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LO CHIEDE: QUALI SONO LE MATERIE RELATIVAMENTE ALLE QUALI LA
MEDIAZIONE è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITà? Art. 5 1bis. Esistono richiamate
alcune modalità alternative rispetto alla mediaizone: decreto 179/2007 è la mediazione, e
quella prevista dal testo unico in materia bancaria.
Le materie condominio, diritti reali, patti di famiglia ecc...
Danno da veicoli e natanti è stata prevista anche nella negoziazione, infatti si vedranno
sovrapposti negoziazione e mediazione quando facciamo un incidente stradale.
Tutte queste materie esauriscono quasi tutta la vicenda civile, solo il risarcimento del
danno conseguente alla circol. da veicoli e natanti e le controversie in materia di
condominio e locazione, sono la stragrande maggioranza delle controversie nel nostro
paese. Potrebbe essere che la disciplina del condominio è comunque complicata, perchè
culturalmente siamo portati a litigare, soprattutto quando abitiamo in un condominio.
Riguarda l’ atteggiamento psicologico medio del cittadino che abita in un condominio. Già
solo per i servizi comuni (di competenza del giudcie di pace). Es: chi costruisce in un
condominio un manufatto abusivo, e questo scatena l’ ira degli altri. Si parla di litigation
explosion: è l’ atteggiamento culturale che determina l’ insorgere della controversia.
La mediazione necessaria deve essere effettiva: devo effettivamente tentarla, perchè
questa dottrina ci dice che se non si entra nel merito della mediazione, non si ha
adempiuto alla condizione di procedibilità. Questa teoria è fondata ma ha il difetto di
capire che non si può costringere qualcuno a trovare un accordo se non lo sente.
Se entro la prima udienza non si eccepisce o il giudice non rileva, la mediazione non ha
poi alcun rilievo, per questo necessaria è meglio di obbligatoria.
Andare dal giudice è smepre una condotta legittima anche se potrebbe comportare una
sanzione? Laddove sono nati questi sistemi non c’è una norma che dice che tutti possono,
chi ha i soldi si, chi no no.
Art. 5: Comma 2: La norma introduce anche il concetto della mediazione delegata:
comma 2°, anche il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato di istruzione (non dobbiamo avere terminato già la assunzione delle
prove) e il comportamento delle parti, può disporre l’ esprimento della procedura di
mediazione.
Entrambe, necessaria e delegata, devono essere effettive: non limitarsi a proporre ma
poi non da recorso effettivamente. Anche se non si arriva a un risultato, si considera
esperita correttamente.
Il giudice può sulla scorta di questo secondo comma, mandare in mediazione le parti
anche per argomenti che non erano come condizione obbligatoria di procedibilità, anche
in appello. Se il giudice l’ ha stabilito, è difficile che la parte dica che non ci siano gli
estremisenza essere poi sanzionata.
In questo caso l’ esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
anche in sede di appello. Quindi anche se la controversia non era condizione di
procedibilità, cioè non era tra quelle materia, ora la diventa.
Però può capitare che il giudice mandi in mediazione anche se effettivamente gli estremi
non ci sono, e quindi in questo caso la materia diventa condizione di procedibilità anche in
appello.
Quando non c’è una discussione fissata, il giudice può proprio alla fine mandare le parti a
tentare la mediazione.
Comma 2 bis art. 5: specifica come deve essere la mediazione, sia necessaria che
delegata. Quando l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro
dinnanzi al mediatore si conclude senza l’ accordo. Un primo incontro si ritiene non
effettivo, così le parti pagano solo i 40 euro. Per essere effettiva le parti devono essersi
sedute e aver tentato, sennò non è effettiva. E allora il giudice ti rimanda.
L’ arbitrato rappresenta una forma giurisdizionale privata, mentre la mediazione no ADR.
Non posso imporre la condizione di procedibilità quando devo considerare i procedimenti
speciali.
Il comma 3 dice che lo svolgimento della medianzione non include un provvedimento d’
urgenza o cautelare e la trascrizione della domanda giudiziale.
LO CHIEDE: Comma 4: Ci sono procedimenti dove la mediaizone non si applica la
mediazione nemmeno se necessaria nei procedimenti in camera di consiglio, nell’
azione civile esercitata nel processo penale, nei procedimenti per ingiunzione per
ingiunzione, inclusa l’ opposizione fino alla pronuncia sulle istanze.
Se ho un credito certo, liquido e fungibile posso chiedere il decreto ingiuntivo, che notifico
al debitore perchè quello non mi ha pagato, il debitore ha 40 giorni per opporsi, viene
fissata un’ udienza e il creditore chiede che venga dichiarato provvisoriamente esecutivo,
fino a questa udienza la mediazione è esclusa. All’ udienza si può applicare la
mediazione. Chi dei due pone la mediazione?
LO CHIEDE: Cosa succede se non propongono la mediazione quando la mediaizone
è condizione di procedibilità o quando è delegata dal giudice?
SECONDO PARTE DELLA GIURISPRUDENZA l’ onere è dell’ opponente (sentenza
del trib. Firenze). Se l’ opponente non propone la mediazione, l’ opposizione è
improcedibile e quindi il decreto ingiuntivo passa in giudicato e quindi l’ opponente
deve pagare.
Secondo un altro orientamento giurisprudenza è onere del ricorrente: se non lo fa il
decreto viene revocato e l’ opponente non deve pagare. Lo stesso problema si pone
con la mediazione delegata:
Se la materia oggetto del procedimento non è condizione di procedibilità ma il
giudice delega le parti a esperire la mediazione, questa diventa condizione di
procedibilità e si pone lo stesso problema di prima.
La cassazione nel 2012 ha stabilito che è il ricorrente a proporre la mediazione,
perchè è quello che vi ha interesse.
Finisce mediaizone e decreto ingiuntivo.
Non si applica la condizione di procedibilità nemmeno per i provvedimenti di sfratto.
Quando mutiamo il rito, allora dopo si tenterà la mediazione.
Non si applicano per la consulenza tecnica, nemmeno per i procedimenti successori.
Comma 5 art. 28/2010: se c’è un contratto dove c’è una clausola arbitrale e sorge una
controversia, l’ arbitro o il giudice su eccezione di una parte, si rimandano le aprti in
mediazione.
Comma 6: la prescrizione viene interrotta e riprende a decorrere quando l’ elemento
interruttivo termina la sua efficacia. Accanto alla prescrizione abbiamo la decadenza, ma
se il tentativo fallisce la domanda deve essere riproposta entro il termine di decadenza.
Una volta che interrompo la mediazione, questa ha un effetto immediato.
Distinzione tra decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda un’ attività di parte, la
quale decade. Mentre la prescrizione riguarda il diritto in sè. Sull’ esperimento di
mediaizone, comporta gli stessi risultati.
Art. 6: La durata della medizione non può essere superiore a 3 mesi dall’ inizio.
Come avvengono? Ci si presenta davanti al mediatore, che ascolta le parti. Il mediatore
ascolta separatamente le parti, sempre con il difensore. E’ come nella seprazione, che il
Presidente del tribunale ascolta separatamente i coniugi.
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Art. 6 decr. leg. 28/2010: Il procedimento di mediazione non deve superare i 3 mesi.
Normalmente infatti il procedimento di mediazione non ha una durata molto lunga, perchè
il fattore tempo gioca in modo negativo con le possibilità di risolvere la controversia.
Un termine breve deve essere fissato anche perchè il passare del tempo influisce sempre
sulle decisioni che si possono prendere.
Art. 8: disciplina il procedimento: un procedimento delineato in modo generale.
Dopo la presentazione della domanda l’ organismo fisserà il mediatore non oltre i 30
giorni. Al primo incontro e a quelli successivi, le parti devono partecipare con l’
assistenza dell’ avvocato (questo non c’era nella versione precedente). Se non hanno i
soldi per pagare l’ avvocato vi è il patrocinio, che però originariamente non riguarda
attività che non siano giurisdizionali. Oggi è in dubbio se c’è o meno il patrocinio.
Il mediatore invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Questo
non è accettato, perchè nell’ ambito della mediazione effettiva si deve iniziare comuinque
la mediazione, non pensare di vedere se ci sono possibilità o no.
Comma 2: Il procedimento si svolge senza formalità.
Comma 3: compito del mediatore: adoperarsi affinchè le parti raggiungano un accordo
amichevole.
Comma 4: nomina dei consulenti iscritti agli albi.
Comma 4bis: il giudice può desumere argomenti di prova. Il giudice condanna la parte
costituita che nei casi previsti dall’ art.5 non ha partecipato senza giustificato motivo.
Se sei andato lì e non hai partecipato realmente al procedimento, allora non è stata
mediazione effettiva, e quindi il giudice ti condanna al versamento del contributo unificato.
Mediazione delegata: anche se non è una materia con condizione obbligatoria, se io ti
delego, diventa obbligatoria, e quindi ci devi andare. Se non ci vai paghi una sanzione.
Art.9: dovere di riservatezza: chiunque presta la propria opera è tenuto all’ obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il
procedimento medesimo. Rif. a art. 3.
Art. 10: inutilizzabilità del segreto professionale: le dichiarazioni rese in mediazioni
non possono essere utilizzate in giudizio. Sulla dichiarazione resa dalla parte c’è
diritto di riservatezza e non possono essere utilizzate, però se la parte da il proprio
consenso queste possono essere utilizzate ma non si può deferire giuramento su queste
dichiarazione.
Art.11: conciliazione: se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale. La proposta è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore l’ accettazione o il rifiuto della proposta.
Se l’ accordo è raggiunto, si forma il verbale sottoscritto dalle parti e il mediatore certifica l’
autografia della sottoscrizione. Questo accordo può consentire anche la trascrizione di atti
qualora siano quelli soggetti a trascrizione. L’ accordo può prevedere di pagare una
penalità per ogni ritardo. Se la conciliazione non riesce, il mediatore redige un verbale
dove certifica l’ autografia delle parti che