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Estratto del documento

Un'ipotesi a metà tra il trasferimento occasionato e quello discrezionale riguarda la possibilità di finanziare la forma pensionistica attraverso il conferimento del TFR.

Qualora la forma pensionistica non abbia entro il 30/06/07 l'autorizzazione o approvazione della COVIP in ordine agli adeguamenti necessari per raccogliere nuove adesioni, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di 2 anni. Ciò per impedire che ritardi negli adempimenti relativi all'adeguamento delle forme pensionistiche possano pregiudicare la facoltà del lavoratore di avvalersi del TFR come strumento di finanziamento delle stesse. Il trasferimento della posizione previdenziale dal fondo complementare INPS ad un'altra prescelta dal lavoratore avviene dopo un anno di permanenza nel fondo.

Gli argomenti a sostegno

Il problema della portabilità della posizione previdenziale da un fondo ad un altro e della portabilità del contributo datoriale è disciplinata dall'art. 14 del d. lgs. n. 252 del 2005. Il problema si pone con riguardo alla disposizione contenuta in tale articolo di legge che stabilisce che i contratti collettivi possono prevedere la non portabilità del contributo datoriale; sorge il problema se il legislatore attribuisca un potere al sindacato ovvero prenda atto di un potere negoziale che il sindacato ha di per sé. Tale questione non conduce a conseguenze pratiche fino a che, in conseguenza della suddetta analisi, ci si scontra con il quesito se il sindacato possa inibire il trasferimento dal fondo categoriale del contributo datoriale ad un altro fondo non negoziale. Qualora dovessimo ammettere la portabilità della contribuzione a carico del datore di lavoro, il sesto comma dell'art.

14 del D.Lgs. 252 del 2005 andrebbe letto in relazione al modificato art. 10 del D.Lgs.124 del 1993 che disponeva che le fonti collettive stabilissero le misure, le modalità e i termini di esercizio per porre in essere la portabilità della contribuzione a carico del datore di lavoro ad altra forma di previdenza complementare. Tale assunto comporta che potrebbe non essere consentito esercitare il diritto al trasferimento in tutte le ipotesi in cui la contrattazione collettiva lo abbia espressamente vietato. Il problema della portabilità ha quindi due aspetti, uno che riguarda il trasferimento del contributo datoriale e l'altro, più generale, che riguarda la possibilità di trasferirsi, anche a prescindere dal contributo datoriale, da un fondo ad un altro. Bisogna a questo punto distinguere ulteriormente tra ciò che il sindacato contratta, e quindi stabilisce con norme collettive vincolanti sul piano del rapporto, e quanto invece il sindacato.

è libero diimporre sul piano associativo ai propri iscritti. La differenza è sostanziale giacché ciò che il sindacato stabilisce ai sensi della parte normativa del contratto collettivo vincola di fatto anche i non iscritti al sindacato, mentre ciò che impone sul piano associativo vincola evidentemente solo gli iscritti e solo, come siè detto, a livello di sanzioni. Dunque, considerato che il sindacato ha piena facoltà di gestire la tutela dell’interesse collettivo, si ritiene che il singolo riceva diritti derivati che esistono solo in quanto sussiste la disciplina collettiva attributiva di situazione giuridiche che il sindacato può gestire all’interno di uno scambio contrattuale complessivo. La riforma del legislatore delegante mira quindi a rafforzare la previdenza complementare eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, prevedendo la

definito il diritto al regime.

completata la fattispecie.generatrice del diritto alle prestazioni previdenziali

Le prestazioni erogate dai fondi pensione

Il d.lgs. n. 252/2005 disciplina le prestazioni pensionistiche complementari all'art. 11. Mentre l'art. 7 d.lgs.n. 124/93 prevedeva 2 tipi di prestazioni previdenziali (vecchiaia e anzianità), la nuova disciplina limenziona ma tende a disciplinare i requisiti di accesso ad una nuova prestazione pensionistica unificata. I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni sono determinati nell'atto costitutivo o nello statuto delle forme pensionistiche complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare unificata si acquisisce con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le modalità di erogazione

In linea generale le forme pensionistiche complementari erogano prestazioni in regime di contribuzione definita. Ciò significa che il livello delle prestazioni dipende dal totale dei

contributi accreditati, unitamente al rendimento prodotto dall'investimento dei relativi importi, sul conto individuale di ciascun lavoratore iscritto alla forma pensionistica. Le prestazioni pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. n.252/2005 possono essere erogate in rendita e entro certi limiti in capitale. Il lavoratore può ottenere la liquidazione in capitale di una quota non superiore al 50% del montante accumulato. La possibilità di ottenere l'erogazione in capitale è ora riconosciuta direttamente dalla legge, mentre nel '93 era subordinata alla previsione degli statuti dei fondi.

