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“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006

ANALISI DELLA PARTE TERZA DEL

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

INDICE

Introduzione pag. 3

• Capitolo I: “LA DIFESA DEL SUOLO”

a) I soggetti e le finalità pag. 4

• b) Le competenze pag. 4

• c) I distretti idrografici, l’Autorità di bacino, i piani di bacino pag. 4

• Capitolo II: “LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE”

a) La disciplina pag. 6

• b) L’Autorità d’ambito e il piano di bacino pag. 6

• c) Autorità di vigilanza sulle risorse idriche pag. 7

• Capitolo III: “LA TUTELA DELLE ACQUE”

1. I principi generali e le competenze

• Introduzione pag. 8

• Disciplina generale pag. 8

• Sistema delle competenze pag. 9

• L’accentramento della pianificazione nella tutela ambientale pag. 10

• 2. Obiettivi di qualità

• Obiettivi di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione pag. 10

• I piani di tutela delle acque pag. 11

• 3. Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

• Introduzione pag. 12

• L’evoluzione della nozione di scarico

• I rapporti fra la normativa sui rifiuti e quella sugli scarichi prima del Decreto pag. 12

• Ronchi

Il campo di applicazione del c.d. Decreto Ronchi e del D. Lgs. n. 152/1999 pag. 13

• Il ritorno allo scarico diretto pag. 13

• Definizioni pag. 14

• Fonti comunitarie della norma pag. 15

• Criteri generali della disciplina degli scarichi pag. 16

• Disciplina degli scarichi pag. 16

• 1

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Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 pag. 18

Autorizzazione agli scarichi

• - Criteri generali pag. 18

pag. 18

- Regime delle competenze

- Disciplina della domanda di autorizzazione pag. 18

pag. 19

- Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali pag. 20

- Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue

urbane

- Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico pag. 20

Controllo degli scarichi pag. 20

• Sistema sanzionatorio pag. 21

• Conclusioni pag. 22

• Capitolo IV: “DECRETI CORRETTIVI AL TESTO UNICO

AMBIENTALE”

Introduzione pag. 23

• Esame di alcune proposte di modifica al testo unico ambientale pag. 24

• - La nozione di scarico pag. 24

- Autorizzazione allo scarico pag. 25

Una riflessione conclusiva pag. 26

• 2

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Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006

ANALISI DELLA PARTE TERZA DEL

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

INTRODUZIONE

La parte terza del T.U.A. contiene norme che disciplinano tre diversi ambiti:

- la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione (artt. 53- 72)

- la tutela delle acque dall’inquinamento (artt. 73- 140)

- la gestione delle risorse idriche (artt. 141- 176)

Descriveremo qui brevemente il primo e l’ultimo di questi tre aspetti, per poi passare ad un’analisi

più accurata della tutela delle acque dall’inquinamento. 3

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Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 CAPITOLO I

“LA DIFESA DEL SUOLO”

a) I soggetti e le finalità

La difesa del suolo è contenuta nella sezione I del decreto in questione, e ha lo scopo di assicurare

la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio

tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la

lotta alla desertificazione. Per il conseguimento di tali finalità, la pubblica amministrazione svolge

ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi,

nonche' preordinata alla loro esecuzione. Alla realizzazione di tali attività sono chiamati, secondo

l’ambito delle rispettive competenze, una serie di soggetti pubblici: lo Stato, le regioni a statuto

speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le

comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione (art. 53).

b) Le competenze

La legge individua i soggetti competenti in materia di difesa del suolo (artt. 57-63): a livello

centrale il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente, la Conferenza Stato-

Regioni e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

Le Regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio

nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad

esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle

attribuzioni statali (art. 61).

L’art. 62 prevede che i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i

consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici

e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico, partecipano all'esercizio delle funzioni

regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o

d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

c) I distretti idrografici, l’Autorità di bacino e il Piano di bacino

L’intera nazione viene suddivisa, dal presente decreto, in distretti idrografici (art. 64): si tratta di

un’area di terra o di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque

sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico viene poi istituita l’Autorità di bacino

distrettuale (art. 63): si tratta di un ente pubblico non economico che opera in conformità agli

obiettivi della sezione I del decreto in questione, ed uniforma la propria attività a criteri di

efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza

istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza

operativa di servizi. , un piano territoriale

Per ciascun distretto idrografico verrà quindi redatto dall’Autorità di bacino (1)

di settore detto Piano di bacino distrettuale (art. 65): è uno strumento conoscitivo, normativo e

tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta

utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio

interessato. Al Piano di bacino devono essere adeguati, entro dodici mesi, i rispettivi piani

territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole,

4

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zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela

dei beni ambientali ed alla bonifica (art. 65, comma 5°). Il comma 6° prevede infine che, entro

novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali

regionali, le Regioni emanino ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano

stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, comunque, tutti gli enti territorialmente

interessati dal Piano di bacino, sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore

urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai

propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e

comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino,

all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Per ciascun distretto idrografico viene poi adottato un Piano di gestione, che rappresenta un

articolazione interna del Piano di bacino distrettuale; è un piano di stralcio del Piano di bacino e

viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo. Le Autorità di bacino, ai

fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti

istituzionali competenti nello specifico settore (art. 117, comma 1°).

Suscita qualche perplessità il ruolo affidato alle Regioni in sede di approvazione del Piano di

bacino, essendo limitato alla partecipazione alla Conferenza istituzionale permanente e ad un parere

(neanche un’intesa) in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali perplessità nascono dal fatto che

quello regionale si rivela infatti un livello appropriato per la risoluzione dei problemi legati alle

risorse idriche, in quanto dispone di un’ampiezza territoriale idonea a coordinare e armonizzare i

molteplici interessi, spesso antagonisti, insediati sul territorio che i corpi idrici attraversano, e,

soprattutto, perché, essendo la Regione un ente dotato di rappresentatività e di autonomia politico-

amministrativa (nonché titolare del potere legislativo e dei poteri di pianificazione e assetto del

territorio nel suo complesso), possiede gli strumenti necessari per disporre delle situazioni

giuridiche soggettive attive e passive che interferiscono con gli interessi pubblici presi a riferimento

. In sostanza, il tentativo di trasposizione nel nostro ordinamento degli istituti di pianificazione

(1)

della Direttiva 200/60/CE ha creato problemi di coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione,

sia ordinaria che straordinaria, limitandosi a ripresentare parti di precedenti provvedimenti

(abrogati), senza una verifica della coerenza e della compiutezza della costruzione che ne deriva.

(1) In questi termini si esprime la conferenza Unificata delle Regioni nel parere negativo del 26 gennaio 2006 5

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Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 CAPITOLO II

“LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE”

a) La disciplina

Oggetto della sezione III del decreto del 3 aprile 2006, n. 152, è la disciplina della gestione delle

risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e

della concorrenza, e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico

integrato e delle relative funzioni fondamentali (art. 141, comma 1°).

Tale sezione, nell’ambito dei suoi principi generali, afferma che “tutte le acque superficiali e

sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato” (art. 144,

comma 1°) e detta alcune disposizioni rilevanti relativamente agli usi delle acque: si riconosce

pertanto che “le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di

solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni

future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata

alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di

non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la

fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal

consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione

che non ne pregiudichino la qualità.” (art. 144, comma 2°, 3°, 4°).

L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad

assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i

fabbisogni per i diversi usi

b) L’Autorità d’ambito e il Piano d’ambito

In ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione viene costituita

l'Autorità d'ambito (art. 148, comma 1°): si tratta di una struttura dotata di personalità giuridica,

alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle

competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, che si occupa della stesura

del piano d’ambito. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità

d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito (art. 149, comma 1°).

Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:

a) ricognizione delle infrastrutture;

b) programma degli interventi;

c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

Per quanto riguarda la forma della gestione di ciascun ambito sarà l'Autorità d'ambito , a

(2)

deliberare la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 (art. 150, punto 1). La gestione può essere altresì affidata a società partecipate

esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale

ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, o a società solo parzialmente

partecipate da tali enti, secondo la previsione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267. 6

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Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006

I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni

predisposte dall'Autorità d'ambito (art. 151, comma 1°).

c) Autorità di vigilanza sulle risorse idriche

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse

idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di

vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di

qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta

del presente decreto (art. 159, comma 1°). Investita del compito di assicurare l’osservanza, da parte

di qualsiasi soggetto, pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni relative alla tutela delle

risorse idriche e alla gestione dei rifiuti, essa è considerata dai più una vera e propria Authority,

perché dotata di una certa competenza. Sono molteplici e rilevanti le funzioni affidate alla nuova

Autorità di vigilanza (art. 160):

- denunciare all’autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui

alla parte terza e quarta del decreto

- agire in via amministrativa e civile contro gli atti, i provvedimenti ed eventualmente i

comportamenti posti in essere in violazione delle norme in materia di acque e rifiuti, al fine

di ottenere rispettivamente l’annullamento ovvero anche il risarcimento del danno in forma

specifica o per equivalente,

- irrogare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro ai

soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire informazioni;

- adottare i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando

tuttavia la continuità dei servizi;

- svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore dell’autorità

d’ambito e delle pubbliche amministrazioni;

- assicurare l’osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle

procedure di affidamento dei servizi

(2) nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito 7

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Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 CAPITOLO III

“LA TUTELA DELLE ACQUE

DALL’INQUINAMENTO”

1. PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

INTRODUZIONE

Il regime della tutela delle acque dall’inquinamento è oggi contenuto nella sezione II del decreto

legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha coordinato e riordinato la normativa vigente in materia

di tutela delle acque e ha definito una nuova disciplina generale per la tutela delle acque

superficiali, marine e sotterranee, abrogando le principali leggi di settore degli ultimi anni. Su tutte,

la legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo e tutela delle acque; la c.d. Legge Galli, n. 36/1994, sui

servizi idrici; il D. Lgs. N. 152/1999, sulla gestione e tutela delle acque; il primo art. della L.

267/1999, in attuazione del D.L. n. 180/1999, c.d. Sarno.

DISCIPLINA GENERALE

L’art. 73, comma 1°, sottolinea gli obiettivi della nuova disciplina generale per la tutela delle acque

superficiali, marine e sotterranee, ovvero:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle

destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona

qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;

- proteggere le acque territoriali e marine e realizzare g

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mastrodonato Giovanna.
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