Indennità di anzianità
L’art. 2120 c.c. che regolava l’indennità di anzianità è stato modificato dalla l. 297/1982, la quale disciplina il trattamento di fine rapporto. L’art. 4 l. n. 112/1919 stabiliva che l’indennità di licenziamento venisse corrisposta solo agli impiegati che avessero maturato il massimo del preavviso (quindi il lavoratore doveva avere un compenso di 15 giorni di stipendio per ogni anno ulteriore di servizio). Per avere quest’indennità il lavoratore non doveva essere stato licenziato per colpa, non si doveva dimettere e doveva aver maturato un lungo periodo di servizio. La legge sull’impiego privato riconobbe l’indennità di licenziamento a tutti gli impiegati di qualsiasi anzianità.
L’art. 10 del r.d.l n. 1825/1924 affermava che per avere diritto all’indennità supplementare era necessario che la risoluzione del contratto lasciasse sussistere nell’impiegato il diritto al preavviso o alla corrispondente indennità. Tale indennità concorre quindi con il preavviso o con la corrispondente indennità. Il codice del 1942 modificò la disciplina dell’indennità di licenziamento e la sua denominazione si trasformò in indennità di anzianità. Alla tesi che considerava l’indennità di licenziamento una sorta di risarcimento del danno determinato dalla difficoltà di trovare un posto di lavoro, si sostituisce la tesi che riconosce all’indennità una funzione previdenziale.
Il codice prevede all’art. 2122 la corresponsione dell’indennità di anzianità, in caso di morte del lavoratore, al coniuge, ai figli e, se viventi a carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Il processo di estensione dell’indennità di anzianità non è limitato ai prestatori di lavoro nell’impresa, ma riguarda anche il lavoro fuori dall’impresa (lavoro domestico). Per il lavoro domestico l’indennità era corrisposta anche in caso di dimissioni. Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore. La l. n. 1561/1960 fissa per gli impiegati la misura minima dell’indennità di anzianità in una mensilità per ogni anno di servizio. La l. n. 604/1966 prevede la corresponsione dell’indennità di anzianità in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il problema dell’indennità come elemento retributivo
Ci si chiede se l’indennità deve essere considerata elemento retributivo fin dal momento della costituzione del rapporto, o se il credito sorge solo una volta che è cessato il rapporto di lavoro. In questo secondo caso, l’indennità non doveva prendere il nome di retribuzione differita, ma di retribuzione globale in quanto veniva riconosciuta solo alla fine del rapporto di lavoro. Un’altra tesi individuava nella cessazione del rapporto solo il momento di esigibilità del credito. Tutte queste teorie portarono la prevalente dottrina a ritenere che l’espressione retribuzione differita individuasse nella cessazione del rapporto il momento costitutivo del diritto del lavoratore e dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere l’indennità di anzianità. Si discuteva però dell’ipotesi in cui nella fase antecedente alla cessazione del rapporto, il lavoratore si trovasse in una situazione di aspettativa. L'aspettativa è una posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto, ma molti autori non le riconoscono un’autonomia strutturale.
La crisi dell’istituto
In un regime di stabilità del posto di lavoro l’istituto dell’indennità di anzianità viene a perdere la sua funzione di sostentamento. Le cause della crisi dell’indennità di anzianità vanno ricercate nei suoi caratteri essenziali: infrangibilità dell’anzianità, onnicomprensività della retribuzione. Dal 1966 in poi questi automatismi non si giustificano più se tale istituto assume la funzione di risparmio. Infatti se doveva essere concepito come tale, l’indennità sarebbe dovuta essere calcolata in misura proporzionale alla retribuzione annuale e non alla retribuzione finale. Anche l’indennità di contingenza, conglobando gli scatti di scala mobile sull’ultima retribuzione, assicurava una rivalutazione automatica della stessa indennità di anzianità.
L’indennità di anzianità era uno strumento di privilegio e perciò di disparità di trattamento tra i lavoratori. L’accordo del 1977 tra la federazione unitaria e la CONFINDUSTRIA escludeva gli aumenti di contingenza dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità. La l. n. 297 determinò una radicale riforma dell’indennità di anzianità. Dal 1977 in poi si poteva constatare una progressiva svalutazione dell’indennità di anzianità, determinata oltre che dal deprezzamento della retribuzione, anche dallo schiacciamento della parte fissa di retribuzione indotto dal meccanismo della scala mobile.
I criteri di computo del TFR e il momento di maturazione del diritto
La legge 297/82 prescrive che, a partire dall’1.6.1982, venga accantonata una quota, definita: quota annua maturata ai fini del trattamento di fine rapporto, che si ottiene sommando tutte le retribuzioni mensili percepite da gennaio a dicembre (comprese le mensilità aggiuntive) e dividendo tale somma per un coefficiente annuo pari a 13,5. Il TFR non misura l’anzianità di servizio, ma riflette la storia retributiva del dipendente. La quota da accantonare maturata prima di tale data, per i soli operai e per gli equiparati (per gli impiegati l’accantonamento non deve essere riproporzionato), deve essere ridotta in proporzione alle misure espresse in ore, o quote di trentesimi, indicate nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in quell’epoca, in rapporto alle varie anzianità di servizio.
Secondo il vecchio sistema alla quota ordinaria che maturava per ciascun anno, si dovevano aggiungere le quote pregresse, cioè le quote aggiuntive necessarie ad adeguare l’indennità di anzianità all’ultima retribuzione. Con il sistema attuale diventa inutile riconoscere progressioni di carriera nella fase terminale del rapporto, perché l’incremento retributivo, non ripercuotendosi sull’anzianità pregressa comporta un aumento modesto del TFR. La misura del divisore 13,5 rappresenta il punto intermedio tra le 13 e 14 mensilità della struttura retributiva italiana.
Il campo di applicazione della l. n. 297/1982
La legge non si applica solo a quei rapporti ai quali si riconosceva l’indennità di anzianità, ma anche a tutte le indennità di fine rapporto. Così il TFR va corrisposto ai lavoratori che cessino dal rapporto durante il periodo di prova. Per il rapporto di lavoro part-time il TFR risulta più facile da applicare essendo proporzionale alla retribuzione annuale. Il TFR va riconosciuto anche al lavoro domestico nei casi in cui era corrisposta l’indennità di anzianità. Senza dubbio la disciplina del TFR si applica al contratto di lavoro a tempo determinato, e al lavoro nautico. Per quest’ultimo caso la determinazione della base di calcolo è affidata alla contrattazione collettiva. Il TFR può essere esteso anche al contratto di lavoro degli sportivi, se l’indennità prevista si considera di anzianità, e in parte al coniuge in caso di scioglimento del matrimonio.
Le indennità aventi natura e funzione diversa dall’indennità di anzianità
L’art. 4 comma 5 l. n. 297/1982 prevede la conservazione dell’indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità del comma 4. Per identificare la diversità delle indennità si deve avere riguardo alla natura che non deve essere retributiva, e alla funzione che deve essere finalizzata a un evento particolare. Indennità diverse sono: corresponsione dell’indennità in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o per la maturazione di un’elevata anzianità di servizio. Nei casi più incerti per identificare la diversità delle indennità sarà necessario accertare le origini e l’evoluzione normativa delle stesse.
La scala mobile e l’indennità di vacanza contrattuale
L’accordo sul costo del lavoro del 93 ha abolito l’istituto della scala mobile, eliminando così l’incremento automatico della retribuzione per effetto dell’aumento del costo della vita. Quindi fa parte ancora della retribuzione annua solo l’importo in cifra fissa relativo alla contingenza fino a quella data maturata. Nell’accordo viene istituita l’indennità di vacanza contrattuale, cioè una somma corrisposta ai lavoratori in caso di ritardo nel rinnovo del contratto collettivo pari al 30% o al 50% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza, a seconda che il ritardo sia superiore a 3 o 6 mesi.
