Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INPS.
Inizio di questa controversia si ha quando il calcolo delle pensioni era retributivo,
che prendeva in considerazione ultimo periodo della retribuzione; il prendere in
considerazione o meno questo emolumento di patto di non concorrenza
cambiava molto le cose.
Oggi, con calcolo contributivo, il peso dell’emolumento di patto di non
concorrenza avrebbe avuto molto meno peso in quanto a calcolo delle pensioni.
INPS non volle questi contributi su patto di non concorrenza proprio perche’
sapeva che cosi facendo avrebbe pagato una pensione molto piu’ alta al
pensionato.
Patto di non concorrenza e’ patto con quale dipendente si obbliga a non
svolgere attivita’ concorrenziale al datore di lavoro dopo la cessazione del
rapporto di lavoro.
Legge richiede per validita’ del patto alcuni limiti, di tempo, di luogo, di oggetto e
richiede necessariamente onerosita’ di questo patto.
Limite di tempo sono fissati in 2 anni per dipendenti normali e 5 anni per
dirigenti.
Limiti di oggetto e di luogo sono piu’ difficilmente individuabili poiche’ norma non
dice nulla, e giurisprudenza ha dovuto elaborare dei principi; si dice che patto di
non concorrenza per non essere valido non deve precludere all’ex lavoratore
ogni attivita’ lavorativa senza dover per forza cambiare mestiere e in questo
senso i due limiti di oggetto e luogo devono essere considerati congiuntamente.
Onerosita’ del patto di non concorrenza deve considerare diversi fattori concreti
che solitamente portano a cifre di corrispettivo discretamente alte.
Corte dice, ha ragione INPS dicendo che patto di non concorrenza e’ cosa
diversa da retribuzione per rapporto di lavoro.
Quindi, per quanto questo patto sia strettamente legato ad un rapporto di lavoro,
questo non puo’ essere considerato un patto che porti ad un corrispettivo
considerabile come retribuzione da lavoro subordinato; anzi il patto prevede che
il soggetto coinvolto NON debba fare una determinata prestazione.
Questo definisce chiaramente come mai patto di non concorrenza non sia
assimilabile ad una retribuzione per lavoro subordinato.
Corte continua pero’ dicendo che retribuzione per lavoro subordinato non e’ la
stessa cosa che imponibile a fini contributivi.
Dice corte, che cio’ che viene corrisposto al lavoratore in ambito di rapporto di
lavoro dipendente in senso stretto si puo’ considerare corrispettivo.
Definizione di retribuzione a fini previdenziali non si incentra sulla corrispettivita’,
ma e’ molto piu’ ampia e usa il rapporto di lavoro non come termine
corrispettivo, ma come termine di occasione; “si considera ogni retribuzione
sorte IN OCCASIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, imponibile a fini
contributivi”.
Necessariamento il patto di non concorrenza viene erogato sulla base di un
precedente contratto di lavoro che intercorreva tra i due soggetti stipulanti tale
patto; essendo rapporto di lavoro occasione per la quale il patto di non
concorrenza e’ stipulato, esso rientra in definizione di retribuzione a fini
previdenziali.
Corrispettivo del patto di non concorrenza tipicamente viene versato al termine
del rapporto di lavoro o subito dopo ed e’ definito preventivamente nella
quantita’ di importo da versare.
INPS dice che se corrispettivo del patto di non concorrenza e’ versato in corso
di retribuzione, ogni mese viene dato un tot al dipendente come corrispettivo del
patto di non contribuzione, allora questo non sara’ rientrante nel concetto di
retribuzione a fini contributivi previdenziali.
Corte risponde dicendo che le modalita’ di percepimento di questo emolumento
derivante da patto di non concorrenza sono irrilevanti ai fini della
determinazione della natura di emolumento corrisposto a lavoratore.
Sentenza 15954.
Parla dei mutui di favore delle banche.
Costo della raccolta per le banche e’ il costo di produzione per le normali
imprese.
Se io produco e vendo un determinato prodotto, io avro’ bisogno di sapere con
precisione quanto mi costa produrre quel determinato prodotto e da li io
comincio a ragionare e a fare i conti.
In questi costi devo considerare anche quelli per la pubblicita’, per trasporto,
ecc; a questi costi totali io devo fare riferimento per determinare il mio utile, ma
tutto parte dalla determinazione dei costi di produzione.
Questo si lega su cosa abbiamo detto con riguardo al premio assicurativo che
ogni imprenditore deve pagare in uguale misura sui propri lavoratori cosi che
questo sia un costo parificato su ogni imprenditore e non incida quindi sulla
determinazione di costi e sulla concorrenza.
Per la banca e’ la stessa cosa; il costo della raccolta per una banca e’ quando io
ho un tot di depositi, che devo in parte tenere e in parte impiegare, io devo
vedere quanto mi e’ costato raccogliere questo denaro (forniture, dipendenti,
ecc).
Mutui concessi ai dipendenti della banca in questione erano forniti a questi con
un tasso inferiore a quello praticato alla clientela, ma era comunque un tasso
superiore a quello per la raccolta; la banca guadagnava meno sui mutui forniti ai
propri dipendenti, ma guadagnava ugualmente.
Anche in questo caso la corrispettivita’ e’ elastica.
I mutui di favore sono dati ai dipendenti in quanto tali; rapporto di lavoro e’
condizione necessaria a questi mutui dati a condizioni favorevoli; mutui a queste
condizioni non sarebbero stati rilasciati a clienti normali e non dipendenti della
banca.
Cassazione pero’ non e’ daccordo con questa impostazione data da Corte
Appello.
Datore di lavoro dice; mutuo di favore e’ un mutuo dal quale la banca riceve
utilita’.
In questo caso pero’ non c’e’ trasferimento di utilita’ dal datore di lavoro al
dipendente; diverso sarebbe stato il fatto che datore di lavoro banca avesse
regalato in qualche modo qualcosa al dipendente, sarebbe stato il caso in cui
mutui fossero stati forniti ai dipendenti a costo minore rispetto a quello di
raccolta.
INAIL dice; utilita’ trasferita consiste nel risparmio che ha il lavoratore.
Corte di Cassazione non e’ daccordo con INAIL; retribuzione, in ogni forma, in
questo caso il tasso di interesse di favore, e’ sottoposta a tassazione solo
quando questa vada al di sotto del costo di produzione per il datore che lo offre
al dipendente.
Datore di lavoro in questo caso non realizzava un discapito in favore del
dipendente, datore di lavoro ci guadagnava comunque qualcosa dal concedere
mutui di favore al dipendente, per questo si considera che non siano tassabili
questi vantaggi assunti dal dipendente e che INAIL invece avrebbe voluto.
Tutela della salute e invalidità e inabilità da rischi comuni.
L'art 32 della Costituzione individua e protegge il diritto alla salute.
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.”.
Art. 2087 Codice Civile obbligo di protezione del datore circa la tutela garantita
in costanza del rapporto di lavoro
(prevenzione di infortunio e malattia professionale).
Disciplina: 626/94 e successivo testo unico 81/2008.
Il concetto dell'obbligo di protezione è immanente a tutta la materia del diritto al
lavoro e della previdenza sociale: obbligo che si è ampliato in un'ottica
preventiva.
Si farà anche riferimento al concetto di malattia, con il suo peculiare trattamento
all'art 2110 Codice Civile.
“In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le
norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella
misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative]
dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal
contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle
norme corporative], dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere
computato nell'anzianità di servizio. (1)”.
Questa e’ malattia comune nel lavoro subordinato, non la malattia professionale
cui all’art. 2087.
In costanza di malattia prosegue il sinallagma generico; continua il rapporto di
lavoro, con tutti gli obblighi conseguenti (si pensi all'obbligo di fedeltà da parte
del prestatore, e della corresponsione della retribuzione da parte del datore) pur
essendo il rapporto sospeso. Questo e’ il c.d. sinallagma funzionale.
La tutela alla salute come detto trova riconoscimento all'art 32: è un diritto
soggettivo assoluto, perfetto, ed è anche un diritto sociale, che si spende verso i
privati e anche verso i pubblici poteri, specialmente quanto alla forma di tutela di
tipo preventivo.
Storicamente la tutela della salute, a parte gli obblighi di protezione civilistici, è
stata quella inserita più tardi nell'ordinamento salvo la tutela approvata ad eventi
occasionati direttamente nel rapporto di lavoro.
Infortunio e’ definito come episodio violento avvenuto nel rapporto di lavoro con
percezione immediata della compromissione del diritto.
Malattia professionale e’ definita come evento che si presenta nel tempo
rispetto al momento eziologico dell'evento, non e’ un fatto repentino, ma che si
estrinseca in un arco temporale, si pensi all'esposizione all'amianto.
A parte queste due ipotesi, la tutela della salute compiutamente intesa non si è
verificata se non successivamente rispetto alle altre forme di tutela; la tutela alla
salute intesa come diritto assoluto di tutti i cittadini, prescinde dal rapporto di
lavoro.
La prima vera legge sulla tutela alla salute in questo senso è la l. 833/1978,
istitutiva del SSN.
Gli eventi assicurati dalle mutue assicuratrici prima del 1978 erano riconducibili
alla malattia comune: in ogni caso dunque le prime forme di tutela riguardano
comunque sempre i prestatori di lavoro subordinato.
Nella carta del lavoro si prevedeva che fossero i contratti collettivi corporativi
che recepissero l'ordinamento delle "casse mutue" che si erano create, e in tal
modo in epoca fascista venivano recepite tra le fonti del diritto.
Nel 1943 con la legge 138 viene recepita ogni disciplina delle diverse casse
mutue e viene convogliata nell'INAM (assicurazione obbligatoria malattie
comuni) e INAIL (già fondata prima, che copriva i soli eventi malattia insorti
d