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Il Trattato di Lisbona e l'evoluzione dell'Unione Europea
(CE). Si è tolto il riferimento all' "Economica" perché la Comunità ha acquisito anche compiti diversi, ha ampliato il raggio della sua azione. Questo trattato è importante perché oltre ad aver introdotto delle modifiche nel trattato istitutivo della CEE anche fatto comparire sulla scena l'Unione Europea (UE). La Comunità Europea e l'Unione Europea hanno convissuto fino al TRATTATO DI LISBONA che è stato concluso nel 2007. Gli Stati avevano provato a costruire una Costituzione Europea che però è fallita e il risultato di questo fallimento ha portato ad un rinnovamento dei Trattati e questo aggiornamento è stato fatto con il Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia nel 2008). Con questo Trattato di Lisbona è scomparsa dalla scena la CE e quindi come unica protagonista è rimasta l'UE. Nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) abbiamo sia
disposizioni che indirettamente guardano il turismo e sia disposizioni che direttamente guardano il turismo. Nell'Art. 3 TFUE vengono individuate le materie nelle quali L'Unione Europea ha competenza esclusiva, in queste materie non viene indicato il turismo. L'Art. 4 TFUE individua le materie di competenza concorrenti, ciò significa che in questi ambiti sia l'Unione Europea e sia il legislatore nazionale hanno competenza a confezionare regole. Anche in questo caso non si trova un riferimento esplicito al turismo però ci sono alcuni materie che indirettamente possono interessarlo (es. mercato interno, ambiente, trasporti, sicurezza della salute). Un riferimento esplicito al turismo compare all'Art. 6 TFUE che dice che l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Tra queste azioni oltre alla cultura e all'industria vi è il turismo. Nella versione originaria dellaLa nostra Costituzione, invece, c'era un riferimento esplicito associato a "turismo ed industria alberghiera" previsto nell'Art. 117 Cost. come materia di legislazione concorrente Stato - regioni anche se nel '48 le regioni non avevano rilievo sul piano legislativo. Solo alla fine degli anni '70 le regioni hanno iniziato ad operare.
Questo dato costituzionale (Art. 117) è stato modificato dalla riforma del Titolo V avvenuta nell'ottobre del 2001. Se prima potevamo parlare con riferimento al fenomeno alberghiero di una modestà concorrente ai sensi della riforma sembra che il turismo sia materia di esclusivo appannaggio delle regioni.
Quindi, se prima dell'ottobre 2001 lo Stato aveva potestà legislativa in materia di turismo dopo l'ottobre del 2001 questa potestà l'ha persa.
Diverse sono le disposizioni contenute in leggi dello Stato che interessano la materia turistica in modo diretto e che si sono succedute nel tempo.
queste sono: - Legge 11-12-1910 n° 863 che disciplinava per la prima volta la tassa di soggiorno a carico di chi, per almeno 5 giorni, avesse soggiornato ai fini di cura in località termali; - Legge 31-7-1959 n° 617 che ha istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo. Il turismo era associato alla materia dello spettacolo quasi come se fosse una forma di spettacolo. Quest'ultima legge è importante anche perché si è trascinata fino ai nostri giorni e riguarda le istanze di governo. Il primo passaggio di questa legge è rappresentato da un referendum che si ebbe nel 1993 che eliminò il Ministero del turismo e dello spettacolo in una logica di risparmio di risorse che all'epoca era molto avvertita. La presenza del turismo non era considerato così importante. Dal 1993 in poi non c'è stato un referente vero e proprio che riguardasse il turismo nell'ambito della compagine ministeriale. La gestionedel settore fu allora trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il secondo passaggio di questa legge è rappresentato da un D.P.C.M. del luglio del 2008, siamo dopo la riforma del titolo V della costituzione (2001). Con questo D.P.C.C. venivano delegati ad un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michela Vittoria Brambilla, le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al Sottosegretario Brambilla veniva affidato il compito di fare incursioni nella materia turistica, che era di competenza esclusiva delle Regioni, per far si che gli indirizzi così frammentari e diversi che si andavano affermando a livello regionale potessero trovare un coordinamento a livello centrale. Successivamente con il D.P.R. (dec. pres. repub.) del 8-5-2009 la stessa Brambilla dismetteva la propria qualifica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e assumeva le funzioni di Ministro per il turismo.Turismo mediante un D.P.C.M. del maggio del 2009. Questo DPCM istituì un Ministro per il Turismo con l'obiettivo di promuovere la cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo unitario in questa materia.
Nel 2011 il novello Ministro per il Turismo, Brambilla, partorì quindi il CODICE DEL TURISMO CON DECRETO LEGISLATIVO N° 79 DEL 2011.
La nomina del Ministro del Turismo destò delle perplessità sopratutto quando con la caduta del Governo Berlusconi si ebbe anche un cambiamento di umore politico.
Per quanto riguarda il Turismo, successe che il Ministro per il Turismo perse la carica e la materia turistica ricominciò ad essere affidata a qualche Dipartimento dei Ministeri esistenti.
Nel 2013 con la legge n° 71 si ebbe il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT).