Il problema dell’individuazione del momento di maturazione del diritto
All’interpretazione proposta dalla dottrina che vede la cessazione del rapporto come il momento costitutivo dell’indennità di anzianità, in quanto in quel momento il credito è determinato o determinabile, si contrappongono altre tesi. Una prima sostiene che il credito relativo al trattamento di fine lavoro sorge con la costituzione del rapporto; una seconda riconosce il momento costitutivo alla cessazione del rapporto, ma sostiene che il lavoratore in questo modo si trova in una situazione di aspettativa di diritto.
La determinazione delle quote annuali di retribuzione maturate
La nuova disciplina prevede che le quote di retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR siano determinate per ciascun anno. Poiché ogni anno si procede alla rivalutazione di tutte le quote maturate comprensive della rivalutazione già calcolata negli anni precedenti, il lavoratore già conosce l’importo della quota relativa all’ultimo anno e l’accantonamento complessivo. Il lavoratore quindi è in grado di conoscere quanto ha maturato, ma non è in grado di sapere quanto maturerà alla cessazione del rapporto.
La rilevanza dell’interesse del lavoratore ad accertare le quote maturate
La retribuzione annua dovuta può variare di anno in anno sia in aumento che in diminuzione, perché è costituita da una serie di emolumenti (compensi) computabili o meno a seconda che si presentano le caratteristiche indicate dall’art. 2120, 2 comma. Il mancato accantonamento (relativo ad una somma a suo tempo regolarmente corrisposta al lavoratore) dipendente da ritardo, inadempimento o errore, può essere fatto valere dal prestatore di lavoro alla cessazione del rapporto purché riferibile ad una retribuzione dovuta; è dubbio che il mancato accantonamento dipendente dalla prescrizione di un diritto (es. una differenza retributiva) possa essere preteso dal lavoratore alla cessazione del rapporto, perché la relativa somma non può considerarsi ormai dovuta. Ovviamente questo discorso cade se la somma relativa al diritto prescritto rientri nella retribuzione dovuta ai fini del calcolo del TFR.
Disciplina legale dell’anticipazione
La legge stabilisce che l’anticipazione sia detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto: non precisa il momento della detrazione, ma si capisce che non ha senso continuare ad indicizzare una somma già erogata per detrarla alla fine del rapporto. Bisogna distinguere l’acconto di anzianità dall’anticipazione. Il primo non estingueva il debito relativo all’indennità di anzianità immediatamente, ma solo alla cessazione del rapporto perché solo allora l’indennità di anzianità diveniva determinabile; la seconda invece estingue parzialmente ma immediatamente ed effettivamente il debito del datore di lavoro relativo al TFR e quindi permette di ricondurre il TFR nello schema dell’art. 1185 c.c.
L’applicazione di quest’articolo porta a due conseguenze:
- L’impossibilità del datore di lavoro di ripetere ciò che ha pagato anticipatamente.
- L’esclusione della distinzione tra diritto al TFR e diritto all’anticipazione.
Quindi per l’art. 1185 l’anticipazione può essere qualificata come pagamento anticipato del debito del datore di lavoro relativo al TFR. La l. 297 contiene una regolamentazione del regime delle anticipazioni, ma consente all’autonomia collettiva e anche individuale di stabilire condizioni di miglior favore al regime delle anticipazioni.
La devoluzione ai superstiti del TFR
Per comprendere la sorte del Tfr dopo il decesso del lavoratore, è necessario partire dal Codice civile. L’articolo 2122 dispone infatti che:
- Il Tfr va corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai suoi parenti entro il terzo grado e ai suoi affini entro il secondo grado (primo comma).
- In mancanza dei predetti soggetti (e, in mancanza di testamento che disponga del Tfr) l’indennità di fine rapporto viene attribuita «secondo le norme della successione legittima».
