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DISCIPLINA.
co. 1, sancisce il divieto di modifica del paesaggio senza previa
autorizzazione paesaggistica: “ I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo
di immobili ed aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi
”.
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione
co. 2, sancisce l’obbligo di richiesta dell’autorizzazione e il
divieto dell’avvio dei lavori in mancanza della stessa: “ I soggetti di cui al
comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed
”.
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione
*
co. 5 ( ), la COMPETENZA è mantenuta in capo alle Regioni:
“ ”. Lo Stato non
Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione
tiene conto dell’art. 118 Cost. che attribuisce le funzioni
amministrative ai Comuni, perché non li ritiene in grado di giusta
competenza in materia paesaggistica - ambientale; né tantomeno le
attribuisce alle Province perché solo alcune di esse, e non tutte,
dispongono degli strumenti adeguati ad una giusta tutela.
co. 6, la Regione può trattenere la competenza oppure può
trasferirla, per i rispettivi territori, a Province agli enti locali “in
forma associata” o a Comuni. Questo purché tali enti garantiscano
delle condizioni: cioè dispongano di strutture tecnico-scientifiche di
livello adeguato e sia garantita la differenziazione tra l’attività di
tutela paesaggistica e l’attività urbanistico - edilizia. “ La regione esercita
la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate
competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne
l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a
comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare
un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione
tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
”
urbanistico-edilizia 48
*
( ) co. 5, lo Stato dove lo collochiamo? La natura del parere
dello Stato del 2004 viene modificata nel 2006 e nel 2008. Il suo
parere di controllo viene trasformato in potere consultivo (di rilascio
di pareri) che precede il provvedimento finale. Si tratta oggi di un
parere VINCOLANTE: “
Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
” salvo per quanto
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge
disposto dall’art. 143, commi 4 e 5. -> Il Codice sancisce l’esistenza
del parere vincolante dello Stato, ma in quest’ultimo articolo
prevede un meccanismo che rende questo parere (da vincolante)
“obbligatorio” in presenza di determinate condizioni:
- Quando il piano disciplini vincoli rivestiti di prescrizioni d’uso e di molti
parametri da rispettare
- Quando il Ministero abbia verificato l’adeguatezza degli strumenti
urbanistici alle nuove prescrizioni del piano 49
PROCEDIMENTO.
Abbiamo detto che la competenza è regionale.
Cosa fa, quindi, la Regione quando riceve un’istanza di
autorizzazione paesaggistica?
1) Entro 40 giorni è chiamata ad accertare e valutare la
compatibilità paesaggistica: cioè confronta l’istanza di
autorizzazione con il piano paesaggistico e con le prescrizioni
d’uso presenti nel vincolo.
2) Fatto ciò predispone una relazione tecnica illustrativa
(che possiamo chiamare “proposta di decisione”).
3) Inoltre, dovrà chiedere un parere al proprio interno, cioè alla
Commissione Locale per il paesaggio.
4) Dopo questi 40 giorni, la “proposta” passa alla
Soprintendenza, che rilascia un proprio parere nei
successivi 45 giorni: si tratta di un parere di MERITO,
relativamente alla compatibilità paesaggistica.
Se questi 45 giorni decorrono invano, senza parere della
Sovrintendenza, cosa succede? Il procedimento si arresta?
La questione è stata risolta dall’art. 16 della L. 241/ 1990 che
disciplina l’attività consultiva:
co. 2, “
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del
parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente
” Disciplina la materia dei pareri affermando che,
comma.
decorso il termine, i pareri divengono accantonabili;
co. 3, “
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
” la regola principale, di
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini 50
cui al co. 2, non vale per alcune delicate materie, tra cui
quella paesaggistico – ambientale.
Quindi, secondo questa regola, i pareri in materia di paesaggio NON
possono essere accantonati.
5) Ma il legislatore è intervenuto con un’ECCEZIONE a tale regola,
affermando che, qualora questi 45 giorni decorrano,
l’amministrazione competente possa prescindere dal parere
Conferenza di Servizi
della Soprintendenza ed indire una
per ottenere un parere. “ Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo
del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia
”
entro il termine perentorio di quindici giorni.
6) Nei successivi 20 giorni dal parere (della Soprintendenza),
l’amministrazione competente deciderà se rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica o negarla, dando
precedente preavviso di diniego (per dare la possibilità di un
nuovo contraddittorio che dura 10 giorni). “ Entro venti giorni dalla
ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme
”. Se questi
oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo
20 giorni decorrono senza che l’amministrazione si sia
pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione
paesaggistica “ in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento
”, mentre qualora sia direttamente la Regione ad
della richiesta
essere inadempiente, “ la richiesta del rilascio in via sostitutiva è
”.
presentata DIRETTAMENTE al soprintendente
Scatta, quindi, un potere sostitutivo.
EFFICACIA.
Il provvedimento finale, nel momento in cui viene adottato, è già
efficace, ma deve essere NOTIFICATO.
Ma questo provvedimento di autorizzazione paesaggistica acquista
pienamente efficacia solo dopo la decorrenza di altri 30
51
giorni dalla sua adozione e notificazione: l’interessato deve
attendere un altro mese per procedere ai lavori.
Perché?
L’amministrazione che ha emesso il provvedimento finale deve
avere il tempo di trasmetterlo a tutti gli enti locali e di pubblicarlo
sul sito della Regione perché tutti ne vengano a conoscenza. Questo
fa sì che possano esserci nuove ed eventuali contestazioni.
Decorso quest’ultimo mese, l’atto acquista efficacia per 5 anni,
quindi si tratta sempre e comunque di un’efficacia limitata nel
tempo.
SANATORIA.
La SANATORIA è un atto amministrativo che “sana” e supera
l’abuso effettuato, quando si è edificato senza il titolo abilitativo. La
più nota è la “sanatoria edilizia” (concetto diverso è il “condono”).
È possibile una sanatoria paesaggistica?
Il Codice del 2004 ha espresso un DIVIETO ASSOLUTO di sanatoria
paesaggistica.
Ma la Legge Finanziaria n. 380 del dicembre 2004 ha
introdotto una deroga a questo divieto, rendendo possibile, a
determinate condizioni, l’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
POSTUMA.
Questa legge verrà recepita nel Codice nel 2006, all’art. 146:
l’autorizzazione in sanatoria può essere rilasciata solo nei casi
sanciti dall’art. 167, co. 4 e cioè quando:
- La modifica non ha provocato un aumento di volumetria ( se, ad esempio,
);
rifaccio il tetto
- Se si sono impiegati materiali in conformità con l’autorizzazione
paesaggistica; quindi se li utilizzo l’autorizzazione può essere sanata;
- Se si sono svolte opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.
sanabili
Sono questi i casi “ ”, considerati tali purché ci sia una
pronuncia di conformità paesaggistica dalla stessa
amministrazione che rilascia l’autorizzazione: “ Il proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione
del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
52
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”.
Si tratta di un accertamento della conformità “ex post”.
Ma anche se viene accertata la conformità paesaggistica,
c’è da pagare una sanzione pecuniaria: “ Qualora venga accertata
la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento