Diritto del lavoro
Con l'affermazione del sistema di fabbrica e il consolidamento del modo di produzione capitalistico, si diffonde anche la nuova figura del lavoratore salariato. Quella che poi sarà definita rivoluzione industriale si svolge in un arco di tempo piuttosto ampio nei diversi contesti nazionali; in parallelo si delineano i primi interventi statuali volti a contenere le forme più acute di sfruttamento dei lavoratori. Dietro la facciata protettiva, di tutela del contraente più debole, non è difficile peraltro individuare la nota dominante di queste prime forme di legislazione sociale nell'intento di salvaguardare le condizioni della forza lavoro. È del 1876 la prima legge italiana sul lavoro dei fanciulli e diversi provvedimenti si susseguiranno successivamente.
Il codice civile del 1865 ignora il lavoro operaio dell'industria come tale; il nostro codice civile continua a ricondurre l’attività lavorativa entro lo schema della locazione (locatio operis o in termini moderni lavoro autonomo e locatio operarum antesignana dell’odierno lavoro subordinato). Il diritto del lavoro si è sviluppato superando la concezione del rapporto di lavoro subordinato come puro rapporto di mercato retto da principi non diversi da quelli del diritto dei beni.
Il periodo delle origini del diritto del lavoro
Del periodo del diritto del lavoro delle origini, che si estende sino a coprire grosso modo i primi due decenni del XX secolo, va ancora particolarmente sottolineata l'importanza dei collegi dei probiviri che erano destinati alla risoluzione delle controversie individuali di lavoro. Il ventennio corporativo fu segnato da un notevole attivismo legislativo che si manifesta in primo luogo paralizzando le possibilità di sviluppo della regolazione dei rapporti di lavoro affidata alla libera dinamica del conflitto sociale. Ciò non toglie che anche la contrattazione collettiva degli anni '30 si sia mossa, se pure con tutte le cautele possibili, nel senso di estendere parzialmente agli operai aspetti delle tutele del lavoro già riconosciute dal legislatore in favore dei soli impiegati.
Il lascito più rilevante del periodo corporativo al diritto del lavoro si materializza nella fase terminale del regime attraverso la codificazione civile del 1942 che contiene una regolamentazione organica del rapporto di lavoro. La legge 3 aprile 1926 numero 563 aveva emblematicamente segnato con lo svuotamento della libertà sindacale, il passaggio allo stato totalitario. La costituzione infatti non soltanto non sanziona il ripristino della libertà sindacale, ma riconosce allo sciopero dignità di vero e proprio diritto soggettivo.
L'importanza costituzionale
Al lavoro in generale e a quello subordinato in particolare, la costituzione dedica una speciale attenzione. Di particolare rilievo per il diritto del lavoro vanno considerati il principio di eguaglianza che la costituzione riconosce non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, ammettendo l'esistenza di ostacoli che occorre rimuovere per consentire l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese e l'articolo 41 che contiene il riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata.
Del periodo successivo all'emanazione della costituzione vanno ricordati soprattutto alcuni interventi legislativi destinati ad arginare forme di impiego della forza lavoro a più alto tasso di sfruttamento; la cosiddetta legislazione anti-fraudolenta si compone di un trittico normativo del quale fanno parte la legge sul lavoro a domicilio, quella sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e quella sulle assunzioni a tempo determinato.
Nel periodo in questione la disciplina del rapporto di lavoro resta comunque ancora fondamentalmente improntata alla logica del Codice civile: non a caso il principio della libertà di licenziamento rimase un tabù per il legislatore e fu soltanto blandamente intaccata dalla contrattazione collettiva. Una legge davvero storica fu la legge 15 luglio 1966 numero 604 perché attraverso di essa comincia a penetrare nell'ordinamento l'idea di stabilità del posto di lavoro condizionando la legittimità del licenziamento alla sussistenza di un giustificato motivo.
