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FONTI ED EVOLUZIONE STORICA
Si hanno molteplici fonti, chiamati atti, che sono dotati di forza determinante per la regolamentazione del rapporto di lavoro con pieno e completo riconoscimento giuridico. L'articolo 1 delle preleggi indica le fonti come leggi, regolamenti e usi, che si dividono in tre gruppi:
- Internazionali e/o sopranazionali;
- Legislative;
- Contrattuali e/o sindacati.
Nel corso del tempo possiamo notare come si ricorda il processo d'industrializzazione del 1750 portò un crescente sviluppo della produzione con un passaggio dall'economia agricola a quella industrializzata più l'aggregazione nelle fabbriche di molteplici lavoratori con diversi interessi ed esigenze, ma il diritto comune non era in grado di far fronte a tali richieste. Così nel 1856 il codice di commercio prevedeva una disciplina solo per le allocazioni delle opere e dei servizi e nel XIX secolo gli Stati intervengono con una normativa volta alla tutela.
del lavoratore (contraente debole). Questa disciplina insieme al sistema del diritto civile andranno a costituire la legislazione sociale.
Successivamente il ruolo del legislatore ha assunto un ruolo molto importante, nel codice del 1942 si è unificato l'ambito sistematico sia del diritto civile che quello commerciale e in aggiunta si assiste al fenomeno della giuridificazione del contratto collettivo, posto come un atto normativo dotato di efficacia imperativa erga omnes.
Poi, con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica il diritto del lavoro inizia a prevalere a quello civile e commerciale.
Fonti: Articolo 35 comma 3 della Costituzione "la Repubblica promuove e favorisce gli accordi delle organizzazioni internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro". Le norme internazionali sono fonti dirette per effetto dell'articolo 10 della Costituzione. I trattati internazionali sono fonti indirette, in quanto devono essere ratificati.
conlegge dello Stato far parte dell'ordinamento. È importante ricordare che nell'intervento legislativo l'attenzione del legislatore cade sul contraente debole: il lavoratore. Al primo posto si ha la Carta Costituzionale (per esempio l'articolo 1 sostiene che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro), poi si hanno le norme del codice civile con l'intervento di una normativa speciale per la completa disciplina del rapporto di lavoro, quelle precedenti alla Costituzione Repubblicana tutelano le condizioni di lavoro per contenere i conflitti sociali, mentre quelle successive affermano le regole per la disciplina del rapporto di lavoro ridimensionando il ruolo del codice civile. Ancora un'altra fonte sono le Regioni, in quanto la lenta e costante erosione delle funzioni dello Stato porta all'incremento delle funzioni stesse alle regioni con un'attenta divisione sulle materie di competenza. Dovràessere regolamentato anche il rapporto di lavoro utilizzando la contrattazione individuale, nella quale l'accordo si raggiunge direttamente tra datore e prestatore di lavoro, e contrattazione collettiva, dove i datori e i prestatori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni. Il contratto individuale non ha un ruolo centrale nella disciplina del rapporto di lavoro al contrario di quello collettivo, il quale è un importante strumento di regolamentazione dei rapporti collettivi di lavoro.LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO
Il rapporto di lavoro è regolato sia dalle norme del codice civile che dalla legislazione Titolo II del Libro V "Del Lavoro" in risposta speciale, la sua disciplina è collocata nel all'esigenza di creare una relazione tra la disciplina del rapporto di lavoro e quella dell'impresa.
Il codice del 1942 presenta la prima raccolta del rapporto di lavoro esistente nell'ordinamento giuridico italiano, prima di
esso non vi era nessuna regolamentazione in merito, se non la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, la quale è stata molto importante per stabilire l'attribuzione e la ripartizione dei rischi. Il rischio del lavoro incide sul risultato produttivo della prestazione lavorativa che dipende dalle difficoltà tecnico-economiche, mentre l'impossibilità del lavoro è il rischio della perdita totale o parziale del corrispettivo da parte del lavoratore. Il rischio dell'utilità del lavoro, invece, nel lavoro autonomo è a carico del lavoratore, mentre nel lavoro subordinato è a carico del datore se il lavoratore si obbliga a sopportare il rischio della mancanza del lavoro; la distinzione riguarda l'attività del lavoro e il suo risultato.
