Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 25
Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica Pag. 1 Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Percorso Legislativo della professione Infermieristica ed Ostetrica Pag. 21
1 su 25
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Mansioni dell'infermiere generico

L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e, su prescrizione del medico, provvede direttamente alle seguenti operazioni:

  1. Assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria.
  2. Raccolta degli escreti.
  3. Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi.
  4. Bagni terapeutici e medicati, frizioni.
  5. Medicazioni semplici e bendaggi.
  6. Pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario.
  7. Rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro.
  8. Somministrazione dei medicinali prescritti.
  9. Iniezioni ipodermiche ed intramuscolari.
  10. Sorveglianza di fleboclisi.
  11. Respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno.

manovreemostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

  1. a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
  2. a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

LEGGE 3 giugno 1980 N. 243 Riqualificazione professionale degli infermieri generici e psichiatrici.

L'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046. In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla riqualificazione.

professionale dicoloro che siano in possesso dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbianoprestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata invigore della presente legge, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali. L'ammissione ai corsiavviene nel rispetto dei seguenti principi: il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non puòessere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltresuperare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generalecorrispondente al decimo anno di formazione scolastica. Le regioni promuovono iniziative per preparare ilpersonale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degliorgani periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le regioni provvederanno a formare le commissioniper

L'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Dall'esame sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore; la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni scolastici; nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867; gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo la vigente normativa; per i dipendenti dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad.

eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867. Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di L. 120.000 annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi. Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, è esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non è cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario.

Al termine dei corsi di cui all'articolo precedente e in relazione alle unità di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvederà con legge dello Stato alla trasformazione dei

implementa e valuta l'assistenza infermieristica in base ai bisogni identificati;d) fornisce cure dirette alla persona, utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante ilpercorso di formazione;e) collabora con gli altri professionisti sanitari per garantire un'assistenza integrata e di qualità;f) promuove l'educazione sanitaria, fornendo informazioni e supporto ai pazienti e alle loro famiglie;g) partecipa alla ricerca scientifica e all'aggiornamento professionale per migliorare la qualitàdell'assistenza infermieristica;h) svolge attività di gestione e coordinamento delle risorse umane e materiali nell'ambito dell'assistenzainfermieristica;i) contribuisce alla formazione degli studenti e dei nuovi professionisti infermieri.4. L'infermiere può svolgere la propria attività in diversi contesti, come ospedali, case di cura,ambulatori, servizi territoriali, scuole, aziende, associazioni di volontariato, ecc.5. L'infermiere può anche specializzarsi in specifici settori dell'assistenza infermieristica, come adesempio la pediatria, la geriatria, la psichiatria, l'oncologia, ecc.6. L'infermiere è tenuto a rispettare il codice deontologico della professione e a garantire la riservatezzadei dati e delle informazioni relative ai pazienti.

gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

perl'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle

seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica. 6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. 7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. Art. 2.1. Il diploma universitario di infermiere,

Conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3.1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

7) PROFILO PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA

Art. 11. È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo:

L'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.

L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:

  1. ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
  2. alla preparazione psicoprofilattica al parto;
  3. alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
  4. alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
  5. ai programmi di assistenza materna e neonatale.

L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.

L'ostetrica/o contribuisce alla

5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.

6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 21. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 31. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 41. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al pre
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
25 pagine
SSD Scienze mediche MED/47 Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher panze_bea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Aspetti giuridici del ruolo di dirigente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Manici Matteo.