Dopo il 2013 si ebbe una
riorganizzazione del MiBACT, si tratta di una riorganizzazione che tiene conto dell'ingresso del turismo a pieno titolo nell'ambito delle attività del Ministero stesso. Si ebbe una riorganizzazione delle Soprintendenze che oggi disciplinano e regolano l'attività di gestione di siti importanti (Fori Imperiali, Colosseo ecc..). Nel luglio 2018 (siamo nella fase in cui al Governo c'erano i 5 stelle/lega) il turismo viene scorporato dal Ministero per i beni e le attività culturali che torna ad essere MiBAC e viene incorporato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF). Questa proposta è da ancorare al c.d. made in Italy cioè allo sfruttamento a fini economici di alcune eccellenze del nostro Paese. Il made in Italy lo associamo all'enogastronomia e non a caso il turismo lo mettiamo affiliato alle politiche agricole, alimentari e forestali. Dopo la caduta del governo lega/5 stelle e al suo posto subentra ilgoverno 5 stelle/PD e per questo il turismo torna a rientrare nel MiBACT nel settembre 2019.
Si collocano nel periodo antecedente la riforma tre leggi importanti in materia turistica:
- Legge quadro in materia turistica è la legge n° 217 del 1983: recante i principi fondamentali e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- Legge n° 284 del 1991: riguarda la liberalizzazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive del settore turistico.
- Legge n° 135 del marzo del 2001 (precedente la riforma del titolo V che risale a ottobre): è la legge di riforma della legge quadro del 1983. Questa legge da rilievo alla necessità di garantire un livello alto di protezione dei diritti del turista.
Questa legge di marzo del 2001 è importante perché abrogava la precedente legge dell'83 però la abrogava a decorrere dalla data di entrata in vigore di un emanando Decreto.
del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto fissare i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico ed assicurare l'unitarietà del comparto e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche tramite l'identificazione delle tipologie di imprese, l'individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi e di altri parametri. Questo decreto doveva essere emanato di lì a poco ma nell'ottobre del 2001 il titolo V della Costituzione cambiò prima che venisse emanato questo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. LA RIFORMA DEL TITOLO V AFFERMÒ IL PRINCIPIO CHE DICEVA CHE DI TURISMO SI DOVEVANO OCCUPARE SOLO LE REGIONI. Questo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M) comparve il 13-09-2002, quindi a riforma del titolo V già avvenuta. Intanto però le Regioni non erano pronte ad esercitare la potestà legislativa esclusiva loro attribuita.preferirono continuare a prestare ossequio alle previsioni contenute nella norma statale, limitandosi ad emanare leggi di mera risistemazione delle regole vigenti in materia.
Nel D.P.C.M del 2002 si fa riferimento all'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 14 febbraio 2002.
Queste sono le normative statali più significative.
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione al di là del D.P.C.M. del 2002 ci sono state leggi dello stato che in maniera più diretta hanno riguardato il turismo e questo in coerenza con il nuovo dettato costituzionale. Il nuovo dettato costituzionale impedisce allo Stato di rientrare in maniera diretta nella materia. LO STATO CI HA PROVATO IN NUMEROSE OCCASIONI e una di queste volte è individuata nel Codice del turismo, quest'ultimo è il d.lgs. 79/2011, è legge dello Stato che ha addirittura codificato la materia.
da qui il nome.Il testo del decreto legislativo 79/2011 è stato falcidiato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime dal punto di vista costituzionale, per violazione dell'articolo 117, gran parte delle norme contenute in questo decreto.Quindi, per questo, lo Stato ha cercato di infilarsi nella materia turistica.Tuttavia LO STATO DISPONE DI COMPETENZA CONCORRENTE ED ESCLUSIVA IN NUMEROSE MATERIE CHE HANNO UNA VICINANZA CON IL TURISMO e quindi evidente che le regole che lo Stato fa in quei settori finiscono per riverberarsi nella materia.Un esempio di materia di competenza dello Stato è la materia dei beni culturali.La normativa statale in materia di beni culturali, d.lgs. 42/2004, è in qualche modo una normativa che interessa anche il turismo. Nell'ambito di questo decreto l'Art. 115 prevede la gestione anche in forma indiretta, tramite concessione a terzi o affidamento a fondazioni, associazioni o enti di altra natura di beni facenti parteministrazione dei beni culturali e paesaggistici. Questo settore si occupa della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e archeologico del paese. Attraverso la promozione di eventi culturali, mostre, visite guidate e attività didattiche, l'amministrazione dei beni culturali e paesaggistici cerca di favorire la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale italiano da parte dei turisti e dei cittadini. Inoltre, lo Stato si occupa anche della promozione del turismo attraverso la creazione di campagne pubblicitarie e la partecipazione a fiere e eventi internazionali. L'obiettivo è quello di attrarre un numero sempre maggiore di turisti stranieri e di far conoscere le bellezze e le peculiarità del nostro paese. Infine, lo Stato promuove anche la formazione e la professionalizzazione del settore turistico attraverso la creazione di corsi di formazione e l'istituzione di scuole alberghiere e di turismo. L'obiettivo è quello di garantire una qualità elevata dei servizi offerti ai turisti e di favorire lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità. In conclusione, lo Stato svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nello sviluppo del turismo in Italia. Attraverso l'amministrazione dei beni culturali e paesaggistici, la promozione pubblicitaria e la formazione professionale, cerca di valorizzare il patrimonio culturale e naturale del paese e di attrarre un numero sempre maggiore di turisti.