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Estratto del documento

INPS.

Inizio di questa controversia si ha quando il calcolo delle pensioni era retributivo,

che prendeva in considerazione ultimo periodo della retribuzione; il prendere in

considerazione o meno questo emolumento di patto di non concorrenza

cambiava molto le cose.

Oggi, con calcolo contributivo, il peso dell’emolumento di patto di non

concorrenza avrebbe avuto molto meno peso in quanto a calcolo delle pensioni.

INPS non volle questi contributi su patto di non concorrenza proprio perche’

sapeva che cosi facendo avrebbe pagato una pensione molto piu’ alta al

pensionato.

Patto di non concorrenza e’ patto con quale dipendente si obbliga a non

svolgere attivita’ concorrenziale al datore di lavoro dopo la cessazione del

rapporto di lavoro.

Legge richiede per validita’ del patto alcuni limiti, di tempo, di luogo, di oggetto e

richiede necessariamente onerosita’ di questo patto.

Limite di tempo sono fissati in 2 anni per dipendenti normali e 5 anni per

dirigenti.

Limiti di oggetto e di luogo sono piu’ difficilmente individuabili poiche’ norma non

dice nulla, e giurisprudenza ha dovuto elaborare dei principi; si dice che patto di

non concorrenza per non essere valido non deve precludere all’ex lavoratore

ogni attivita’ lavorativa senza dover per forza cambiare mestiere e in questo

senso i due limiti di oggetto e luogo devono essere considerati congiuntamente.

Onerosita’ del patto di non concorrenza deve considerare diversi fattori concreti

che solitamente portano a cifre di corrispettivo discretamente alte.

Corte dice, ha ragione INPS dicendo che patto di non concorrenza e’ cosa

diversa da retribuzione per rapporto di lavoro.

Quindi, per quanto questo patto sia strettamente legato ad un rapporto di lavoro,

questo non puo’ essere considerato un patto che porti ad un corrispettivo

considerabile come retribuzione da lavoro subordinato; anzi il patto prevede che

il soggetto coinvolto NON debba fare una determinata prestazione.

Questo definisce chiaramente come mai patto di non concorrenza non sia

assimilabile ad una retribuzione per lavoro subordinato.

Corte continua pero’ dicendo che retribuzione per lavoro subordinato non e’ la

stessa cosa che imponibile a fini contributivi.

Dice corte, che cio’ che viene corrisposto al lavoratore in ambito di rapporto di

lavoro dipendente in senso stretto si puo’ considerare corrispettivo.

Definizione di retribuzione a fini previdenziali non si incentra sulla corrispettivita’,

ma e’ molto piu’ ampia e usa il rapporto di lavoro non come termine

corrispettivo, ma come termine di occasione; “si considera ogni retribuzione

sorte IN OCCASIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, imponibile a fini

contributivi”.

Necessariamento il patto di non concorrenza viene erogato sulla base di un

precedente contratto di lavoro che intercorreva tra i due soggetti stipulanti tale

patto; essendo rapporto di lavoro occasione per la quale il patto di non

concorrenza e’ stipulato, esso rientra in definizione di retribuzione a fini

previdenziali.

Corrispettivo del patto di non concorrenza tipicamente viene versato al termine

del rapporto di lavoro o subito dopo ed e’ definito preventivamente nella

quantita’ di importo da versare.

INPS dice che se corrispettivo del patto di non concorrenza e’ versato in corso

di retribuzione, ogni mese viene dato un tot al dipendente come corrispettivo del

patto di non contribuzione, allora questo non sara’ rientrante nel concetto di

retribuzione a fini contributivi previdenziali.

Corte risponde dicendo che le modalita’ di percepimento di questo emolumento

derivante da patto di non concorrenza sono irrilevanti ai fini della

determinazione della natura di emolumento corrisposto a lavoratore.

Sentenza 15954.

Parla dei mutui di favore delle banche.

Costo della raccolta per le banche e’ il costo di produzione per le normali

imprese.

Se io produco e vendo un determinato prodotto, io avro’ bisogno di sapere con

precisione quanto mi costa produrre quel determinato prodotto e da li io

comincio a ragionare e a fare i conti.

In questi costi devo considerare anche quelli per la pubblicita’, per trasporto,

ecc; a questi costi totali io devo fare riferimento per determinare il mio utile, ma

tutto parte dalla determinazione dei costi di produzione.

Questo si lega su cosa abbiamo detto con riguardo al premio assicurativo che

ogni imprenditore deve pagare in uguale misura sui propri lavoratori cosi che

questo sia un costo parificato su ogni imprenditore e non incida quindi sulla

determinazione di costi e sulla concorrenza.

Per la banca e’ la stessa cosa; il costo della raccolta per una banca e’ quando io

ho un tot di depositi, che devo in parte tenere e in parte impiegare, io devo

vedere quanto mi e’ costato raccogliere questo denaro (forniture, dipendenti,

ecc).

