Diritto internazionale
Contesto storico e definizione
Il diritto internazionale si è dovuto creare e si è sviluppato gradualmente poiché si è sviluppata molto la società internazionale. Si parla di società internazionale come di una società di stati che vivono al di sopra degli ordinamenti internazionali; le società nazionali convivono con quella internazionale e si influenzano reciprocamente. Ciò che si produce a livello internazionale si ripercuote a livello nazionale e viceversa.
Il diritto internazionale viene tradizionalmente inteso come l'insieme delle regole giuridiche riguardanti i rapporti tra gli stati e tra questi e le organizzazioni intergovernative. Questa definizione è incompleta poiché molte delle regole nazionali oggi non riguardano i rapporti tra gli stati, bensì il rapporto tra lo stato (inteso come i suoi organi istituzionali: legislativo, esecutivo e giudiziario) e le persone presenti sul suo territorio. Oggi lo stato deve rispettare i diritti di tutte le persone presenti sul suo territorio, soggette alla sua giurisdizione.
Evoluzione dei diritti umani
Questa idea però è relativamente recente perché nasce con le Nazioni Unite, nella seconda metà del '900. Fino a un secolo e mezzo prima gli obblighi internazionali che gli stati avevano nei confronti delle persone presenti sul loro territorio riguardavano i cittadini stranieri. Ciò significa che lo stato aveva l'obbligo di rispettare i diritti dei cittadini stranieri nel rispetto del principio di reciprocità: lo stato italiano rispettava e garantiva la protezione diplomatica dei cittadini francesi, ad esempio, solo nella misura in cui la Francia faceva altrettanto con i cittadini italiani. Oggi invece i diritti delle persone sono garantiti a livello internazionale e questo ha costituito una svolta da parte del diritto internazionale.
Concezioni del diritto internazionale
Secondo un'altra scuola di pensiero, il diritto internazionale non sarebbe un insieme di regole ma un processo normativo senza soluzione di continuità, costituito dal succedersi delle decisioni normative delle forze prevalenti della Comunità internazionale. È qualcosa che si sviluppa in continuazione. Non esiste un codice di diritto internazionale né una costituzione internazionale. La carta delle Nazioni Unite può costituire una sorta di costituzione ma non in realtà non lo è; è un accordo importantissimo. Il diritto internazionale è uno strumento comunicativo tra le diversità per risolvere pacificamente i contrasti. La cooperazione internazionale nasce con il diritto internazionale ma è stata sempre fortemente criticata perché ritenuta una nuova forma di colonialismo.
Funzioni e soggetti del diritto internazionale
Al di là delle diverse concezioni, il diritto internazionale può essere semplicemente considerato l'ordinamento giuridico della società internazionale (detta anche Comunità internazionale). La società internazionale non è una società di individui ma di altri soggetti, cioè gli stati, che sono sovrani e indipendenti, e non riconoscono sopra di sé nessuna autorità.
La società internazionale nasce quando si formano gli stati, più precisamente tra il XV e il XVII secolo, al momento dell'affermazione dei cosiddetti stati sovrani e indipendenti. Questo periodo coincide con la crisi del modello dell'Impero Romano e del papato. Con la messa in crisi di questi due modelli che è avvenuta con la Pace di Westfalia nel 1648, si fa risalire la nascita del diritto internazionale a questa data.
I soggetti di diritto
I soggetti di diritto sono enti cui sono riconosciute delle situazioni giuridiche (diritti e obblighi) che discendono dalle norme dell'ordinamento giuridico di riferimento. Gli stati sono soggetti del diritto internazionale perché dalle norme del diritto discendono diritti e obblighi nei confronti degli stati. Gli stati però, non sono gli unici soggetti di diritto internazionale; ci sono anche le organizzazioni intergovernative (ONU, UE, Unione Africana, Lega degli Stati Arabi) e altre organizzazioni che si occupano di temi specifici riguardanti il diritto internazionale (Organizzazione Mondiale del Commercio, la Corte Penale internazionale). Le organizzazioni non sono superiori agli stati ma operano su un piano di parità. Le organizzazioni sono nate per garantire una migliore cooperazione tra gli stati e favorire un linguaggio di pace.
