Lezione n° 4 del 17-11-2008
Rappresentanza sindacale e RSU
Molte aziende hanno troppe RSA: non essendoci uno strumento che stabilisce quale è la misura sindacale più rappresentativa rispetto ad un'altra all’interno dell’azienda (chi ha più iscritti nel complesso? Chi ha iscritti fra i datori, fra i dirigenti, fra i lavoratori?) nasce la RSU.
Sciopero e regolamentazioni
Un grande strumento di affermazione dei diritti e di libertà è lo sciopero (art. 40 della Costituzione) ma in alcuni settori particolari anche lo sciopero è regolamentato da una commissione di garanzia (es. in ospedale deve sempre rimanere qualcuno per reparto).
Articolo 28: Repressione della condotta antisindacale
Art. 28: “Repressione della condotta antisindacale: Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà sindacale, dell’attività sindacale o del diritto di sciopero, su ricorso degli interessati, il pretore (giudice del lavoro), previa denuncia, convocate le parti per sentirle, nei 2 giorni successivi, se ritiene ci sia la violazione, ordina al datore di lavoro con decreto motivato e immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo.”
Questo articolo viene definito una norma cerniera in quanto si occupa di normare come vengono tutelati questi diritti, per esempio il diritto di libertà sindacale. (Pretore oggi è il giudice del lavoro)
Diritti dei lavoratori e ricorso al giudice
Nel caso siano violati dei diritti dei lavoratori si può ricorrere al giudice subito:
- Fumus boni iuris: che ci sia la violazione di uno dei 3 diritti dei lavoratori espressi dall’articolo.
- Periculum in mora: che questa condotta reiterata nel tempo produca dei danni irreparabili.
Trasferimento d'azienda e procedure conciliative
Anche nel trasferimento d’azienda se non vengono rispettate le procedure conciliative fra datore di lavoro, lavoratore, sindacati si ricorre all’art. 28: i protettori sociali previsti dalla normativa – mobilità e cassa integrazione – hanno come requisito il fatto che il lavoratore possa essere reintrodotto nel ciclo produttivo. L’articolo stabilisce anche le procedure per i licenziamenti d’azienda.
Articolo 1341: Condizioni generali di contratto
Art. 1341: Condizioni generali di contratto. “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.”