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6.2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
È prevista una disciplina specifica per questo tipo di rifiuti non solo per la tutela ambientale ma anche per il corretto funzionamento del
mercato e della concorrenza.
Per imballaggio si intende il prodotto adibito a contenere ed a proteggere merci, a consentirne la manipolazione, consegna e
presentazione, nonché gli articoli a perdere aventi lo stesso scopo. Si distinguono diverse categorie: 67
1. L’imballaggio per la vendita o imballaggio primario, costituente un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
2. L’imballaggio multiplo o imballaggio secondario che raggruppa un certo numero di unità di prodotto nel punto di vendita;
3. L’imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario che facilita la manipolazione ed il trasporto di merci di un certo numero di
unità di vendita o di imballaggi multipli, esclusi i containers stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (art. 218).
I principi fanno riferimento alla prevenzione alla fonte della loro quantità e pericolosità; all’incentivazione del riciclaggio e del recupero
della materia prima; allo sviluppo della raccolta differenziata; alla riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi; alla responsabilizzazione
ed alla cooperai zone degli operatori economici; alla proporzionalità dei costi della raccolta; all’informazione degli utenti.
I produttori ed utilizzatori sono tenuti a partecipare in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ente a personalità
giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, salvo il caso in cui venga adottato un sistema alternativo, ovvero l’organizzazione
autonoma della gestione dei propri rifiuti, su tutto il territorio nazionale. Per il raggiungimento degli obiettivi e posta una serie di obblighi
in capo a produttori ed utilizzatori, considerati responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
secondarie terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori.
La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio selezionati, garantendo
la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, e privilegiando criteri di efficienza ed economicità del servizio.
È vietato in ogni caso lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.
Il CONAI elabora un programma generale per la prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Altri Consorzi,
distinti per tipologia di materiale di imballaggi ì, possono poi essere costituiti per razionalizzare ed organizzare le attività di ripresa,
raccolta, ritiro e riciclaggio nei rispettivi settori.
6.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI E DISCIPLINE SPECIALI
Il d. lgs. 152/2006 prevede norma specifiche per:
Pneumatici fuori uso (artt. 228);
- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (art. 230);
- Veicoli fuori uso non soggetti al d. lgs. 209/2003
-
I Rifiuti elettrici ed elettronici, sanitari, veicoli fuori uso, rifiuti beni e prodotti contenti amianto si fa riferimento ad altre disposizioni
speciali, esterne al d. lgs. 152/2006 e da esso espressamente richiamate.
a. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): la loro pericolosità deriva dalle sostanze usate per la loro
produzione e dalla sempre maggior diffusione di tali apparecchiature. Sono disciplinati dal d. lgs. 152/2006 dietro spinte
comunitarie. La normativa pone il divieto di utilizzazione di determinate sostanze, incide sulle attività di progettazione e
fabbricazione delle apparecchiature ed istituisce meccanismi di raccolta separata, ritiro, trattamento e recupero dei RAEE;
b. Rifiuti sanitari: sono disciplinati dal d.p.r. 254/2003 e sono distinti in piu categorie, ognuna delle quali presenta problematiche
diverse. La peculiarità rilevante e la necessità di sterilizzazione;
c. Veicoli fuori uso: sono disciplinati dal d. lgs. 209/2003. La diffusione dei beni e la pericolosità ambientale delle sostanze usate
nelle componenti determinano la necessità di una regolamentazione che limiti il rischio di inquinamento. La normativa si basa
sulla consegna del veicolo destinato alla demolizione a centri di raccolta sul conseguente rilascio di un certificato di rottamazione
e sulle successive attività di trattamento, reimpiego, recupero e demolizione.
d. Rifiuti relativi a beni e prodotti contenenti amianto: sono disciplinati dal d.m. 248/2004 che riguarda attività di recupero di una
sostanza altamente tossica.
Un’ulteriore disciplina riguarda la discarica, intesa come luogo di smaltimento dei rifiuti, mediante operazioni di deposito sul suolo e
nel suolo. Il d lgs. 36/2003 stabilisce requisiti operativi e tecnici, misure e procedure finalizzati a limitarne l’impatto negativo di tali
attività di smaltimento, essendo il conferimento in discarica l’ultimo gradino nella gerarchia della gestione dei rifiuti. Le discariche si
distinguono a seconda dei rifiuti che sono destinate ad accogliere: inerti, non pericolosi, pericolosi.
Per realizzare e gestire una discarica e necessaria un’apposita autorizzazione, le cui prescrizioni devono essere coordinate con i piani
di gestione operativa, post- operativa e di ripristino ambientale.
In materia di incenerimento dei rifiuti si fa riferimento al d. lgs. 133/2005 che disciplina la realizzazione e l’esercizio dei relativi impianti,
con particolare attenzione al loro impatto inquinante. Mentre negli impianti di incenerimento il recupero del calore prodotto dalla
combustione e eventuale, negli impianti di coincenerimento la produzione di energia rappresenta la funzione principale. Entrambi
possono essere sottoposti alla disciplina generali di AIA. In caso contrario si applicano le norme speciali, nonche i valori limite di
emissione, relativi tanto ad inquinamento idrico che atmosferico.
