Estratto del documento

24/09/18

DIRITTO DEL LAVORO

Stampare file da portare a lezione e dispense

 Manuale 2016

 Codice del lavoro 2018

 Parziale fine ottobre e novembre

Il diritto del lavoro è una branca del diritto privato. Il diritto del lavoro fa nascere

nell’ordinamento italiano il modello di tutela del contraente debole.

Vi è una limitazione del potere contrattuale delle parti.

Sorgono norme che non sono derogabili in senso peggiorativo del lavoratore altrimenti

il lavoratore sarebbe sempre obbligato ad accettare condizioni peggiorative di quelle

previste della legge per avere un posto di lavoro.

Le parti hanno un contenuto parzialmente vincolato dalla legge.

Il diritto del lavoro è prevalentemente diritto del diritto del lavoro subordinato, per i

diritti di lavoro autonomo torna ad essere applicabile il diritto privato puro. Vi sono

norme imperative che limitano la autonomia contrattuale delle parti. Il diritto del

lavoro prende in considerazione anche i rapporti collettivi di lavoro (diritto

sindacale) che riguarda i rapporti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori le

organizzazioni dei datori di lavoro o del singolo datore di lavoro nel caso di un’azienda.

IL FENOMENO SINDACALE

Nasce dalla coalizzazione di lavoratori che decidono di non offrire la loro prestazione di

lavoro al di sotto di un certo livello. Contratto collettivo condizioni di lavoro

applicabili anche a rapporti di lavoro individuali.

Concordati di tariffa primi esempi di contratti sindacali (accordo affinché un ora

di lavoro non fosse retribuita meno d’una certa cifra)

Contratto collettivo regolamentazione di carattere generale che può incidere

 

sui singoli rapporti individuali di lavoro

Sciopero

 Il diritto de lavoro si divide in

1) Diritto sindacale

2) Diritto dei contratti individuali di lavoro

3) Previdenza sociale

FONTI DI DIRITTO DEL LAVORO

È un diritto a larga prevalenza nazionale, vi sono poche fonti internazionali:

due convenzioni internazionali dell’organizzazione nazionale del lavoro

 (n°87/1948 e n°98/1999). Queste convenzioni sono state ratificate.

Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ART (?) che

 garantiscono libertà sindacale, di sciopero, di contrattazione collettiva.

Per garantire la libertà circolazione dei lavoratori all’interno dell’unione europea è

stato elaborato un apposito regolamento, che non necessitava di essere recepito, in

quanto immediatamente applicabile ed efficace. Sono state approvate una serie di

ulteriori norme volte a favorire la libera circolazione de lavoratori, una di queste è la

possibilità di far valere all’interno dei vari paesi dell’UE i contributi previdenziali di un

altro paese dell’unione europea. Per il resto il diritto di lavoro è regolato tramite fonti

nazionali.

ART 1 COST repubblica fondata sul lavoro

 

ART 4 si prevede il diritto/dovere di lavorare

 

Parte III, titolo II della costituzione che riguarda i rapporti economici

 Art dal 35 al 40 riguardano il diritto del lavoro

35-37 rapporti individuali di lavoro

38 previdenza sociale

39-40 il diritto sindacale

Dal 1948 al 2018 ci sono stati solo 3 interventi in materia di diritto sindacale

 Legge 20 maggio 1970 n 300 statuto dei lavoratori

 Legge 146 del 1990 in materia di sciopero e di servizi pubblici essenziali

 Art 8 legge 48 del 2011

Una disciplina specifica riguarda i rapporti sindacali nel pubblico impiego.

Nell’ambito del diritto sindacale si è verificato astensionismo legislativo il

legislatore si astiene dall’intervenire con norme puntuali, determinando il fatto che la

giurisprudenza di merito e di legittimità(cassazione) sono chiamate a decidere su

questioni che riguardano materia sindacali, in base a principi di carattere generale e

questo rende più complessa l’individuazione di una regola.

Distinzione tra piano giuridico vs piano fattuale

Es. in Italia si ritiene che il datore di lavoro abbia il dovere di applicare il contratto

collettivo nazionale di lavoro ma in realtà questo obbligo non sussiste.

I rapporti di forza sono un elemento fondamentale. La diversa forza delle parti nei

differenti momenti storici spiega le ragioni di una determinata disciplina (legge 20

maggio 1970 n°300) che è stata approvata dopo il biennio 68-69, momento di

rivoluzione. Recepisce dunque le istanze che ci sono nella società.

Il diritto del lavoro è il diritto di una mediazione tra due interessi diversi,

Perché il diritto sindacale è elemento fondamentale di quello del lavoro?

