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Tirocini formativi e di orientamento

1. Introduzione

I centri dell’impiego hanno anche il compito di formare i lavoratori onde garantire l’inserimento del

mercato del lavoro.

Sino al 1990 gli ex stage erano oggetto di una legislazione frammentaria e proprio nel 1990, il

Pacchetto Treu emana l’articolo 18 destinato ai tirocini, abrogando tutto ciò che era stato

precedentemente disposto.

Il tirocinio è lo strumento che è previsto per garantire il primo contatto del neodiplomato o del

neolaureato con il mondo del lavoro, ed è qualificabile come apprendimento in situazione (=sul

campo). Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, infatti la ratio del legislatore è permettere la

formazione, non è un contratto di lavoro flessibile, nulla di tutto questo, ma solo un contratto a

contenuto formativo che non costituisce un rapporto di lavoro. (Era infatti senza retribuzione).

I datori di lavoro, cominciarono però ad ‘abusare’ di tale forma, allo scopo non solo di diminuire i

costi per le proprie imprese, ma proprio per il loro abbattimento, sfruttando le forze del tirocinante

come forza lavoro, senza restituire un alcun tipo di retribuzione, infatti non prevista.

Nel tempo il legislatore comincia ad orientarsi verso una normativa ‘anti-fraudolenta’ allo scopo

di contrastare il fenomeno, già prevedendo un minimo obbligatorio nei tirocini. Parlando ad oggi

dei tirocini, alla luce delle riforme e dell’attuale connotazione, notiamo che è divenuto uno

strumento di politica attiva, in quanto riservato anche a particolari situazioni.

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Tirocinio: da Vocazione Formativa Strumento di Politica attiva

Già nel passato occorreva la stipula di una convenzione tra soggetti promotori, ospitanti,

utilizzatori, che come convenzione preventiva racchiudeva in sé il progetto formativo rivolto al

tirocinante.

2. Evoluzione della disciplina

Con il D.lgs. 270/03 art. 60 sono apportare numerose innovazioni, introducendo da parte dello

Stato il ‘Tirocinio Estivo di Orientamento’, ma la Corte Costituzionale alla luce del rinnovato

articolo 117 in materia di competenza concorrente Stato-Regioni, lo dichiarerà illegittimo

sostenendo che di fatto, lo Stato aveva valicato il confine a lui assegnato invadendo materia di

competenza delle regioni.

Il problema fondamentale era però che, alla luce di questa nuova competenza non tutte le regioni

avevano ovviamente provveduto a regolamentare il tirocinio, pertanto in via ‘residuale’ si applicava

l’articolo 18. Il quadro nazionale, comincia a diventare molto frammentario.

Nel 2010 con una Conferenza stato/regione, in quella sede, il Governo si impegna ad aprire un

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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