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INTERVENTO E RUOLO DEI TRIBUNALI ORDINARI
Le ipotesi di intervento dei tribunali ordinari nel procedimento arbitrale sono state
progressivamente limitate a quelle strettamente necessarie per garantire lo svolgimento
della procedura e la piena realizzazione degli interessi delle parti. In generale, si osserva
che il predetto intervento, che può rendersi necessario sia nel corso del procedimento
arbitrale che successivamente all’emissione del lodo, è consentito quando espressamente
previsto dalla legge applicabile o come meccanismo residuale nei casi in cui una
determinata questione non sia disciplinata. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare lo
svolgimento del procedimento arbitrale, la legge spesso prevede che quest’ultimo possa
comunque proseguire anche in caso di giudizio pendente davanti ad un tribunale ordinario.
1. Nomina degli arbitri e misure cautelari
In primo luogo, si osserva che le corti rivestono un ruolo importante in sede di nomina
degli arbitri (ad esempio, qualora le parti non si accordino sull’arbitro da nominare),
nonché nelle ipotesi di ricusazione di questi ultimi.
Tuttavia, il coinvolgimento dei tribunali ordinari nella procedura arbitrale può essere
richiesto dalle parti ancor prima della costituzione del collegio o della nomina dell’arbitro
unico. Si può, infatti, verificare la necessità per una o entrambe le parti di ottenere un
provvedimento cautelare non appena la controversia sia sorta al fine di evitare un
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pregiudizio grave ed irreparabile. In tali frangenti, non potendo avanzare la predetta
richiesta al collegio arbitrale, in quanto non ancora costituito, le parti dovranno rivolgersi
direttamente al tribunale ordinario, il cui intervento, andando a beneficio del procedimento
arbitrale poiché impedisce che venga pregiudicata la possibilità per gli arbitri di decidere il
merito della controversia, non viene considerato incompatibile con l’esistenza di un
accordo arbitrale né in contrasto con la volontà delle parti di vedere la vertenza tra le
stesse sorta definita mediante arbitrato, anziché giudizio ordinario.
La possibilità per le corti di emettere provvedimenti cautelari con riferimento al
procedimento arbitrale non è limitata soltanto alle ipotesi in cui il collegio arbitrale non sia
ancora costituito. Difatti, sebbene il potere degli arbitri di emettere misure cautelari sia
riconosciuto e disciplinato sia negli ordinamenti nazionali che nei regolamenti arbitrali, vi
sono alcuni casi in cui è indispensabile l’intervento dei tribunali ordinari, mancando gli
arbitri dell’autorità necessaria per adottare tali provvedimenti (ci si riferisce, in particolare,
alla richiesta di misure cautelari da emettere inaudita altera parte oppure nei confronti di
terzi estranei al giudizio arbitrale, nonché ai casi in cui sussistono particolari esigenze di
celerità).
In generale, in merito all’emissione di provvedimenti cautelari da parte degli arbitri, è
opportuno osservare che a tal fine è necessario, da un lato, che sussista il presupposto
del periculum in mora e, dall’altro, che la concessione della misura cautelare non
pregiudichi la decisione nel merito. Inoltre, per l’adozione dei provvedimenti in questione è
necessario che vi sia la richiesta di una delle parti (generalmente le misure cautelari non
possono essere emesse ex officio dagli arbitri), che il collegio arbitrale sia competente a
decidere la controversia nel merito e che sia rispettato il principio del contraddittorio, con
conseguente impossibilità di adottare misure cautelari inaudita altera parte.
Ciò precisato, si rileva che l’intervento dei tribunali ordinari può essere richiesto anche in
sede di esecuzione della misura cautelare, qualora la parte, nei cui confronti la stessa è
emessa, non esegua spontaneamente quanto disposto nei suoi confronti nel predetto
provvedimento, non avendo gli arbitri poteri coercitivi o sanzionatori (salvo che non vi sia
un diverso accordo delle parti o tale potere sia previsto dalla legge applicabile), ma
potendo soltanto tenere in considerazione il comportamento inadempiente in sede di
decisione o in relazione alla ripartizione delle spese legali.
Infine, è opportuno sottolineare due ulteriori aspetti:
a) la possibilità per le parti di escludere il potere dei tribunali ordinari di emettere misure
cautelari;
b) il principio secondo il quale la richiesta delle parti di emissione, da parte del tribunale
ordinario, di provvedimenti cautelari non costituisce una rinuncia alla scelta
dell’arbitrato quale meccanismo di risoluzione delle controversie tra le stesse sorte e,
viceversa, l’esistenza di un accordo arbitrale non esclude la possibilità che le corti
possano adottare misure cautelari (al riguardo, si discute se tra tribunali ordinari e
arbitri sussista un’effettiva concurrent jurisdiction in relazione all’adozione di misure
cautelari).
2. Assunzione delle prove
Sempre nel corso del procedimento arbitrale, il coinvolgimento delle corti può risultare
determinante anche in relazione alla fase istruttoria. In particolare, l’intervento del tribunale
ordinario può essere richiesto in tale fase dalle parti (solitamente previa approvazione
degli arbitri) o dallo stesso collegio arbitrale, al fine di sopperire alla carenza di poteri
coercitivi in capo a quest’ultimo, che, infatti, non può, ad esempio, disporre
l’accompagnamento coattivo del testimone oppure ordinare ai terzi di produrre documenti
rilevanti ai fini del procedimento arbitrale in oggetto.
