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ORGANIZZATIVO
1 semplificazioni sull’oggetto di analisi. Alcune ipotesi escluse, ma con talune precisazioni.
Non ogni forma di inerzia da parte della P.A. rientra in quella che viene definita inerzia come patologia
procedimentale.
Di certo possiamo escludere nell’inerzia come patologia procedimentale il mancato rispetto dei tempi di
pagamento a favore dei privati-fornitori. Questo perché si tratta non di un’azione in senso stretto
dell’amministrazione, ma di una mera attuazione di un’obbligazione giuridica, dove la P.A. si pone in
posizione di contraente privato. La disciplina in tema non è derogabile dall’amministrazione, la quale non ha
il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio inadempimento. Infatti, ne consegue una
apposita disciplina punitiva.
Di contro, possiamo invece includere come inerzia come patologia procedimentale, l’ipotesi di procedimenti
amministrativi soggetti a termini perentori. In linea teorica, questa fattispecie non dovrebbe rientrarvi perché
la natura perentoria del termine non dovrebbe determinare incertezze sulla conclusione del procedimento e
sull’eventuale decadenza dal potere attributivo che l’ordinamento ricollega a tale accadimento. Ma,
analogamente ai casi di silenzio significativo, residuano margini d’insicurezza. Se si considerassero perentori
i termini indicati verrebbe meno la possibilità per il privato di attivare i poteri sostitutivi (art.2 L. n.241/90)
che si giustificano solo ove si possa assumere che il termine di conclusione del procedimento NON sia
perentorio. Altrimenti, l’organo rimasto inerte non potrebbe concorrere con il secondo nella conclusione del
procedimento perché sarebbe intervenuta la decadenza del potere di decidere. In alcuni casi, la stessa
perentorietà dei termini di taluni procedimenti può essere messa in discussione, producendo così un
ulteriore forma di inerzia in relazione alla quale il privato e la PA non sono in grado si verificare con certezza
se vi sono ancora spazi di risposta tardiva oppure se tale risposta sia preclusa dall’effetto decadenziale. Ciò
nasce da una serie di pronunce del giudice amministrativo, da cui si evince come possono affiorare casi
perentorietà ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. La conseguenza è quindi una situazione di
incertezza in ordine al discrimine tra termini perentori e ordinatori. Toccherà quindi all’amministrazione
prima e al giudice poi delineare i contorni di un tale discrimine.
2. leale collaborazione nel rapporto procedimentale come regola a carattere bi-direzionale tra privato e
amministrazione a garanzia dell’azione.
Importante nello studio dell’inerzia amministrativa è capire ciò che si colloca a monte dell’epilogo
procedimentale, in quanto potrebbe condizionare l’azione con riferimento al suo assetto temporale.
Alla luce degli artt. art.2 e 2-bis della L. n.241/90, il vincolo di risposta in capo alla P.A. investe non tutta
l’attività della P.A., bensì solo quella in cui “sussiste l’obbligo di pronunziarsi” e che risulta ampliato dalla
previsione del c.d. rigetto in forma breve (art.2 c.1, L. n.241/90). Dall’analisi complessiva della fattispecie, si
vede come, in alcuni casi, la responsabilità dell’inerzia non è dipesa solo dall’amministrazione, ma anche dal
privato richiedente, colpevole di non essersi rapportato correttamente con l’amministrazione.
Fin dalle fasi iniziali del procedimento, la CORRETTEZZA che viene richiesta è bi-direzionale. La P.A., al fine di
evitare che il privato sia costretto a inutili spechi di tempo e dispendio di denaro, ha il dovere di guidare il
privato a presentarsi preparato nella predisposizione della documentazione occorrente, tale cioè da rendere
ricevibile, ammissibile, procedibile la sua domanda. Si tratta infatti dei 3 passaggi che caratterizzano il nuovo
istituto del rigetto in forma breve.
La modalità di avvio del procedimento è fondamentale per la corretta individuazione della fattispecie inerzia
amministrativa. Ruolo centrale sembra doversi attribuire all’istituto del provvedimento di rigetto in forma
breve, in ragione della sua capacità di operare nel momento di avvio del procedimento, scongiurando il
rischio di inerzie imputabili ad un’errata presentazione della domanda.
Alla base di tale istituto sta il principio di leale collaborazione. Esso è ispiratore anche dell’istituto previsto
nell’art 18-bis l. 241, a norma del quale l’amministrazione è sempre tenuta a rilasciare una ricevuta che attesti
l’avvenuta presentazione dell’istanza da parte del privato e indicare i termini entro cui la stessa sarà tenuta
a rispondere, nonché quelli entro i quali può operare il silenzio-assenso.
3. iniziativa procedimentale ed inerzia amministrativa: c.d. provvedimento di rigetto in forma breve come
espressione del principio di leale collaborazione.
un istituto che sembra raccogliere l’esigenza di leale collaborazione procedimentale è il provvedimento di
rigetto in forma breve, introdotto nel 2013, nell’art 2 l. 241.
Un primo effetto che ha comportato è stato quello di aver superato la tradizionale asimmetria tra avvio del
procedimento e conclusione dello stesso. Attraverso l'istituto del rigetto in forma breve, un obbligo di
risposta a carico dell'amministrazione precedente sussiste anche in quei frangenti in cui le diverse forme di
iniziative procedimentali risultano affette da irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità. Pertanto, quando
l'amministrazione fornisce una risposta al privato in uno di tali casi, essa sarà tenuta ad avviare il
procedimento, ma non a concluderlo nei termini classici. La fase finale del procedimento corrisponde
normalmente con la verifica in concreto dell'interesse collegato all'istanza presentata dal privato, che
coincide con il contenuto dell'istanza di accoglimento o di rigetto. Invece, quando trova applicazione il rigetto
in forma breve l'amministrazione non arriva ad effettuare una verifica di merito e il procedimento si
interrompe in una fase precedente, ossia quella successiva all'avvio. L'istituto del rigetto in forma breve ha
quindi come oggetto specifico la completezza della domanda presentata, cui si connette effetti positivi
relativamente alla riduzione dei tempi di risposta da parte dell'amministrazione.
Il principio di leale collaborazione comporta che l'esito del relativo procedimento non rappresenti elemento
prioritario e determinante, poiché ciò che è davvero rilevante è che le parti del rapporto siano messe in
condizioni di collaborare lealmente al fine di conseguire in condizioni ottimali il rilascio di un provvedimento.
Bisogna cominciare dalla presentazione della propria domanda. Quando si parla di istanza ci si riferisce
all’atto avente attitudine ad avviare il procedimento preordinato all'emanazione di un provvedimento
favorevole. Tuttavia, non sempre è agevole qualificare la relativa fattispecie, contribuendo a creare caos
interpretativo. Nondimeno, i dubbi sembrano superati grazie al rigetto in forma breve, in base al quale
l’amministrazione sarà tenuta ad avviare un procedimento e poi concluderlo, andando così a equiparare le
fattispecie di istanza e altre forme di possibile presentazione della domanda da parte del privato. A conferma
di ciò, la disposizione del rigetto in forma breve non prevede l’espressione istanza, bensì quella di domanda.
La sola differenza sussistente è quella secondo cui un procedimento avviato con domanda che non arriva ad
assumere la forma dell’istanza dovrà essere concluso in forma breve, ossia con provvedimento espresso
redatto in forma semplificata la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o diritto
risolutivo. Mentre, nel caso del provvedimento avviato con istanza, lo stesso si concluderà in maniera classica.
Il legislatore ha quindi voluto imporre all’amministrazione l’obbligo di provvedere indipendentemente dal
grado di fondatezza, ammissibilità o ricevibilità della domanda. In fondo, il rigetto in forma breve costituisce
l’esito di un bilanciamento tra interessi contrapposti. Certo, non si può sottacere le ricadute in termini di
appesantimento dell’azione amministrativa che il rigetto in forma breve potrebbe provocare. Tuttavia, a
questa problematica si può replicare che il rigetto in forma breve va ottemperato guardando alla voluntas
legis che aspira a ridurre le ipotesi di inerzia che si producono fin dall’avvio del procedimento.
In una logica costi-benefici, l’istituto si conferma come alleato del rispetto delle tempistiche procedimentali.
Si comprende come il rigetto in forma breve, allo stesso modo del principio di leale collaborazione, non è
finalizzato a raggiungere il risultato corrispondente agli interessi voluti dal richiedente, ma a consentire alle
parti di giungere a conclusione nei tempi predeterminati. A questa stregua sono criticabili le affermazioni
della giurisprudenza che tende a depotenziare la portata applicativa, avvalorando così il processo di
attenuazione delle conseguenze derivanti dall’inerzia amministrativa. Ed infatti molteplici sono le deroghe
introdotte in via perentoria. Una serie di queste deroghe è riassunte in una sentenza del TAR Campania
secondo cui non sussisterebbe obbligo di risposta in presenza di istanze illegali, emulative, manifestatamente
infondate o inammissibili. Proseguendo, in alcune pronunce l’obbligo di rigetto in forma breve verrebbe
meno allorché si solleciti l’esercizio dell’autotutela, nei casi di silenzio amministrativo e quando si è dinanzi
ad ipotesi provvedimentali da adottare entro termini perentori. E così a seguire altre limitazioni
giurisprudenziali altrettanto criticabili in quanto non sembrano cogliere il reale motivo dell’istituto di rigetto
in forma breve, consistente nel fornire certezze immediate al privato.
Il rigetto in forma breve possiede importanti ricadute anche in termini di prevenzione degli abusi
amministrativi. L’istituto è stato infatti introdotto per finalità di maggiore trasparenza e di prevenzione della
corruzione.
È utile anche a scongiurare il rischio di contenziosi in materia di inerzia, poiché, manifestando
tempestivamente le ragioni che sono alla base del mancato accoglimento della domanda, ne anticipa il
verificarsi e l’aggravarsi.
4. funzione organizzatrice dell’amministrazione preordinata ad un’azione tempestiva fin dal suo avvio
La leale collaborazione tra privato e amministrazione si persegue anche per il tramite di un'adeguata
organizzazione amministrativa. L'adeguatezza indicata corrisponde all'uso di metodologie appropriate,
riconducibili alla nozione di au