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Diritto dell'impresa agraria

Prof. Goldoni

Possibilità di prova intermedia, bene. Le fonti del diritto agrario. Temi centrali sono proprietà agraria, impresa agraria e collegamento proprietà-impresa. Art. 41 Costituzione e art. 42 Costituzione riguardano anche l’impresa agraria. Art. 44 Costituzione riguarda specificamente tema della proprietà agraria. Questo contiene un “programma” della legislazione agraria, questo è una sorta di riserva di legge rinforzata.

Le fonti del diritto agrario

Art. 44 Costituzione: "Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane."

Art. 47 Costituzione: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

La Costituzione in questo caso favorisce e protegge il contadino e la comunità agraria. Problema in passato era come far valere la prevalenza della legge comunitaria rispetto alla legge statale. Inizialmente si andava di fronte alla Corte di giustizia europea. Il risultato finale è stato il dire che prevale la normativa europea. La direttiva è diretta allo Stato che deve applicarla e quindi attuata tramite norma statale, generalmente. Il regolamento è immediatamente operante all’interno dello Stato membro UE per come formato a livello comunitario.

Non è una questione temporale, ma prevale sempre la norma di legge comunitaria rispetto alla norma di legge statale ordinaria; in presenza di una legge comunitaria, la legge ordinaria si ritira, per riespandersi in caso la norma comunitaria venga meno in futuro. Limite dei diritti di libertà e principi fondamentali dell’ordinamento sono i limiti dati alle norme comunitarie.

Art. 38 e 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

Art. 38 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: "1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti."

Art. 39 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Le finalità: "1. Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare: a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia."

Le competenze dell'Unione Europea

Le competenze assegnate all’UE possono essere o esclusive o concorrenti. Competenza monetaria è competenza esclusiva assoluta dell’UE. Alla materia agricoltura è assegnata una materia concorrente. In ambito statale lo Stato forma la legislazione generale mentre le Regioni creano la legislazione di attuazione.

Art. 2 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: "1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria."

In ambito europeo gli Stati possono gestire la materia solo qualora questa non sia gestita dall’Unione Europea, a differenza di quanto accada in una materia concorrente in ambito statale; gli Stati intervengono solo in misura in cui non interviene l’UE. Questo ci riporta a principio di sussidiarietà; Unione Europea nelle materie di non sua competenza esclusiva interviene solo se gli obbiettivi richiesti non possono essere realizzati autonomamente dagli Stati membri.

Competenza Stato-Regione

Altro punto sulle fonti è la competenza Stato-Regione. Art. 117 Costituzione in passato prevedeva casi di competenza concorrente, perché competenza generale era dello Stato, se non era detto nulla su una materia questa era di competenza dello Stato. In passato agricoltura e urbanistica erano messe tra le materie più importanti di competenza dello Stato. Oggi c’è elenco di competenza esclusiva dello Stato. Terzo comma parla delle materie concorrenti Stato-Regioni. Quarto comma; cosa non è elencato è di competenza delle regioni. C’è quindi ribaltamento totale del metodo. Spetta alla regione la normativa di attuazione.

Art. 117 Costituzione: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali." Comma secondo fa un elenco di materie rispetto alle quali c’è legislazione esclusiva dello Stato. Comma terzo fa elenco delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regione e queste sono molto aumentate rispetto al passato. Comma quarto completa il ribaltamento rispetto al passato lasciando competenza residuale alle Regioni sulle materie non attribuite allo Stato. "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

In passato la materia “agricoltura e foreste” era concorrente tra Stato e Regione, mentre al giorno d’oggi non si trova più la parola agricoltura nell’art. 117. Si potrebbe pensare che visto che non appare questa sia competenza esclusiva della Regione, ma non è così semplice. Si deve però considerare che non tutte le materie scomparse hanno avuto la stessa sorte, va inoltre considerato il diverso significato assunto dalla parola agricoltura.

Es. Lavori pubblici; era una materia che era compreso nel vecchio art. 117 e che adesso non figura nel nuovo testo, ma non possiamo considerare che questa materia sia di competenza esclusiva delle Regioni. Questa materia è invece stata disgregata in più competenze e quindi si dovrà vedere volta per volta di chi è la competenza. In passato la parola agricoltura riguardava solo il prodotto della terra e le strutture necessarie ad ottenere questo prodotto. Negli anni ’70 la commissione Giannini formulò alcune specificazioni della materia agricola in ordine al trasferimento delle competenze amministrative alle Regioni. Un decreto del 1976 (616/1976) mette insieme alla materia agricoltura, una grande quantità di altri settori e campi d’azione, tanto che si fa una distinzione: agricoltura produzione e agricoltura protezione.

Nozione di agricoltura si è quindi allargata col tempo, dal fenomeno produttivo al fenomeno protettivo. Corte Costituzionale arriva ad una conclusione sulla quale concorda la grande maggioranza delle persone. Agricoltura è di competenza della regione, ma bisogna riferirsi al c.d. nocciolo duro, all’idea di produzione. Corte Costituzionale in una sentenza del 2004 relativa ad un impianto di vigneti afferma che questo attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di prodotti agroalimentari e afferma che questa materia sia competenza della regione.

Il tema forestale è tornato anch’esso alla conoscenza della Corte Costituzionale per definirne la portata. In passato un tale aveva distrutto una pianta; il punto è che avesse fatto questo nel bosco sarebbe stato reato, se non l’avesse fatto nel bosco non sarebbe stato reato, quindi Corte di Cassazione doveva cercare la definizione di bosco. La legge diceva che toccava alla regione la definizione di bosco. Questo significa che uno stesso identico fatto può essere reato in una regione e in un’altra no a seconda della definizione che ogni regione dà al bosco e ciò non andava bene.

Ad ogni modo ad oggi ci resta la sentenza del 2004 della Corte Costituzionale che afferma che in materia agricola produttiva sia competenza regionale.

OGM e principio di coesistenza

In tema di OGM le Regioni italiane sono praticamente tutte contrarie alla produzione di OGM. In questo caso c’è un problema sui vari livelli normativi; qui interviene l’UE e stabilisce principio di coesistenza tra OGM e altre culture (es. biologica, quella tradizionale). Coesistenza non è semplice poiché l’agricoltura biologica non deve contenere organismi geneticamente modificati in misura superiore allo 0,9% e in caso questa soglia sia superata andrà segnalato. Mettendo insieme coltivazioni biologiche e OGM ci sarebbe un danno alle coltivazioni biologiche poiché queste non potranno più prendere questo nome ma si dovranno necessariamente chiamare anch’esse OGM.

Lo Stato intervenne con un decreto legge e le regioni hanno impugnato questo decreto legge per contestarlo. Corte Costituzionale in questo caso afferma che principio di coesistenza riguarda materia ambientale ed è quindi competenza esclusiva dello Stato, ma dichiara illegittimo il decreto legge poiché conteneva delle norme attuative che sono invece di competenza delle regioni.

L'impresa agraria

Formazione storica

La parola “impresa agricola” compare per la prima volta nel Codice Civile del 1942. Art. 2082 Codice Civile dà la definizione di imprenditore. "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

Art. 2135 Codice Civile dà la definizione di imprenditore agricolo. "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

Distinzione tra attività agricola e commerciale

In passato codice civile e codice di commercio erano separati ed ogni codice aveva una sua definizione di obbligazione. Per il vecchio codice civile il contratto era il modo con il quale la proprietà era acquistata o trasmessa. Per il vecchio codice commerciale al centro non stava la proprietà ma il contratto come strumento di speculazione.

Art. 3 faceva una lista delle attività commerciali. Art. 5 escludeva che costituisse atto di commercio la vendita dei prodotti del fondo suo o altrui. La funzione commerciale si riteneva esserci solo la compera per rivendere, mentre l’acquistare un prodotto del fondo suo o altrui era fatto per uso personale e non per attività intermediaria per poi rivendere. In sostanza è come definire l’agricoltura un’attività civile e non invece commerciale. L’allevamento fa parte dell’attività agricola.