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3. Validità dell’accordo arbitrale e anti-suit injunctions
Due ulteriori ipotesi in cui l’intervento dei tribunali ordinari nel procedimento arbitrale
diventa rilevante, riguardano, da un lato, la questione della validità dell’accordo arbitrale, e
la conseguente determinazione della competenza degli arbitri a decidere della
controversia, e, dall’altro, le cosiddette anti-suit injunctions.
- Validità dell’accordo arbitrale + determinazione competenza degli arbitri—> seppur il
potere degli arbitri di decidere in merito alla loro competenza (e, quindi, alla validità
dell’accordo arbitrale) sia riconosciuto non solo nella prassi, ma anche dalla maggior
parte degli ordinamenti nazionali (che hanno recepito la cosiddetta Competence-
Competence Doctrine), i tribunali ordinari possono comunque essere chiamati ad
esaminare tale questione sia prima che dopo l’emissione del lodo. Ciò si può verificare
non solo in sede di revisione della decisione degli arbitri in merito a tale aspetto, ma
anche, e frequentemente, nel caso in cui una parte chieda al tribunale di sospendere il
giudizio ordinario instaurato dall’altra parte in violazione di una clausola
compromissoria. Il principio secondo il quale, in tale circostanza, il tribunale debba
rimettere la causa agli arbitri è affermato non solo dall’ART 2 della New York
Convention, ma anche dalla maggior parte degli ordinamenti nazionali, purché
sussistano i seguenti requisiti: validità dell’accordo arbitrale, richiesta di una delle parti
(non si tratta, infatti, di un’eccezione rilevabile d’ufficio) e tempestività di tale richiesta
(che dev’essere avanzata in occasione della prima difesa nel merito).
Di fronte alla domanda di una parte di rimettere la controversia in capo agli arbitri, le
corti dovranno, quindi, valutare, in primo luogo, se sussista un valido accordo arbitrale.
Un’altra ipotesi in cui le corti, sempre anteriormente all’emissione del lodo, possono
essere chiamate a decidere in merito alla validità dell’accordo arbitrale riguarda la
nomina degli arbitri, potendo, infatti, accadere che una delle parti si rifiuti di nominare il
proprio arbitro sulla base della presunta invalidità del compromesso. Anche in questo
caso è sorto il problema in merito all’esistenza di eventuali limiti applicabili all’esame di
tale questione da parte dei tribunali ordinari.
- Anti-suit injunctions—> ossia quei provvedimenti emessi dai tribunali ordinari,
soprattutto nei paesi di common law, con i quali viene ordinato a una parte, e in certi
casi anche agli arbitri, di non proseguire il giudizio arbitrale eventualmente iniziato
oppure, al contrario, si impedisce che venga instaurato o continuato un processo
ordinario in violazione di un accordo arbitrale. In proposito, si rileva che è necessario,
innanzitutto, che il tribunale abbia giurisdizione sulle parti o sugli arbitri nei cui confronti
tali provvedimenti sono emessi e che sussistano, inoltre, requisiti ben precisi, quali, ad
esempio, la validità dell’accordo arbitrale, l’esistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile per la parte che ne fa richiesta, la tempestività di tale domanda.
IL LODO INTERNAZIONALE
1. Caratteristiche principali
I lodi arbitrali, al pari delle sentenze dei tribunali ordinari, possono decidere in modo
definitivo tutte (final award) o solo alcune (partial award) questioni oggetto della
controversia sorta tra le parti oppure possono consistere in decisioni non definitive (interim
award), che, secondo l’orientamento prevalente, non possono essere oggetto di
enforcement ai sensi della New York Convention.
Si rileva, inoltre, che, mentre la correzione del lodo da parte degli arbitri è, generalmente,
consentita dalla legge e dai regolamenti, non lo è altrettanto la sua interpretazione, intesa
quale chiarimento di una parte specifica della decisione (ad esempio, le modalità di
esecuzione) espressa in modo eccessivamente vago o ambiguo. Resta, ovviamente,
precluso agli arbitri modificare o alterare il contenuto del lodo mediante il procedimento di
correzione o interpretazione. 22
Per quanto riguarda, poi, il processo deliberativo, si osserva che la decisione, in presenza
di un collegio arbitrale, viene adottata, solitamente, in base al criterio maggioritario e che,
seppur ciò accada raramente, le parti o la disciplina applicabile possono prevedere un
termine per l’emissione del lodo, il quale, una volta adottato, dovrà essere notificato alle
parti al fine della decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione.
In merito, invece, al contenuto della decisione, ci si limita ad osservare l’importanza
dell’indicazione del luogo ove la stessa è stata resa, in quanto ciò consente di
determinarne la “nazionalità”, la quale risulta rilevante sia con riferimento alla fase di
riconoscimento ed esecuzione del lodo sia al fine di individuare il tribunale ordinario
competente a decidere dell’eventuale impugnazione.
Un ulteriore aspetto che si ritiene opportuno sottolineare riguarda la pubblicazione del lodo
arbitrale. Tale possibilità è contemplata dai regolamenti arbitrali qualo