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A) PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA NOCIVITÀ DEI RIFIUTI
Strumenti economici e ad adesione volontaria (incentivi, tariffe, sensibilizzazione dei
consumatori, analisi del ciclo di vita dei prodotti, sviluppo del sistema di marchio ecologico,
ecc.)
Previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino capacità e competenze tecniche in
materia di prevenzione di produzione di rifiuti (c.d. appalti verdi ex art.83 d.lgs.163/2006)
Accordi, contratti di programma, protocolli d’intesa finalizzati alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti
B) RECUPERO
Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile
(art.183, 1° co., lett.t)
Preparazione per il riutilizzo (art.183,1°co., lett.q)
Operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati per essere riutilizzati, ossia
reimpiegati senza altro pretrattamento
Riciclaggio (art.183,1°co., lett.u)
Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini
Recupero di altro tipo (art.179, 1° comma, lett.d)
Ad es. utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
Le misure dirette al recupero del rifiuto mediante preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre
forme di recupero sono adottate con priorità rispetto all’uso come fonte di energia (art.179, 6°
comma)
La disciplina in materia di rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero
(art.184-ter, 1° e 5° comma)
Dalle attività di recupero si ottengono le c.d. materie prime secondarie (MPS), che cessano di
essere rifiuti quando soddisfano i requisiti di cui all’art.184-ter, 1° comma
Materie prime secondarie (MPS) (art.184-ter, 1° comma)
a) La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente e sulla salute umana
C) SMALTIMENTO (art.182 e AllegatoB)
Fase residuale
Modalità di smaltimento – All.B (p.e. discarica; iniezione in pozzi, cupole saline, faglie
geologiche; lagunaggio; incenerimento; deposito permanente di contenitori in miniera)
Fase residuale
Divieto di confinare materiali che non siano inerti, ma ancora così non è.
Classificazione dei rifiuti
Secondo l’origine si distingue rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo la pericolosità si distinguono rifiuti
pericolosi e non pericolosi. I due criteri si intrecciano. CI sono rifiuti speciali che possono essere assimilati a
rifiuti urbani: la conseguenza tra la distinzione tra rifiuti urbani e speciali è la loro diversa gestione. I rifiuti
urbani vengono gestiti tramite la gestione pubblica attraverso un gestore urbano denominato dal comune;
invece i rifiuti speciali è il detentore a scegliere chi deve gestire il proprio rifiuto.
I rifiuti urbani sono tutto ciò che si produce nelle abitazioni: possono essere sia pericolosi (toner, vernici
ecc.) Che non pericolosi. Poi ne fanno parte anche i rifiuti che provengono dalle aree pubbliche, strade (sia
perché spazzato che abbandonato) per cui sarà il gestore dei rifiuti urbani a doversene occupare.
Il comune (art.198) concorre alla gestione dei rifiuti urbani, in particolare attraverso un apposito
regolamento, che disciplina fra l’altro:
Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia pericolosi che non pericolosi
Le modalità per assicurare la raccolta differenziata (v. artt.181 e 205, 3° comma)
L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Attività di servizio: cestino del dipartimento assimilato come rifiuto urbano
I requisiti perché sia assimilato e la decisione aspetta al comune che fa un regolamento che fra le tante cose
decide quanti e quali rifiuti speciali possono essere assimilati come urbani:
1) Non sia pericoloso
2) Simile ai rifiuti derivanti da attività domestica: p.e. un negozio orto fruttifero dove i rifiuti sono di
natura vegetale e non di grande quantità;
Ogni comune quindi ha la sua gestione.
È molto probabile che un centro di grande distribuzione non li venga riconosciuta l’assimilazione
Il comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani in particolare attraverso un apposito regolamento, che
disciplina fra l’altro:
- Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia pericolosi e non pericolosi
- Le modalità per assicurare la raccolta differenziata: ogni comune dovrebbe garantire la
differenziata entro la fine del 2015 per la carta, vetro, legno, alluminio, plastica perché entro il 2020
perché almeno il 50% dei rifiuti urbani di questi materiali sia recuperato. L’unico metodo per
aumentare la % di raccolta differenziata è la raccolta porta a porta. Il mancato rispetto della
direttiva ci saranno sanzioni per cui dopo esse ricadranno sui cittadini sulla tariffa sui rifiuti.
