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Quali progetti devono essere sottoposti a VIA?
Art 6 comma 5 “”. Il nostro legislatore per indicare gli oggetti che devono essere sottoposti a VIA li divide in progetti che sono sottoposti direttamente a VIA e progetti che sono assoggettati a una valutazione preliminare all’esito della quale potrà o meno essere sottoposta a VIA (segue lo schema della VAS).
Utilizza la tecnica ad invio ad elenco, ovvero usa elenchi.
La verifica di assoggettabilità a VIA viene effettuata per impianti sperimentali e che sono utilizzati per non più di due anni. Si tratta di impianti grandi ma se rientrano sotto una certa soglia non vanno direttamente a VIA.
La VIA è direttamente effettuata per comma 7 “”.
Questo metodo di indicare con elenchi ha svantaggio ma anche vantaggio, lo svantaggio è che potrebbe succedere che qualcosa venga escluso e quindi se noi ci dimentichiamo per ipotesi un impianto molto impattante questo può essere costruito senza.
controlli di impatto ambientale; il vantaggio è che l'elenco risolve molti problemi in termine di dubbi, infatti se avessimo dovuto ragionare solo sul termine di <<effetti significativi>> il dubbio su alcune cose potrebbe venire.
Dato che stiamo parlando di progetti amministrativi ci dobbiamo domandare a quale autorità dobbiamo chiedere la valutazione Art 7-bis comma 1 “”, siamo sempre un ordinamento che ha come cardine il principio di sussidiarietà. Comma 2-bis detto decreto semplificazione e riguarda opere e progetti da inserire nel nostro codice dell'ambiente. Comma 3 “” anche in questo caso abbiamo il ricorso alla tecnica degli elenchi, vi sono alcune VIA condotte a livello statale e altre a livello regionale; gli impianti più grandi e più seri sono condotte a livello statale.
SOGGETTI DEL VIA Comma 4 “” quindi per quanto riguarda la sede statale l'autorità competente è il
ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare (ora ministero per la transizione ecologica).Comma 5 "” quindi per quanto riguarda la sede regionale l'autorità competente non è specificata ma è l'autorità che le singole leggi regionali individuano, quindi le singole regioni hanno un piccolo grado diautonomia.La differenza è che per lo stato vi è un'unica autorità mentre per le regioni sono loro che la devono indicare.
PROCEDIMENTO DEL VIA E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'Facciamo una piccola parentesi per la competenza regionaleComma 7 "” questo vuol dire che le norme che vedremo e che stiamo vedendo ora sono le norme della VIAstatale, per quanto riguarda quelle di competenza regionale le regioni hanno la potestà di disciplinare leproprie procedure di VIA salvo che garantiscano che queste procedure siano rispettose del quando normativogenerale dato dalla disciplina statale.
inoltre il comma ci dice che il procedimento di VIA regionale si svolge con le modalità indicate nel 27-bis, esso disciplina il provvedimento unico regionale e da tutta una serie di informazioni, la ratio di questa norma è che le regioni possono disciplinare il procedimento come vogliono ma devono prevedere che la VIA sia inserito in un provvedimento amministrativo unico regionale, l'ottica è quella della semplificazione, il tema è fai in modo di dover chiedere ad un'attività sola per poter avviare il processo da essa ottiene, o non ottiene, oltre la VIA tutte le autorizzazioni che gli servono senza dover andare da diverse attività. Comma 8 "". La verifica di assoggettabilità a VIA Vengono richiamati alcuni principi della VAS. Al centro di questa procedura vi è lo studio preliminare ambientale, è preliminare perché precede la VIA. Art 5 comma 1 "", è un documento necessario peravviare il procedimento di assoggettabilità a VIA, è undocumento che deve contenere le informazioni sulle caratteristiche del progetto, non siamo ancora al progettovero e proprio essendo in una fase preliminare, informazioni sugli effetti ambientali.Il legislatore poi per cercare di dare una mano ai soggetti che devono effettuare questo studio da alcuneindicazioni perchè ci dice che questo documento deve essere redatto in conformità alle informazionicontenute in un allegato, in questo modo il soggetto può sapere che deve scrivere nello studio essendoelementi che l’autorità deve valutare. Bisogna indicare: dov’è il progetto, questo si può capire bene che èestremamente importante, gli impatti che può avere e su cosa ecc..Allo studio deve poi essere data pubblicità per consentire a più soggetti di interloquire, dato che sono impattiche producono un impatto ambientale, sociale ed economico su
Il competente deve pubblicare lo studio sul proprio sito istituzionale e inoltre deve comunicarlo ad altre amministrazioni pubbliche, perché ci sono amministrazioni che potrebbero essere interessate.
La pubblicità è funzionale a garantire la partecipazione dei terzi, con terzi si intendono gli altri.
Fase di partecipazione comma 4 ci dice che entro 45 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni all'autorità in merito allo studio e alla documentazione allegata.
Successivamente vi è la fase della verifica comma 5, l'autorità competente fa le sue valutazioni sulla base di un allegato deve inoltre tenere conto anche delle osservazioni e verifiche fatte da altri per poi verificare se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. L'allenatore ha lo stesso criterio del 4-bis.
<<ulteriori>> si intende rispetto a quelli che ha già descritto il soggetto.
Si arriva poi alla chiusura, l'autorità ha poi 45 giorni per decidere. Esiti della verifica: Si può concludere in due modi: - Assoggettamento a VIA, in questo caso bisogna specificare i motivi principali. - Non assoggettamento a VIA, in questo caso devono essere esplicitati i motivi. Anche la fine è sottoposta a pubblicità, quindi sia il provvedimento che le motivazioni devono essere pubblicate. La procedura va a VIA. A questa possono essere assoggettati progetti in maniera diretta oppure dopo una verifica. Andiamo ad analizzare il livello di dettaglio dei progetti, qui non si presentano più le caratteristiche ma proprio i progetti in sé. A seconda del livello del dettaglio l'amministrazione può essere o no in grado di valutare gli impatti. Occorre fare riferimento alla definizione di progetto art 5 comma 1 "", la definizione ha una formulazione molto ampia, volutamente ampia essendo suscettibile di contenere.Diversi progetti. Il decreto legislativo n.50 è molto conosciuto e contiene la definizione di progetto definitivo. Sempre nell'ottica della valutazione del livello, l'art 20 dice che "consente al proponente ancora prima di partire di incontrare l'autorità proponente per definire insieme il livello di dettaglio in modo che l'autorità non abbia poi bisogno di chiedere chiarimenti e integramenti, può anche richiedere chiarimenti sul contenuto dello studio di impatto ambientale, l'autorità dovrà poi dare risposta entro termini definiti, non è obbligatorio."
La procedura di VIA ha al centro, oltre agli elaborati progettuali, anche lo studio di impatto ambientale, art 5 comma 1 "". L'art 21 "" definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale. Dopodiché, il soggetto invia all'autorità competente il progetto e lo studio, dopo di che, specularmente
amministrativa deve tenere conto oltre della documentazione del proponente anche delle informazioni ottenute con la fase precedente e prendere una decisione.
Comma 2 “” nel caso di competenza statale, l’autorità competente decide.
Il provvedimento di VIA infine contiene comma 3 “”, da la valutazione di impatto ambientale, il procedimento di VIA può essere negativo o positivo senza condizioni oppure positivo ma contiene condizioni che sono prescrizioni ambientali per mitigare gli impatti ambientali comma 4 “”.
Successivamente vi è l’obbligo di pubblicazione.
AIA (ORGANIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE)
Strumento giuridico che limita la libera iniziativa economica perché quando tu fai una attività che può essere fatta solo sotto autorizzazione, la limita.
L’AIA ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento.
- ambientale, autorizzazione che ha ad oggetto aspetti ambientali
- integrata, un aspetto
Il principale obiettivo di visione integrata è affrontare in maniera integrata ed unitaria l'inquinamento. Mira a prevenire e ridurre tutte le forme di inquinamento, tra cui:
- dell'aria
- dell'acqua
- del suolo