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(Privato)

Diritto del Rapporto di lavoro

1. PROFILI STORICI

il diritto del lavoro si articola in tre categorie:

• il diritto del rapporto individuale del lavoro;

• il diritto sindacale;

• il diritto della sicurezza sociale. riconosciuto a livello Costituzionale e disciplinato in funzione

Il diritto del rapporto individuale del lavoro,

protettiva del lavoratore, regola i diritti e gli obblighi interconnessi ad un rapporto di lavoro ossia il singolo

lavoratore contrapposto al singolo datore di lavoro.

Già a partire dal 1800, il diritto del lavoro, ha subito un'evoluzione attraverso alcune fasi:

quando le leggi in materia lavoristica avevano carattere eccezionale

1) la fase della legislazione sociale:

rispetto al diritto privato comune. Il codice del 1865 infatti non disciplinava il contratto di lavoro subordinato

prevedeva genericamente, la locazione delle opere e la locazione dei servizi.

Quindi la regolamentazione del rapporto di lavoro, era regolato esclusivamente dall'autonomia contrattuale

delle parti.

Con l'aggravarsi della questione sociale, in tutta Europa si pensò di intervenire in alcuni aspetti più gravosi

delle condizioni di lavoro, attraverso ovvero attraverso norme caratterizzate da finalità

la legislazione sociale,

meramente protettive e chiaramente eccezionali rispetto al diritto comune. Pertanto, il rapporto di lavoro ha

iniziato ad avere una regolamentazione giuridica solo a partire dalla fine del XIX secolo, contestualmente

all'emancipazione delle classi lavoratrici e come risposta alla questione sociale sorta in seguito alla rivoluzione

industriale. La rivoluzione industriale inoltre determinò tutta una serie di trasformazioni in campo produttivo

ma soprattutto l'industrializzazione della società, ma anche il passaggio da un'economia agricola ad

un'economia industriale caratterizzata appunto dall'uso esclusivo delle macchine, ma soprattutto

l'aggregazione nelle fabbriche di masse di lavoratori.

della legislazione sociale, era proprio quello di tutelare il lavoratore ovvero di dettare norme per

- L'obiettivo

proteggere il lavoratore quale parte economicamente e socialmente debole del rapporto di lavoro.

Infatti, le prime leggi speciali si ponevano come obiettivo, quello di tutelare le donne e ragazzi, contro lo

sfruttamento del loro lavoro, nonché tutelare l'infortunio dei lavoratori.

L'emancipazione delle classi lavoratrici subalterne, hanno posto proprio la necessità di dettare una

regolamentazione specifica del rapporto di lavoro, cioè il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, per evitare

appunto forme di sfruttamento ma soprattutto di disciplinare anche le condizioni dello scambio sottese al

lavoro ossia prestazione contro corrispettivo-retribuzione, lo stato inoltre intervenne anche in un ambito che

prima era considerato di natura essenzialmente privata.

Lo Stato, pertanto, interviene dettando alcune norme per garantire alcune tutele minime dei lavoratori sia in

materia di infortuni sui luoghi di lavoro che, di igiene sui luoghi di lavoro e orario di lavoro.

Da questa prima fase, il diritto del lavoro, ha avuto un'evoluzione importante: cioè, quella di mediare alle

contrapposte istanze-esigenze della produzione da un lato, e tutela dei lavoratori dall'altro, è giunta ha

garantire attraverso una serie di norme inderogabili la libertà e la dignità dei lavoratori, rispetto all'obiettivo

iniziale che era quello di mediare le esigenze contrapposte tra datori di lavoro e lavoratore nonché l'esigenza

della produzione e quella dei lavoratori, il diritto del lavoro è arrivato a garantire appunto, la dignità e la libertà

dei lavoratori.

È evidente quindi, che di fronte al diritto comune dei privati, si collocavano queste nuove disposizioni di legge

che furono definite legislazione di classe, perché era finalizzata ad aumentare le condizioni economiche sociali

della classe operaia cioè, di coloro che svolgevano il lavoro manuale nelle fabbriche, in quanto era una classe

socialmente e contrattualmente debole rispetto alla classe imprenditoriale.

A disciplinare questa fase non vi era solo la legislazione sociale bensì anche i contratti collettivi che ponevano

appunto l'esigenza di tutelare gli interessi di classe dei lavoratori i quali, venivano diffusi a livello locale e 2

aziendale, e miravano appunto a garantire condizioni economiche più elevate rispetto a quelle previste dalla

legge.

Inoltre, furono istituiti anche dei collegi dei con legge del 1893 n. 295 che istituiva appunto questi

probiviri

collegi che avevano una funzione conciliativa ossia quella di conciliare eventuali controversie tra datori di

lavoro e i lavoratori. Avevano funzione conciliativa in quanto, non c'erano norme di legge che potevano

appunto essere applicate al contratto di lavoro, quindi, le controversie sul rapporto di lavoro, venivano

appunto decisi dai medesimi collegi secondo equità.

Nella seconda fase, che inizia nel 1942, si parla

2) dell'incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del

cioè nell'ambito del codice civile.

diritto privato,

Nel Codice Civile del 42 infatti veniva incorporato il diritto del lavoro. Secondo la dottrina, l'incorporazione è

realizzata secondo la tecnica legislativa, escludendo l'incorporazione dei principi, che il diritto del lavoro

conserva tutt'ora una sua autonomia a livello dei principi soprattutto quella della tutela del contraente debole.

La fase dell'incorporazione è stata preceduta dalla legge sull'impiego privato l. n. 1825/1924, con questa legge

il Legislatore ha dovuto fornire, agli impiegati privati che erano poco sindacalizzati, i quali godevano di una

scarsa tutela sul piano collettivo, uno statuto giuridico più organico, simile a quello di impiegati pubblici.

era quello di pianificare i trattamenti degli impiegati del settore privato uguale a quelli degli

- L'obiettivo

impiegati pubblici.

Questa legge sull'impiego privato ha gettato le basi di quelli che sono i principi che sono stati recepiti

nell'ambito del codice del 42.

In seguito a questa incorporazione del diritto del lavoro nel codice civile, si ha la giuridificazione del contratto

collettivo, in quanto divenne fonte del diritto, (grazie appunto alla competenza della potestà normativa

anche se nasce come contratto di diritto privato il Concordati di tariffa fondato

attribuita dei sindacati), cd.

sostanzialmente sull'adesione volontaria dei singoli lavoratori e dei singoli imprenditori, concordato di tariffa

perché, era quello di fissare i minimi di trattamento economico spettante ai lavoratori.

Contestualmente il contratto collettivo diviene pubblico nel periodo fascista ossia in quello corporativo,

pertanto, il contratto collettivo veniva stipulato, da enti di diritto pubblico e quindi contratto collettivo con

efficacia e inderogabile dal contratto individuale.

erga omnes

Nella terza fase, quella i principi fondamentali del diritto

3) della costituzionalizzazione del diritto del lavoro,

del lavoro vengono garantiti a livello costituzionale. Inoltre, la dottrina statuisce che, il diritto del lavoro è il

rapporto inter privato più importante riconosciuto a livello costituzionale.

In questa fase, la Costituzione, riconosce la tutela del lavoratore come soggetto debole, la quale viene posta

a fondamento della Costituzione, il lavoratore quindi, viene considerato sia come singolo appartenente ad

una determinata categoria o classe sociale, sia come cittadino.

Difatti, la Costituzione, mette a disposizione molteplici norme che interessano il diritto del lavoro si pensi ad

esempio, il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 36 in materia di retribuzione,

l'articolo 37 in materia di parità di trattamento, articolo 38 in materia di sicurezza sociale, l'articolo 39 che

riguarda il contratto collettivo di diritto comune, l'articolo 40 che riguarda il diritto di sciopero.

Il minimo comune denominatore di queste norme è proprio la rilevanza alla posizione di sottoposizione

sociale del lavoratore, sia come cittadino, sia come persona implicata nel rapporto di lavoro dipendente.

La Costituzione, quindi, prefigura un diverso equilibrio tra capitale e lavoro, in quanto riconosce il valore del

lavoro quale mezzo insostituibile di sostentamento ex art. 41, II co. Cost. ossia tutti quei limiti che bisogna

porre alla libertà di iniziativa economica privata per tutelare la libertà, la sicurezza e la dignità dei lavoratori.

Inoltre, vi sono successive fasi che richiamano il concetto di lavoro ovvero:

a questa fase si dà vita all'evoluzione del diritto del lavoro, perché vengono

4) La fase post costituzionale,

emanate molte leggi fondamentali in materia lavoristica, e l'obiettivo del Legislatore è duplice: da un lato

integrare le norme del Codice Civilein quanto esso contiene alcune norme in materia di lavoro, ma anche a

perfezionare la tutela minimale del lavoratore inteso come soggetto contrattualmente debole.