Gli individui non sono soggetti del diritto internazionale tuttavia viene riconosciuta una soggettività che è quella dei diritti universali e siamo soggetti al diritto penale quando vengono commessi crimini contro l'umanità oppure quando viene invaso un paese. Le violazioni possono essere commesse solo da singoli individui, non da organi dello stato, non da entità astratte. A differenza degli ordinamenti giuridici interni, cioè delle società nazionali, dove l'attività normativa (introduzione di leggi), l'attività di accertamento, di valutazione della violazione delle norme e l'attività di attuazione coercitiva del diritto internazionale (di attuazione obbligatoria), all'interno dello stato vengono delegate a degli organi. L'organo legislativo per la produzione di leggi, l'organo esecutivo per l'attuazione coercitiva e l'organo giudiziario per quanto riguarda l'accertamento. Ciò avviene perché noi viviamo in una società molto strutturata, molto complessa.
Struttura gerarchica e decentramento
Questa struttura gerarchica non vale però per la società internazionale; questo comporta che al tipico accentramento delle funzioni all'interno dei singoli stati, si oppone il decentramento della società internazionale, ciò significa che non ci sono degli organi che si occupano delle varie attività. Sono sempre gli stati che si occupano di questo, anche a livello internazionale.
La funzione normativa è esercitata dagli stati attraverso le fonti principali del diritto internazionale: la consuetudine (che è fonte di norme generali che riguardano tutti gli stati e deriva dal loro comportamento, conosciuto come prassi) e gli accordi (contratti tra gli stati e sono fonti di norme particolari, che sono vincolanti solo per gli stati che hanno stipulato quell'accordo).
Per quanto riguarda l'accertamento del diritto, se scoppia una controversia tra gli stati, questa viene risolta attraverso un accordo, che può risolvere direttamente il problema oppure può prevedere l'istituzione di un organo giudiziario che risolva la controversia, ma ciò avviene sempre e solo a discrezione degli stati.
La stessa cosa vale ancora per l'attuazione coercitiva: se viene violato un principio fondamentale del diritto internazionale come il divieto all'uso della forza, cioè se uno stato viene invaso, gli stati si fanno giustizia attraverso l'autotutela.
Accordi e cooperazione internazionale
Oggi però il decentramento assoluto è attenuato dal fatto che gli stati, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale e con la nascita delle Nazioni Unite, hanno iniziato a stipulare degli accordi con i quali si sono obbligati a permettere che certe funzioni siano demandate a determinati organi, a determinate entità, senza che ogni volta sia necessario il consenso da parte degli stati. L'Unione Europea, ad esempio, nasce nel 1950 con degli accordi, i trattati di Roma. Questa organizzazione è stata investita di una serie di poteri normativi molto precisi, previo accordo tra gli stati europei.
L'assenza di una struttura istituzionale della società internazionale si traduce nella sua struttura formalmente paritaria, cioè che gli stati sono tutti formalmente sullo stesso piano. Ciò si traduce nel diritto nel principio di uguaglianza formale, che però non nasconde le profonde disuguaglianze sostanziali in termini di peso economico, peso politico e peso militare che esistono fra i vari stati.
Le fonti del diritto internazionale
Le fonti possono assumere diversi significati: fonti materiali e formali. La fonte materiale è quel fattore che dà l'impulso per la creazione di norme giuridiche ma che di per sé non ha la capacità di produrre diritto; ha bisogno di un procedimento perché quella norma giuridica diventi una norma completa. La fonte in senso materiale può essere quindi un fatto storico o assistere a un crimine.
Le fonti in senso formale sono fatti, atti o procedimenti ai quali un determinato ordinamento giuridico riconosce la capacità di produrre norme giuridiche. La fonte formale è ciò di cui ha bisogno la fonte materiale per diventare regola di condotta.
Nel diritto internazionale, le fonti in senso formale sono:
- La consuetudine: fonte di norme di diritto internazionale generale (le norme prodotte dalla consuetudine sono vincolanti per tutti gli stati);
- L'accordo: fonte di norme particolari (è sempre vincolante per un determinato numero di stati, i quali hanno sottoscritto l'accordo);
- Le fonti previste da accordo: esistono accordi internazionali che stabiliscono che una determinata istituzione è capace di produrre norme giuridiche internazionali che saranno fonti previste da accordo. I regolamenti comunitari, le direttive e le decisioni fanno parte di queste fonti;
- Gli atti giuridici unilaterali: sono fonti di obblighi particolari solo per gli stati che li pongono in essere.
Mezzi sussidiari per la prova e l'interpretazione delle norme
Dalle fonti in senso formale bisogna poi distinguere i cosiddetti mezzi sussidiari per la prova e l'interpretazione delle norme giuridiche: sono stati creati per integrare ciò che mancava nel diritto internazionale e in seguito sono diventati dei principi.
Le fonti in senso formale possono essere distinte anche a seconda del loro scopo:
- Produzione normativa: stabiliscono le modalità per produrre, modificare o estinguere le norme giuridiche, in particolare le regole di condotta;
- Organizzazione: riguardano la formazione di organizzazioni internazionali e sono regole che stabiliscono qual è la struttura e quali sono le funzioni di un'organizzazione internazionale;
- Responsabilità Internazionale: stabiliscono la procedura da seguire in caso di violazione delle regole di condotta e le conseguenze che ne derivano;
- Soluzione delle Controversie.
Articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
Quando si parla di fonti del diritto internazionale si fa riferimento all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che è uno degli organi principali delle Nazioni Unite insieme al consiglio di sicurezza e all'Assemblea Generale, ed è l'organo più importante a livello internazionale per quanto riguarda la soluzione delle controversie. L'art. 38 viene considerato come la norma di riferimento quando si parla di fonti internazionali.
«La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
- a) Le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
- b) La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;
- c) I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- d) Le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche» (è fondamentale per l'evoluzione del diritto internazionale).
Categorie di diritto internazionale
Si può inoltre distinguere le fonti in base ai destinatari, ovvero dei soggetti a cui si rivolgono queste fonti. Il diritto internazionale si può dividere in:
- Diritto internazionale generale: cioè diritti vincolanti per la generalità degli stati (l'esempio più semplice è la consuetudine);
- Diritto internazionale particolare: cioè l'accordo e le fonti previste per l'accordo (poiché è vincolante solo per determinati soggetti).
Esistono però anche le consuetudini particolari (se un comportamento vincola solo determinati stati) e gli accordi aventi portata generale, chiamati accordi di codificazione (sono trattati generali, quindi vincolanti per tutti, che servono a fermare le norme del diritto internazionale, cioè a metterle per iscritto, a codificarle). L'esempio più importante di un accordo di codificazione è la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969; questa convenzione stabilisce in che modo devono essere chiusi i trattati.
Mezzi sussidiari e principi generali
Troviamo anche, in seguito, i mezzi sussidiari per la prova delle norme giuridiche internazionali: fra i quali vanno annoverati la giurisprudenza e la dottrina. La giurisprudenza è rappresentata dalle sentenze dei tribunali mentre la dottrina è formata dalle opinioni dei giuristi in materia di diritto internazionale e possono avere un valore.
Infine tra i mezzi sussidiari (alternativi) per l'interpretazione o l'integrazione delle norme giuridiche internazionali vanno annoverati:
- L'analogia (è una tecnica in base alla quale si applica una norma giuridica per disciplinare una fattispecie che non sarebbe coperta da quella norma giuridica; invece di produrre una nuova norma si valuta se esista già una norma che abbia al suo interno degli elementi che possono corrispondere alla disciplina di quella fattispecie);
- I principi generali del diritto internazionale (principi informatori cui è ispirato l'ordinamento giuridico internazionale. Hanno una funzione sia integrativa che interpretativa e discendono prevalentemente da norme aventi forza cogente);
- I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, che sono però caduti in disuso (principi generali comuni agli ordinamenti interni degli Stati; vi si ricorre per integrare le norme internazionali, es. in materia penale).
La gerarchia delle fonti
Gli studiosi di diritto internazionale si sono a lungo preoccupati di stabilire una gerarchia tra la consuetudine e l'accordo. Secondo una parte della dottrina, tanto la consuetudine quanto l'accordo sono fonti primarie. Questo sulla base di due principi normativi fondamentali dell'ordinamento internazionale: consuetudo est servanda (la consuetudine dev'essere rispettata) e pacta sunt servanda (gli accordi devono essere rispettati). Questi principi sono a formazione spontanea, non hanno origine.
Secondo un'altra parte della dottrina, la sola fonte primaria è la consuetudine internazionale (consuetudo est servanda). In questa prospettiva, la norma pacta sunt servanda è configurata come una norma di fonte consuetudinaria; dunque l'accordo è considerato come fonte secondaria.
Quest'idea è oggi prevalente rispetto alla prima perché, a partire dal secondo dopoguerra, si sono affermate delle norme che hanno un carattere superiore, e sono le cosiddette norme aventi forza cogente; dette anche jus cogens.
A partire dall'affermazione di queste norme, le quali non possono essere mai derogate e che rendono nullo qualsiasi accordo in contrasto con esse, ha cominciato a diffondersi l'idea secondo la quale l'unica vera fonte primaria è la consuetudine, poiché le norme aventi forza cogente sono nate direttamente dalla consuetudine. Un esempio di norma jus cogens è il divieto dell'uso della forza, il principio di autodeterminazione dei popoli, il divieto di genocidio, il divieto di tortura, il divieto di riduzione in schiavitù.
Secondo l'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969): «per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità in...
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