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Norme di riferimento per le valutazioni ambientali

Quelle più importanti sono quasi tutte derivate da regolamenti europei:

  • 1982: Direttiva Seveso, specifica sui rischi d’incidente rilevante degli impatti industriali a causa dei fenomeni incontrollati
  • 1985: Direttiva specifica sulla VIA
  • 1992: Direttiva Habitat
  • 1993: Regolamento EMAS, che istituisce le valutazioni per le certificazioni ambientali e integrato nel 2000 con la normativa Ecolabel
  • 1996: Direttiva IPPC sull’AIA
  • 2001: Direttiva europea sulla VAS

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Codice ambientale)

Questo decreto nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) unifica in modo organico le procedure di VIA, VAS e AIA. Ha due finalità pratiche generali: valutare gli effetti ambientali degli interventi di sviluppo e favorire la partecipazione delle persone nelle decisioni in materia ambientale. Obiettivo primario è la promozione dei livelli di qualità della vita umana, tramite la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Nella parte seconda ci sono le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Nelle altre parti: la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Parte 2: Valutazione ambientale di piani, programmi e progetti

Ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

  • VAS: Garantire che le conseguenze ambientali di piani e programmi siano adeguatamente identificate e valutate in sede di pianificazione e prima della definitiva adozione degli stessi. Quella di piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Esclusi piani e programmi: difesa nazionale, finanziari/di bilancio, gestione forestale e protezione civile.

I soggetti principali interessati sono:

  1. Il proponente il piano-programma, l’autorità procedente: è l’autorità che fa le proposte di sviluppo e predispone i documenti di valutazione. L’autorità procedente può essere la pubblica amministrazione (Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o regioni/province autonome), che o elabora il piano/programma o che recepisce, adotta o approva il piano o programma nel caso in cui il proponente sia un privato o un diverso organo statale.
  2. L’autorità competente, di solito individuata tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale. In sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome (ex: Assessorato all’ambiente regionale).
  3. I soggetti competenti in materia ambientale, enti locali, agenzie ambientali, enti gestori delle aree naturali protette, soprintendenze per i beni culturali e paesaggistici.

Prevede (come anche la VIA): screening, scoping, valutazione e monitoring. La verifica preliminare di esclusione (screening) è una prima fase per decidere se un determinato piano-programma deve essere oggetto di valutazione complessiva. Poi segue una fase di definizione dei contenuti di valutazione (scoping) per definire quali criteri, temi e indicatori ambientali devono essere considerati. Segue poi la fase operativa di valutazione ambientale approfondita, in cui si predispongono rapporti d’analisi e si decide sulle modalità di realizzazione del piano o programma. Infine, nella fase attuativa, seguono i monitoraggi e i controlli ambientali (monitoring) da effettuare durante l’implementazione e la gestione delle azioni approvate o autorizzate nella fase precedente.

Fondamentali durante queste fasi sono: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, elaborazione rapporto ambientale, consultazioni, valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, decisione/parere motivato, informazione della decisione e monitoraggio.

Verifica di assoggettabilità = valutare se piani e programmi possono aver effetti sull'ambiente e se devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. La procedura di assoggettabilità a VAS ha una durata complessiva di 90 giorni e si compone delle seguenti fasi:

  1. Trasmissione da parte dell’Autorità Procedente del Rapporto Preliminare, che comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
  2. Identificazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);
  3. Acquisizione dei pareri degli SCA (con eventuale conferenza) entro 30 giorni;
  4. Emissione del provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante.

Verifica di assoggettabilità = screening, scoping = studio di impatto ambientale (VIA). La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente e in esso debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

Il parere motivato = provvedimento obbligatorio con osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente (Ministro Ambiente o regioni/province autonome) sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini e provvede alle opportune revisioni del piano o programma.

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Pubbliche anche: parere motivato, dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; le misure adottate in merito al monitoraggio (assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

  • VIA: Strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. Procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio, da parte delle autorità competenti, sulla compatibilità che una determinata azione avrà sull’ambiente (risorse naturali, attività umane e patrimonio storico-culturale). Nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TheShinigami di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Strollo Andrea.
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