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Diritto del lavoro - tirocini formativi e di orientamento Pag. 1
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Tirocinio: da Vocazione Formativa Strumento di Politica attiva

Già nel passato occorreva la stipula di una convenzione tra soggetti promotori, ospitanti,

utilizzatori, che come convenzione preventiva racchiudeva in sé il progetto formativo rivolto al

tirocinante.

2. Evoluzione della disciplina

Con il D.lgs. 270/03 art. 60 sono apportare numerose innovazioni, introducendo da parte dello

Stato il ‘Tirocinio Estivo di Orientamento’, ma la Corte Costituzionale alla luce del rinnovato

articolo 117 in materia di competenza concorrente Stato-Regioni, lo dichiarerà illegittimo

sostenendo che di fatto, lo Stato aveva valicato il confine a lui assegnato invadendo materia di

competenza delle regioni.

Il problema fondamentale era però che, alla luce di questa nuova competenza non tutte le regioni

avevano ovviamente provveduto a regolamentare il tirocinio, pertanto in via ‘residuale’ si applicava

l’articolo 18. Il quadro nazionale, comincia a diventare molto frammentario.

Nel 2010 con una Conferenza stato/regione, in quella sede, il Governo si impegna ad aprire un

tavolo, al fine di stabilire un quadro più razionale. Poiché però le regioni hanno dimostrato inerzia,

il legislatore interviene con l’art. 11 d.l. 138/2011 (poi legge 118/2011), finalizzato a individuare i

livelli minimi essenziali in materia di tirocini, cominciando a parlare di tirocini curriculari e

tirocini extracurriculari.

Andrea  Sestino,  Università  di  Bari  

Con una sentenza della Corte Costituzionale del 2012, viene dichiarato di nuovo – ovviamente –

illegittimo l’articolo 11 sulla base dell’art. 117 Cost. per eccesso di competenze.

2.1. Disciplina attuale

Con la Fornero, si ripropone un progetto di legge che verrà poi accantonato, sinchè con la Legge

Fornero del 2012, art. 34 e ss. si prevede in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, un

accordo per la definizione di linee guida allo scopo di definire una cornice nazionale unitaria sui

tirocini, stabilendo poi per le regioni un termine di recepimento. Le linee guida, quindi non essendo

legge, non sarebbero state dichiarate incostituzionali.

Il 23 Gennaio 2013 le linee guida, vengono stilate apparendo poi corpose, dettagliate e analitiche,

ma comunque legittime in quanto non legge, ma comunque da recepirsi sulla base dell’accordo

Stato-regioni, entro sei mesi (24 luglio 2013). Ad oggi solo Lombardia, Sardegna, Val d’Aosta non

hanno recepito detta normativa.

Nel 2012 c’è da dire che Toscana ed Abruzzo, già avevano una corposa e ottimale normativa, di

fatti sulla base di cui son state stilate le linee guida, e questo spiega facilmente il perché del non

recepimento da parte di queste due regioni, che già applicavano detta normativa, con le proprie – e

precedenti – leggi regionali. Altre regioni come la Sicilia, Molise non hanno minimamente emanato

una normativa, ma hanno stabilito un recepimento diretto delle linee guida come allegandole alla

legge regionale.

2.2. Criteri e contenuto delle linee guida

La legge Fornero previsionava la disciplina nona dare impulso al tirocinio, a scapito

dell’apprendistato, ma comunque valorizzando quest’ultimo prevedendo e contrastando l’uso errato

dell’Istituto (come già detto, usato da alcuni datori di lavoro per abbattere i costi), e per poi

individuare elementi qualificativi e le corrispettive sanzioni, ed ancora stabilendo una congrua

indennità anche stabilita forfettariamente (contributo di partecipazione). Ed allora i quattro criteri

salienti sono:

1. Revisione e valorizzazione dell’apprendistato

2. Prevenzione di un uso distorto dell’Istituto

3. Stabilimento di elementi qualificativi e sanzioni in caso di assenza

4. Congrua indennità (contributo di partecipazione).

Resta fuori dalla disciplina delle linee guida, l’ambito dei tirocini curriculari (cioè tirocini da

svolgersi durante il percorso formativo), demandati alla disciplina regionale, cosi come i tirocini

estivi, inclusi però da alcune regioni – come la Puglia – nello stesso testo di legge recettore delle

linee guida.

Dal testo di legge, allora oggi si definisce che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva mirato con un accordo tra ospitante e

tirocinante, allo scopo (1) di arricchire il bagaglio culturale, (2) acquisire competenze professionali

e garantire un (3) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Non è in ogni caso un

rapporto di lavoro.

Andrea  Sestino,  Università  di  Bari  

Dalle linee guida ancora desumiamo le tre tipologie di tirocini stabilite in linea generale:

Tirocini formativi e di orientamento, i quali agevolano le scelte professionali e

• l’occupabilità dei giovani nella transizione tra Istruzione (scuola, università) e mondo del

lavoro.

Destinatari: Sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi.

Durata: Non può essere superiore ai 6 mesi (5 mesi e 29gg)

Tirocini di inserimento o re-inserimento, i quali sono mirati a inserire o reinserire

• individui nel mondo del lavoro sono infatti destinati a disoccupati (rinserimento) anche in

mobilità –ricordando che la mobilità sparirà nel 2017 - , inoccupati (inserimento), soggetti in

cassa integrazione.

Durata: Non superiore ai 12 mesi

Tirocinio di orientamento e formazione, d’inserimento o reinserimento che sono quei

• tirocini mirati e destinati a disabili, categorie svantaggiate (tossicodipendenti, serv.sociali,

etc) nonché richiedenti asilo politico o protetti internazionalmente.

Durata: non superiore ai 24 mesi per i disabili, e ai 12 mesi per le altre categorie

2.3. Soggetti ed obblighi

Promotori. Sono i soggetti che promuovo il tirocinio quali Servizi per l’impiego, Centri per

l’impiego, Centri regionali, Servizi inserimento per i disabili, Centri sociali, Scuole, Università, etc.

Ospitanti. Possono essere soggetti pubblici e privati, che non possono però realizzare più di un

tirocinio con uno stesso ospitante.

Sono compiti del soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione e garantire la formazione del tirocinante

- nominare un tutor aziendale

- assicurare il tirocinante contro gli infortuni

- valutare le prestazioni e le attività svolte al fine di rilasciare un’attestazione finale

L’ospitante avrà altresì cura di rispettare i limiti stabiliti circa il numero di tirocinanti possibili, in

proporzione al personale dipendente assunto.

Modalità di attivazione: Convenzione tra promotore e Ospitante con allegato di Progetto

formativo per ciascuno di essi (tirocinanti).

Tutor promotore/ Tutor ospitante: collaborano ai fini di migliorare la prestazione

Indennità di partecipazione: dev’essere stabilità di regione in regione, comunque non inferiore a

300 euro. La mancata corrispunzione della partecipazione è sanzionabile dalla PA in base alla

gravità son sanzione amministrativa dai 1.000 euro ai 6.000 euro.

(Es. Il veneto ha parametrato l’indennità alle ore svolte, la puglia ha stabilito un altro minimo)

Andrea  Sestino,  Università  di  Bari  

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreasestino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Garofalo Domenico.