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Finalità della Valutazione Ambientale dei Progetti

Le finalità della Valutazione Ambientale dei Progetti sono descritte dall'articolo 4, comma 4. L'obiettivo principale è proteggere la salute umana e contribuire al miglioramento della qualità della vita, garantendo un ambiente salubre. Inoltre, si mira a preservare le specie animali e vegetali e a conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovendo la resilienza dell'ecosistema stesso.

La Valutazione Ambientale dei Progetti riguarda l'uomo, gli animali e le piante, nonché le risorse fondamentali come suolo, aria, acqua e il cambiamento climatico. Inoltre, si considerano anche i beni materiali che compongono il patrimonio culturale e l'equilibrio ecologico, ovvero l'interazione tra tutti questi fattori.

Alla fine del procedimento, il provvedimento finale può riguardare aspetti di carattere urbanistico ed economico. Si tratta di una decisione più complessiva, ma il provvedimento finale di VIA coordina o sostituisce tutte le autorizzazioni, come ad esempio le concessioni, che riguardano la materia ambientale.

È importante sottolineare che i lavori non possono essere avviati fino a quando non viene preso il provvedimento finale di VIA.

interviene il procedimento di VIA. I progetti e le opere soggetti alla VIA sono quelli che hanno impatti ambientali significativi e negativi, detta così è un'accezione molto vasta, quindi è da restringere: ci sono una serie di opere per cui la VIA è obbligatoria, mentre ci sono casi in cui si fa una previa verifica di assoggettabilità, vedendo in base alle dimensioni di quello che deve essere fatto, si valuta di volta in volta se è da sottoporre alla VIA. Se la verifica di assoggettabilità si conclude negativamente, allora i casi sono giudicati positivamente da chi deve effettuare le opere. Ci sono poi casi in cui la VIA è esclusa, ossia quando c'è da eseguire delle opere in via d'urgenza, quindi non è possibile fare la VIA perché servono valutazioni più veloci (oppure non si fa proprio). Riguarda opere e lavori ma a quale livello? Statale o regionale? Il procedimento di VIA può essere.

rimesso sia all'autorità di livello statale (ministro dell'ambiente) oppure aquella regionale (autorità regionale preposta alla tutela ambientale). Come si fa a individuare se il progetto è riferito all'autorità statale o regionale? Bisogna individuare il soggetto che autorizza il progetto e bisogna vedere le dimensioni e gli effetti dell'atto. In linea generale, sono soggette alla VIA statale le opere più consistenti come impatti ambientali (es. impianti per estrazione dell'amianto, impianti di fusione di acciaio). Considerando una discarica di rifiuti non pericolosi, la VIA viene affidata all'autorità regionale. Rispetto alla competenza statale c'è una deviazione rispetto alle grandi opere, in questo caso non risponde il ministro dell'ambiente ma il CIPE. Le fasi:

Iniziativa: consiste nel fatto che un soggetto, interessato a eseguire un'opera, presenta un progetto di carattere tecnico

che in fase di funzionamento del progetto; una valutazione degli impatti ambientali, compresi quelli cumulativi, sulla base dei dati raccolti; una descrizione delle misure previste per monitorare gli impatti ambientali nel tempo; una valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione previste; una descrizione delle misure previste per la gestione dei rifiuti prodotti dal progetto; una descrizione delle misure previste per la gestione delle risorse naturali utilizzate dal progetto; una descrizione delle misure previste per la gestione delle emissioni in atmosfera, delle acque reflue e dei rumori prodotti dal progetto; una descrizione delle misure previste per la gestione dei siti contaminati presenti nell'area di progetto; una descrizione delle misure previste per la gestione dei rischi di incidenti rilevanti per l'ambiente.

esecuzione; descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, il quale deve dimostrare che il progetto che sceglie è quello con minor impatto ambientale dopo che ha valutato diverse alternative; bisogna poi garantire una fase di monitoraggio, cioè che ci sarà un controllo ex posto per gli impatti negativi.

Istruttoria: è prevista la possibilità di intervenire e partecipare al procedimento, questa possibilità si esplica in due modi: da una parte presentando dei documenti e delle osservazioni, anche facendo riferimento a elementi ulteriori conoscitivi che l'amministrazione deve valutare (in alcuni casi è prevista la possibilità di un'inchiesta pubblica, ossia un'assemblea in cui il pubblico partecipa facendo valere la propria opinione) -> da noi quest'assemblea non si verifica tanto, ma può essere importante perché se si vuole fare accettare qualcosa ai soggetti, è

sempre meglio se questi stessi possono partecipare al procedimento. Decisoria: il procedimento si conclude con un provvedimento motivato che ci conclude entro 150 giorni e se non viene concluso nel termine dei 150 giorni c'è la possibilità di un intervento sostitutivo (se dovrebbe decidere il ministro dell'ambiente decide il consiglio dei ministri, se decide l'autorità regionale viene scelto un altro soggetto) Il procedimento di VIA ha un forte contenuto conformativo in quanto indica quali sono le condizioni per la realizzazione dell'opera, e dice che se non si rispettano quelle condizioni, la VIA sarà negativa e questo influirà sull'autorizzazione finale di carattere principale. Dà compatibilità ambientale, anche nelle diverse fasi di esecuzione del progetto e prevede una fase di controllo e monitoraggio. C'è forte interrelazione fra la parte tecnica e quella di carattere discrezionale, in quanto peresempio per lavalutazione di un parco, la parte tecnica è fatta dal ministero, ma l'interrelazione c'è perché spetta al ministro dell'ambiente il decreto con cui c'è la valutazione della VIA, l'autorità competente è l'autorità cui spetta l'ultima determinazione se realizzare o meno il progetto. VAS (Valutazione ambientale strategica) è un tipo di valutazione che rientra nell'ambito della valutazione preventiva, tendendo a evitare che si producano danni all'ambiente oppure tende a minimizzare i possibili danni all'ambiente; è stata introdotta successivamente alla VIA perché in alcuni casi si è verificato che la VIA incontrava dei limiti intervenendo in una fase in cui era già stata prevista la localizzazione di un'opera, oppure era già stata prevista l'ubicazione perché le scelte alternative erano già state vagliate.quella stessa opera soggetta alla VIA era già stata valutata l'ubicazione o le scelte alternative erano già state fatte in altri piani. Viene introdotta la VAS che riguarda i piani e i programmi che hanno un'incidenza ambientale, le previsioni normative del decreto 152 hanno un raggio molto vasto ma sono riconducibili a quelle che hanno impatti ambientali negativi significativi. La valutazione ambientale non si risolve con un procedimento esterno rispetto a quello che è l'esecuzione dell'opera, la valutazione si fa contestualmente e costituisce un supporto all'elaborazione del piano e del programma, quindi si fa nell'adozione del piano stesso. Limitarsi alla VIA prevede il non valutare delle cose che stanno a monte, si fa fare un passo indietro alla VIA facendola diventare una valutazione strategica. Anche qua ci sono delle valutazioni strategiche ambientali obbligatorie che riguardano i settori agricoli, forestale etc. ossia ci sono.tantissimi piani e programmi da sottoporre alla VAS. Anche in questo caso c'è una verifica di assoggettabilità, perché per i piani e i programmi che determinano uso di piccole aree a livello locale e modifiche piccole di piani e programmi la VAS è necessaria se l'autorità prevede impatti ambientali significativi, la VAS può competere all'autorità statale o regionale a seconda delle dimensioni e dell'effetto dell'atto. Ci sono casi in cui la VAS è esclusa e sono i piani diretti esclusivi a scopo di difesa nazionale, caratterizzati da urgenza ad esempio. C'è un parere motivato che conclude questo procedimento, questo parere è obbligatorio perché i provvedimenti amministrativi adottati in mancanza di questo parere sono annullabili perché considerati illegittimi, anche nel caso della VAS sono previste forme di pubblicità ampie, cioè la possibilità di far valere.

Le opinioni da parte dei soggetti interessati (entro 90 giorni dalla fine della fase istruttoria l'autorità rilascia il parere motivato).

AIA (Autorizzazione integrata ambientale)

Quando si deve svolgere un'attività di particolare rilievo nei confronti dell'ambiente si può chiedere l'AIA, in questa autorizzazione si supera l'approccio settoriale, quindi si chiede un'unica autorizzazione, senza chiedere tutte quelle settoriali. Il ragionamento è che gli effetti di inquinamento non corrispondono alla semplice sommatoria degli impatti ambientali settoriali, ma hanno una sorta di interazione, quindi l'AIA realizza il principio di prevenzione nella maniera più pura, collocandosi nella fase in cui si cerca di evitare che gli effetti ambientali negativi possano interagire fra di loro (le forme di inquinamento si combinano, mentre con l'AIA questa interazione fra i diversi effetti ambientali negativi si evitano).

L'ambito di applicazione dell'AIA è definito da un allegato del decreto 152, ossia l'allegato 8 che ha riguardo a progetti relativi a stabilimenti chimici, all'energia, sostanze minerali, gestione rifiuti. Anche in questo caso c'è un carattere conformativo, cioè l'AIA sagoma la possibilità di svolgere l'attività perché ci sono condizioni severe per consentire e dare l'AIA. L'AIA pone delle condizioni severe (art 6 comma 6 dl), ossia la rimozione dei fenomeni inquinanti significativi, riduzione dell'impatto dei rifiuti, l'utilizzo efficiente di energia, predisporre le misure di prevenzione e di controllo del fenomeno inquinante, rendere pubblica l'amministrazione. Nel caso non si osservassero, sono previste delle sanzioni, ossia la diffida, se non si incontra alla diffida c'è la sospensione dell'attività e la revoca.valutano gli effetti inquinanti singolarmente, ma anche l'interazione perché può capitare che dall'insieme dei fattori venga un effetto di
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simona.romerio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cocco Giovanni.