“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006
ANALISI DELLA PARTE TERZA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
INDICE
Introduzione pag. 3
• Capitolo I: “LA DIFESA DEL SUOLO”
a) I soggetti e le finalità pag. 4
• b) Le competenze pag. 4
• c) I distretti idrografici, l’Autorità di bacino, i piani di bacino pag. 4
• Capitolo II: “LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE”
a) La disciplina pag. 6
• b) L’Autorità d’ambito e il piano di bacino pag. 6
• c) Autorità di vigilanza sulle risorse idriche pag. 7
• Capitolo III: “LA TUTELA DELLE ACQUE”
1. I principi generali e le competenze
• Introduzione pag. 8
• Disciplina generale pag. 8
• Sistema delle competenze pag. 9
• L’accentramento della pianificazione nella tutela ambientale pag. 10
• 2. Obiettivi di qualità
• Obiettivi di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione pag. 10
• I piani di tutela delle acque pag. 11
• 3. Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
• Introduzione pag. 12
• L’evoluzione della nozione di scarico
• I rapporti fra la normativa sui rifiuti e quella sugli scarichi prima del Decreto pag. 12
• Ronchi
Il campo di applicazione del c.d. Decreto Ronchi e del D. Lgs. n. 152/1999 pag. 13
• Il ritorno allo scarico diretto pag. 13
• Definizioni pag. 14
• Fonti comunitarie della norma pag. 15
• Criteri generali della disciplina degli scarichi pag. 16
• Disciplina degli scarichi pag. 16
• 1
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 pag. 18
Autorizzazione agli scarichi
• - Criteri generali pag. 18
pag. 18
- Regime delle competenze
- Disciplina della domanda di autorizzazione pag. 18
pag. 19
- Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali pag. 20
- Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane
- Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico pag. 20
Controllo degli scarichi pag. 20
• Sistema sanzionatorio pag. 21
• Conclusioni pag. 22
• Capitolo IV: “DECRETI CORRETTIVI AL TESTO UNICO
AMBIENTALE”
Introduzione pag. 23
• Esame di alcune proposte di modifica al testo unico ambientale pag. 24
• - La nozione di scarico pag. 24
- Autorizzazione allo scarico pag. 25
Una riflessione conclusiva pag. 26
• 2
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006
ANALISI DELLA PARTE TERZA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
“NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
INTRODUZIONE
La parte terza del T.U.A. contiene norme che disciplinano tre diversi ambiti:
- la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione (artt. 53- 72)
- la tutela delle acque dall’inquinamento (artt. 73- 140)
- la gestione delle risorse idriche (artt. 141- 176)
Descriveremo qui brevemente il primo e l’ultimo di questi tre aspetti, per poi passare ad un’analisi
più accurata della tutela delle acque dall’inquinamento. 3
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 CAPITOLO I
“LA DIFESA DEL SUOLO”
a) I soggetti e le finalità
La difesa del suolo è contenuta nella sezione I del decreto in questione, e ha lo scopo di assicurare
la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio
tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la
lotta alla desertificazione. Per il conseguimento di tali finalità, la pubblica amministrazione svolge
ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi,
nonche' preordinata alla loro esecuzione. Alla realizzazione di tali attività sono chiamati, secondo
l’ambito delle rispettive competenze, una serie di soggetti pubblici: lo Stato, le regioni a statuto
speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le
comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione (art. 53).
b) Le competenze
La legge individua i soggetti competenti in materia di difesa del suolo (artt. 57-63): a livello
centrale il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente, la Conferenza Stato-
Regioni e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
Le Regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio
nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad
esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle
attribuzioni statali (art. 61).
L’art. 62 prevede che i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i
consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici
e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico, partecipano all'esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o
d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
c) I distretti idrografici, l’Autorità di bacino e il Piano di bacino
L’intera nazione viene suddivisa, dal presente decreto, in distretti idrografici (art. 64): si tratta di
un’area di terra o di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico viene poi istituita l’Autorità di bacino
distrettuale (art. 63): si tratta di un ente pubblico non economico che opera in conformità agli
obiettivi della sezione I del decreto in questione, ed uniforma la propria attività a criteri di
efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza
operativa di servizi. , un piano territoriale
Per ciascun distretto idrografico verrà quindi redatto dall’Autorità di bacino (1)
di settore detto Piano di bacino distrettuale (art. 65): è uno strumento conoscitivo, normativo e
tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato. Al Piano di bacino devono essere adeguati, entro dodici mesi, i rispettivi piani
territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole,
4
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006
zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela
dei beni ambientali ed alla bonifica (art. 65, comma 5°). Il comma 6° prevede infine che, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali
regionali, le Regioni emanino ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano
stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, comunque, tutti gli enti territorialmente
interessati dal Piano di bacino, sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai
propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino,
all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
Per ciascun distretto idrografico viene poi adottato un Piano di gestione, che rappresenta un
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale; è un piano di stralcio del Piano di bacino e
viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo. Le Autorità di bacino, ai
fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti
istituzionali competenti nello specifico settore (art. 117, comma 1°).
