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I criteri di assegnazione di risorse economiche, sono ripartiti secondo criteri dettati
oggi dalle regioni: aggregazioni di imprese, consorzi, innovazione tecnologica degli
uffici di ricezione dei turisti.
Le imprese turistiche
La legge di revisione cost. n.3\2001 ha reso il turismo materia di esclusiva
competenza legislativa regionale.
La competenza legislativa regionale però incontra alcuni vincoli:
essi possono discendere da principi costituzionali ed in particolare dalla libertà
• di iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recar danno alla sicurezza o dignità umana.
vi sono, poi, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che si
• specificano nella salvaguardia della libertà di stabilimento delle imprese e della
libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea.
il diritto privato e la pubblica sicurezza sono di competenza dello stato.
•
Per imprenditore turistico si intende chi svolge professionalmente un’attività
economica organizzata al fine di produzione e scambio di beni e servizi.
I requisiti richiesti dal codice civile sono: organizzazione, produttività e la gestione
dell’attività con metodo economico.
Sono IMPRESE TURISTICHE (art.4, 1comma codice del turismo) quelle che
esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti di servizi tra cui gli
stabilimenti balneari, infrastrutture e di esercizi tra cui la somministrazione
concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
L’ impresa turistica ha ad oggetto la produzione di un servizio.
Dal punto di vista delle dimensioni l’imprenditore turistico può essere anche un
piccolo imprenditore e quindi non essendo iscritto nel registro delle imprese non deve
tenere la contabilità.
Condizione per l’ esercizio dell’attività turistica è l’ iscrizione nel registro delle
imprese con il solo scopo di pubblicità e le attribuisce efficacia dichiarativa.
Vi sono anche attività senza scopo di lucro che operano per soddisfare finalità
ricreative, culturali e devo aver ottenuto l’ autorizzazione anche loro.
L'art.4, 3 comma, estende alle imprese turistiche i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l'industria, nei limite previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese e delle risorse finanziarie disponibili.
Questa norma di chiusura rende possibile applicare alle imprese turistiche le
agevolazioni fiscali recentemente previste per le RETI di impresa dall'art.42, comma
2-quater, legge 30 luglio 2010, n.122.
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere
individualmente o collettivamente la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma
comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio
delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una
attività nell'oggetto della propria impresa.
A tali agevolazioni si è da ultimo aggiunta la previsione dei Distretti turistici.
Sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su richiesta
formale degli imprenditori turistici che esercitano la loro attività nei territori costieri.
La delimitazione dei loro confini è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con i comuni interessati, previa conferenza di servizi
obbligatoriamente indetta se richiesta dalle imprese turistiche operanti nei medesimi
territori.
LE STRUTTURE RICETTIVE
Si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle
strutture recettive. L'ambito di attività è stato ampliato dal codice del turismo.
L'attività recettiva comprende:
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e
• a coloro che sono ospitati nella struttura recettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati;
fornitura di giornali, cartoline, francobolli alle persone alloggiate;
• la gestione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo quali piscine, campi
• da tennis, saune...
deve ritenersi consentito vendere direttamente ai propri clienti giri turistici della città.
L’ apertura o il trasferimento di sede delle strutture ricettive deve essere soggetto ad
autorizzazione amministrativa, rilasciata dal sindaco nel comune in cui si stabilisce la
struttura, si stratta di un’ autorizzazione unica perché permette di svolgere più attività.
Se l’attività viene esercitata senza autorizzazione comporta l’ applicazione di sanzioni
amministrative e il sindaco può revocare l’ autorizzazione se il titolare non risulta più
iscritto nel registro delle imprese o non attivi l’attività entro 180 giorni
dall’autorizzazione; o se sospende l’attività per più di 12 mesi. La revoca può
avvenire anche quando i locali non dispongono più dei requisiti stabiliti; in questi casi
il sindaco ordina al titolare dell’autorizzazione la sospensione cautelare
concedendogli un tempo per mettersi in regola.
Le tipologie di strutture ricettive sono:
alberghi, cioè strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria che
• forniscono alloggio ed eventuale vitto ed altri servizi accessori in camere
ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile;
Strutture recettive paralberghiere, motel, villaggi albergo, alberghi diffusi;
• ricettività extralberghiera:
• esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case per ferie, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, residence, gli ostelli per la gioventù, attività
recettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito di attività
agrituristiche, attività recettive in residenze rurali o country house, le
foresterie per turisti, i centri soggiorno studi, le residenze (non alberghiere),
i rifugi escursionistici, i rifugi alpini...