Va infine ricordato che, ai sensi dell’articolo 12-bis della legge 1ᵒ dicembre 1970, n. 898, il coniuge divorziato «ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza» di divorzio; tale percentuale è pari al 40% per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Sotto il profilo dell’imposta di successione, l’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 346/90 (il Testo unico dell’imposta di successione) dispone che le indennità di cui all’articolo 2122 del Codice civile «non concorrono a formare l’attivo ereditario». In altri termini, il Codice civile e la legge fiscale trattano la percezione del Tfr nel caso di morte del lavoratore (almeno nel caso del primo comma dell’articolo 2122) come un acquisto "proprio" dei soggetti che la legge indica (i giuristi parlano, con espressione latina, di «acquisto iure proprio») e non quindi di un acquisto che i successori effettuano in seguito al loro subentro nel patrimonio ereditario del defunto (e pertanto non di un «acquisto iure hereditario»). Il Tfr non viene cioè considerato come un diritto maturatosi nel patrimonio del defunto, e che passa agli eredi in quanto subentranti nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al defunto stesso, ma viene considerato come un diritto che, in caso di decesso del lavoratore, si forma in capo (non dunque ai suoi «eredi», ma) a certi specifici soggetti, indipendentemente dal fatto che essi ne siano gli eredi.
I criteri legali per la determinazione della retribuzione parametro
L’art. 2120 comma 2 definisce la nozione di retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR. Questa disposizione stabilisce i criteri per identificare gli emolumenti (somme corrisposte per lavoro non occasionale) che devono essere computati nella retribuzione annua. In tale somma non devono essere computati tutti quegli emolumenti soltanto occasionati dal rapporto di lavoro (es. somme di natura risarcitoria). Per determinare la non occasionalità del titolo, è preferibile non fare riferimento alla volontà preordinata delle parti, ma avere riguardo al normale svolgimento del rapporto di lavoro, escludendo quelle erogazioni che sono dirette a compensare modalità particolari dell’attività lavorativa assumenti carattere di eccezionalità. Quindi l’esclusione di queste somme va fatta a posteriori.
Retribuzione dovuta e retribuzione corrisposta
Gli interessi e la rivalutazione previsti dall’art. 429 c.p.c per l’inadempimento non rientrano nella retribuzione dovuta e quindi non sono suscettibili di rivalutazione. Secondo una giurisprudenza prevalente nell’ambito dello straordinario computabile ai fini del TFR rientrano solo i compensi per prestazioni di lavoro relative ad esigenze aziendali stabili e non imprevedibili. È stata considerata legittima la clausola del contratto collettivo che ha escluso lo straordinario continuativo dalla base di computo del TFR. Per la computabilità ai fini del TFR, la reiterazione di fatto dello straordinario, cioè la continuità della sua corresponsione, è considerata indice di non occasionalità della prestazione.
Trasferimento, trasferta e trasfertismo
Si ha trasferta in caso di variazione del posto abituale, purché provvisoria, per sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente; si ha trasferimento quando la variazione del luogo non sia provvisoria ma definitiva; si ha trasfertismo quando non v’è una variazione né provvisoria né definitiva ma continuativa del luogo di lavoro. L’art. 12 l. n. 153/1969 non prevede più l’assoggettamento a contribuzione nella misura del 50% per l’indennità di trasferta, mentre ai fini fiscali l’art. 48 prevede che le indennità corrisposte ai trasferisti, in caso di trasferimento e per servizi prestati all’estero costituiscano base imponibile nella misura del 50% e prevede un regime particolare per le trasferte fuori dal territorio comunale. L’art. 48 non richiama tra i redditi che non costituiscono base imponibile le indennità di trasferta e trasfertismo ma detta per esse un regime particolare anche ai fini previdenziali. Il contratto collettivo, per l’assenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione, può.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Schema Diritto del lavoro
-
Diritto del lavoro - Appunti
-
Diritto del lavoro
-
Lezioni di Diritto del lavoro