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LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E IL DIRITTO DEL LAVORO

Mattia Di Gregorio

Sommario: 1. Origini e contenuto concettuale della CSR. 2. Gli sviluppi comunitari della CSR.

3. Gli standard internazionali. 4. La dimensione giuridica della CSR (rispetto ai lavoratori).

1. Origini e contenuto concettuale della CSR.

Per responsabilità sociale d'impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) si intende

l'integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è

una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente

le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.

Lo statuto teorico della CSR non è ancora, a dir poco, limpidissimo, sospeso com’è tra

etica, sociologia ed economia. Ciò è dovuto anche al proliferare incontrollato dell’attenzione

sulla CSR da parte dei settori più diversi: economisti, sociologi dell’economia, scienziati

dell’organizzazione, studiosi di business ethics, politologi, attivisti delle ONG, manager dotati di

una visione anticipatrice e giuristi.

L’idea che l’impresa operante in regime di economia di mercato sia gravata di

responsabilità sociali (se non altro verso i lavoratori) non è certamente nuova. Se ne possono

rintracciare le origini, probabilmente, nella dottrina sociale cattolica, piuttosto che nel pensiero

marxista e socialdemocratico- riformista. Infatti, mentre la dottrina sociale cattolica non ha

mai cessato di coltivare un’immagine coesa ed armonica della società, animata dalla

percezione di valori e interessi comuni, il pensiero marxista e quello socialista ha sempre letto i

rapporti economico sociali in chiave conflittuale, ritenendosi al massimo componibile, ma non

veramente superabile, il conflitto fondamentale fra la classe proprietaria e capitalista e quella

che, per sopravvivere, era costretta a vendere l’unico valore che possedeva, la propria forza-

lavoro. Nella Costituzione repubblicana, l’interesse sociale era dunque avvertito non come

qualcosa che potesse essere fatto proprio da chi, per propria natura, perseguiva soltanto la

ricerca “egoistica” del proprio profitto, bensì necessariamente come un limite esterno, come

quello individuato dall’art.41 cpv. Cost., nel sancire che “(l’iniziativa economica privata) non

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla

libertà, alla dignità umana”. Là dove non era affermata, come la dottrina ha prevalentemente

ritenuto, una logica di funzionalizzazione dell’impresa privata all’utile sociale, bensì, proprio al

contrario, un gioco di check and balance fra il principio di libertà di cui all’art.41 co.1 e la

clausola sociale del comma successivo, il cui destino veniva affidato, a sua volta, agli stessi

principi costituzionali (come quello dell’art.36 co.1), al legislatore costituzionalmente vincolato,

e soprattutto all’esistenza garantita (artt.39 e 40) di un contropotere collettivo. 1

Il diritto del lavoro è sorto e si è sviluppato in questa atmosfera. Il contratto di lavoro

subordinato non confutava la realtà fondamentale dei rapporti sociali di produzione, ma, al

contrario, la cristallizzava in una forma giuridica caratterizzata da una contrapposizione

strutturale di interessi.

Da allora, come è noto, il diritto del lavoro ha fatto molta strada, e non di rado

accidentata. Dopo aver raggiunto l’apice della sua espansione come diritto “di opposizione”,

negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, ha poi subito la rivincita imprenditoriale, ed ha infine

dovuto piegarsi ad una logica di compromesso con le ragioni dell’impresa e più in generale

dell’efficienza.

Questo processo, estremamente tormentato, ha conosciuto varie tappe: le grandi

ristrutturazioni degli anni ’80, che hanno visto lo smantellamento di settori industriali maturi

come quello siderurgico, e simmetricamente l’avvio della rivoluzione informatica, che avrebbe

condotto, anni dopo, a profetizzare addirittura la “fine del lavoro”; la stagione della politica dei

redditi, prima in chiave di lotta all’inflazione e poi sull’onda dei nuovi traguardi europei; infine,

l’era della flessibilità e della globalizzazione, nella quale sono divenuti preminenti i problemi del

declino industriale e del recupero di competitività di quello che suole definirsi il sistema-paese.

Il dibattito sulla CSR si sviluppa in questo punto del tragitto, come espressione di un’esigenza

di coinvolgimento di tutti gli attori del sistema nel perseguimento di obiettivi comune.

Ciò premesso, non è facile sciogliere il sincretismo concettuale che permea la nozione di

CSR. Non v’è dubbio, comunque, che il terreno elettivo del tema è quello delle concezioni che

in vario modo, a partire dal fallimento dei progetti di ingegneria sociale e dalla ritirata dello

Stato dall’economia, propongono un’idea di rifondazione della società civile fondata sulla

capacità delle persone di lavorare assieme, in gruppi e organizzazioni, per scopi comuni.

E’ uno sviluppo che non deve sorprendere, ove si considerino i processi di mutamento

già intervenuti e in corso nei modelli produttivi e organizzativi, i quali fanno sempre più

emergere come centrale l’esigenza di valorizzazione del capitale umano, inteso come risorsa

chiave per la produttività e la competitività dell’impresa e del sistema nel suo complesso.

La CSR è una delle risposte a tali nuove esigenze, nella misura in cui postula

l’elaborazione di una cultura gestionale nuova e inclusiva, atta a controbilanciare l’insicurezza

sociale dell’era della competizione globale.

Presenta un particolare interesse la tesi proposta da Lorenzo Sacconi, che intende la

CSR come un modello di governance allargata dell’impresa, in base al quale chi la governa ha

responsabilità che si estendono dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà

ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder (soggetti interessati,

per es. Organizzazioni non governative, sindacati, mass-media ecc.). Il progresso che la teoria

dello stakeholder potrebbe rendere possibile consiste nel rimarcare che anche gli investimenti

di altri soggetti (e non solo quello dello stakeholder principale, che è il proprietario) concorrono

alla creazione del sovrappiù associato o atteso dalle transazioni. Ne consegue che anche questi

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investimenti debbono essere protetti dal rischio di un abuso di autorità dello stakeholder

controllante.

L’efficienza dell’impresa verrebbe così a dipendere dalla responsabilità sociale verso

coloro che non la controllano. Per spiegare come e perché questo dovrebbe accadere, ovvero

sarebbe efficiente che accadesse, si propongono varie spiegazioni, che ruotano

prevalentemente attorno alla teoria della reputazione.

La reputazione dell’impresa è ciò che consente ai suoi stakeholder di fidarsi e

conseguentemente di cooperare con essa, affinché le transazioni avvengano con bassi costi di

controllo o di contrattazione.

2. Gli sviluppi comunitari della CSR.

Sebbene non si intenda discutere a fondo il concetto di Corporate Social Responsibility,

ad un appiglio concettuale dobbiamo pur riferirci se aspiriamo a comprendere qualcosa di più

dei suoi rapporti col diritto del lavoro.

Dobbiamo necessariamente rifarci alle parole del Libro Verde del 18 luglio 2001

(“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese ”), grazie al quale il

tema della CSR è stato imposto dalla Comunità all’attenzione dei Governi europei: “ Il concetto

di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria

iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l’ambiente. Nel momento in

cui l’Unione europea si sforza di identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti

fondamentali, un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo sempre più chiaro la

propria responsabilità e la considera come una delle componenti della propria identità. Tale

responsabilità si esprime nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti

interessate all’attività dell’impresa ma che possono a loro volta influire sulla sua riuscita”.

La CSR si può definire, in altre parole, come “integrazione volontaria delle

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro

rapporti con le parti interessate”. Ciò con l’indispensabile precisazione che essere responsabili

significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di

là investendo maggiormente nel capitale umano, nell’ambiente e ne

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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