Mutui concessi ai dipendenti della banca in questione erano forniti a questi con

un tasso inferiore a quello praticato alla clientela, ma era comunque un tasso

superiore a quello per la raccolta; la banca guadagnava meno sui mutui forniti ai

propri dipendenti, ma guadagnava ugualmente.

Anche in questo caso la corrispettivita’ e’ elastica.

I mutui di favore sono dati ai dipendenti in quanto tali; rapporto di lavoro e’

condizione necessaria a questi mutui dati a condizioni favorevoli; mutui a queste

condizioni non sarebbero stati rilasciati a clienti normali e non dipendenti della

banca.

Cassazione pero’ non e’ daccordo con questa impostazione data da Corte

Appello.

Datore di lavoro dice; mutuo di favore e’ un mutuo dal quale la banca riceve

utilita’.

In questo caso pero’ non c’e’ trasferimento di utilita’ dal datore di lavoro al

dipendente; diverso sarebbe stato il fatto che datore di lavoro banca avesse

regalato in qualche modo qualcosa al dipendente, sarebbe stato il caso in cui

mutui fossero stati forniti ai dipendenti a costo minore rispetto a quello di

raccolta.

INAIL dice; utilita’ trasferita consiste nel risparmio che ha il lavoratore.

Corte di Cassazione non e’ daccordo con INAIL; retribuzione, in ogni forma, in

questo caso il tasso di interesse di favore, e’ sottoposta a tassazione solo

quando questa vada al di sotto del costo di produzione per il datore che lo offre

al dipendente.

Datore di lavoro in questo caso non realizzava un discapito in favore del

dipendente, datore di lavoro ci guadagnava comunque qualcosa dal concedere

mutui di favore al dipendente, per questo si considera che non siano tassabili

questi vantaggi assunti dal dipendente e che INAIL invece avrebbe voluto.

Tutela della salute e invalidità e inabilità da rischi comuni.

L'art 32 della Costituzione individua e protegge il diritto alla salute.

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal

rispetto della persona umana.”.

Art. 2087 Codice Civile obbligo di protezione del datore circa la tutela garantita

in costanza del rapporto di lavoro

(prevenzione di infortunio e malattia professionale).

Disciplina: 626/94 e successivo testo unico 81/2008.

Il concetto dell'obbligo di protezione è immanente a tutta la materia del diritto al

lavoro e della previdenza sociale: obbligo che si è ampliato in un'ottica

preventiva.

Si farà anche riferimento al concetto di malattia, con il suo peculiare trattamento

all'art 2110 Codice Civile.

“In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le

norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di

assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella

misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative]

dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal

contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle

norme corporative], dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere

computato nell'anzianità di servizio. (1)”.

Questa e’ malattia comune nel lavoro subordinato, non la malattia professionale

cui all’art. 2087.

In costanza di malattia prosegue il sinallagma generico; continua il rapporto di

lavoro, con tutti gli obblighi conseguenti (si pensi all'obbligo di fedeltà da parte

del prestatore, e della corresponsione della retribuzione da parte del datore) pur

essendo il rapporto sospeso. Questo e’ il c.d. sinallagma funzionale.

La tutela alla salute come detto trova riconoscimento all'art 32: è un diritto

soggettivo assoluto, perfetto, ed è anche un diritto sociale, che si spende verso i

privati e anche verso i pubblici poteri, specialmente quanto alla forma di tutela di

tipo preventivo.

Storicamente la tutela della salute, a parte gli obblighi di protezione civilistici, è

stata quella inserita più tardi nell'ordinamento salvo la tutela approvata ad eventi

occasionati direttamente nel rapporto di lavoro.

Infortunio e’ definito come episodio violento avvenuto nel rapporto di lavoro con

percezione immediata della compromissione del diritto.

Malattia professionale e’ definita come evento che si presenta nel tempo

rispetto al momento eziologico dell'evento, non e’ un fatto repentino, ma che si

estrinseca in un arco temporale, si pensi all'esposizione all'amianto.

A parte queste due ipotesi, la tutela della salute compiutamente intesa non si è

verificata se non successivamente rispetto alle altre forme di tutela; la tutela alla

salute intesa come diritto assoluto di tutti i cittadini, prescinde dal rapporto di

lavoro.

La prima vera legge sulla tutela alla salute in questo senso è la l. 833/1978,

istitutiva del SSN.

Gli eventi assicurati dalle mutue assicuratrici prima del 1978 erano riconducibili

alla malattia comune: in ogni caso dunque le prime forme di tutela riguardano

comunque sempre i prestatori di lavoro subordinato.

Nella carta del lavoro si prevedeva che fossero i contratti collettivi corporativi

che recepissero l'ordinamento delle "casse mutue" che si erano create, e in tal

modo in epoca fascista venivano recepite tra le fonti del diritto.

Nel 1943 con la legge 138 viene recepita ogni disciplina delle diverse casse

mutue e viene convogliata nell'INAM (assicurazione obbligatoria malattie

comuni) e INAIL (già fondata prima, che copriva i soli eventi malattia insorti

d

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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto previdenziale sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Mariani Michele.