- L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Individuazione del codice del rifiuto:
Ogni rifiuto deve avere un codice identificativo che è uguale in tutta Europa perché una direttiva europea
ha introdotto il CER (catasto europeo rifiuti). Elenco dei rifiuti coi codici, oltre che registro dei rifiuti di dove
sono stati prodotti e dove sono finiti per cui ci dovrebbe essere una mappatura dei rifiuti. Questo metodo
permette di tracciare i passaggi fra uno stato e l’altro per cui è molto importante per la tracciabilità del
rifiuto.
L’elenco dei rifiuti è diviso in categorie e sottocategorie.
Se trovo * vuol dire che è un rifiuto pericoloso
Voci specchio: l’unica differenza fra due sostanze che c’è nella definizione è che uno è pericoloso e uno non
lo è.
Il rifiuto dalla produzione sino alla gestione ultima deve essere accompagnato dal suo codice.
XX XX 99: serve per includere rifiuti che non sono riconducibili alla categoria. Rifiuti non altrimenti
specificati.
elenco aperto: codice XX XX 99 = rifiuti non altrimenti specificati
È vietato diluire o miscelare i rifiuti pericolosi al fine di ottenere la declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso (art.184, 4° comma e art.187, 1° comma)
È altresì vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità (elencate
all’All.I) (art.187, 1° comma), salvo autorizzazione ex art.187, 2° comma
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità
alle norme vigenti (art.193, 4° comma)
p.e. rifiuti a rischio biologico: devono essere imballati in contenitori particolari e avere il simbolo
opportuno.
Limiti al campo di applicazione (art. 185):
Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti le ipotesi di cui al 1° comma,
lettere da a) ad f):
Fattispecie comunque regolate da altre norme (emissioni in atmosfera, stoccaggio geologico di
CO2, rifiuti radioattivi, ecc.)
Ipotesi non regolate da altre norme (p.e. suolo non contaminato escavato nel corso di attività di
costruzione e riutilizzato con certezza per costruire nel sito stesso; suolo contaminato non scavato
ovvero edifici collegati permanentemente al terreno, fatto salvo obbligo di bonifica ex art.239 ss.)
Sono escluse se regolate da altre disposizioni normative le ipotesi di cui al 2° comma, lettere da a)
a d) (p.e., acque di scarico e rifiuti da sfruttamento delle cave)
Sono altresì esclusi (3° comma) i sedimenti non pericolosi spostati all’interno delle acque
superficiali ai fini della gestione delle acque o della tutela dell’assetto idrogeologico
Caso particolare: terre e rocce da scavo: sottoprodotti o rifiuti?
Idea di non considerare queste come rifiuti per limitarne i costi delle lavorazioni:
Cantieri le cui opere sono assoggettate a VIA o ad AIA e quantitativi superiori a 6000 mc: presentazione di
un Piano di utilizzo alla autorità competente al rilascio della VIA /AIA
Cantieri le cui opere non sono assoggettate a VIA o ad AIA
Opere assoggettate a VIA o AIA e quantitativi inferiori a 6000 mc
Invio di una autocertificazione all’ARPA
Cantieri le cui opere sono assoggettate a VIA o ad AIA e quantitativi superiori a 6000 mc
È un sottoprodotto se risponde ai seguenti requisiti:
a) Il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) Il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
Nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa,
per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a
mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
In processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale
Cantieri le cui opere non sono assoggettate a Via o ad Aia
Opere assoggettate a VIA o AIA e quantitativi inferiori a 6000 mc
È un sottoprodotto se il produttore autocertifica:
a) Che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi
determinati;
b) Che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri
utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e i
materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee,
fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) Che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per
la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle
materie prime;
d) Che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve
le normali pratiche industriali e di cantiere.
GESTIONE DEI RIFIUTI (art.183, 1° comma, lett.n)
Attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimen