DIRITTO DEL
PAESAGGIO E
DELL’AMBIENTE 1
MODULO A:
DIRITTO DEL
PAESAGGIO. 2
Introduzione.
PAESAGGIO
Il termine nasce dal francese ed, inizialmente,
simboleggiava il paesaggio visto dai pittori; quindi “paesaggio” era
inteso come rappresentazione.
Ma il termine è anche significativo di bello e, soprattutto, è anche
storia perché ha valenza antropologica, quindi significativo della
storia dell’uomo.
Cos’è, invece, il paesaggio per il giurista?
Sicuramente è tutela (del paesaggio).
Riforma del Titolo V della Costituzione
Con la , cambiano i rapporti
tra Stato e Regioni, in quanto viene modificato l’elenco delle
materie ripartite tra questi in base ad una nuova attribuzione della
loro potestà legislativa.
L’art. 117 Cost. qualifica tre tipi di potestà:
1) Potestà legislativa esclusiva statale in cui rientra la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema.
2) Potestà legislativa concorrente in cui rientra il governo del
territorio.
3) Potestà legislativa residuale in cui rientrano tutte le
materie c.d. “innominate” che vengono assegnate alle Regioni.
In prospettiva a questa ripartizione legislativa, in merito alla
materia paesaggistica ed alla sua attribuzione, sono sorte ben 4
tesi, per poi, solo dopo, giungere ad un’unica soluzione.
1° TESI
Il termine “paesaggio” non è nominato espressamente nell’art. 117,
quindi lo si fa rientrare nel 4° co. dell’articolo, quello della potestà
residuale
legislativa .
2° TESI 3
Non è necessario scrivere in modo esplicito “paesaggio” perché
beni culturali,
questo rientra direttamente tra i quindi è assegnato
esclusiva
alla potestà legislativa statale.
3° TESI
Non è vero che il paesaggio rientra tra i beni culturali, ma è più
all’ambiente,
corretto accostarlo facendolo sempre rientrare nella
esclusiva
potestà legislativa .
4° TESI
Il paesaggio è territorio e, anche se è un territorio molto particolare,
diritto urbanistico,
deve occuparsene il che oggi rientra nel governo
del territorio, assegnandolo quindi alla potestà legislativa
concorrente .
La soluzione a tutto questo è stata trovata nel 2004, quando lo
D.Lgs. 22 gennaio n.42,
Stato, con ha adottato il Codice dei Beni
Culturali e del paesaggio.
È stata, di fatto, adottata la tesi che accosta il paesaggio ai beni
potestà legislativa
culturali, riconducendo la materia alla
esclusiva dello Stato .
…………………………………
Noi studieremo: quali sono i beni paesaggistici, quali sono i soggetti e quali sono gli strumenti
di tutela adoperati.
La materia è alquanto interessante, anche perché il paesaggio nonostante sia
l’oggetto che circonda il nostro “vivere”, è stato sempre al centro di incredibili
modifiche e deturpazioni.
Fino agli anni ‘80 non è esistito alcun limite paesaggistico (che nascerà solo nel 1985)
ed, infatti, tante sono state precedentemente le costruzioni e le cementazioni.
Addirittura, neanche le coste ed i boschi erano visti come “patrimonio culturale”.
………………………………………..
4
Ma chi è che esercita gli strumenti di tutela? E chi è l’addetto a consegnare le
autorizzazioni paesaggistiche? Chi decide se un palazzo può essere modificato?
Chi decide se una costruzione deturpa il territorio?
Sono le Regioni o è lo Stato?
Solo leggendo l’art. 118 Cost. possiamo trovare una risposta.
funzioni amministrative
L’articolo preso ad esame tratta le c.d. ,
assegnandole in primis ai Comuni e, in via secondaria, cioè qualora
questi non siano in grado di assicurarne l’esercizio unitario, le
conferisce alle Province, alla Città Metropolitane, alle Regioni, ed
principi di sussidiarietà,
infine anche allo Stato, sulla base dei
differenziazione e adeguatezza.
Qualche anno fa, l’unico competente in materia era lo Stato con le
sue Soprintendenze. Dagli anni ’70 in poi, con la nascita delle
Regioni, lo Stato ha dovuto decidere se trattenere tale competenza
o delegarla ad esse.
La soluzione a questo nuovo punto è stata trovata dividendo le
competenze:
Per quel che riguarda i BENI CULTURALI, la competenza è
o rimasta esclusivamente dello Stato, che, con le sue
Soprintendenze, è l’unico ad avere gli strumenti e gli uffici
necessari ad occuparsene, valutare e decidere (strumenti che
le Regioni, invece, non hanno).
Per quel che riguarda il PAESAGGIO, invece, lo Stato ha
o delegato la materia alle Regioni. La funzione di autorizzazione
paesaggistica è passata dallo Stato alle Regioni;
delega,
successivamente, attraverso lo strumento della la
materia è passata ai Comuni, come soggetti gestori del
paesaggio perché più “vicini” ad essi e ai quali spettano,
dunque, le autorizzazioni per le modifiche paesaggistiche.
All’interno dello stesso Comune, l’organo competente a
decidere, sino agli anni ’90, è stato il Sindaco poi sostituito
(perché politicamente troppo influenzabile) da organi collegiali
competenti.
L’art. 118 Cost. afferma che le funzioni amministrative spettano ai Comuni. Ma
è ancora così? Lo vedremo. 5
Storia: evoluzione della materia e prime
normative. economico
Il bene culturale ha 2 valori, uno e l’altro immateriale
culturale
e ; così è anche per il paesaggio.
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Il prevale sul codice civile,
lex specialis
in virtù del principio della .
Il diritto dei beni culturali precede quello del paesaggio: di questo si
inizierà a parlare SOLO nel 1990.
Ma proviamo a fare un excursus storico!
1700 Già in quest’epoca esistevano sottospecie di limiti e divieti
per quel che riguardava dipinti e scavi archeologici. Ma si trattava
sempre e comunque d’interventi normativi sporadici.
1820 Viene adottato nello Stato Pontificio l’Editto del cardinale
Bartolomeo Pacca con il quale si limitava la circolazione dei beni
culturali e di metteva in evidenza la necessaria catalogazione di tali
beni. (Questo editto servirà da esempio per tutti gli altri stati pre-
unitari)
1860 - 1861 Con l’Unità d’Italia, paradossalmente, la tutela dei
beni culturali fa un passo indietro; causa di ciò fu l’ideologia
fortemente liberista che esaltava diritti come quello della proprietà
privata: resa assolutamente inviolabile. In questa inviolabilità
vengono fatti rientrare anche i beni culturali, che divengono privati
e indisponibili.
1865 Viene emanato il primo Codice Civile del Regno d’Italia. Al
suo interno fu introdotto un particolare istituto testamentario c.d.
“fede connesso”, non tanto accettato dall’ideologia del tempo. 6
A partire dai primi anni del ‘900, si iniziò a volgere uno sguardo
anche alla tutela del paesaggio.
Legge Rava
1905 Fu emanata la a tutela della pineta di
Ravenna. Il motivo di tale tutela fu più che singolare: si ritenne che
“folta pineta”
la citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia
fosse proprio quella ravennese.
1909 Fu emanata la Legge Rosadi, con la quale furono previsti
una serie di istituti a tutela dei beni culturali. La legge prevedeva
che: se il bene culturale fosse di proprietà dello Stato, allora questo
era inalienabile; qualora, invece, appartenesse ad un privato e
questo privato fosse intenzionato a modificarlo o distruggerlo,
poteva farlo solo previa autorizzazione dello stesso Stato. Inoltre, se
prima del 1909 un reperto archeologico poteva essere ritenuto di
proprietà di un privato, dall’emanazione di questa legge in poi, non
poteva più esserlo: unico proprietario del reperto era lo Stato.
1922 Fu emanata una legge, la n. 778, a tutela delle “bellezze
naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, che
risulterà la prima legge organica in materia di “paesaggio”. L’art. 1
dice: “
sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui
conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza
”. Sono
naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria
protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche. Si
parla quindi del concetto di “bellezza naturale” come laghi, fiumi,
coste ecc., di luoghi con “particolare relazione con la storia civile e
letteraria”. 7
1939 In pieno, pienissimo, regime fascista, la precedente legge
Leggi Bottai
del 1922 fu soppiantata dalle , ricordate anche come
“leggi sorelle”:
n. 1089
la a tutela delle cose d’arte
o n. 1497
la a tutela delle bellezze naturali
o
Anche se queste leggi vengono emanate in pieno regime fascista, non ne subiscono
per niente l’influenza.
Tali leggi derivano la loro importanza dal fatto di essere rimaste in
vigore fino ai nostri giorni, precisamente fino al 1999, cioè per ben
60 anni. C’è da dire che, addirittura, ancor oggi gli strumenti di
tutela in materia paesaggistica sono quelli previsti proprio da
queste leggi!! E cioè:
- VINCOLO PAESAGGISTICO. Quando un bene viene qualificato
come “paesaggistico”, su di esso e sul suo utilizzo viene posto un
vincolo.
- PIANO PAESAGGISTICO. Se un territorio è oggetto di
pianificazione, il “piano” consente di individuare gli interventi
possibili e quelli vietati.
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Quando si ha in mente una
modifica del territorio, è necessario rapportare il programma di
modifica con il valore del territorio. Solo in base a tale rapporto
verrà data risposta positiva tramite autorizzazione o risposta
negativa tramite diniego. Santi
Le “leggi sorelle” furono composte da un collegio guidato da
Romano e prendono tutte spunto dai canoni di Benedetto Croce
(che, a sua volta, s’ispirava a quelli di Kant) ed in particolare
prendono spunto dalla categoria del “bello”: il bello d’arte e il bello
di natura devono essere tutelati!
Il criterio da seguire è quello estetico. E la concezione che ispira tali
leggi è una sola: ciò che è particolarmente bello può diventare
patrimonio e può diventare una “bellezza naturale”. Rientreranno
sotto tale definizione:
1) i punti di belvedere;
2) le bellezze panoramiche;
3) i punti di non comune bellezza. 8
1948 Entra in vigore la Costituzione Repubblicana. Al suo
interno, un articolo importantissimo che ci interessa, occupando tra
l’altro una posizione d’eccellenza perché parte dei Principi
“La
Fondamentali: l’art. 9 Cost. ed in particolare il co. 2:
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”.
Con il termine “Repubblica” ci si riferisce a tutte le amministrazioni,
nonché a tutti i soggetti pubblici ed ai singoli.
Questo articolo permette di qualificare il nostro Stato come uno
Stato di cultura.
Nonostante ciò, bisogna dire che questo articolo è stato spesso
dimenticato, soprattutto durante gli anni ’50, quando fu addirittura
considerato un articolo inutile. Motivo di questo pensiero: il
Dopoguerra manifestava problemi di altro genere da superare.
L’art. 9 Cost. co. 2 viene riscoperto negli anni ’70, quando scoppia
“Questione ambientale”
la grande che mette in luce il bisogno di
proteggere il paesaggio dall’espansione immobiliare ed industriale
( congiungendo la tutela ambientale alla tutela della salute, di cui all’art. 32
.).
Cost
………………………………………
“Paesaggio” era un nome da interpretare.
Aldo Sandurli
Il primo che affrontò la questione fu alla fine degli anni ’50.
Egli si chiese: con questo termine, a cosa si riferisce il legislatore? Per rispondere a
teoria della pietrificazione
tale domanda, Sandurli utilizzò la “ ”, cioè guardò al dato
normativo sino ad allora esistente. legge n. 1497 del ’39
E quale legge sino ad allora parlava di paesaggio? La , che si
Bellezze Naturali
riferiva alle “ ”, le quali, dopo il ’48, entravano secondo il Sandurli
sotto la tutela e la copertura costituzionale.
Questa prima tesi, però, non convinceva.
Nella Costituzione non veniva fatto riferimento alle “bellezze naturali”, ma al
“paesaggio” e ciò implicava che, oltre ad esse, ci fosse dell’altro.
Preghieri
Negli anni ’60, affermò l’esatto contrario di Sandurli. Non bisognava
evolvere
pietrificare ma ! Bisognava interpretare la Costituzione in maniera evolutiva,
prendendo in considerazione quel che dicevano i “tecnici” del paesaggio e non quel
forma del
che dicevano i giuristi. I tecnici, infatti, individuavano il paesaggio come “
paese ”, come territorio vissuto dall’uomo, come impronta lasciata dall’uomo sul
territorio in cui vive. ………………………………………………
9
Normativa nazionale (ed europea) fino ai
giorni nostri.
