutela dati personali, Diritto dell'informatica Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tutela dati personali, Diritto dell'informatica Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Cosa si intende per diritto alla riservatezza?

Si tratta di un diritto della personalità.

La sua evoluzione lo ha portato a connotarsi di significati diversi.

Analizzando la cd “storia della privacy” infatti ci accorgiamo che:

 la figura del diritto alla riservatezza ha visto la luce per la prima volta nel mondo anglosassone nel 1800;

in questa fase, caratterizzata per la diffusione di mezzi di comunicazione di massa (come la stampa), esso

viene a connotarsi come right to let be alone (= diritto al riserbo).

Si tratta inizialmente di una qualificazione di tipo proprietario, nel senso che la privacy veniva fatta

coincidere con uno spazio quasi fisico, dal quale un soggetto aveva un diritto a tenere esclusi gli altri; intesa

in questo senso, la privacy assunse presto una forte connotazione di ceto: si diceva infatti che il ricco ha più

diritto alla riservatezza perché è proprietario di uno spazio più ampio, mentre i poveri vivono per strada.

Naturalmente una simile ricostruzione è stata poi superata e la privacy è diventata, al contrario, un

riferimento delle prerogative del lavoratore subordinato, il quale, tra i propri diritti, vede quello a non essere

sorvegliato ed a non ricevere controlli sulle proprie opinioni.

 (e quindi, con l’ avvento dei primi elaboratori elettronici), questo il diritto

con la rivoluzione informatica

alla riservatezza si è caricato anche di un diverso significato: in particolare, per privacy si è inteso anche il

diritto a mantenere un controllo sulle proprie informazioni (diritto ad autodeterminarsi in ordine alla

diffusione delle proprie informazioni).

 nell’ ultimo decennio, v’ è stato un completo stravolgimento: si dice infatti che si è passati, con la

poi,

diffusione dei social network, da un web statico ad un web dinamico, interattivo (cd web 2.0).

cd “fenomeno dei

Le conseguenze di questa evoluzione sono molteplici; basti pensare, da ultimo, al

computer law cost” : in India, infatti, nel 2011 la società ITC, grazie ad incentivi governativi, ha messo in

commercio un milione di computer ad energia solare a soli 25 euro; lo scopo è quello di ridurre il cd “digital

divide” (= divario tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’ informazione e chi ne è escluso per

ragioni: economiche; d’ istruzione; d’ età; di sesso; di provenienza geografica), mettendo tutti in condizione

di poter accedere ad Internet.

Inevitabilmente, anche il concetto di privacy ha cambiato fisionomia: essa non può più essere intesa soltanto

in termini di difesa di uno spazio quasi fisico del soggetto (privacy statica); piuttosto va considerata quale

diritto di “seguire” la circolazione dei propri dati (diritto di sequela dei propri dati).

In quest’ ottica si colloca la direttiva CE 46/1995 (attuata in Italia con l. 675/1996), cd “data protection

directive” la quale prevede una complessa ed analitica descrizione del trattamento dei dati personali e delle

condizioni alle quali esso può avere luogo.

Molto importante è la definizione, che essa fa, del cd “dato personale”, il quale viene descritto come

“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (cd persona interessata);

si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante

riferimento ad un numero d’ identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità

fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale (vengono individuato ben sei aggettivi di

identificazione)” (art 2).

Dov’ è collocata la disciplina sul trattamento dei dati personali?

Innanzitutto, come si è appena sottolineato, nella direttiva 46/1995, e nella corrispondente l. 675/96.

A tale direttiva, si aggiunge la direttiva 58/2002, in materia di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, bisogna tenere in considerazione anche la copiosa produzione “paranormativa” e “giurisprudenziale”

del Garante per la protezione dei dati personali (autorità indipendente costituita nel 1996 per sopraintendere

sulla materia), la quale ha ispirato l’ introduzione del cd Codice del trattamento dei dati personali (o Codice

della privacy), d. lgs. 196/2003.

In particolare, il Codice del 2003 si compone di tre parti:

I) disposizioni generali (artt. 1-45), relative alle regole "sostanziali" della disciplina del trattamento dei dati

personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali regole specifiche per i trattamenti effettuati da

soggetti pubblici o privati;

II) disposizioni particolari per specifici trattamenti (artt. 46 - 140) ad integrazione o eccezione alle

disposizioni generali della parte I;

disposizioni relative alle azioni di tutela dell’interessato

III)le e al sistema sanzionatorio (artt. 141 - 186).

