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Lezione n° 9: Decreto Legislativo 276 del 2003

Questo decreto viene intitolato erroneamente a Marco Biagi; esso, infatti, deriva dalla legge delega del 2003 ed è composto dal disegno di legge 848 e dall'848 bis. Biagi scrisse il disegno di legge 848, ma venne poi ucciso il 18 marzo del 2002. Nel 2003, in seguito alla legge delega, venne scritto il disegno di legge 848 bis che contiene le norme su cui si è discusso maggiormente a posteriori. Essendo, quindi, questo ddl, scritto in seguito alla morte di Biagi, è erroneo dargli la paternità a lui.

Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Nel Titolo VII, capo I del Dlgs 276 del 2003, si fa riferimento al lavoro a progetto e al lavoro occasionale. Con gli articoli risalenti a questo capo, si evidenzia il passaggio dai Co.Co.Co (Collaborazione Coordinate Continuative) ai Co.Co.Pro. (Collaborazione Coordinate a Progetto).

Art. 61: Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Il progetto viene fatto autonomamente e il contratto per il lavoro a progetto può finire o perché realizzatosi, oppure per impossibilità a realizzarlo. È importante, inoltre, distinguere tra progetto e programma, dove per quest'ultimo si intendono le fasi del progetto, ossia gli stati di avanzamento del lavoro a progetto.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Vi è differenza tra lavoro a progetto e lavoro occasionale e questa differenza è “ad quantum”: il lavoro occasionale non può essere superiore ai 30 giorni e non può superare i 5 mila euro lordi annui; in caso contrario si parla di lavoro a progetto.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Sono fuori dal lavoro a progetto le professioni intellettuali come quella dell'architetto, ecc.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di lavoro subordinato.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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