Diritto del turismo
Le fonti
(Il turismo nella Costituzione Italiana; il turismo nell'ordinamento statale: Il Codice del Turismo; i principi generali sulla produzione del diritto in materia turistica; gli ordinamenti regionali. Regioni ed enti locali; Turismo e principi comunitari. Il Trattato di Lisbona; Il turismo nelle fonti internazionali.)
L'organizzazione pubblica del turismo
(Le Istituzioni; Gli strumenti per lo sviluppo del turismo.)
Imprese turistiche
(L'impresa turistica fra diritto pubblico e privato; nozione e disciplina generale; agevolazioni al coordinamento tra imprese turistiche: reti e distretti turistici...; Strutture recettive, definizione e disposizioni comuni; classificazione e tipologie delle strutture recettive alberghiere e paralberghiere; disciplina dei prezzi e vincolo alberghiero...; Le agenzie di viaggio e turismo, fonti e definizioni. Agenzie di viaggio e tour operators; adempimenti amministrativi; requisiti professionali e il direttore tecnico; requisiti finanziari a tutela dell'utente; LA FIAVET).
Agriturismo
Le peculiari caratteristiche territoriali e culturali del nostro Paese conferiscono particolare importanza al turismo, che rappresenta una rilevante voce dell'economia nazionale. È comprensibile l'interesse pubblico per il fenomeno anche dovuto alle sue implicazioni sui canali occupazionali, sulla sicurezza, sull'ordine pubblico, sulla tutela e sulla valorizzazione del territorio, sulla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale. Interessi, tutti, di carattere generale e inevitabilmente attratti nell'orbita dell'azione pubblica.
I poteri pubblici esercitano 3 tipi di funzioni amministrative:
- Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore;
- Promozione del turismo in Italia e all’estero;
- Vigilanza e controllo del comparto.
L'esercizio di questi poteri ha subito dapprima un lento processo di decentramento e, da ultimo, un parziale ripensamento di scelte compiute appena un decennio prima, mediante una opportuna risistemazione della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo in un codice di settore: il codice del turismo. È opportuno procedere con ordine.
Anteriormente alla legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, il testo originario dell'art. 117 Cost., menzionava esplicitamente “turismo ed industria alberghiera” fra le materie di competenza legislativa regionale. Ciascuna regione a statuto ordinario poteva, in particolare, emanare in materia di “turismo ed industria alberghiera” norme legislative, tuttavia nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e sempre che le norme stesse non fossero contrastanti con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni. E queste linee guida erano contenute in leggi cornice o leggi quadro, quale la Legge 17 maggio 1983, n.217 (Legge quadro del turismo), poi, abrogata dalla Legge 29 marzo 2001, n.135 recante la “Riforma della legislazione nazionale del turismo” (ora abrogata dall'art.3, 1 comma, lettera l, d.lgs. 79/2011).
Con la legge di revisione costituzionale n.3/2001, “turismo e impresa alberghiera” non sono più menzionati nella Costituzione fra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (art.117, 3co.). Questa modifica non deve indurre a ritenere cessata la competenza delle regioni a statuto ordinario in materia del turismo: tale competenza è divenuta anzi più ampia portando a compimento quel lento processo di decentramento delle funzioni amministrative in questo settore: il turismo, infatti, risulta ricompreso tra le ccdd. materie residuali o innominate di cui al 4 comma dell'art.117 Cost., in riferimento alle quali la potestà legislativa spetta alle Regioni che possono esercitarla senza il limite della legislazione statale di principio. Le regioni hanno oggi funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento e amministrazione attiva nel settore del turismo.
In questo ambito rientrano, ad esempio:
- Monitoraggio delle tecniche di incentivazione e commercializzazione delle risorse turistiche;
- Riqualificazione delle infrastrutture;
- Iniziative per la promozione turistica dell'immagine unitaria della Regione in Italia e all'estero;
- Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla domanda e all'offerta turistica;
- Definiscono, inoltre, i rapporti con lo Stato che coinvolgono interessi tutelati in materia di turismo: la programmazione per l'erogazione di risorse finanziarie.
Lo Stato ha dovuto, anche dopo il 2001, emanare disposizioni di indirizzo e coordinamento delle politiche turistiche regionali e, talora, di vera e propria regolamentazione della materia. Esemplare il d.p.c.m. 13 settembre 2002 che, per quanto avesse dato attuazione della riforma della legislazione nazionale del turismo, legge 135/2001, di qualche mese anteriore alla legge di revisione costituzionale dell'ottobre 2001, stabiliva anche in seguito a tale data, linee guida di standards minimi delle attività turistiche vincolanti per la legislazione regionale, pur riconoscendo che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale. Al fine di evitare di incorrere in censure di legittimità costituzionale per contrasto all'art.117, 6 comma Costituzione, il decreto recepiva un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, che il Governo centrale si impegnava a recepire senza apportare modifiche unilaterali; il decreto rinviava inoltre ad atti d'intesa tra le sole regioni per la definizione dei criteri inerenti ai diversi settori di cui la materia turistica è composta:
- Standards minimi di attività dei servizi turistici e delle attività delle imprese turistiche;
- Criteri di gestione dei beni demaniali a fini turistici...
Con il d.l. 14 marzo 2005, n.35, conv., con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80, nonché d.p.c.m. 8 settembre 2005; fu istituito il Comitato Nazionale del Turismo, preordinato a assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero: vicenda sulla quale pure si era pronunciata la Consulta, sentenza n.314/2006, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni non coinvolte nella fase di definizione della disciplina relativa all'erezione ed al funzionamento di tale Comitato. L'intervento statale in materia di turismo deve rispettare tre condizioni:
- Essere giustificato;
- Essere proporzionato;
- Essere attuato d'intesa con le Regioni.
Nel rispetto di tali principi statuiti dal giudice delle leggi, è stato emanato il Codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, allegato al d.lgs. 79/2011. Questo codice di settore mira al coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di turismo, sì da garantire al comparto turistico una disciplina segnata da coerenza giuridica, logica e sistematica. Ulteriore finalità è quella di riordinare l'attuale assetto pubblico dell'organizzazione turistica e di assicurare la ripartizione delle risorse statali per settori omogenei con la previsione di incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche.
Il codice del turismo contiene norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo e persegue il dichiarato fine di riordinare, coordinare e integrare le frammentarie disposizioni statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali. Sotto altro profilo si stabilisce che l'intervento legislativo statale, in materia di turismo è altresì consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
- Valorizzazione, sviluppo, competitività a livello interno e internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
- Riordino ed unitarietà dell'offerta turistica italiana (art.2, comma 2, codice del turismo).
Il principio di sussidiarietà va a sostituire il principio del parallelismo; secondo cui dovevano appartenere alle regioni le funzioni relative alle materie di competenza legislativa regionale. Il principio di sussidiarietà secondo cui le funzioni amministrative dovevano essere esercitate dagli enti più prossimi, così maggiormente responsabilizzati dei risultati conseguiti: principio poi accolto dalla legge di revisione costituzionale n.3/2001. Le funzioni amministrative in base a questo principio dovrebbero essere esercitate dai Comuni, salvo che per assicurare l’esercizio unitario siano conferite a regioni province, città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questa evoluzione ha comportato in materia di turismo il conferimento agli enti locali.