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Normative Ambientali

Quelle più importanti sono quasi tutte derivate da regolamenti europei:

  • 1982: Direttiva Seveso, specifica sui rischi d'incidente rilevante degli impatti industriali a causa dei fenomeni incontrollati
  • 1985: direttiva specifica sulla VIA
  • 1992: direttiva Habitat
  • 1993: regolamento EMAS, che istituisce le valutazioni per le certificazioni ambientali e integrato nel 2000 con la normativa Ecolabel
  • 1996: direttiva IPPC sull'AIA
  • 2001: direttiva europea sulla VAS

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152 (Codice ambientale)

Questo decreto nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) unifica in modo organico le procedure di VIA, VAS e AIA.

Ha due finalità pratiche generali: valutare gli effetti ambientali degli interventi di sviluppo e favorire la partecipazione delle persone nelle decisioni in materia ambientale. Obiettivo primario è la promozione dei livelli di qualità della vita umana, tramite la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni.

dell'ambiente el'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Nella parte seconda ci sono le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Nelle altre parti: la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. PARTE 2: La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei
  • VAS: Garantire che le conseguenze ambientali di piani e programmi siano adeguatamente identificate e valutate in sede di pianificazione e prima della definitiva adozione degli stessi. Quella di piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Esclusi piani e programmi: difesa nazionale, finanziari/di bilancio, gestione forestale e protezione civile).
  • I soggetti principali interessati sono:
    1. Il proponente il piano-programma, l'autorità procedente: è l'autorità che fa le proposte di sviluppo e predispone i documenti di valutazione.
    2. L'autorità procedente può essere la pubblica amministrazione (Ministero Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare o regioni/province autonome), che o elabora il piano/programma o che recepisce, adotta o approva il piano o programma nel caso in cui il proponente sia un privato o un diverso organo statale. 2. L'autorità competente, di solito individuata tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome (ex: Assessorato all'ambiente regionale). 3. I soggetti competenti in materia ambientale, enti locali, agenzie ambientali, enti gestori delle aree naturali protette, soprintendenze per i beni culturali e paesaggistici. Prevede (COME ANCHE LA VIA): screening, scoping, valutazione e monitoring. La verifica preliminare di esclusione (screening)è una prima fase per decidere se un determinato piano-programma deve essere oggetto di valutazione complessiva. Poi segue una fase di definizione dei contenuti di valutazione (scoping) per definire quali criteri, temi e indicatori ambientali devono essere considerati. Segue poi la fase operativa di valutazione ambientale approfondita, in cui si predispongono rapporti d'analisi e si decide sulle modalità di realizzazione del piano o programma. Infine, nella fase attuativa, seguono i monitoraggi e i controlli ambientali (monitoring) da effettuare durante l'implementazione e la gestione delle azioni approvate o autorizzate nella fase precedente. Fondamentali durante queste fasi sono: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, elaborazione rapporto ambientale, consultazioni, valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, decisione/parere motivato, informazione della decisione e monitoraggio. Verifica di assoggettabilità = valutarese piani e programmi possono aver effetti sull'ambiente e se devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. La procedura di assoggettabilità a VAS ha una durata complessiva di 90 giorni e si compone delle seguenti fasi:
  1. Trasmissione da parte dell'Autorità Procedente del Rapporto Preliminare, che comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
  2. Identificazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);
  3. Acquisizione dei pareri degli SCA (con eventuale conferenza) entro 30 giorni;
  4. Emissione del provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA = SCREENING, SCOPING = STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA). La redazione del rapporto ambientale spetta al

proponente o all'autorità procedente e in esso debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

Il parere motivato = provvedimento obbligatorio con osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente (Ministro Ambiente o regioni/province autonome) sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, esprime il proprio parere motivato entro il

  1. termine di novanta giorni a decorrere dallascadenza di tutti i termini e provvede alle opportune revisioni del piano o programma.
  2. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivatoe la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessiall'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
  3. Ladecisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando lasede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tuttala documentazione oggetto dell'istruttoria.
  4. Pubbliche anche: parere motivato, dichiarazione di sintesi in cui si illustra in chemodo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programmae come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delleconsultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o ilprogramma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano
stateindividuate; le misure adottate in merito al monitoraggio (assicura il controllosugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e deiprogrammi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi disostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativiimprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio èeffettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autoritàcompetente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali edell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
  • VIA: strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliorepolitica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati allarealizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.Procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio, daparte delle
Le autorità competenti valutano la compatibilità di un'azione con l'ambiente, le risorse naturali, le attività umane e il patrimonio storico-culturale. Questa valutazione viene effettuata attraverso lo strumento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che serve a individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull'ambiente e sulla salute umana. La VIA comprende diverse fasi, tra cui l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, la consultazione con le parti interessate, l'eventuale richiesta di informazioni supplementari da parte del proponente e la valutazione degli esiti delle consultazioni. In base a queste valutazioni, viene adottata una decisione in merito agli impatti ambientali del progetto, che può essere integrata nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. Inoltre, viene effettuata una verifica di assoggettabilità a VIA per valutare se un progetto può avere potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Questa verifica viene applicata a progetti come raffinerie, impianti industriali, agricoltura, ecc.

edifici, elettrodotti e tutti quei progetti che servono per il collaudo di nuovi metodi e prodotti la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti e evitare duplicazioni nelle valutazioni. Deve essere attivata per "valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente" e devono essere sottoposti alla fase di VIA. Quindi rappresenta una fase propedeutica alla VIA vera e propria.

Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:

  1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico.
  2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
18 pagine
2 download
SSD Scienze biologiche BIO/13 Biologia applicata

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TheShinigami di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Strollo Andrea.