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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
L'inquinamento elettromagnetico è quel tipo di inquinamento prodotto dai campi elettromagnetici, cioè campi provocati in particolare da elettrodotti, impianti di telecomunicazioni, tipi di elettrodomestici (es. forno a microonde). In questo particolare settore, il danno alla salute umana non è stato ancora del tutto dimostrato dalla comunità scientifica, nonostante le probabilità dello stesso siano molto alte. In questo senso, la disciplina relativa a tale materia è espressione, in modo particolare, del principio di precauzione, il quale impone alle autorità competenti di innalzare il livello di tutela, adottando misure idonee a prevenire anche un semplice rischio potenziale alla salute umana (di cui appunto si parla in modo particolare in questo caso). Nonostante la mancanza di una certezza piena, il legislatore ha sentito la necessità di emanare una disciplina volta a contrastare il fenomeno.
livello comunitario sono presenti alcune direttive, per lo più settoriali, perciò non contenenti una disciplina generale.
In Italia, diversamente, una disciplina organica è stata prevista. Si tratta della l. 36/2001:
- art.1 ("La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento.
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3." enuncia l'ambito applicativo:
- impianti
- sistemi
- apparecchiature civili/militari che producono campi elettromagnetici.
Non sono sottoposte a questa legge tutte quelle apparecchiature che producono onde a scopi terapeutici e diagnostici;
Art. 3 ("1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
- esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e
dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità sono:
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
- i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività;
in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetiche delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico; e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche.Il testo fornito enuncia le competenze dello stato:
- fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione;
- promuovere la ricerca scientifica;
- istituire un catasto nazionale delle sorgenti di campi elettrici, magnetici, elettromagnetici del territorio dello stato;
- fissare i criteri secondo i quali verrà predisposto il piano di risanamento (che sarà poi adottato a opera delle regioni, ai sensi dell'art. 9);
- individuare le tecniche per la misurazione dei campi;
- art. 8 (
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto delle norme generali statali, la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli elettrodotti con potenza superiore a 150 kW.
)