La legge 20 maggio 1970 numero 300, comunemente nota come statuto dei diritti dei lavoratori, rappresenta il punto più alto toccato dal riformismo sociale dei governi di centro sinistra dell'epoca. Ad ogni modo, non sarebbe stato concretamente attuabile senza il varo della riforma del processo del lavoro e le nuove regole processuali hanno contribuito in maniera determinante all'effettività dei diritti riconosciuti ai lavoratori.
I settori del diritto del lavoro
Va ricordato che secondo la partizione tradizionale della materia, vanno individuati tre ampi sotto settori: il diritto del lavoro in senso stretto per il profilo individuale, il diritto sindacale per il profilo collettivo e il diritto della previdenza sociale. Nel sistema delle fonti tuttavia ci si deve occupare dell’autonomia collettiva nel suo esito principale: il contratto collettivo. Accanto al ruolo consueto della legge emerge infatti nel diritto del lavoro la funzione cruciale del contratto collettivo che nell'ordinamento vigente continua ad assolvere la funzione di fonte materiale delle regole del rapporto di lavoro.
Nel modello più usuale e consolidato la legge si pone come disciplina dei minimi di trattamento, inderogabile se non in meglio ad opera dell’autonomia privata ispirato al cosiddetto principio del favor nei confronti del lavoratore, in forza del quale in caso di contrasto fra regole diverse deve essere applicata quella dotata di più intensa efficacia protettiva. I contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, a condizione di essere sottoscritti in base ad un criterio maggioritario, possono applicarsi a tutti i lavoratori interessati.
Rispetto alla legge si tratta di chiarire le implicazioni della riforma del titolo quinto della parte seconda della costituzione la cosiddetta riforma federalista, in particolare per quanto interessa il diritto del lavoro le ricadute sull’ordinamento dell’attribuzione alle regioni di competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro. La dottrina si è in larga parte orientata nel senso che la disciplina dei rapporti di lavoro debba essere fatta rientrare nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre la funzione legislativa regionale potrebbe essere esercitata sulle tematiche che riguardano il mercato del lavoro.
I rapporti speciali di lavoro
Dall'insieme dell'ordinamento emerge la considerazione delle regole sul lavoro nell'impresa, come il modello di riferimento utilizzabile in generale per la disciplina del lavoro subordinato. Non si tratta di uno standard normativo assolutamente uniforme infatti molteplici rapporti di lavoro, pur pacificamente riconducibili all'area del lavoro subordinato, appaiono solo in parte toccati dal raggio di operatività dello standard generale essendo stati provvisti dal legislatore di un nucleo di disciplina peculiare per ciascuno di essi. Tradizione vuole che si parli in proposito di rapporti speciali di lavoro.
Il codice considera di carattere speciale i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro non imprenditori, sia l'apprendistato e il lavoro a domicilio. Più semplicemente si può parlare di rapporto di lavoro a disciplina speciale limitandosi a prendere atto della circostanza che il legislatore ha ritenuto opportuno dotare di regole specifiche una pluralità di rapporti. La questione davvero rilevante è quella relativa all’applicabilità della disciplina generale, la quale deve in linea di principio ritenersi ammissibile sia pure limitatamente agli istituti per i quali non sono state previste regole particolari per lo specifico rapporto.
Più comunemente vengono oggi indicati come i rapporti di lavoro atipici. La legislazione del lavoro nell'ultimo periodo ha visto affiancarsi al lavoro subordinato tipico e atipico, fattispecie collocate ai suoi confini e come si vedrà il fenomeno è iniziato con la collaborazione coordinata e continuativa.
Il lavoro subordinato e il lavoro ai confini della subordinazione
Il lavoro subordinato, o dipendente, costituisce il termine di riferimento in relazione al quale operano le norme del diritto del lavoro. Gran parte della dottrina italiana delle origini non dubitava della riconducibilità di qualsiasi attività lavorativa umana svolta dietro compenso entro lo schema della locazione che fu introdotto dal Codice civile francese del 1804. Quanto al criterio di distinzione fra le due specie di locazione di opere, la civilistica ottocentesca si mostrava assolutamente convinta che la linea di discrimine dipendesse dalla circostanza che oggetto dell'obbligazione fosse l’attività lavorativa in quanto tale o il risultato conseguibile mediante la prestazione lavorativa.