Vengono emanate inoltre leggi in materia di collocamento come intermediazione tra domanda e offerta di

lavoro, la prima legge in materia di contratto a tempo indeterminato, la prima legge in materia di lavoro a

domicilio; dall'altro una tutela a garantire una dignità sociale del lavoratore che non sia limitata alle condizioni

minime di trattamento. 3

Inoltre, viene emanata la prima legge in materia di licenziamenti individuali l. 604/1966, cioè una legge che

riconosce il potere del datore di lavoro di licenziare un lavoratore, solo in presenza di un giustificato motivo

soggettivo o oggettivo, introduce il cosiddetto principio di causalità del licenziamento, ossia l'obbligo di

giustificare un licenziamento.

Infine, negli anni 70 viene emanato lo statuto dei lavoratori con l. 300/1970, questa prospettiva di

ampliamento rafforzamento della tutela del lavoratore come contraente debole rientrano anche la cosiddetta

legislazione promozionale (cioè lo statuto dei lavoratori) che sostiene, promuove l'attività sindacale e la

contrattazione collettiva.

dello statuto dei lavoratori è proprio quello di dare cittadinanza ai diritti costituzionali anche

- L'obiettivo

all'interno dei luoghi di lavoro.

La quinta fase che va dal 1975 in poi, è legata alle trasformazioni del sistema produttivo e quindi

5)

all'evoluzione del mercato del lavoro. La dottrina in questa fase descrive la legislazione dell'emergenza e

diritto del lavoro nella crisi, in quanto l'obiettivo era proprio quello di difendere e garantire un momento del

tasso di occupazione dei livelli occupazionali favorendo anche l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani

attraverso la diffusione dei cd. in primis il contratto a tempo indeterminato, ma anche

Contratti flessibili

tentare di regolamentare arginare quelli che sono gli effetti delle crisi aziendali e delle ristrutturazioni

aziendali sui rapporti di lavoro.

In questo periodo si sviluppano tre tendenze:

La prima è la del diritto del lavoro, dove compare un terzo attore che partecipa al dialogo

triangolarizzazione

sociale, ai protocolli è sostanzialmente una terza parte negoziale, cioè il governo che interviene nella

contrattazione ovvero impiega nella contrattazione delle risorse (finanziarie, normative) o risorse

proprie

assumendo degli impegni politici a favore delle parti sociali, cioè nasce sostanzialmente la

simboliche,

concertazione, in questo caso il governo diventa parte attiva di questi protocolli (protocollo ulteriore

Scotti),

tendenza è la moltiplicazione dei tipi di rapporto, cioè si assiste ad una proliferazione della domanda di lavoro

secondo coordinate flessibili, non solo di tempo ma anche di intensità di autonomia.

A quello che è il lavoro subordinato standard a tempo pieno e indeterminato, si affianca il lavoro subordinato,

il lavoro in cooperativa, il lavoro tempo determinato, il part-time, quindi si assiste ad una evoluzione anche

nelle tipologie contrattuali che non sono più concentrate nel lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato,

ma altre tipologie che rispondono a esigenze di flessibilità delle imprese.

In ultimo la de regolamentazione del diritto del lavoro, perché viene ampliato lo spazio affidato all'autonomia

privata, per cui si passa da una disciplina protettiva rigida in quanto ex lege perché contenuta nella legge, a

disciplina flessibile attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva che deroga ai principi fissati dalla legge.

Si parla di garantismo flessibile in quanto, negli anni 80 il connotato stabile del diritto del lavoro diviene la

flessibilità delle condizioni di lavoro, la flessibilità dell'occupazione, oltre che la funzione tradizionale del

diritto del lavoro, cioè di garanzia del lavoratore anche attraverso l'azione del sindacato. Quindi garantismo

flessibile, per accertare l'equilibrio tra la flessibilità organizzativa proveniente dalle imprese, senza negare

ovviamente l'obiettivo principale del diritto del lavoro cioè la tutela individuale e collettiva del lavoratore.

è una fase in cui si sviluppa la pregressa politica del diritto del lavoro, cioè si sviluppano gli

6) La sesta fase,

accordi di concertazione tra il governo e le parti sociali (viene istituito il protocollo del 23 luglio del 1993 che

regola la disciplina dei contratti collettivi di prime di secondo livello cioè struttura, il rapporto tra i livelli)

è quello di intervenire per snellire burocraticamente il mercato del lavoro (viene

- L'obiettivo emanata la

prima legge in materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali l. 146/90, viene emanata la prima legge in

materia di licenziamenti collettivi l. 293/91, viene emanata una riforma importante in materia di collocamento,

ma anche quello di rafforzare alcuni istituti nel sistema delle tutele del rapporto di

il D.Lgvo 469/1997 etc.)

lavoro per tutelare il lavoratore ed i suoi diritti fondamentali, (si pensi ad esempio alla riforma del

collocamento obbligatorio dei soggetti disabili, legge in materia di tutela della privacy, il D.Lgvo626/94 in

materia di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.)

Inoltre, Negli anni 90 il Legislatore punta a ricondurre la disciplina del rapporto alle dipendenze

delle pubbliche amministrazioni nell'area del diritto privato che fino a quel momento la medesima

disciplina era regolata dal diritto pubblico, da legge e atti amministrativi. Inoltre, venne

riconosciuto anche un sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico. 4

La settima fase che va dal 2001 al 2006, questa è una

7) fase produttiva dal punto di vista delle leggi di

una prima riforma è quella del titolo V della Costituzione (riforma federalista) che è stata attuata con

riforma,

la legge 3/2001 che introduce il federalismo legislativo, in quanto questa legge ha modificato l'articolo 117

della Costituzione, che distingue quelle materie che sono di competenza esclusiva dello Stato e quelle materie

che sono di concorrente Stato-regioni.

Tra le materie di concorrente Stato-regioni rientra anche l'istruzione e la formazione professionale, la tutela

e la sicurezza del lavoro, la previdenza complementare integrativa, tematiche che sono attinenti al diritto del

lavoro.

Nel 2001 rientra anche la cosiddetta riforma (Biagi), questa riforma è partita dalla pubblicazione di un libro,

(bianco sul mercato del lavoro) con il quale si è puntato anzitutto a liberalizzare il mercato del lavoro, nel

senso di consentire l'ingresso anche agli operatori privati, in quanto, prima la gestione di intermediazione tra

domanda e offerta era solo di competenza pubblica.

Invece a partire dal governo Berlusconi viene sancita la caduta del monopolio pubblico del collocamento e

vengono inaugurate delle nuove forme di coordinamento tra pubblico e privato, proprio nella gestione della

fase dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Viene inoltre rivalutata l'autonomia individuale rispetto all'autonomia collettiva, quindi si attribuisce

maggiore spazio all'autonomia individuale, riducendo lo spazio di manovra dei contratti collettivi,

sostanzialmente si attribuiscono maggiori spazi di flessibilità al datore di lavoro in quanto, in un contratto

individuale la parte che detta le regole è il datore di lavoro, il lavoratore è solo quello che le accetta.

Infine, si provano a superare tutti quei vincoli derivanti dal precedente sistema di concertazione sociale.

L'attuazione del programma del libro bianco e avvenuta anzitutto con la riforma del contratto a tempo

determinato e la riforma dell'orario di lavoro.

La più importante riforma della storia del diritto del lavoro e avvenuta con il D.Lgvo 276/2003.

I concetti fondamentali di questa riforma sono state: la liberalizzazione del mercato del lavoro nel senso di

aprire il mercato del lavoro anche agli operatori privati in quanto, prima la domanda relativa alla domanda e

offerta era prettamente di competenza pubblica, con questa riforma quindi, con la cd. Riforma Biagi, è stato

creato un sistema di gestione della domanda e offerta di lavoro, basato sulla collaborazione tra operatori

pubblici e privati, cioè di dare ampia facoltà (liberalizzare) anche agli operatori privati di poter intervenire

nella gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nei provvedimenti di questo periodo viene attribuito ampio spazio alla contrattazione individuale, cioè

sostanzialmente a quelle che sono le scelte operate dal datore di lavoro rispetto a quello riconosciuto alla

contrattazione collettiva che vede limitato il proprio raggio d'azione; ed il superamento dei vincoli derivanti

dal precedente sistema di concertazione sociale.

L'attuazione di questo programma e avvenuto in una primissima fase con la riforma del contratto a termine

e con la riforma dell'orario di lavoro.

Infine il D.Lgvo276/2003 contenente la riforma del mercato del lavoro, ha puntato agli obiettivi appunto quelli

di liberalizzare l'attività di mediazione quindi aprire ai priva

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cristian.lam1983 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Pasquarella Valentina.
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