Estratto del documento

Attestazione per le imprese alberghiere che si sono distinte per la loro qualità.

Sardegna Promozione

Agenzia governativa con un proprio statuto e autonomia regolamentare. Si occupa di:

• Promozione economica e coordinamento

• Gestione delle attività di promozione

• Capacità di esportazione

• Penetrazione dei prodotti sardi nel mercato nazionale ed internazionale

• Promozione dell’immagine della Sardegna all’estero

• Tutela, promozione e salvaguardia dell’artigianato

Impresa Turistica e Forme di Ricettività

Le imprese turistiche sono quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e annessi.

Le leggi regionali dettano i criteri per classificare le strutture ricettive in:

• Alberghi = da 1 a 5 stelle

• Residence = da 2 a 4 stelle

• Campeggi = da 1 a 4 stelle

• Villaggi = da 2 a 4 stelle

Gli hotel con 5 stelle possono avere la denominazione “Lusso” se hanno gli standard

internazionali; i campeggi e i villaggi, invece, con la denominazione “A” sono quelli aperti per la

doppia stagione (estate e inverno).

I requisiti minimi da avere sono:

• capacità ricettiva minima di 7 stanze

• almeno 1 bagno ogni 10 posti letto

• 1 lavabo con acqua corrente in ogni camera

• 1 locale ad uso comune

• Impianti tecnologicamente adeguati alle dimensioni della struttura

• Numero di addetti adeguati alle dimensioni della struttura

L’attività ricettiva è l’attività con la quale si producono servizi di ospitalità, la quale è esercitata nelle

strutture ricettive. Include anche:

• somministrazione di paste e bevande

• fornitura di giornali, riviste, pellicole

• fornitura di cartoline e francobolli

• gestione di attrezzature e strutture ricreative

Le strutture ricettive si dividono in:

• Alberghiere e Paralberghiere (art 9 D.Lgs 79/2011)

comprendono alberghi, motel, villaggi-albergo, residence turistico-alberghieri, campeggi,

villaggi turistici, alloggi agrituristici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case

per ferie, ostelli della gioventù e rifugi alpini

• Extralberghiere (art 12 D.Lgs 79/2011)

comprendono affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, unità abitative ad uso turistico,

residence, ostelli della gioventù, attività ricettive in esercizio di ristorazione, attività

agrituristiche, residence rurali, foresterie, centri di soggiorno per studio, residence d’epoca,

rifugi escursionistici e rifugi alpini

• All’Aperto (art 13 D.Lgs 79/2011)

comprendono villaggi turistici, campeggi, campeggi in agriturismo, parchi vacanza

• Di Mero Supporto (art 14 D.Lgs 79/2011)

Agriturismo (L. 96/2006)

La repubblica sostiene l’agricoltura con la promozione di forme di turismo nelle campagne, con lo

scopo di:

• Tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio

• Mantenere le attività umane in aree rurali

• Multifunzionalità in agricoltura

• Differenziazione dei redditi agricoli

• Iniziative per la difesa del suolo e del territorio

• Recupero del patrimonio edilizio

• Sostenimento delle produzioni tipiche

• Promozione della cultura rurale

• Favori mento dello sviluppo agricolo (art 1)

L’attività agrituristica è l’attività di ricezione e ospitalità esercita teda imprenditori agricoli. Esse

devono usare la propria azienda in connessione con:

• coltivazione del fondo

• silvicoltura (impianto e conservazione dei boschi)

• allevamento del bestiame

Gli addetti a tale attività sono l’imprenditore agricolo, suoi familiari e dipendenti. Sono ammessi

soggetti esterni solo per le attività complementari (art 2).

Sono considerate attività agrituristiche:

• ospitalità in alloggi o spazi aperti

• somministrazione di cibi e bevande

• degustazioni dei propri prodotti

• organizzazione di attività ricreative, culturali, …

I prodotti usati nell’agriturismo devono essere di propria produzione, lavorati e trasformati in

azienda; se mancano alcuni prodotti, l’imprenditore si deve rivolgere ai fornitori iscritti nell’Elenco

Regionale dei Fornitori (art 10 bis L18/1998).

Il reddito proveniente dall’attività agrituristica si considera reddito agricolo (art 2).

Il rapporto di connessione e complementarietà tra l’attività agricola e agrituristica si realizza se

l’azienda è idonea a svolgere quest’ultima. Il requisito di principalità delle attività agricole si ha

quando il relativo tempo-lavoro è superiore a quello relativo all’attività agrituristica (art 5 L18/1998).

La sussistenza delle suddette condizioni va attestata con una relazione dell’attività agrituristica per

i successivi 3 anni e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà, il quale attesta le condizioni stesse.

I locali usabili per l’attività sono gli edifici, o parte di essi, già presenti sul fondo in cui si trova

l’agriturismo. Inoltre le regioni dispongono degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio.

Infine i locali usati per l’attività agrituristica sono assimilabili ad abitazioni rurali (art 3).

Le regioni inoltre dettano i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività

agrituristica. Esse definiscono anche i criteri valutativi del rapporto tempo-lavoro tra l’attività

agricola e quella agrituristica, stabilendo che quella agricola è prevalente quando l’altra attività non

supera i 10 ospiti.

I limiti, invece, dell’attività agrituristica sono:

• superficie fino a 10 ettari

massimo 6 camere

o massimo 10 posti letto

o massimo 5 piazzole

o massimo 15 campeggiatori

o

• superficie oltre i 10 ettari

massimo 12 camere

o massimo 20 posti letto

o massimo 10 piazzole

o massimo 30 campeggiatori

o

quindi 1 posto letto e 1 campeggiatore in più per ogni ettaro in più oltre i 10.

Si possono anche ospitare persone singole, gruppi e comitive fino a un massimo di 80 coperti per

pasto (art 6 L. 18/1998).

Le regioni stabiliscono anche le modalità di rilascio del certificato di abilitazione per il cui

conseguimento organizza dei corsi di preparazione (art 7). Per l’apertura dell’agriturismo è

necessario presentare una domanda di autorizzazione al sindaco del comune in cui si trova la

struttura, il quale decide entro 60 giorni e dopo tale termine la domanda si presume accettata.

L’attività agrituristica i può svolgere tutto l’anno o in periodi prestabiliti, previa comunicazione al

comune. È possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, senza obbligo di

avvisare il comune.

Entro il 31 dicembre bisogna presentare una dichiarazione con i prezzi massimi per l’alta e la

bassa stagione per l’anno successivo.

L’uso dei termini agriturismo e agrituristico sono riservati alle aziende che svolgono attività

agrituristiche.

Il soggetto autorizzato ha i seguenti obblighi:

• inizio dell’attività entro 1 anno

• esposizione del certificato, dell’attestato di iscrizione e delle tariffe praticate

• esercizio delle attività consentite

• tenuta di un registro con le generalità degli ospiti

• comunicazione alla polizia di stato dell’arrivo e della partenza degli ospiti

• rispetto delle tariffe praticate

• esposizione di prodotti con la relativa provenienza

• approvvigionamento solo da fornitori iscritti nell’elenco regionale dei fornitori.

In Sardegna è istituito un Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, al quale l’imprenditore

deve obbligatoriamente essere iscritto. La tenuta di questo elenco è data all’assessorato regionale

di agricoltura e riforma agropastorale, il quale cura le domande e provvede all’iscrizione nell’elenco

e al rilascio dell’attestato. Esso è pubblico ed è lo strumento con cui l’assessorato preposto

gestisce e controlla gli agriturismi regionali.

Inoltre il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali predispone un programma triennale per la

promozione degli agriturismo sul mercato nazionale e internazionale. Presso il ministero è

presente anche l’Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo a cui partecipano i più importanti

operatori agrituristici e associazioni (art 13).

Infine sono assimilate all’attività agrituristica quelle svolte da pescatori, i quali offrono alloggio,

pasti e bevande derivanti dalla pesca e dalle attività ad essa connesse, compresa la pesca-turismo

(art 12).

Pescaturismo

È un’attività con cui l’armatore imbarca turisti per lo svolgimento di attività turistico-ricreative. La

realizzazione di strutture per la nautica da diporto non necessita di un ulteriore titolo abilitativo

edilizio-demaniale.

Multiproprietà

In questo caso più soggetti acquistano in multiproprietà un immobile con lo scopo di goderne in

dati periodi e per un certo numero di giorni. Il venditore dell’immobile è la società immobiliare. Il

contratto deve essere scritto, con il diritto di recesso entro 10 giorni e con raccomandata con

ricevuta di andata/ritorno.

Bed & Breakfast

È una struttura ricettiva extralberghiera a conduzione familiare con carattere saltuario o stagionale

e con l’obbligo di residenza per chi lo gestisce. Gli ospiti devono fruire sia l’alloggio che la prima

colazione. i locali devono essere adeguati agli standard igienico-sanitari. I servizi minimi del B&B

sono:

• bagno a uso esclusivo degli ospiti

• pulizia quotidiana dei locali

• cambio biancheria 1 volta a settimana

• fornitura di energia, acqua e riscaldamento

• somministrazione della prima colazione

Organizzatore di Viaggi

Soggetto che si occupa, a suo nome, di procurare a un’altra persona un insieme di prestazioni

comprendenti il trasporto, l’alloggio e servizi non accessori dietro pagamento di un corrispettivo.

Intermediario di viaggi

È un soggetto che si occupa di procurare a un’altra persona un contratto di viaggio o un servizio

separato, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Tour Operator

Agenzia che in suo nome e per conto del turista programma e organizza viaggi e soggiorni

combinando almeno2 elementi tra alloggio, trasporto e servizi non accessori, dietro il pagamento di

un corrispettivo. Una prima distinzione è tra:

• tour operator puro

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Katyusha86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Morandi Francesco.
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