Su questo sfondo va collocata la novità riconducibile nell'opera di Barassi, al quale si deve l'individuazione del tratto distintivo della locatio operarum nella subordinazione intesa come eterodirezione, ovvero come sottoposizione alle direttive del datore di lavoro nell'esecuzione della prestazione lavorativa. La prima tipizzazione del contratto di lavoro riguarda la categoria degli impiegati; il processo di tipizzazione fu poi completato dal codice civile mediante l'individuazione di una fattispecie di lavoratore subordinato non più circoscritto agli appartenenti alle categorie impiegatizie ed, oltretutto, di carattere assolutamente generale: sebbene disegnata con espresso riferimento al lavoro nell'impresa, infatti, essa risulta applicabile anche ai rapporti instaurati con datori di lavoro non imprenditori in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell'articolo 2239 del codice civile.
Secondo l'articolo 2094 è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. L'articolo 2222 relativo al prototipo del lavoro autonomo ci dice a sua volta che si dà luogo alla stipulazione di un contratto d'opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le due disposizioni permettono di visualizzare agevolmente il tratto differenziale essenziale tra le due tipologie fondamentali di contratti di lavoro della presenza o nell’assenza del vincolo di subordinazione.
Stabilire in che cosa consiste il vincolo di subordinazione non è mai stato, però, operazione semplicissima. Tale discrasia fra tipo legale tipo normativo imporrebbe dunque un adeguamento della metodologia di qualificazione dei rapporti di lavoro: di fronte ad un rapporto di incerta natura occorrerebbe abbandonare la pretesa di operarne la qualificazione secondo i canoni del tradizionale metodo sussuntivo, attraverso cioè un giudizio sillogico d'identità fra fattispecie concreta e fattispecie astratta, optando per il metodo tipologico, il cui impiego postula che l'operazione qualificatoria si compie mediante un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta al tipo normativo.
In armonia con le indicazioni ricavabili dall’esperienza giurisprudenziale, la qualificazione del singolo rapporto dovrebbe essere effettuata verificando, in relazione alla fattispecie concreta, la sussistenza di quei indici di subordinazione ritenuti tipicamente caratterizzanti il modello di lavoro subordinato (assenza di rischio, continuità, assoggettamento ad un orario di lavoro, corresponsione della retribuzione a cadenze fisse eccetera). All’opposto la giurisprudenza della Cassazione è sempre attestata a difesa del più rigoroso metodo sussuntivo. Al fondo, le tendenze giurisprudenziali più recenti suscitano l'impressione di un impiego combinato di entrambi i metodi: sembra di poter constatare che l'operazione qualificatoria viene sempre più frequentemente compiuta secondo i tradizionali canoni del metodo sussuntivo, sostenuto nelle situazioni di più incerta classificazione dall’impiego della tecnica degli indici di subordinazione.
Secondo la definizione dell’articolo 2094 emergono quattro tratti caratterizzanti del lavoro subordinato, riconoscibili nella retribuzione, nella collaborazione, nell’eterodirezione e nella dipendenza. Bisogna accertare dunque se gli elementi in questione, variamente combinati fra loro od anche singolarmente considerati, possono essere utilizzati per separare l'area coperta dal lavoro subordinato e dalla sua disciplina da quella del lavoro autonomo.
Procedendo per ordine si può cominciare constatando che la retribuzione è un elemento che vale solo a caratterizzare il contratto di lavoro subordinato come contratto oneroso di scambio, non dissimile per questo aspetto dei contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo. L'elemento della retribuzione può semmai utilizzarsi per differenziare il contratto di lavoro subordinato dalla controversa fattispecie del lavoro gratuito, a fronte di situazioni non originate da un vincolo contrattuale. Quanto alla collaborazione non si può riconoscere null'altro che un’attitudine meramente descrittiva della circostanza che il lavoratore subordinato è normalmente destinato ad operare in collaborazione con altri soggetti. Esso è riscontrabile anche nell'ambito del lavoro autonomo.