Il problema era se si fosse in presenza di imprenditore commerciale o agricolo e in che categoria rientrasse l’attività di trasformazione del prodotto. Es. Uno coltiva le olive, dalle olive viene prodotto olio e poi viene venduto. Problema era vedere quando l’attività diventi commerciale e si possa quindi parlare di imprenditore e attività commerciale.

Es. La Cirio è ovvio che svolge attività commerciale vendendo il proprio prodotto; più difficoltoso è dare queste definizioni in presenza di un contadino che venda il prodotto del proprio fondo al dettaglio. Primo criterio di definizione è quello della prevalenza. Attività è commerciale o agricola a seconda della prevalenza dell’attività svolta. Criterio vale anche per la distinzione tra commerciale e civile.

Secondo criterio è quello della necessità. Per sapere se attività è agricola o commerciale si deve guardare se la trasformazione del prodotto è necessaria per la conservazione o la vendita del prodotto. Terzo criterio è quello dell’accessorietà. Questo si contrappone all’autonomia; se una cosa non è accessoria allora è autonoma. Se una cosa mantiene una funzione strumentale rispetto alla funzione produttiva, allora si può parlare di attività agricola. Se invece la funzione produttiva è autonoma allora si ha la commercialità dell’attività.

Si utilizzano questi criteri fino che Arcangeli non formula negli anni ‘30 il criterio della normalità. Afferma che la nozione di commerciale o agricolo si desume dalla realtà, si desume guardando cosa fa colui che normalmente fa colui che va definito, l’esercizio normale dell’attività. Questa tesi ha tra i vantaggi quello di poter facilmente seguire l’evoluzione della società e delle attività commerciali e agricole.

Nel 1942 con il Codice Civile prevale il criterio dell’accessorietà. Coltivazione del fondo è attività agricola, allevamento è attività agricola e anche attività di trasformazione quando questa è accessoria e non autonoma rispetto all’attività principale che è la coltivazione del fondo, è attività agricola.

Evoluzione normativa e proposte di riforma

Nel 1920 c’è progetto di riforma Vivante (?). Art. 4 dice che atti attinenti all’agricoltura non sono commerciali. Rocco proponeva invece eliminazione di questa norma perché voleva che appartenesse alla commercialità anche l’agricoltura svolta in forma imprenditoriale. Formula finale fu di compromesso tra queste due posizioni. Formula finale del 1920 di Arcangeli: atti attinenti all’agricoltura non sono commerciali a meno che questa non sia esercitata come impresa di trasformazione e di vendita dei prodotti.

Trasformazione e vendita dei prodotti svolti in forma di impresa non sono quindi 1925 progetto D’Amelio. Le operazioni relative all’agricoltura non sono atti di commercio, le vendite e gli spacci che il contadino fa aperti al pubblico sono regolati dal Codice Commerciale. Quindi si dice che atti relativi all’agricoltura non sono atti di commercio; gli atti di vendita dei prodotti agricoli sono atti commerciali, ma chi vende non è commerciante.

1940 progetto Asquini. Esercizio dell’agricoltura e pastorizia anche se organizzato ad impresa non ha natura commerciale, ma ha natura commerciale ciò che non rientra nell’esercizio normale di una impresa agricola. Non è il fatto che sia svolto in forma di impresa il qualificare come commerciale o meno un’attività, ma l’attività di alienazione e commercializzazione.

1948 progetto preliminare del libro delle imprese e del lavoro. Materia dell’impresa diventa un libro del Codice Civile dopo l’unione con il Codice Commerciale. Art. 23 del progetto dice che impresa agricola ha ad oggetto un’attività agricola autonoma compiuta su fondo proprio o altrui per alienazione e trasformazione dei prodotti. Art. 26 del progetto dice che impresa agricola è quella che ha ad oggetto impresa agricola, forestale o di allevamento.

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'impresa agraria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Goldoni Marco.
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