A livello nazionale cosa di fece?
Negli anni ’60 il legislatore italiano decise di istituire con la L. n. 310
del 1964, una commissione, la Commissione Franceschini,
incaricandola d’indagare sulla tutela dell’ambiente storico, artistico
e del paesaggio.
La Commissione concluse i suoi lavori dopo 6 anni, nel 1970, anno
in cui furono pubblicati i 3 volumi dell’indagine.
Ne uscì una fotografia pessima e confortante, la situazione era
disperata: ad esempio si metteva in luce la devastazione dei siti archeologici,
l’assenza di catalogazione nel settore dei beni immobili, la dispersione dei beni e degli
arredi ecclesiastici, l’assenza di politiche di restauro, l’abbandono a sé stesso
dell’ambiente urbanistico ( i centri storici andavano in rovina o si deturpavano con
costruzioni di nuova generazione), l’enorme quantità di musei chiusi per carenza di
personale e di custodia.
Così, la Commissione decise di fare una proposta di legge a tutela
dell’ambiente e del paesaggio contenente 84 DICHIARAZIONI, di
cui le più importanti:
la N.1 appartengono al patrimonio culturale della
Nazione tutti i beni che sono storia della civiltà ( CRITERIO
). Sono assoggettati alla legge i beni d’interesse
STORICISTICO
archeologico, artistico, storico, ambientale, paesaggistico,
archivistico e librario e tutti quei beni che costituiscono
testimonianza materiale di civiltà.
la N. 39 si considerano beni culturali ambientali le zone
costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall’opera
dell’uomo ( ).
CRITERIO ESTETICO
Queste proposte rimasero, però, lettera morta in quanto il
legislatore risultò sordo alle stesse. 10
Negli anni ’70, importante è stato il contributo di Massimo Severo
“Beni Culturali”.
Giannini e del suo articolo: Il suo intento era
quello di dare una sistematizzazione teorica-concettuale ai
beni culturali, individuandone alcuni tratti distintivi:
1) CULTURALITA’ questi beni non hanno soltanto un interesse
economico, ma anche un interesse culturale.
2) IMMATERIALITA’ l’interesse culturale è, appunto,
immateriale e spirituale.
3) PUBBLICITA’ i beni culturali sono tutti pubblici perché
destinati alla fruizione anche quando sono di proprietà privata.
Giannini disse che tutti i beni culturali e paesaggistici sono pubblici, anche
quando sono di proprietà privata, perché tutti devono poterne godere.
In questi anni, a livello normativo c’era ben poco. Legge n. 5 del
Fortemente voluto da Spadolini, finalmente con
1975 nasce il “Ministero per i beni culturali e ambientali”.
Sino ad allora, ad applicare le Leggi Bottai del ’39 era il Ministero
dell’Istruzione.
Ma, nonostante la nascita di questo nuovo Ministero, Giannini definì
questa nuova riforma come “zoppa”, in quanto era sì nato il
Ministero PER i beni culturali e ambientali, ma mancavano i
finanziamenti… quindi i problemi e la situazione precedentemente
descritta rimanevano tali.
………………………………………….
Rimanendo sempre in questo periodo, bisogna analizzare un aspetto: nonostante nella
Costituzione del ’48 fossero ben disciplinate le Regioni, queste nascono DI FATTO, con
un ritardo ventennale, nel 1972. E queste, avevano poi funzioni e competenze in
materia?
Abbiamo detto, e ripetiamolo, che la materia dei BENI CULTURALI rimane allo Stato,
perché solo questo aveva i mezzi e gli strumenti per una tutela (grazie alle sue
Soprintendenze ed ai suoi Uffici con competenze specializzate). Non è così per la
tutela del PAESAGGIO, che passa nelle mani delle Regioni: saranno queste ad
occuparsi del vincolo, del piano e delle autorizzazioni, per poi, successivamente,
delegarne il compito ai Comuni in quanto enti più vicini al territorio.
&helli
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