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EMAS:
L’audit è un controllo del processo di produzione; quello che prima si chiamava Eco-Audit è un
controllo dei processi sugli effetti ambientali, mentre l’Eco-Label è una certificazione che riguarda
il prodotto. Si tratta, anche in questo caso, di un procedimento volontario. L’impresa deve elaborare
una dichiarazione ambientale, che viene asseverata da un verificatore e che deve rispettare l’ISO
14000 (una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni).
A questo procedimento possono partecipare le organizzazioni, quindi non solo le imprese ma anche
gli enti pubblici. La dichiarazione deve contenere una sintesi delle caratteristiche
dell’organizzazione, la politica ambientale (come si persegue la tutela dell’ambiente). Deve indicare
gli aspetti ambientali significativi, ovvero i possibili impatti negativi. Inoltre bisogna indicare i
target ambientali e il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale. La procedura
di registrazione prevede che la dichiarazione venga analizzata dal comitato nazionale preposto.
(2)
Gli strumenti orizzontali sono strumenti di tipo informativo e sono elaborati dall’Agenzia Europea
dell’Ambiente. Essa raccoglie e coordina i dati raccolti tra i diversi Stati e le ridistribuisce sotto
forma di best practices.
(3)
Tra i sistemi finanziari (fonti di finanziamento), il più importante è il LIFE+, che riguarda
l’elaborazione e l’attuazione delle politiche ambientali in Paesi che non sono parte dell’UE. I fondi
sono la dimostrazione del fatto che a livello europeo la tutela dell’ambiente ha raggiunto buoni
livelli di organicità e di efficacia, proprio tramite strumenti come questi.
Lezione 5 – 22/4 à
Ordinamento italiano in materia ambientale riferimenti costituzionali
Solo nel 2001 (molto tempo dopo i tempi comunitari), mediante la riforma costituzionale del Titolo
V, è stata inserita per la prima volta la parola ambiente all’interno della Costituzione, all’art.117,
comma 2, lett. s. Come a livello comunitario si doveva trovare qualche riferimento all’ambiente nei
Trattati, c’era la stessa esigenza di inserire un riferimento nella Costituzione italiana.
L’articolo 32, dedicato alla tutela della salute (primo riferimento costituzionale al diritto
dell’ambiente), sancisce un diritto che riguarda la singola persona (diritto di carattere soggettivo).
La tutela della salute è anche un interesse della collettività, sia per prevenire le malattie infettive, sia
per far gravare meno sulle spese pubbliche questo comparto in termini di costi. Secondo la Corte di
Cassazione, nella sentenza n° 5172 del 1979, l’interpretazione di questo articolo garantisce il diritto
alla salute inteso come diritto dell’individuo a vivere in un “ambiente salubre”. La Corte ha
affermato l’inviolabilità di tale diritto, che non può essere soppresso dalla Pubblica
Amministrazione neanche per motivi di ordine pubblico, poiché viene qualificato come un diritto
assoluto. (Sul diritto alla salute, una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che tale diritto
si risolve in una serie di situazioni giuridiche soggettive ed esse sono diverse a seconda del tipo di
protezione che viene accordato dall’ordinamento).
L’articolo 9 della Costituzione riguarda la tutela del paesaggio (secondo riferimento costituzionale);
si tratta di una tutela di tipo oggettivo. Da una parte, la tutela del paesaggio è stata fatta coincidere
con le bellezze naturali (visione statica ed estetica del paesaggio) e dall’altra il paesaggio è visto
come forma assunta dall’ambiente. La prima si rifà alla legge sulle bellezze naturali del 1939:
alcune zone presentano caratteristiche particolari di bellezza naturale e per questo motivo sono
degne di tutela. Questa visione appare limitante perché sembra includere solo le aree di una certa
bellezza e non le altre e perché sembra voler tutelare il paesaggio da un punto di vista
visivo/estetico, senza tenere conto delle componenti. Per questo motivo, rapidamente viene
soppiantata da un’idea di tutela dell’ambiente come forma assunta dall’ambiente, comprendendo
tutte le componenti, per esempio, la flora e la fauna (visione più dinamica e pan-naturalistica). A ciò
si affianca e si lega l’idea di tutelare anche come nel tempo il territorio è stato plasmato e
modificato dall’azione dell’uomo. Ciò giustifica la presenza di vincoli su alcune proprietà seppur
private e giustifica ancor più la non indennizzabilità di tali vincoli (che normalmente sono
indennizzati), perché quella porzione di territorio ricopre una funzione sociale.
La Corte Costituzionale in un primo momento reputava che la tutela dell’ambiente/paesaggio
doveva essere considerata dal punto di vista urbanistico-territoriale. Questo era giustificato dal fatto
che l’urbanistica era una delle materie intestate alle Regioni secondo il vecchio articolo 117. In un
secondo momento, la posizione della Corte è cambiata, orientandosi verso un punto di vista
paesaggistico: ottemperando in pieno all’articolo 9, la tutela dell’ambiente è affidata alle
competenze statali, affiancando la valenza culturale a quella estetica.