CONTRATTO E RAPPORTO DI LAVORO
Nel Libro V del codice civile non si ha una definizione di contratto di lavoro, quindi si prende in considerazione l'articolo 2094 relativo
al "Chi si obbliga lavoratore subordinato prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, mediante una retribuzione a collaborare nell'impresa, sotto la direzione di un imprenditore". Così, nasce l'esigenza di determinare il contenuto e il ruolo della subordinazione del prestatore, che secondo numerose fonti viene definita come dipendenza o sottoposizione del prestatore al potere direttivo del datore e sarà vincolato alle sue direttive e all'osservanza di disposizioni per la disciplina ed esecuzione del lavoro. Un connotato tipico che si può evincere da ciò che è stato appena detto può essere riferito anche al lavoratore autonomo in relazione alla finalizzazione del risultato, previsto dall'articolo 2222 del codice civile "disciplina applicabile dove non si possa ricondurre la fattispecie ad una delle quattro figure fondamentali: contratto di appalto, mandato, trasporto e deposito generico". La subordinazione.quindi, è un effetto giuridico del contratto stesso, ma nell'obbligazione di lavoro è la conseguenza non l'elemento oggettivo, il quale è rappresentato dalla collaborazione. Essa rappresenta un aspetto essenziale perché indica la continuità e disponibilità nel tempo della prestazione. LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO La struttura del rapporto di lavoro si sviluppa intorno alla retribuzione e alla prestazione lavorativa, infatti il contratto di lavoro è un contratto oneroso. Però può essere individuato dalla giurisprudenza anche il contratto di lavoro gratuito, il quale è lecito ma innominato e si usa per evitare che il lavoro gratuito non mascheri il contratto di lavoro classico con conclusione di una retribuzione proporzionata e sufficiente. La forma più vicina al lavoro gratuito è il volontariato, previsto dalla legge numero 266 del 1991, nel quale il legislatore riconosce il valore.sociale e l'attività di volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo meritevole di tutela. Un'ipotesi a sé stante è il lavoro familiare, il quale è un rapporto in cui il datore e il prestatore di lavoro sono legati da un vincolo di parentela e sono conviventi, però si hanno notevoli difficoltà di inquadramento giuridico. È importante definire che la presunzione di gratuità giustificata dalla relazione di affetti familiari ed interessi tra soggetti porta a escludere il lavoro familiare dall'ambito del lavoro subordinato e da quello del lavoro in generale. L'articolo 230 bis del codice civile sostiene che il familiare che presta la propria attività nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto: - Al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, - agli utili dell'impresa, - Alla partecipazione ai beni acquistati, - incrementi dell'azienda.civile indica che il contratto è un accordo tra due o più parti permezzo del quale si definisce un rapporto giuridico patrimoniale, da ciò nasce un dubbio sullanatura contrattuale del rapporto di lavoro. Il tutto rappresenta una disciplina inderogabile adel contratto debole, che nasce sempre dall'incontro di volontà del datore e delfavoreprestatore e le sue limitazioni non incidono sulla sua origine; quindi non c'è un accordo tragli studiosi del diritto di lavoro e i suoi oppositori, infatti si hanno delle teorie acontrattualistica e che negano che la fonte sia il contratto.La teoria istituzionalistica-comunitaria si fonda sulla scarsa autonomia contrattuale delleparti e il contratto è la massima espressione dell'autonomia privata, in quanto, se manca,teoria dell'impresa-istituzione,non si può concludere; quindi si fa ricorso alla la qualesi costituisce con l'inserimento del lavoratore
nell'impresa. Spiega che il rapporto di lavoro può essere di origine contrattuale o non contrattuale. Tra le teorie che negano l'origine contrattuale si ha la teoria della prestazione di servizio, secondo la quale l'articolo 2126 del codice civile sostiene che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, a meno che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Da ciò si evince che la prestazione permane efficace da un punto di vista materiale, considerata "viva". Dal punto di vista dell'unilateralità verso l'alto, tale disciplina è caratterizzata dalla flessibilità. Per interpretare il rapporto si fa riferimento all'analisi della reale volontà delle parti, quindi si analizza l'esigenza di un'attenta valutazione del comportamento rispetto agli orari di lavoro e all'assenza del rischio del lavoro. Per quanto riguarda l'iter di formazione del contratto di lavoro, si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e dalle eventuali norme collettive applicabili.- competenza
- dedizione
- professionalità
- responsabilità
- collaborazione