Per quanto concerne infine l’aspetto sovranazionale il regolamento 1013/2006/CE si occupa delle spedizioni trans-frontaliere dei rifiuti,
adottando un sistema fondato su obblighi di notifica, sul rilascio di autorizzazioni e sul rispetto delle convenzioni internazionali in
materia.
7. INQUINAMENTO DA INCIDENTI RILEVANTI
La normativa in materia di inquinamento da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericoloso non fa riferimento
ad un settore specifico, ma considera complessivamente i possibili effetti nocivi derivanti da un disastro ambientale. Si tratta di
ridurre le probabilita che si verifichino incidenti e, in caso di incidente, di limitarne le conseguenze.
A livello di UE il riferimento normativo fondamentale e rappresentato dalla direttiva 96/82/CE, attuata a livello nazionale dal d.lgs.
334/1999.
La definizione dei concetti fondamentali delinea l’ambito di applicazione del d. lgs. 334/1999. Sono incidenti rilevanti quegli eventi,
quali emissioni, incendi, esplosioni di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si verificano nell’ambito di un processo
produttivo e che comportano, per la presenza di sostanze pericolose un rischio grave, immediato e anche differito, per la
salute della popolazione o per l’ambiente. Sono invece sostanze pericolose le sostanze, miscele o preparati elencati o rispondenti
a criteri fissati in allegato, presenti sotto vario titolo nello stabilimento (art. 3 d lgs. 334/1999).
Gli obblighi del gestore degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti sono numerosi.
• Il gestore infatti, oltre a dover adottare tutte le misure di prevenzione, deve individuare i rischi cui l’attività e soggetta, deve
adottare appropriate misure di sicurezza e procedere all’informazione , alla formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento
dei lavoratori.
• Inoltre il gestore deve procedere alla notifica alle autorita competenti di un documento contenente una serie di informazioni
relative al gestore e alla persona del responsabile; alle sostanze pericolose; all’attivita in corso o prevista; all’ambiente
immediatamente circostante lo stabilimento, con particolare riferimento ad elementi che potrebbero causare, o rendere piu grave
un incidente rilevante. Puo essere allegata ulteriore documentazione di carattere amministrativo o tecnico.
• Il gestore deve predisporre ed aggiornare almeno ogni due anni una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
includendovi il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, che consenta costanti miglioramenti ed un
elevato livello di protezione ambientale.
• In caso di stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantita determinate in allegato, e posto ‘obbligo di
redigere un rapporto di sicurezza, che deve evidenziare l’adozione del sistema di gestione della sicurezza e delle misure di
prevenzione; l’individuazione dei pericoli di incidente rilevante; la garanzia della sicurezza e dell’affidabilità di qualsiasi
infrastruttura connessa con il funzionamento dello stabilimento; l’indicazione all’autorità competente degli elementi utili per
l’elaborazione del Piano di emergenza esterno.
• In caso di realizzazione di nuovo impianto, oltre alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, occorre richiedere il nulla
osta di fattibilita, attraverso la presentazione di un rapporto preliminare di sicurezza. Prima di dare inizio all’attività, il gestore,
eventualmente integrando il rapporto preliminare, presenta il rapporto di sicurezza, al fine di ottenere il parere tecnico
consultivo. In caso di modifiche sostanziali di stabilimento che potrebbero determinare un aggravamento del livello del rischio,
il gestore deve invece riesaminare ed eventualmente emendare politica di prevenzione, sistemi di gestione, e rapporto di
sicurezza, comunicando le modifiche alle autorità competenti, ivi compresa quella che si occupa della VIA (art. 10)
• Deve essere predisposto, previa consultazione dei lavoratori, un piano di emergenza interno, in funzione di prevenzione, di
minimizzazione degli effetti, di limitazione dei danni, di approntamento delle misure necessarie, di informazione dei lavoratori e
delle amministrazioni competenti, nonché il ripristino e disinquinamento in caso di incidente rilevante. Il piano di emergenza
interno, soggetto a riesame triennale, deve tener conto dei processi produttivi, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in
relazione alle misure adottabili. Qualora lo stabilimento sia localizzato vicino a zone sensibili, il gestore deve anche adottare
misure tecniche complementari per contenere rischi per le persone e per l’ambiente utilizzando le migliori tecniche disponibili.
La normativa poi si occupa degli incidenti rilevanti anche sotto una differente ottica, quella del cd. Effetto domino. A tal fine e
promosso lo scambio di informazione tra gestori, anche per un’eventuale revisione dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza,
rapporti di sicurezza e Piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione. In caso di aree ad elevata
concentrazione di stabilimento, individuate secondo criteri definiti, il Ministro dell’ambiente, promuove forme di coordinamento tra i<