Cosa prevede il Codice della privacy in materia di protezione dei dati personali?

primis, sono individuati i “principi chiamati a regolare la materia:

A) In generali”

art 1 introduce, per la prima volta espressamente, il ( “chiunque

- l’ diritto alla protezione dei dati personali

ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano); in dottrina ci si chiede se il diritto in questione

sia suscettibile di autonoma tutela ovvero piuttosto possa trovare protezione solo ove dalla sua violazione

derivi la lesione di un diritto collegato, come la riservatezza, il nome, l’ immagine, ecc.

l’ art 2 stabilisce poi che il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel

- rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali, nonché della dignità dell’ interessato.

contenute nell’ art 4, le quali sono generiche proprio per

- particolarmente importanti sono poi le definizioni

garantire l’ adeguamento del dettato normativo ai rapidi mutamenti della tecnologia:

si intende “ogni forma di contatto coi dati personali”;

per trattamento si intende “ogni informazione che, direttamente o indirettamente, fa risalire ad un

per dati personali

soggetto, persona fisica o giuridica che sia”;

si intende “il soggetto i cui dati formano oggetto di trattamento”;

per interessato cioè la “trasmissione da un soggetto

con riferimento ai dati personali, poi si distingue tra comunicazione,

specifico ad un altro” e che si risolve in una “comunicazione a soggetti indeterminati”.

diffusione

- un posto a sé, sul piano definitorio, occupano poi le classificazioni dei dati personali:

cioè “dati che permettono l’ identificazione

la summa divisio che va operata è quella tra dati identificativi,

dell’ interessato” e cioè “dati idonei a rivelare l’ origine razziale ed etnica, le convinzioni

dati sensibili,

religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche … nonché lo stato di salute e la vita sessuale”;

naturalmente questi ultimi, qualificando la personalità del soggetto nelle sue scelte più intime, godono di

maggiore tutela; definiti come “dati idonei a rivelare i provvedimenti annotati nel

vi sono poi anche i dati giudiziari, per questi è previsto un

casellario penale o le qualità di imputato o di indagato (cd carichi pendenti)”;

peculiare regime di trattamento.

B) Date queste precisazioni, il legislatore individua il modello- base di disciplina del trattamento dei dati:

si tratta di una serie di regole generali, che valgono per tutti i trattamenti e che possono poi subire deroghe a

seconda dei vari settori in cui si opera. In particolare, si prevede che : consenso dell’ interessato

- i dati personali possono circolare ed essere ceduti purché però vi sia (1)

liberamente formato e manifestato e (2) preceduto da idonea ed esaustiva informazione. Per quanto attiene

cui tale consenso va manifestato l’ art 23 opera una distinzione:

alla forma in per il trattamento dei dati

documentato per iscritto (forma scritta “ad probationem”: serve solo a

ordinari, lo stesso può anche essere

dimostrare che una determinata volontà sia intervenuta); diversamente, per il trattamento dei dati sensibili,

esso dev’ “ad substantiam”: in assenza

essere necessariamente manifestato in forma scritta (forma scritta

dell’elemento di forma richiesto, il negozio giuridico non esiste). Del consenso si può far a meno in talune

indicate dall’art

ipotesi tassativamente 24 (ad esempio, nel caso in cui il trattamento è necessario per

salvaguardare la vita di un terzo ovvero per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento

o dalla normativa comunitaria).

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è necessaria anche l’

Oltre al consenso, poi, autorizzazione del

Garante.

- i dati personali vanno trattati secondo liceità e correttezza, raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi

e, se necessario, devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli

scopi della loro raccolta (art 11).

- la condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati viene individuata nel rispetto

dei codici di deontologia e di buona condotta. Si tratta, in particolare, di strumenti regolamentari contenenti

dai soggetti interessati nell’ambito di determinati settori (si

regole elaborate direttamente pensi, ad esempio,

al codice deontologico dei giornali, il quale, applicabile non solo ai giornalisti iscritti all’albo, ma anche a

tutti i soggetti che realizzano trattamenti diretti alla pubblicazione occasionale, costituisce attualmente, una

fonte di primaria rilevanza nel bilanciamento fra i diritti dell’informazione e l diritto alla riservatezza di

ciascun cittadino), a seguito di un’ atto propulsivo del Garante e in costante correlazione coi suoi poteri di

controllo.

Essi, poi, sono destinati ad essere via via, per impulso del Garante, allegati al Codice per la protezione dei

dati con decreto del Ministro di Giustizia (art 12).

- i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta; tale principio va

“necessità introdotto dall’ art 3 (“i sistemi informativi

coordinato con quello della nel trattamento dei dati”,

e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono

essere realizzate mediante il ricorso a dati anonimi”).

l’ interessato dev’ essere preliminarmente informato delle finalità e delle

- modalità del trattamento; della

natura obbligatoria o facoltativa dell

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informatica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Perlingieri Carolina.