LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E IL DIRITTO DEL LAVORO
Mattia Di Gregorio
Sommario: 1. Origini e contenuto concettuale della CSR. 2. Gli sviluppi comunitari della CSR.
3. Gli standard internazionali. 4. La dimensione giuridica della CSR (rispetto ai lavoratori).
1. Origini e contenuto concettuale della CSR.
Per responsabilità sociale d'impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) si intende
l'integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è
una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente
le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.
Lo statuto teorico della CSR non è ancora, a dir poco, limpidissimo, sospeso com’è tra
etica, sociologia ed economia. Ciò è dovuto anche al proliferare incontrollato dell’attenzione
sulla CSR da parte dei settori più diversi: economisti, sociologi dell’economia, scienziati
dell’organizzazione, studiosi di business ethics, politologi, attivisti delle ONG, manager dotati di
una visione anticipatrice e giuristi.
L’idea che l’impresa operante in regime di economia di mercato sia gravata di
responsabilità sociali (se non altro verso i lavoratori) non è certamente nuova. Se ne possono
rintracciare le origini, probabilmente, nella dottrina sociale cattolica, piuttosto che nel pensiero
marxista e socialdemocratico- riformista. Infatti, mentre la dottrina sociale cattolica non ha
mai cessato di coltivare un’immagine coesa ed armonica della società, animata dalla
percezione di valori e interessi comuni, il pensiero marxista e quello socialista ha sempre letto i
rapporti economico sociali in chiave conflittuale, ritenendosi al massimo componibile, ma non
veramente superabile, il conflitto fondamentale fra la classe proprietaria e capitalista e quella
che, per sopravvivere, era costretta a vendere l’unico valore che possedeva, la propria forza-
lavoro. Nella Costituzione repubblicana, l’interesse sociale era dunque avvertito non come
qualcosa che potesse essere fatto proprio da chi, per propria natura, perseguiva soltanto la
ricerca “egoistica” del proprio profitto, bensì necessariamente come un limite esterno, come
quello individuato dall’art.41 cpv. Cost., nel sancire che “(l’iniziativa economica privata) non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana”. Là dove non era affermata, come la dottrina ha prevalentemente
ritenuto, una logica di funzionalizzazione dell’impresa privata all’utile sociale, bensì, proprio al
contrario, un gioco di check and balance fra il principio di libertà di cui all’art.41 co.1 e la
clausola sociale del comma successivo, il cui destino veniva affidato, a sua volta, agli stessi
principi costituzionali (come quello dell’art.36 co.1), al legislatore costituzionalmente vincolato,
e soprattutto all’esistenza garantita (artt.39 e 40) di un contropotere collettivo. 1
Il diritto del lavoro è sorto e si è sviluppato in questa atmosfera. Il contratto di lavoro
subordinato non confutava la realtà fondamentale dei rapporti sociali di produzione, ma, al
contrario, la cristallizzava in una forma giuridica caratterizzata da una contrapposizione
strutturale di interessi.
Da allora, come è noto, il diritto del lavoro ha fatto molta strada, e non di rado
accidentata. Dopo aver raggiunto l’apice della sua espansione come diritto “di opposizione”,
negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, ha poi subito la rivincita imprenditoriale, ed ha infine
dovuto piegarsi ad una logica di compromesso con le ragioni dell’impresa e più in generale
dell’efficienza.
Questo processo, estremamente tormentato, ha conosciuto varie tappe: le grandi
ristrutturazioni degli anni ’80, che hanno visto lo smantellamento di settori industriali maturi
come quello siderurgico, e simmetricamente l’avvio della rivoluzione informatica, che avrebbe
condotto, anni dopo, a profetizzare addirittura la “fine del lavoro”; la stagione della politica dei
redditi, prima in chiave di lotta all’inflazione e poi sull’onda dei nuovi traguardi europei; infine,
l’era della flessibilità e della globalizzazione, nella quale sono divenuti preminenti i problemi del
declino industriale e del recupero di competitività di quello che suole definirsi il sistema-paese.
Il dibattito sulla CSR si sviluppa in questo punto del tragitto, come espressione di un’esigenza
di coinvolgimento di tutti gli attori del sistema nel perseguimento di obiettivi comune.
Ciò premesso, non è facile sciogliere il sincretismo concettuale che permea la nozione di
CSR. Non v’è dubbio, comunque, che il terreno elettivo del tema è quello delle concezioni che
in vario modo, a partire dal fallimento dei progetti di ingegneria sociale e dalla ritirata dello
Stato dall’economia, propongono un’idea di rifondazione della società civile fondata sulla
capacità delle persone di lavorare assieme, in gruppi e organizzazioni, per scopi comuni.
E’ uno sviluppo che non deve sorprendere, ove si considerino i processi di mutamento
già intervenuti e in corso nei modelli produttivi e organizzativi, i quali fanno sempre più
emergere come centrale l’esigenza di valorizzazione del capitale umano, inteso come risorsa
chiave per la produttività e la competitività dell’impresa e del sistema nel suo complesso.
La CSR è una delle risposte a tali nuove esigenze, nella misura in cui postula
l’elaborazione di una cultura gestionale nuova e inclusiva, atta a controbilanciare l’insicurezza
sociale dell’era della competizione globale.
Presenta un particolare interesse la tesi proposta da Lorenzo Sacconi, che intende la
CSR come un modello di governance allargata dell’impresa, in base al quale chi la governa ha
responsabilità che si estendono dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà
ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder (soggetti interessati,
per es. Organizzazioni non governative, sindacati, mass-media ecc.). Il progresso che la teoria
dello stakeholder potrebbe rendere possibile consiste nel rimarcare che anche gli investimenti
di altri soggetti (e non solo quello dello stakeholder principale, che è il proprietario) concorrono
alla creazione del sovrappiù associato o atteso dalle transazioni. Ne consegue che anche questi
2
investimenti debbono essere protetti dal rischio di un abuso di autorità dello stakeholder
controllante.
L’efficienza dell’impresa verrebbe così a dipendere dalla responsabilità sociale verso
coloro che non la controllano. Per spiegare come e perché questo dovrebbe accadere, ovvero
sarebbe efficiente che accadesse, si propongono varie spiegazioni, che ruotano
prevalentemente attorno alla teoria della reputazione.
La reputazione dell’impresa è ciò che consente ai suoi stakeholder di fidarsi e
conseguentemente di cooperare con essa, affinché le transazioni avvengano con bassi costi di
controllo o di contrattazione.
2. Gli sviluppi comunitari della CSR.
Sebbene non si intenda discutere a fondo il concetto di Corporate Social Responsibility,
ad un appiglio concettuale dobbiamo pur riferirci se aspiriamo a comprendere qualcosa di più
dei suoi rapporti col diritto del lavoro.
Dobbiamo necessariamente rifarci alle parole del Libro Verde del 18 luglio 2001
(“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese ”), grazie al quale il
tema della CSR è stato imposto dalla Comunità all’attenzione dei Governi europei: “ Il concetto
di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria
iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l’ambiente. Nel momento in
cui l’Unione europea si sforza di identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti
fondamentali, un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo sempre più chiaro la
propria responsabilità e la considera come una delle componenti della propria identità. Tale
responsabilità si esprime nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti
interessate all’attività dell’impresa ma che possono a loro volta influire sulla sua riuscita”.
La CSR si può definire, in altre parole, come “integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate”. Ciò con l’indispensabile precisazione che essere responsabili
significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di
là investendo maggiormente nel capitale umano, nell’ambiente e ne
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