La gestione dei rifiuti da imballaggio
È prevista una disciplina specifica per questo tipo di rifiuti non solo per la tutela ambientale ma anche per il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Per imballaggio si intende il prodotto adibito a contenere e a proteggere merci, a consentirne la manipolazione, consegna e presentazione, nonché gli articoli a perdere aventi lo stesso scopo.
Categorie di imballaggio
- L’imballaggio per la vendita o imballaggio primario, costituente un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
- L’imballaggio multiplo o imballaggio secondario che raggruppa un certo numero di unità di prodotto nel punto di vendita;
- L’imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario che facilita la manipolazione ed il trasporto di merci di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli, esclusi i containers stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (art. 218).
I principi fanno riferimento alla prevenzione alla fonte della loro quantità e pericolosità; all’incentivazione del riciclaggio e del recupero della materia prima; allo sviluppo della raccolta differenziata; alla riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi; alla responsabilizzazione ed alla cooperazione degli operatori economici; alla proporzionalità dei costi della raccolta; all’informazione degli utenti.
I produttori ed utilizzatori sono tenuti a partecipare in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ente a personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, salvo il caso in cui venga adottato un sistema alternativo, ovvero l’organizzazione autonoma della gestione dei propri rifiuti, su tutto il territorio nazionale. Per il raggiungimento degli obiettivi è posta una serie di obblighi in capo a produttori ed utilizzatori, considerati responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori.
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio selezionati, garantendo la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, e privilegiando criteri di efficienza ed economicità del servizio. È vietato in ogni caso lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.
Il CONAI elabora un programma generale per la prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Altri consorzi, distinti per tipologia di materiale di imballaggi, possono poi essere costituiti per razionalizzare ed organizzare le attività di ripresa, raccolta, ritiro e riciclaggio nei rispettivi settori.
Categorie particolari di rifiuti e discipline speciali
Il d.lgs. 152/2006 prevede norme specifiche per:
- Pneumatici fuori uso (artt. 228);
- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (art. 230);
- Veicoli fuori uso non soggetti al d.lgs. 209/2003;
- Rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, veicoli fuori uso, rifiuti beni e prodotti contenenti amianto si fa riferimento ad altre disposizioni speciali, esterne al d.lgs. 152/2006 e da esso espressamente richiamate.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
La loro pericolosità deriva dalle sostanze usate per la loro produzione e dalla sempre maggior diffusione di tali apparecchiature. Sono disciplinati dal d.lgs. 152/2006 dietro spinte comunitarie. La normativa pone il divieto di utilizzazione di determinate sostanze, incide sulle attività di progettazione e fabbricazione delle apparecchiature ed istituisce meccanismi di raccolta separata, ritiro, trattamento e recupero dei RAEE.
Rifiuti sanitari
Sono disciplinati dal d.p.r. 254/2003 e sono distinti in più categorie, ognuna delle quali presenta problematiche diverse. La peculiarità rilevante è la necessità di sterilizzazione.
Veicoli fuori uso
Sono disciplinati dal d.lgs. 209/2003. La diffusione dei beni e la pericolosità ambientale delle sostanze usate nelle componenti determinano la necessità di una regolamentazione che limiti il rischio di inquinamento. La normativa si basa sulla consegna del veicolo destinato alla demolizione a centri di raccolta sul conseguente rilascio di un certificato di rottamazione e sulle successive attività di trattamento, reimpiego, recupero e demolizione.
Rifiuti relativi a beni e prodotti contenenti amianto
Sono disciplinati dal d.m. 248/2004 che riguarda attività di recupero di una sostanza altamente tossica.
Discarica
Un'ulteriore disciplina riguarda la discarica, intesa come luogo di smaltimento dei rifiuti, mediante operazioni di deposito sul suolo e nel suolo. Il d.lgs. 36/2003 stabilisce requisiti operativi e tecnici, misure e procedure finalizzati a limitarne l’impatto negativo di tali attività di smaltimento, essendo il conferimento in discarica l’ultimo gradino nella gerarchia della gestione dei rifiuti. Le discariche si distinguono a seconda dei rifiuti che sono destinate ad accogliere: inerti, non pericolosi, pericolosi.
Per realizzare e gestire una discarica è necessaria un’apposita autorizzazione, le cui prescrizioni devono essere coordinate con i piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale.
Incenerimento dei rifiuti
In materia di incenerimento dei rifiuti si fa riferimento al d.lgs. 133/2005 che disciplina la realizzazione e l’esercizio dei relativi impianti, con particolare attenzione al loro impatto inquinante. Mentre negli impianti di incenerimento il recupero del calore prodotto dalla combustione è eventuale, negli impianti di coincenerimento la produzione di energia rappresenta la funzione principale. Entrambi possono essere sottoposti alla disciplina generale di AIA. In caso contrario si applicano le norme speciali, nonché i valori limite di emissione, relativi tanto a inquinamento idrico che atmosferico.
Spedizioni trans-frontaliere dei rifiuti
Per quanto concerne infine l’aspetto sovranazionale, il regolamento 1013/2006/CE si occupa delle spedizioni trans-frontaliere dei rifiuti, adottando un sistema fondato su obblighi di notifica, sul rilascio di autorizzazioni e sul rispetto delle convenzioni internazionali in materia.
Inquinamento da incidenti rilevanti
La normativa in materia di inquinamento da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose non fa riferimento a un settore specifico, ma considera complessivamente i possibili effetti nocivi derivanti da un disastro ambientale. Si tratta di ridurre le probabilità che si verifichino incidenti e, in caso di incidente, di limitarne le conseguenze.
A livello di UE il riferimento normativo fondamentale è rappresentato dalla direttiva 96/82/CE, attuata a livello nazionale dal d.lgs. 334/1999.
Definizione e obblighi del gestore
La definizione dei concetti fondamentali delinea l’ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999. Sono incidenti rilevanti quegli eventi, quali emissioni, incendi, esplosioni di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si verificano nell’ambito di un processo produttivo e che comportano, per la presenza di sostanze pericolose, un rischio grave, immediato e anche differito, per la salute della popolazione o per l’ambiente. Sono invece sostanze pericolose le sostanze, miscele o preparati elencati o rispondenti a criteri fissati in allegato, presenti sotto vario titolo nello stabilimento (art. 3 d.lgs. 334/1999).
- Il gestore infatti, oltre a dover adottare tutte le misure di prevenzione, deve individuare i rischi cui l’attività è soggetta, deve adottare appropriate misure di sicurezza e procedere all’informazione, alla formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento dei lavoratori.
- Inoltre il gestore deve procedere alla notifica alle autorità competenti di un documento contenente una serie di informazioni relative al gestore e alla persona del responsabile; alle sostanze pericolose; all’attività in corso o prevista; all’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, con particolare riferimento ad elementi che potrebbero causare, o rendere più grave un incidente rilevante. Può essere allegata ulteriore documentazione di carattere amministrativo o tecnico.
- Il gestore deve predisporre ed aggiornare almeno ogni due anni una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, includendovi il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, che consenta costanti miglioramenti ed un elevato livello di protezione ambientale.
- In caso di stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità determinate in allegato, è posto l’obbligo di redigere un rapporto di sicurezza, che deve evidenziare l’adozione del sistema di gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione; l’individuazione dei pericoli di incidente rilevante; la garanzia della sicurezza e dell’affidabilità di qualsiasi infrastruttura connessa con il funzionamento dello stabilimento; l’indicazione all’autorità competente degli elementi utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno.
- In caso di realizzazione di nuovo impianto, oltre alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, occorre richiedere il nullaosta di fattibilità, attraverso la presentazione di un rapporto preliminare di sicurezza. Prima di dare inizio all’attività, il gestore, eventualmente integrando il rapporto preliminare, presenta il rapporto di sicurezza, al fine di ottenere il parere tecnico consultivo. In caso di modifiche sostanziali di stabilimento che potrebbero determinare un aggravamento del livello del rischio, il gestore deve invece riesaminare ed eventualmente emendare politica di prevenzione, sistemi di gestione, e rapporto di sicurezza, comunicando le modifiche alle autorità competenti, ivi compresa quella che si occupa della VIA (art. 10).
- Deve essere predisposto, previa consultazione dei lavoratori, un piano di emergenza interno, in funzione di prevenzione, di minimizzazione degli effetti, di limitazione dei danni, di approntamento delle misure necessarie, di informazione dei lavoratori e delle amministrazioni competenti, nonché il ripristino e disinquinamento in caso di incidente rilevante. Il piano di emergenza interno, soggetto a riesame triennale, deve tener conto dei processi produttivi, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in relazione alle misure adottabili. Qualora lo stabilimento sia localizzato vicino a zone sensibili, il gestore deve anche adottare misure tecniche complementari per contenere rischi per le persone e per l’ambiente utilizzando le migliori tecniche disponibili.
La normativa poi si occupa degli incidenti rilevanti anche sotto una differente ottica, quella del cosiddetto effetto domino. A tal fine è promosso lo scambio di informazioni tra gestori, anche per un’eventuale revisione dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, rapporti di sicurezza e Piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione. In caso di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, individuate secondo criteri definiti, il Ministro dell’ambiente promuove forme di coordinamento tra i gestori.
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