Il regime delle agevolazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla posizione individuale accumulata, comprensiva del TFR e delle plusvalenze maturate, per i seguenti motivi e con le seguenti modalità:

Spese Sanitarie Urgenti: Per le gravissime situazioni personali, del coniuge e dei figli che implicano

spesesanitarie indifferibili e terapie o interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, può essere richiesta, in qualsiasi momento, una anticipazione sulla posizione maturata non superiore al 75%.

Acquisto prima casa per sé o per i figli o ristrutturazione prima casa: In tali casi, per spese documentate relative all’acquisto della propria prima casa di abitazione o per i figli o, per altrettanto documentate spese di ristrutturazione per la casa di abitazione, può essere richiesta una anticipazione sulla posizione maturata non superiore al 75%, ma soltanto dopo otto anni di partecipazione al Fondo.

Libere esigenze degli iscritti: Per una qualunque esigenza degli iscritti, può essere richiesta una anticipazione sulla posizione maturata non superiore al 30% e solo dopo otto anni di partecipazione al Fondo. Comunque non possono essere chieste anticipazioni per importi superiori al 75% del montante maturato, comprensivo delle quote del

TFR e delle plusvalenze maturate, e che pertanto con l'anticipazione non si estingue il rapporto dell'iscritto con il Fondo Pensione. Le somme oggetto di anticipazione possono essere sempre reintegrate con versamenti successivi dell'iscritto.

Le prestazioni erogate dai fondi preesistenti differivano a seconda che il fondo si proponesse come aggiuntivo o integrativo della previdenza pubblica. I fondi integrativi erano finalizzati all'integrazione della previdenza pubblica. Le prestazioni così erogate risultavano strettamente connesse con l'erogazione delle prestazioni obbligatorie, nel senso che i loro importi mensili diminuiscono o aumentano ogni qual volta che il trattamento obbligatorio aumenta o diminuisce. I fondi aggiuntivi erogavano prestazioni non collegate con quelle obbligatorie, ne consegue che le pensioni di tali fondi si sommano ai corrispondenti trattamenti a carico dell'assicurazione.

principale.La fiscalità della contribuzione alla previdenza complementareLa disciplina fiscale della contribuzione si distingue in ragione dell'obbligatorietà o meno della contribuzione. L'art. 10 del TUIR n. 917/1986 ammette la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, al fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Nella sua nuova formulazione, la disposizione, nel richiamare fra gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al menzionato D.lgs. n. 252/2005, rinvia, quanto alle condizioni e ai limiti di deducibilità, all'articolo 8 del medesimo decreto. Tale norma pone un unico vincolo quantitativo:
- i contributi versati dal lavoratore e dal datore

Di lavoro, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono ora deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di 5.164,57 euro. Sottolineiamo che in questo ammontare non rientrano:

  • le quote di Tfr eventualmente accantonate dal lavoratore ai fini della pensione complementare.

Nel calcolo della citata soglia massima vanno, invece, computate: anche le quote eventualmente accantonate dal datore di lavoro ai fondi interni con patrimonio di destinazione autonomo. Scompaiono i "tetti" di deducibilità vigenti fino al 31/12/2006. Nella precedente versione, infatti, la lettera e-bis) dell'articolo 10 prevedeva che:

  • per la generalità dei contribuenti, non fosse deducibile un importo superiore al 12 per cento del reddito complessivo (fermo restando in ogni caso il limite massimo di 5.164,57 euro);
  • per i lavoratori dipendenti per i quali era previsto il Tfr, i contributi,
in linea generale, erano deducibili fino ad un ammontare pari al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive concordate su base negoziale, fermi restando i due predetti limiti applicabili a tutti i contribuenti. In questo modo
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Chieco Pasquale.