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EMAS:

L’audit è un controllo del processo di produzione; quello che prima si chiamava Eco-Audit è un

controllo dei processi sugli effetti ambientali, mentre l’Eco-Label è una certificazione che riguarda

il prodotto. Si tratta, anche in questo caso, di un procedimento volontario. L’impresa deve elaborare

una dichiarazione ambientale, che viene asseverata da un verificatore e che deve rispettare l’ISO

14000 (una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni).

A questo procedimento possono partecipare le organizzazioni, quindi non solo le imprese ma anche

gli enti pubblici. La dichiarazione deve contenere una sintesi delle caratteristiche

dell’organizzazione, la politica ambientale (come si persegue la tutela dell’ambiente). Deve indicare

gli aspetti ambientali significativi, ovvero i possibili impatti negativi. Inoltre bisogna indicare i

target ambientali e il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale. La procedura

di registrazione prevede che la dichiarazione venga analizzata dal comitato nazionale preposto.

(2)

Gli strumenti orizzontali sono strumenti di tipo informativo e sono elaborati dall’Agenzia Europea

dell’Ambiente. Essa raccoglie e coordina i dati raccolti tra i diversi Stati e le ridistribuisce sotto

forma di best practices.

(3)

Tra i sistemi finanziari (fonti di finanziamento), il più importante è il LIFE+, che riguarda

l’elaborazione e l’attuazione delle politiche ambientali in Paesi che non sono parte dell’UE. I fondi

sono la dimostrazione del fatto che a livello europeo la tutela dell’ambiente ha raggiunto buoni

livelli di organicità e di efficacia, proprio tramite strumenti come questi.

Lezione 5 – 22/4 à

Ordinamento italiano in materia ambientale riferimenti costituzionali

Solo nel 2001 (molto tempo dopo i tempi comunitari), mediante la riforma costituzionale del Titolo

V, è stata inserita per la prima volta la parola ambiente all’interno della Costituzione, all’art.117,

comma 2, lett. s. Come a livello comunitario si doveva trovare qualche riferimento all’ambiente nei

Trattati, c’era la stessa esigenza di inserire un riferimento nella Costituzione italiana.

L’articolo 32, dedicato alla tutela della salute (primo riferimento costituzionale al diritto

dell’ambiente), sancisce un diritto che riguarda la singola persona (diritto di carattere soggettivo).

La tutela della salute è anche un interesse della collettività, sia per prevenire le malattie infettive, sia

per far gravare meno sulle spese pubbliche questo comparto in termini di costi. Secondo la Corte di

Cassazione, nella sentenza n° 5172 del 1979, l’interpretazione di questo articolo garantisce il diritto

alla salute inteso come diritto dell’individuo a vivere in un “ambiente salubre”. La Corte ha

affermato l’inviolabilità di tale diritto, che non può essere soppresso dalla Pubblica

Amministrazione neanche per motivi di ordine pubblico, poiché viene qualificato come un diritto

assoluto. (Sul diritto alla salute, una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che tale diritto

si risolve in una serie di situazioni giuridiche soggettive ed esse sono diverse a seconda del tipo di

protezione che viene accordato dall’ordinamento).

L’articolo 9 della Costituzione riguarda la tutela del paesaggio (secondo riferimento costituzionale);

si tratta di una tutela di tipo oggettivo. Da una parte, la tutela del paesaggio è stata fatta coincidere

con le bellezze naturali (visione statica ed estetica del paesaggio) e dall’altra il paesaggio è visto

come forma assunta dall’ambiente. La prima si rifà alla legge sulle bellezze naturali del 1939:

alcune zone presentano caratteristiche particolari di bellezza naturale e per questo motivo sono

degne di tutela. Questa visione appare limitante perché sembra includere solo le aree di una certa

bellezza e non le altre e perché sembra voler tutelare il paesaggio da un punto di vista

visivo/estetico, senza tenere conto delle componenti. Per questo motivo, rapidamente viene

soppiantata da un’idea di tutela dell’ambiente come forma assunta dall’ambiente, comprendendo

tutte le componenti, per esempio, la flora e la fauna (visione più dinamica e pan-naturalistica). A ciò

si affianca e si lega l’idea di tutelare anche come nel tempo il territorio è stato plasmato e

modificato dall’azione dell’uomo. Ciò giustifica la presenza di vincoli su alcune proprietà seppur

private e giustifica ancor più la non indennizzabilità di tali vincoli (che normalmente sono

indennizzati), perché quella porzione di territorio ricopre una funzione sociale.

La Corte Costituzionale in un primo momento reputava che la tutela dell’ambiente/paesaggio

doveva essere considerata dal punto di vista urbanistico-territoriale. Questo era giustificato dal fatto

che l’urbanistica era una delle materie intestate alle Regioni secondo il vecchio articolo 117. In un

secondo momento, la posizione della Corte è cambiata, orientandosi verso un punto di vista

paesaggistico: ottemperando in pieno all’articolo 9, la tutela dell’ambiente è affidata alle

competenze statali, affiancando la valenza culturale a quella estetica.