L'eterodirezione, nella quale si risolve la cosiddetta subordinazione tecnico funzionale, costituisce il parametro normativo in relazione al quale secondo la giurisprudenza dominante si dovrebbe compiere il giudizio di sussunzione. All'enfatizzazione del requisito dell’eterodirezione d'altra parte, corrisponde la sottovalutazione dell'elemento della dipendenza. Tale elemento è stato lasciato per ultimo giacché non viene praticamente utilizzato nell'ambito dei giudizi di qualificazione, al punto da potersi ricavare l'impressione che per la giurisprudenza dipendenza ed eterodirezione siano sinonimi.
Il contributo della Corte Costituzionale
Il contributo della Corte Costituzionale nella ricostruzione della nozione giuridica di lavoro subordinato si è manifestato attraverso una serie di pronunce; la prima di tali sentenze merita di essere ricordata per l'evidente censura nei confronti dell'orientamento tendente ad ipervalorizzare la volontà delle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro controverso. Ne consegue che allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento, anche in contrasto con le pattuizioni stipulate, siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto. In caso di contrasto tra dati formali e i dati fattuali è necessario dare prevalente rilievo ai secondi dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia. Quest’ultima affermazione si lega bene alla ratio della sentenza della Corte costituzionale secondo la quale né il legislatore direttamente, né le parti del contratto potrebbero negare la qualificazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura.
La pronuncia della Corte costituzionale ha costituito un argine insormontabile anche rispetto alle proposte, avanzate negli ultimi anni, di contenere il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro mediante l'introduzione nel sistema di una procedura preventiva di certificazione degli stessi. La certificazione di carattere volontario è effettuabile da parte di commissioni di certificazione, ma resta aperta la possibilità di agire in giudizio non solo in caso di erronea qualificazione del contratto, ma anche in caso di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione nonché di impugnare l'atto di certificazione per vizi del consenso.
Tornando al pensiero della Corte, il primo punto fermo può essere individuato nella considerazione del lavoro subordinato come un rapporto economico sociale; per giungere a tale risultato la Corte costituzionale distingue fra la subordinazione tecnico funzionale, quella che per la giurisprudenza dominante identificherebbe il tipo di lavoro subordinato e per la Corte invece è riscontrabile anche in altri contratti, e la subordinazione in senso stretto peculiare del rapporto di lavoro subordinato. Detta subordinazione in senso stretto coincidente con una condizione di doppia alienità del lavoratore: essa si verifica In altre parole quando la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto di un’organizzazione produttiva altrui ed in vista di un risultato di cui il titolare dell’organizzazione è immediatamente legittimato ad appropriarsi. Questa condizione di doppia alienità, espressiva della subordinazione in senso stretto o dipendenza e non dell'eterodirezione, caratterizza dunque il tipo legale del lavoro subordinato. L'elemento di qualificazione del tipo contrattuale va identificato nella dipendenza e non nell’eterodirezione che meriterebbe di essere collocata più propriamente sul piano degli effetti conseguenti ad una qualificazione già operata.
Anche nel lavoro a domicilio si può riscontrare quella condizione di doppia alienità che rappresenta la sostanza ultima del vincolo di subordinazione. Il criterio della dipendenza d'altra parte si adatta bene ad offrire un parametro di qualificazione adeguato di certe nuove forme di attività lavorativa. Solo illuminanti in proposito le ben note controversie riguardanti i rapporti di lavoro come quello dei cosiddetti pony express; l'escamotage tecnico attraverso cui si è cercato di negare il carattere subordinato dei rapporti in questione, per ricondurli nello schema della collaborazione continuativa e coordinata è costituito nella predisposizione di un contratto di lavoro scritto contenente clausole, ove si afferma da una parte che le prestazioni oggetto
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Riassunto completo diritto del lavoro (12cfu)
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Diritto del lavoro 1 (diritto sindacale - completo)
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