La responsabilità sociale d'impresa e il diritto del lavoro
Mattia Di Gregorio
Sommario: 1. Origini e contenuto concettuale della CSR. 2. Gli sviluppi comunitari della CSR. 3. Gli standard internazionali. 4. La dimensione giuridica della CSR (rispetto ai lavoratori).
Origini e contenuto concettuale della CSR
Per responsabilità sociale d'impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) si intende l'integrazione di preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.
Lo statuto teorico della CSR non è ancora, a dir poco, limpidissimo, sospeso com'è tra etica, sociologia ed economia. Ciò è dovuto anche al proliferare incontrollato dell’attenzione sulla CSR da parte dei settori più diversi: economisti, sociologi dell’economia, scienziati dell’organizzazione, studiosi di business ethics, politologi, attivisti delle ONG, manager dotati di una visione anticipatrice e giuristi.
L’idea che l’impresa operante in regime di economia di mercato sia gravata di responsabilità sociali (se non altro verso i lavoratori) non è certamente nuova. Se ne possono rintracciare le origini, probabilmente, nella dottrina sociale cattolica, piuttosto che nel pensiero marxista e socialdemocratico-riformista.
Infatti, mentre la dottrina sociale cattolica non ha mai cessato di coltivare un’immagine coesa ed armonica della società, animata dalla percezione di valori e interessi comuni, il pensiero marxista e quello socialista ha sempre letto i rapporti economico sociali in chiave conflittuale, ritenendosi al massimo componibile, ma non veramente superabile, il conflitto fondamentale fra la classe proprietaria e capitalista e quella che, per sopravvivere, era costretta a vendere l’unico valore che possedeva, la propria forza-lavoro.
Nella Costituzione repubblicana, l’interesse sociale era dunque avvertito non come qualcosa che potesse essere fatto proprio da chi, per propria natura, perseguiva soltanto la ricerca “egoistica” del proprio profitto, bensì necessariamente come un limite esterno, come quello individuato dall’art.41 cpv. Cost., nel sancire che “(l’iniziativa economica privata) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Là dove non era affermata, come la dottrina ha prevalentemente ritenuto, una logica di funzionalizzazione dell’impresa privata all’utile sociale, bensì, proprio al contrario, un gioco di check and balance fra il principio di libertà di cui all’art.41 co.1 e la clausola sociale del comma successivo, il cui destino veniva affidato, a sua volta, agli stessi principi costituzionali (come quello dell’art.36 co.1), al legislatore costituzionalmente vincolato, e soprattutto all’esistenza garantita (artt.39 e 40) di un contropotere collettivo.
Il diritto del lavoro è sorto e si è sviluppato in questa atmosfera. Il contratto di lavoro subordinato non confutava la realtà fondamentale dei rapporti sociali di produzione, ma, al contrario, la cristallizzava in una forma giuridica caratterizzata da una contrapposizione strutturale di interessi. Da allora, come è noto, il diritto del lavoro ha fatto molta strada, e non di rado accidentata.
Dopo aver raggiunto l’apice della sua espansione come diritto “di opposizione”, negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, ha poi subito la rivincita imprenditoriale, ed ha infine dovuto piegarsi ad una logica di compromesso con le ragioni dell’impresa e più in generale dell’efficienza.
Questo processo, estremamente tormentato, ha conosciuto varie tappe: le grandi ristrutturazioni degli anni ’80, che hanno visto lo smantellamento di settori industriali maturi come quello siderurgico, e simmetricamente l’avvio della rivoluzione informatica, che avrebbe condotto, anni dopo, a profetizzare addirittura la “fine del lavoro”; la stagione della politica dei redditi, prima in chiave di lotta all’inflazione e poi sull’onda dei nuovi traguardi europei; infine, l’era della flessibilità e della globalizzazione, nella quale sono divenuti preminenti i problemi del declino industriale e del recupero di competitività di quello che suole definirsi il sistema-paese.
Il dibattito sulla CSR si sviluppa in questo punto del tragitto, come espressione di un’esigenza di coinvolgimento di tutti gli attori del sistema nel perseguimento di obiettivi comuni. Ciò premesso, non è facile sciogliere il sincretismo concettuale che permea la nozione di CSR. Non v’è dubbio, comunque, che il terreno elettivo del tema è quello delle concezioni che in vario modo, a partire dal fallimento dei progetti di ingegneria sociale e dalla ritirata dello Stato dall’economia, propongono un’idea di rifondazione della società civile fondata sulla capacità delle persone di lavorare assieme, in gruppi e organizzazioni, per scopi comuni.
È uno sviluppo che non deve sorprendere, ove si considerino i processi di mutamento già intervenuti e in corso nei modelli produttivi e organizzativi, i quali fanno sempre più emergere come centrale l’esigenza di valorizzazione del capitale umano, inteso come risorsa chiave per la produttività e la competitività dell’impresa e del sistema nel suo complesso.
La CSR è una delle risposte a tali nuove esigenze, nella misura in cui postula l’elaborazione di una cultura gestionale nuova e inclusiva, atta a controbilanciare l’insicurezza sociale dell’era della competizione globale. Presenta un particolare interesse la tesi proposta da Lorenzo Sacconi, che intende la CSR come un modello di governance allargata dell’impresa, in base al quale chi la governa ha responsabilità che si estendono dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder (soggetti interessati, per esempio Organizzazioni non governative, sindacati, mass-media ecc.).
Il progresso che la teoria dello stakeholder potrebbe rendere possibile consiste nel rimarcare che anche gli investimenti di altri soggetti (e non solo quello dello stakeholder principale, che è il proprietario) concorrono alla creazione del sovrappiù associato o atteso dalle transazioni. Ne consegue che anche questi investimenti debbono essere protetti dal rischio di un abuso di autorità dello stakeholder controllante.
L’efficienza dell’impresa verrebbe così a dipendere dalla responsabilità sociale verso coloro che non la controllano. Per spiegare come e perché questo dovrebbe accadere, ovvero sarebbe efficiente che accadesse, si propongono varie spiegazioni, che ruotano prevalentemente attorno alla teoria della reputazione.
La reputazione dell’impresa è ciò che consente ai suoi stakeholder di fidarsi e conseguentemente di cooperare con essa, affinché le transazioni avvengano con bassi costi di controllo o di contrattazione.
Gli sviluppi comunitari della CSR
Sebbene non si intenda discutere a fondo il concetto di Corporate Social Responsibility, ad un appiglio concettuale dobbiamo pur riferirci se aspiriamo a comprendere qualcosa di più dei suoi rapporti col diritto del lavoro.
Dobbiamo necessariamente rifarci alle parole del Libro Verde del 18 luglio 2001 (“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”), grazie al quale il tema della CSR è stato imposto dalla Comunità all’attenzione dei Governi europei: “Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l’ambiente. Nel momento in cui l’Unione europea si sforza di identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti fondamentali, un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo sempre più chiaro la propria responsabilità e la considera come una delle componenti della propria identità. Tale responsabilità si esprime nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti interessate all’attività dell’impresa ma che possono a loro volta influire sulla sua riuscita”.
La CSR si può definire, in altre parole, come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Ciò con l’indispensabile precisazione che essere responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo maggiormente nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti sociali.
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