Dopo la riforma costituzionale del 2001, è stato introdotto nell’articolo 117 la materia della tutela

dell’ambiente (terzo riferimento). La tutela implica conservazione, preservazione e in genere

aspetto difensivo. Al terzo comma del 117 si parla di valorizzazione dei beni ambientali. Il primo

problema che si pone è proprio la differenza tra l’aspetto conservativo, di competenza esclusiva

dello Stato, e la valorizzazione, di competenza concorrente Stato-Regioni. Tutela vuol dire

conservazione, difesa e salvaguardia: la tutela si concreta nella sottoposizione a un regime di

vincolo, protezione, conservazione, vigilanza, nonchè irrogazione delle sanzioni. La valorizzazione

è volta, invece, a migliorare la conoscenza e la fruizione del bene (presuppone un’azione più attiva).

Lo spartiacque non è così delineato e può portare a problemi di competenze tra i diversi enti.

Esistono due idee distinte di ambiente e conseguentemente due approcci giuridici diversi. Alcuni

consideravano la tutela dell’ambiente in modo frazionato, come se facesse capo a diversi settori

(concezioni pluraliste). Altri considerano la tutela dell’ambiente come un qualcosa di autonomo e

non divisibile (concezione monista).

L’autore Giannini scrisse un articolo sulle concezioni pluraliste, individuando 3 diversi settori:

- teoriche e istituti afferenti alle bellezze paesistiche e naturali (vale il potere dispositivo della

Pubblica Amministrazione, cioè è la PA a decidere quali aree tutelare e in che modo farlo)

- teoriche e istituti afferenti alla tutela dell’ambiente rispetto alla lotta agli inquinamenti

- teoriche e istituti riguardanti il governo del territorio

In effetti, parte della dottrina riteneva che l’espressione diritto all’ambiente si componesse di una

serie di situazioni giuridiche soggettive distinte per la tutela dei diversi beni naturali, quali l’acqua,

l’aria, il paesaggio, la flora e la fauna, ma che non poteva essere utilizzata per l’individuazione di

una pretesa di tutela dell’ambiente e dell’equilibrio ecologico complessivo inteso in senso unitario.

Sia in campo internazionale, sia in campo comunitario, si impone un’idea unitaria della tutela

dell’ambiente. Lo studioso Giampietro scrisse, come contraltare a quello di Giannini, un articolo

sulla concezione monista. Questo cambiamento si verifica anche sulla base di un passaggio

giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Accorgendosi che non vi erano strumenti legislativi per

l’ambiente, la Corte congiunge l’articolo 32 della Cost. con l’art. 2, poiché ogni persona deve

vedere soddisfatti i propri diritti anche in relazione alle formazioni sociali e tutti devono avere

modo di muoversi in un ambiente salubre; da qui il diritto alla tutela di un ambiente salubre. In altre

parole, la Corte di Cassazione in questa sentenza stabilisce che l’ambiente è un fenomeno unitario e

che, come diritto della personalità, costituisce un diritto fondamentale dell’uomo.

Intervenendo qualche anno più tardi, la Corte Costituzionale stabilisce che l’ambiente è un valore

dal contenuto integrale e ricomprende in sé una serie di altri valori (estetico, culturale, ecologico,

…). In questa importante pronuncia del 1987 (n° 641) la Corte Costituzionale sancisce

espressamente, mediante un’operazione di interpretazione estensiva della protezione degli artt. 9 e

32 Cost., che l’ambiente è un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme, di valore

primario e assoluto: “l’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie

componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di

cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l’ambiente possa

essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che

assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua

natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione. L’ambiente è

protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue

astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel

quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo

valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui

esso assurge a valore primario ed assoluto”. Pertanto, la protezione dell’ambiente, secondo questa

importante decisione della Consulta, è imposta da precetti costituzionali e norme ordinarie a

presidio di un bene giuridico di valore primario assoluto.

Alla realizzazione di tale valore, devono compartecipare tutti i soggetti pubblici (istanza

à

partecipativa). La tutela dell’ambiente è una materia di natura trasversale, ossia che va a toccare

molti altri ambiti e valenze di vario tipo, estetiche, culturali, sanitarie, di partecipazione.

In una sentenza del 2002, la Corte Costituzionale ha escluso che la tutela dell’ambiente costituisse

una materia in senso tecnico. Esistono 3 diverse idee della tutela dell’ambiente come materia:

- materia in senso stretto e tecnico, di natura sostanziale

- materia di natura trasversale (idea di ambiente come valore)

- materia con entrambe le c

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher micky2503 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cocco Giovanni.