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LAVORO FAMILIARE
Altra tipologia che si discosta dal lavoro subordinato è il cosiddetto lavoro familiare, è sancita all'articolo 230-bis c.c. il quale viene configurato come rapporto di lavoro associativo, la norma riconosce a questo rapporto una sorta di tutele al familiare che presta l'attività lavorativa nell'ambito della famiglia (diritto al mantenimento, la partecipazione agli utili in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto) inoltre tutti i familiari che partecipano al lavoro di impresa hanno diritto di partecipare a tutte le decisioni che riguardano l'impresa stessa, e anche percepire una liquidazione in caso di alienazione dell'azienda oppure di cessazione della prestazione di lavoro.
Vi sono inoltre altri rapporti associativi che non possono essere ricondotti al lavoro subordinato in quanto la causa non è rappresentata dallo scambio tra prestazione e retribuzione, ma si
Possono avvicinare al lavoro subordinato in quanto il lavoratore associato si presenta in una situazione di sottoposizione sociale molto simile a quella del lavoratore subordinato.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Tra questi rapporti associativi vi è anche l'associazione in partecipazione ex articolo 2549 c.c. che disciplina questo contratto definendolo come contratto, con il quale una parte (associante) attribuisce ad un'altra parte (associato) una quota degli utili derivanti dalla gestione della sua impresa o della gestione di singolo affare verso il corrispettivo di un determinato apporto. Quindi l'associato apporta all'impresa dell'associante il quale compensa questo apporto con una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'impresa o derivanti dalla gestione di un singolo affare.
L'apporto dell'associato può consistere sia in beni mobili che beni immobili ma può consistere anche in un'attività lavorativa.
all'interno dell'organizzazione dell'associante. Quindi l'associato svolge attività lavorativa nell'organizzazione imprenditoriale dell'associante, il quale come corrispettivo gli attribuisce una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'impresa, e una quota degli utili derivanti dalla gestione di un singolo affare. L'associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa è un contratto che è stato utilizzato in alternativa alla Costituzione di un rapporto di un lavoro subordinato o anche al rapporto di un lavoro autonomo. I committenti, infine, che sceglievano questa tipologia di contratto anziché un rapporto di lavoro subordinato, evitavano di applicare tutte quelle tutele per non incorrere nella rigidità della normativa lavoristica, oltre che in termini di guadagno. Questo istituto è stato spesso utilizzato per aggirare la normativa di tutela dettata per il lavoro subordinato, per cui spessoVeniva applicato un contratto di associazione in partecipazione con apporto di attività lavorative per simulare un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio. Al momento della cessazione del contratto, gli associanti si rivolgevano al giudice per accertare la natura subordinata del lavoro e per vedersi riconoscere tutta quella serie di diritti che scaturivano dall'applicazione dello statuto protettivo del lavoratore subordinato (il pagamento delle differenze retributive, i contributi previdenziali etc.) in virtù dell'accertamento della natura subordinata del rapporto.
Il Jobs Act ha abrogato il contratto di associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa, quindi la stessa sorte del lavoro a progetto è toccata all'associazione in partecipazione di attività lavorativa, in quanto il Jobs Act ha tentato di promuovere il lavoro subordinato e quindi di conseguenza ha abrogato una parte dell'articolo 2549 c.c. rimane.
comunque salva l'associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa, aggiungendo che l'apporto dell'associato non può consistere più in attività lavorativa in beni strumentali, beni mobili, beni immobili, ecc. La decisione del Legislatore è stata dettata dall'esigenza di evitare l'uso fraudolento di questo contratto, e della stessa ratio e la stessa opzione di politica del diritto che il Legislatore ha perseguito attraverso l'abrogazione del lavoro a progetto. Lavoro in cooperativa alla luce dei rapporti di lavoro associativi, si fa spunto al lavoro dei soci nell'ambito delle cooperative di produzione lavoro, in quanto la prestazione di lavoro viene resa all'interno di società cooperative che sono costituite allo scopo di svolgere un'attività economica organizzata per il mercato, attraverso l'utilizzazione del lavoro dei soci. La mutualità, infatti, è elemento tipico delle cooperative.cooperative nonché la capacità di fornire ai soci beni e servizi, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che si trovano sul mercato, ottenendo così un vantaggio economico diretto in termini di risparmio di spesa per beni e servizi oppure, una maggiore remunerazione del proprio lavoro.
A tale fattispecie associativa, il socio della cooperativa, è titolare di un doppio rapporto, nel senso che è titolare del rapporto associativo e del rapporto di lavoro. È chiaro che a seguito del rapporto associativo ha tutta una serie di diritti in quanto i soci per loro natura concorrono nella gestione dell'impresa, partecipano alle decisioni che riguardano le scelte strategiche della cooperativa, contribuiscono alla gestione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.
Secondo la legge 142 del 2001 che disciplina il rapporto di lavoro dei soci lavoratori di attività cooperativa,
- A norma dell'articolo 1 della legge 142/2001 si stabilisce che, il socio di cooperativa, è titolare di un duplicerapporto (rapporto associativo e rapporto di lavoro) e, che il rapporto di lavoro non ha una forma rigida, può essere:
- forma subordinata;
- forma autonoma;
- (ad esempio lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) in qualsiasi altra forma.
È evidente tra l'altro che, il rapporto che si costituisce con il socio vengono riconosciute tutte le diverse, perché in caso di soci lavoratori subordinati si applica tutta la legge 300/70 (statuto dei lavoratori) a eccezione dell'articolo 18 (modificata della riforma Fornero) che riguarda i licenziamenti individuali nelle imprese con più di 15 dipendenti.
Se i soci lavoratori, sono assunti con contratto di lavoro subordinato, viene
altruieterodirezionedirettive.Tale criterio non sussiste nel rapporto di lavoro autonomo dove manca appunto il vincolo dellaa tal proposito viene definito l'art. 2222 che definisce (il contratto di opere).subordinazioneIl codice non ci dà alcuna indicazione circa l'origine e la natura contrattuale o meno del rapporto di lavoroquindi, l'origine al di là del fatto che il c.c. non ci dà indicazioni come in proposito, c'è una peculiarità per quanto riguarda il contratto di lavoro: che è l'esecuzione del contratto e la concreta attuazione delleobbligazioni che ne scaturiscono l'attuazione dell'obbligazione del lavoratore, dell'obbligazione del datore 19cioè della prestazione, della retribuzione.Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, no lo scambio tra prestazione e retribuzionesebbene l'esecuzione del contratto di lavoro è la concreta attuazione delle
prestazione e la retribuzione sono generalmente stabilite dalla legge e non possono essere negoziate autonomamente dalle parti contraenti.