Dopo la riforma costituzionale del 2001, è stato introdotto nell’articolo 117 la materia della tutela
dell’ambiente (terzo riferimento). La tutela implica conservazione, preservazione e in genere
aspetto difensivo. Al terzo comma del 117 si parla di valorizzazione dei beni ambientali. Il primo
problema che si pone è proprio la differenza tra l’aspetto conservativo, di competenza esclusiva
dello Stato, e la valorizzazione, di competenza concorrente Stato-Regioni. Tutela vuol dire
conservazione, difesa e salvaguardia: la tutela si concreta nella sottoposizione a un regime di
vincolo, protezione, conservazione, vigilanza, nonchè irrogazione delle sanzioni. La valorizzazione
è volta, invece, a migliorare la conoscenza e la fruizione del bene (presuppone un’azione più attiva).
Lo spartiacque non è così delineato e può portare a problemi di competenze tra i diversi enti.
Esistono due idee distinte di ambiente e conseguentemente due approcci giuridici diversi. Alcuni
consideravano la tutela dell’ambiente in modo frazionato, come se facesse capo a diversi settori
(concezioni pluraliste). Altri considerano la tutela dell’ambiente come un qualcosa di autonomo e
non divisibile (concezione monista).
L’autore Giannini scrisse un articolo sulle concezioni pluraliste, individuando 3 diversi settori:
- teoriche e istituti afferenti alle bellezze paesistiche e naturali (vale il potere dispositivo della
Pubblica Amministrazione, cioè è la PA a decidere quali aree tutelare e in che modo farlo)
- teoriche e istituti afferenti alla tutela dell’ambiente rispetto alla lotta agli inquinamenti
- teoriche e istituti riguardanti il governo del territorio
In effetti, parte della dottrina riteneva che l’espressione diritto all’ambiente si componesse di una
serie di situazioni giuridiche soggettive distinte per la tutela dei diversi beni naturali, quali l’acqua,
l’aria, il paesaggio, la flora e la fauna, ma che non poteva essere utilizzata per l’individuazione di
una pretesa di tutela dell’ambiente e dell’equilibrio ecologico complessivo inteso in senso unitario.
Sia in campo internazionale, sia in campo comunitario, si impone un’idea unitaria della tutela
dell’ambiente. Lo studioso Giampietro scrisse, come contraltare a quello di Giannini, un articolo
sulla concezione monista. Questo cambiamento si verifica anche sulla base di un passaggio
giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Accorgendosi che non vi erano strumenti legislativi per
l’ambiente, la Corte congiunge l’articolo 32 della Cost. con l’art. 2, poiché ogni persona deve
vedere soddisfatti i propri diritti anche in relazione alle formazioni sociali e tutti devono avere
modo di muoversi in un ambiente salubre; da qui il diritto alla tutela di un ambiente salubre. In altre
parole, la Corte di Cassazione in questa sentenza stabilisce che l’ambiente è un fenomeno unitario e
che, come diritto della personalità, costituisce un diritto fondamentale dell’uomo.
Intervenendo qualche anno più tardi, la Corte Costituzionale stabilisce che l’ambiente è un valore
dal contenuto integrale e ricomprende in sé una serie di altri valori (estetico, culturale, ecologico,
…). In questa importante pronuncia del 1987 (n° 641) la Corte Costituzionale sancisce
espressamente, mediante un’operazione di interpretazione estensiva della protezione degli artt. 9 e
32 Cost., che l’ambiente è un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme, di valore
primario e assoluto: “l’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie
componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di
cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l’ambiente possa
essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che
assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua
natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione. L’ambiente è
protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue
astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel
quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo
valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui
esso assurge a valore primario ed assoluto”. Pertanto, la protezione dell’ambiente, secondo questa
importante decisione della Consulta, è imposta da precetti costituzionali e norme ordinarie a
presidio di un bene giuridico di valore primario assoluto.
Alla realizzazione di tale valore, devono compartecipare tutti i soggetti pubblici (istanza
à
partecipativa). La tutela dell’ambiente è una materia di natura trasversale, ossia che va a toccare
molti altri ambiti e valenze di vario tipo, estetiche, culturali, sanitarie, di partecipazione.
In una sentenza del 2002, la Corte Costituzionale ha escluso che la tutela dell’ambiente costituisse
una materia in senso tecnico. Esistono 3 diverse idee della tutela dell’ambiente come materia:
- materia in senso stretto e tecnico, di natura sostanziale
- materia di natura trasversale (idea di ambiente come valore)
- materia con entrambe le c