Suscita qualche perplessità il ruolo affidato alle Regioni in sede di approvazione del Piano di
bacino, essendo limitato alla partecipazione alla Conferenza istituzionale permanente e ad un parere
(neanche un’intesa) in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali perplessità nascono dal fatto che
quello regionale si rivela infatti un livello appropriato per la risoluzione dei problemi legati alle
risorse idriche, in quanto dispone di un’ampiezza territoriale idonea a coordinare e armonizzare i
molteplici interessi, spesso antagonisti, insediati sul territorio che i corpi idrici attraversano, e,
soprattutto, perché, essendo la Regione un ente dotato di rappresentatività e di autonomia politico-
amministrativa (nonché titolare del potere legislativo e dei poteri di pianificazione e assetto del
territorio nel suo complesso), possiede gli strumenti necessari per disporre delle situazioni
giuridiche soggettive attive e passive che interferiscono con gli interessi pubblici presi a riferimento
. In sostanza, il tentativo di trasposizione nel nostro ordinamento degli istituti di pianificazione
(1)
della Direttiva 200/60/CE ha creato problemi di coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione,
sia ordinaria che straordinaria, limitandosi a ripresentare parti di precedenti provvedimenti
(abrogati), senza una verifica della coerenza e della compiutezza della costruzione che ne deriva.
(1) In questi termini si esprime la conferenza Unificata delle Regioni nel parere negativo del 26 gennaio 2006 5
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 CAPITOLO II
“LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE”
a) La disciplina
Oggetto della sezione III del decreto del 3 aprile 2006, n. 152, è la disciplina della gestione delle
risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e
della concorrenza, e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico
integrato e delle relative funzioni fondamentali (art. 141, comma 1°).
Tale sezione, nell’ambito dei suoi principi generali, afferma che “tutte le acque superficiali e
sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato” (art. 144,
comma 1°) e detta alcune disposizioni rilevanti relativamente agli usi delle acque: si riconosce
pertanto che “le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di
solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni
future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata
alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la
fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal
consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione
che non ne pregiudichino la qualità.” (art. 144, comma 2°, 3°, 4°).
L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad
assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i
fabbisogni per i diversi usi
b) L’Autorità d’ambito e il Piano d’ambito
In ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione viene costituita
l'Autorità d'ambito (art. 148, comma 1°): si tratta di una struttura dotata di personalità giuridica,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, che si occupa della stesura
del piano d’ambito. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità
d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito (art. 149, comma 1°).
Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
Per quanto riguarda la forma della gestione di ciascun ambito sarà l'Autorità d'ambito , a
(2)
deliberare la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (art. 150, punto 1). La gestione può essere altresì affidata a società partecipate
esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale
ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, o a società solo parzialmente
partecipate da tali enti, secondo la previsione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 6
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006
I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni
predisposte dall'Autorità d'ambito (art. 151, comma 1°).
c) Autorità di vigilanza sulle risorse idriche
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di
qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta
del presente decreto (art. 159, comma 1°). Investita del compito di assicurare l’osservanza, da parte
di qualsiasi soggetto, pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni relative alla tutela delle
risorse idriche e alla gestione dei rifiuti, essa è considerata dai più una vera e propria Authority,
perché dotata di una certa competenza. Sono molteplici e rilevanti le funzioni affidate alla nuova
Autorità di vigilanza (art. 160):
- denunciare all’autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui
alla parte terza e quarta del decreto
- agire in via amministrativa e civile contro gli atti, i provvedimenti ed eventualmente i
comportamenti posti in essere in violazione delle norme in materia di acque e rifiuti, al fine
di ottenere rispettivamente l’annullamento ovvero anche il risarcimento del danno in forma
specifica o per equivalente,
- irrogare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro ai
soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire informazioni;
- adottare i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando
tuttavia la continuità dei servizi;
- svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore dell’autorità
d’ambito e delle pubbliche amministrazioni;
- assicurare l’osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle
procedure di affidamento dei servizi
(2) nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito 7
Artioli Alice
Matricola n. 052920 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”
Analisi della parte III del D.Lgs 152/2006 CAPITOLO III
“LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO”
1. PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
INTRODUZIONE
Il regime della tutela delle acque dall’inquinamento è oggi contenuto nella sezione II del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha coordinato e riordinato la normativa vigente in materia
di tutela delle acque e ha definito una nuova disciplina generale per la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee, abrogando le principali leggi di settore degli ultimi anni. Su tutte,
la legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo e tutela delle acque; la c.d. Legge Galli, n. 36/1994, sui
servizi idrici; il D. Lgs. N. 152/1999, sulla gestione e tutela delle acque; il primo art. della L.
267/1999, in attuazione del D.L. n. 180/1999, c.d. Sarno.
DISCIPLINA GENERALE
L’art. 73, comma 1°, sottolinea gli obiettivi della nuova disciplina generale per la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee, ovvero:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona
qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
- proteggere le acque territoriali e marine e realizzare g
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto del lavoro - il Decreto legislativo 276
-
Via, Vas, Aia, Corine Land Cover e Gis
-
Diritto tributario
-
Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica