vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Armatore
È colui che assume l’esercizio della nave, mediante una dichiarazione di armatore (art 265 cod.
nav); in mancanza di tale dichiarazione si presume che l’armatore coincida col proprietario della
nave stessa (art 272 cod nav).
Egli è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni assunte dal comandante, ma non
risponde invece degli obblighi che la legge impone al comandante (art 274 cod nav).
Società di Armamento
I comproprietari possono costituire una società di armamento, con una scrittura privata e
autenticata dai caratisti oppure con la maggioranza dei consenzienti (art 278).
I comproprietari sono responsabili verso terzi in base alle loro quote sociali (art 283).
Trasporto di Persone
Il contratto ha forma scritta e il biglietto, rilasciato dal vettore, costituisce la prova della conclusione
del contratto (art 396).
Esso deve riportare:
• Luogo e data di emissione
• Luogo di partenza e di destinazione
• Classe e prezzo di passaggio
• Nome e domicilio del vettore
Il biglietto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se è indicato il nome del
passeggero; allo stesso modo non si può cedere se il viaggio è già iniziato, nel caso invece in cui
non sia indicato il nome (art 398).
Il passeggero che si imbarca senza biglietto deve subito avvisare il comandante, altrimenti deve
pagare il doppio del prezzo del passaggio.
In caso di morte o impedimento del passaggio il contratto è risolto ed è dovuto ¼ del prezzo del
passaggio (art 400).
In caso di mancata presentazione del passeggero, egli deve l’intero prezzo del passaggio (art
401). Tuttavia se il biglietto è ceduto dopo la domanda del passeggero, il prezzo del biglietto non è
dovuto e al vettore spetta il 10%.
Invece in caso di impedimento della nave, il contratto è risolto e va restituito l’intero prezzo del
biglietto versato.
Se viene soppressa la nave il vettore deve trovare una nave sostitutiva oppure risolvere il
contratto; tuttavia il passeggero può chiedere il risarcimento dei danni, che non può però superare
il doppio del prezzo, se per giusta causa (art 403).
In caso di ritardo della partenza, il passeggero ha diritto al vitto e alloggio, oltre al risarcimento dei
danni. In caso di ritardo inferiore alle 24 ore la risoluzione si ha dopo 12 ore;mentre se il ritardo
supera 24 ore, il risarcimento si ha dopo altre 24 ore.
Se il viaggio viene interrotto per causa del vettore, è dovuto il prezzo del passaggio, in base al
tratto percorso; se però trova un’alternativa con vitto e alloggio, il vettore non deve restituire nulla.
Se l’interruzione è causata dal passeggero, al vettore spetta il prezzo del tratto percorso se per
causa non a lui imputabile o l’intero biglietto se per causa a lui imputabile.
Le operazioni di imbarco e sbarco sono svolte dal vettore a spese del passeggero.
Il vettore è responsabile sia in caso di inesecuzione del trasporto sia in caso di sinistri al
passeggero, a meno che non provi che il fatto non è a lui imputabile.
Nel prezzo del passaggio è compreso il bagaglio, il quale contiene tutte le cose personali che il
passeggero porta con sé (art 410). Se il bagaglio supera i limiti di peso e volume il vettore compila
un bollettino contenente tutti i dati del bagaglio; esso è redatto in duplice copia e firmato dal vettore
(art 411).
Il vettore è altresì responsabile per perdita o avaria del bagaglio fino a 6,19 €/kg, a meno che non
prova che la causa non è a lui imputabile; la relativa perdita o l’avaria va contestata subito o al
massimo entro 3 giorni. Non è invece responsabile per bagagli o cose non consegnate.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di trasporto gratuito (art 413).
Nel trasporto amichevole il vettore è responsabile solo se il danneggiato prova la colpa del vettore
(art 414).
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in:
• 6 mesi = bagagli non registrati
• 1 anno = bagagli registrati e trasporti fuori dall’Europa (art 418)
Il risarcimento non può superare 103,29 euro oppure il valore dichiarato dal passeggero (art 423).
Regolamento 392/2009
Si basa sulla Convenzione di Atene (1974) e sugli Orientamenti dell’IMO (Organizzazione
Marittima Internazionale).
Esso si applica a ogni trasporto internazionale e ai trasporti via mare all’interno di uno stato
membro.
La vittima beneficia di un regime di responsabilità per danni dovuti a incidenti via mare,
dimostrando la colpa del vettore.
In caso di perdita o danni al passeggero, il vettore è responsabile se il fatto è a lui imputabile.
In caso di morte o lesioni del passeggero, invece, il vettore deve versare un anticipo in base al
danno subito, il quale però non costituisce un riconoscimento di responsabilità.
Infine il vettore deve informare i passeggeri circa i loro diritti con i formati e nei momenti più
opportuni e adeguati: punti vendita, prima della partenza e durante la partenza.
Trasporto Aereo
L’esercente è colui che assume l’esercizio di un aereo, con una dichiarazione all’ENAC (art 874).
In sua mancanza l’esercente si presume il proprietario (art 876).
L’esercente è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni assunte dal comandante.
Il trasporto aereo di persone e cose è regolato dalle norme comunitarie e internazionali.
Il vettore deve assicurare poi la propria responsabilità verso i terzi (art 942). In caso di danno il
passeggero ha azione diretta e l’assicuratore on può opporsi con clausole ed eccezioni e ha diritto
di rivalsa nei confronti dell’assicurato.
Il passeggero deve essere informato se il trasporto viene effettuato da un vettore diverso da quello
indicato sul biglietto. La mancata informazione comporta: risoluzione del contratto, rimborso del
biglietto e risarcimento dei danni (art 943).
Come nel trasporto marittimo il biglietto non può essere ceduto se reca il nome del passeggero e
senza il consenso del vettore, ma anche nel caso in cui il viaggio sia già iniziato (se non è indicato
il nome del passeggero).
In caso di impedimento del passeggero per cause a lui non imputabili, il contratto si risolve e si ha
la restituzione del prezzo del biglietto. Egli deve però darne tempestivo avviso al vettore ed è
responsabile entro il limite del prezzo del biglietto (art 945). Se invece il passeggero non si
presenta all’imbarco, egli deve al vettore l’intero prezzo del biglietto; non è invece dovuto qualora il
vettore permette l’imbarco a un altro passeggero (art 946).
Inoltre in caso di negato imbarco, soppressione, ritardo o interruzione del viaggio il passeggero ha
i diritti previsti dalla normativa comunitaria. L’organo responsabile resta comunque l’ENAC.
Essa assicura la trasparenza delle liste d’attesa e al passeggero deve essere comunicato il
numero di ordine attribuitogli nella lista. Tale elenco va anche affisso in una zona ben visibile. I
passeggeri iscritti in lista accedono al trasporto in base all’ordine e fino a esaurimento dei posti
disponibili (art 948).
Se il passeggero deve interrompere il viaggio, ha diritto al rimborso in base al tratto percorso (art
949).
In caso di mancata esecuzione il vettore è responsabile se non dimostra di aver adottato tutte le
misure idonee per evitarlo.
Infine i diritti si prescrivono in 6 mesi per i bagagli non registrati e per le persone, mentre in 1 anno
in caso di bagaglio registrato.
Convenzione di Montreal
Essa si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli e merci sia a titolo oneroso che
a titolo gratuito.
Il trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui la partenza o l’arrivo sono in un 2 stati oppure
in 1 stato con lo scalo in un paese diverso.
Nel caso di trasporto con più vettori, si intende un trasporto unico se anche le parti lo considerano
tale.
Responsabilità per Passeggeri e Bagaglio
In caso di morte o lesioni al passeggero non ci sono limiti di responsabilità.
Entro 100000 DSP (diritti speciali di prelievo) il vettore non può escludere o limitare la
responsabilità.
Oltre 100000 DSP il vettore non risponde dei danni, se non per causa a lui imputabile.
Inoltre il vettore deve versare entro 15 giorni un anticipo per le immediate necessità economiche.
In caso di ritardo il vettore è responsabile per un massimo di 4150 DSP per danni a persone e un
massimo di 1000 DSP per i danni a bagagli, a meno che non dimostri che la causa non è dovuta al
vettore.
In caso di distruzione, perdita o danno ai bagagli, il vettore è responsabile fino a 1000 DSP. Per i
bagagli registrati egli è responsabile anche se esente; invece, per quelli non registrati il vettore è
responsabile solo se il danno è a lui imputabile.
Il passeggero può anche beneficiare di un limite di responsabilità più alto, se egli rilascia una
dichiarazione e paga un supplemento.
In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione, il passeggero deve presentare reclamo scritto al
vettore entro 7 giorni per danni al bagaglio oppure entro 21 giorni per ritardo al bagaglio.
Inoltre il passeggero può chiedere il risarcimento o fare reclamo al vettore, se questo non è il
medesimo sul biglietto.
Il vettore contraente è quello che figura sul biglietto, mentre quello che effettua il trasporto è detto
effettivo.
Infine i termini per l’azione di risarcimento sono di 2 anni.
Regolamento 261/2004
Il vettore aereo è l’impresa di trasporto munita di licenza.
Il vettore aereo operativo è quello che opera un volo con un contratto col passeggero.
Il vettore comunitario è quello con la licenza di operare in uno stato membro.
L’operatore turistico è l’organizzatore di viaggi, vacanze, circuiti all inclusive.
Il biglietto è il documento che da diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma elettronica,
emesso dal vettore.
La destinazione finale è quella indicata sul biglietto.
Il negato imbarco è il rifiuto a imbarcare il passeggero.
La cancellazione del volo è la mancata esecuzione del volo.
Una persona con ridotta mobilità è quella con una minorazione fisica, insufficienza psichica o per
ragioni di età.
Il volontario è colui che cede la sua prenotazione in cambio di benefici.
Il regolamento si applica ai passeggeri che partono da uno stato membro o da un aeroporto in un
paese terzo con destinazione in uno stato membro. Si applica altresì ai passeggeri in possesso
della prenotazione confermata o presentati all’accettazione. Non si applica, invece, ai passeggeri
che viaggiano gratis o a tariffa ridotta non