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Diritto del lavoro - il Decreto legislativo 276 Pag. 1
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Decreto Legislativo 276 del 2003

Questo decreto viene intitolato erroneamente a Marco Biagi; esso, infatti, deriva dalla legge delega del 2003 ed è composto dal disegno di legge 848 e dall'848 bis. Biagi scrisse il disegno di legge 848, ma venne poi ucciso il 18 marzo del 2002. Nel 2003, in seguito alla legge delega, venne scritto il disegno di legge 848 bis che contiene le norme su cui si è discusso maggiormente a posteriori. Essendo, quindi, questo ddl, scritto in seguito alla morte di Biagi, è erroneo dargli la paternità a lui.

Nel Titolo VII, capo I del Dlgs 276 del 2003, si fa riferimento al Lavoro a Progetto e al Lavoro Occasionale. Con gli articoli risalenti a questo capo, si evidenzia il passaggio dai Co.Co.Co (Collaborazione Coordinate Continuative) ai Co.Co.Pro. (Collaborazione Coordinate a Progetto).

Art. 61. Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione

La collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Il progetto viene fatto autonomamente e il contratto per il lavoro a progetto può finire o perché realizzatosi, oppure per impossibilità a realizzarlo.

È importante, inoltre, distinguere tra progetto e programma, dove per quest'ultimo si intendono le fasi del progetto, ossia gli stati di avanzamento del lavoro a progetto.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non

superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Vi è differenza tra lavoro a progetto e lavoro occasionale e questa differenza è "ad quantum": il lavoro occasionale non può essere superiore ai 30 giorni e non può superare i 5 mila euro lordi annui; in caso contrario si parla di lavoro a progetto.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società.

sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Sono fuori dal lavoro a progetto le professioni intellettuali come quella dell'architetto, ecc. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto. Il lavoro a progetto è un lavoro particolare: ad esempio il lavoratore deve avere una propria autonomia, ma deve anche collaborare con il committente. In più se il lavoro

Il contratto di lavoro a progetto avviene in sede del committente, quest'ultimo deve garantire le tutele minime di lavoro che sono quelli riguardanti la salute e la sicurezza.

Art. 62: Forma. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

  1. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
  3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

collaboratore a progetto, fermorestando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

E' importante che la forma del contratto sia scritta e che contenga tutti i 5 principi sopra riportati. Il tempo non è determinante. Se il progetto viene finito prima della scadenza prevista, il contratto si considera ultimato, ma la ricompensa risulta la stessa di quella stipulata inizialmente.

Art. 63: Corrispettivo.

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Art. 64: Obbligo di riservatezza.

1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere

notifica di recesso da parte di una delle parti, con un preavviso di almeno 30 giorni.2. In caso di risoluzione del contratto, il lavoratore a progetto ha diritto al pagamento delle somme spettanti per il lavoro svolto fino alla data di risoluzione.3. Il lavoratore a progetto ha diritto anche al pagamento di eventuali indennità di fine rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.4. In caso di risoluzione del contratto per giusta causa, il lavoratore a progetto non ha diritto a nessun tipo di indennità o compensazione.

Realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Art. 69: Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di un specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 si è venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi.

tra l'impresa utilizzatrice, mentre il potere di controllo e supervisione sarà in mano all'impresa fornitrice. Il contratto di somministrazione è regolato da specifiche norme che ne disciplinano la durata, le modalità di recesso, il trattamento economico e le tutele per il lavoratore. L'impresa fornitrice è responsabile della selezione e dell'assunzione dei lavoratori, mentre l'impresa utilizzatrice è responsabile della direzione e dell'organizzazione del lavoro. È importante sottolineare che il contratto di somministrazione non può essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero o per eludere le norme sulla tutela del lavoro. In conclusione, il contratto di somministrazione è un tipo di contratto di lavoro subordinato che prevede una collaborazione tra un'impresa fornitrice e un'impresa utilizzatrice, con specifiche responsabilità e tutele per entrambe le parti coinvolte.

dell'utilizzatore, mentre il potere sanzionatorio (o disciplinare) sarà in mano al fornitore. Fornitore e utilizzatore sono responsabili in solido (solidarietà passiva) della retribuzione del lavoratore; ossia se il fornitore non paga il lavoratore, quest'ultimo può rifarsi sull'utilizzatore.

Art. 20: Condizioni di liceità.

  1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
  2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non
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ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Caliandro Stefano.