Per quanti concerne i prezzi delle strutture ricettive prima del 1983 vi era un controllo
pubblico particolarmente stringente, in particolare, gli alberghi, le pensioni e le
locande erano assoggettate al regime dei prezzi amministrati, cioè determinati dallo
Stato dopo un consulto con gli operatori del settore.
Poi vi è stato un cambiamento con la libera determinazione dei prezzi dai singoli
operatori turistici che sono comunque obbligati a comunicarli ai comuni per essere
poi pubblicati sull’annuario ufficiale degli alberghi tenuto dall’Enit.
Oggetto del controllo pubblico è oggi la corretta informazione e pubblicità delle
tariffe stabilite dalla struttura; e non più la determinazione del prezzo della struttura
recettiva.
LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Esse costituiscono una species del genus delle imprese turistiche, in quanto esercenti
attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione
intermediazione e gestione di servizi; concorrenti alla formazione dell’offerta
turistica. Sono definite dall'art.18, 1 comma, codice del consumo, come le imprese
turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione,
organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di
prestazione turistica a servizio dei clienti, vuoi nell'assistenza, cuoi nell'accoglienza
dei turisti.
La disciplina delle agenzie di viaggio è di diritto privato perché di tratta di un
rapporto che intercorre tra il cliente e l’agenzia; esse hanno anche una disciplina
pubblicistica dettata dalle regioni contenute nelle leggi regionali
Sul piano della responsabilità civile è imprescindibile distinguere tra attività di
organizzazione e di intermediazione nella vendita di pacchetti di viaggio, dovendosi
attingere alle definizioni di organizzatore di viaggio e intermediario recate dall'art.33,
1 comma, codice del turismo, secondo cui organizzatore è il soggetto che si obbliga
in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici;
intermediario (agenzia di viaggio) è, invece, chi vende o si obbliga a procurare a terzi
verso corrispettivo forfettario pacchetti realizzati da altri o singoli servizi turistici
disaggregati.
Le agenzie di viaggio e turismo sono quelle che organizzano viaggi e soggiorni senza
vendita diretta al pubblico, al pari della agenzie di intermediazione con vendita diretta
al pubblico di viaggi organizzati da altri.
Sono considerate agenzie di viaggio anche le imprese di trasporto che assumono
direttamente l'organizzazione dei viaggi, crociere, gite ed escursioni. Del pari le
imprese che esercitano attività locali e territoriali di noleggio (art.18, 2 comma,
codice del turismo).
Il fulcro della direttiva 82/470/CEE sugli agenti di viaggio consiste nell'obbligo degli
Stati membri di prevedere requisiti professionali, di onorabilità e finanziari per
l'accesso al mercato. La determinazione di tali requisiti è rimessa alle leggi regionali
e delle Province autonome. Si possono stabilire requisiti di onorabilità che devono
essere posseduti dal titolare dell'agenzia e dal direttore tecnico se trattasi di impresa
individuale; nelle società tale possesso va accertato in capo oltre che al direttore
tecnico, al legale rappresentante e, ove richiesto dalla legge, a tutti i componenti del
consiglio d'amministrazione. Maggior rigore è previsto per la qualifica di direttore
tecnico. L'art.20 codice del turismo richiede il possesso di requisiti professionali la
cui specificazione è rimessa ad un regolamento governativo. Ciò al fine di garantire
sostanziale omogeneità ai contenuti e alle modalità delle prove di abilitazione su tutto
il territorio nazionale.
Chi apre un'agenzia deve possedere requisiti finanziari in caso da poter risarcire i
clienti in caso di inadempimento per le obbligazioni assunte.
Oggi vi e’ il deposito cauzionale cioè una polizza assicurativa con un limite stabilito
che assolve al compito di risarcire i consumatori.
Nasce anche il fondo di garanzia ed assicurazione per le ipotesi di fallimento
dell’agenzia questo fondo obbliga l’ agenzia d viaggio ad una responsabilità civile
verso il consumatore
Per poter svolgere quest’attività inoltre è necessario possedere i requisiti di
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