è il livello di mediazione all’interno della società tra queste due esigenze differenti

(delle imprese e dei lavoratori), questo livello può essere o totalmente demandato allo

stato o lasciato alla libera contrattazione individuale in entrambe i casi con da una

parte elementi di rigidità e squilibrio contrattuale dall’altra

Contratto collettivo: equilibrio (punto di mediazione) tra interesse del latore del

lavoro e lavoratori

Il diritto sindacale conosce la mediazione del confitto il conflitto può essere fatto

valere tramite lo sciopero, ovvero rifiuto di esercitare la propria prestazione con lo

scopo di rivedere le condizioni.

Allo stesso modo i datori di lavoro possono avvalersi della serrata ovvero di rifiutarsi

di far lavorare i lavoratori qualora le loro condizioni vengano ritenute accettabili.

Interventi legislative in materia di diritto del lavoro (limitati)

L. 20/05/1970 n°300

L. 146/1990

Art.8, L. 148/2011

Contrattazione collettiva: fenomeno bilaterale, che vede da un lato organizzazione

sindacale dei lavoratori e dall’altra organizzazione datori di lavoro o singolo datore.

Concertazione: nasce anni ’90, è un confronto/consultazione che il potere politico

esecutivo apre tradizionalmente con le organizzazioni dei lavoratori dei datori di lavoro

prima di dare corso ad una riforma legislativa che incida sul mercato del lavoro.

Il governo dunque si confronta con le parti sociali di per sé non ha valore di

carattere tecnico-giuridico.

Le leggi non vengono approvate insieme e questi soggetti, ma seguono il loro corso e

dunque la concertazione non ha influenza sulle decisioni rese in materia di lavoro.

Sia la contrattazione che la concertazione portano al riconoscimento della legittimità

delle parti sociali, oppure detti corpi intermedi (organizzazioni di interessi che si

pongono tra lo stato e il singolo cittadino).

Nel 1889 viene emanato codice penale Zanardelli che segna il passaggio tra stato

assoluto e stato liberale.

Sciopero e serrata vengono individuati come libertà e quindi non punibili penalmente,

ma non sono considerati “diritti” dal punto di vista pubblico non punibile, dal punto

di vista privato risulta un inadempimento del contratto di lavoro. Successivamente si

passò allo stato democratico che riconosce lo sciopero e la serrata.

25/09/2018

1)Il codice civile sardo vieta la coalizione dei lavoratori o dei datori di lavoro in

sindacati

2) il codice successivo Zanardelli introduce una sorta di mera libertà sindacale (non

incriminabili penalmente ma gli scioperi risultano come inadempimento nell’ambito

del contratto di lavoro)

3)l’avvento dello stato democratico lo riconosce come diritto

4) con l’avvento del fascismo, si ha un regresso del fenomeno sindacale. Lo stato

fascista intervenne tramite la legge 563 n°6 che rappresenta un intervento di

regolazione del fenomeno sindacato con l’obbiettivo di inglobarlo all’interno del potere

pubblico e sottoporlo ad un rigido controllo da parte dello stato

La legge 563/1926

Art 4 prevede riconoscimento di associazioni sindacali:

“Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto reale, su

proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il parere del

Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese

delle associazioni, nella gazzetta ufficiale del Regno.”

Dunque, l’associazione sindacale deve passare attraverso l’approvazione di un decreto

reale durante il fascismo, il fenomeno sindacale era sottoposto al controllo pubblico.

Le associazioni sindacali rappresentano legalmente tutti i lavoratori e datori di lavoro a

prescindere dalla loro volontà di iscrizione.

I lavoratori e datori di lavoro sono rappresentati obbligatoriamente dalle associazioni

sindacali riconosciute dallo stato non è più un’associazione volontaria la base

dell’iscrizione al sindacato. Art 6 comma 3 

“Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori,

artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta

legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate,

entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di

datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.”

L’effetto pratico degli articoli 4,5,6 è quello di prevedere un unico sindacato (SNF)

riconosciuto che rappresenta legalmente tutti i lavoratori e datori di lavoro

indipendentemente dal fatto che decidano o meno di iscriversi. Queste norme

conferiscono agli atti e attività attuate dalle uniche associazioni sindacali riconosciute

una efficacia giuridica “erga omnes”, ovvero verso tutti. Con conseguente obbligo di

applicazione della disciplina.

Il risultato di questa norma è:

 Riduzione all’unità delle associazioni sindacali, limitata nel suo agire e

sottoposta a controllo pubblico

Nel 1930 venne approvato il nuovo codice penale. Il codice penale “rocco” considera

reato lo sciopero e la serrata, tornando a quello che indicava il precedente codice.

Quando viene emanato nel 1942 il nuovo codice civile tra le sue norme corporative

venne incluso il contratto collettivo corporativo.

Artt. Dal 2067al 2081 del c.c. vengono previste norme specifiche che regolano il

contratto collettivo corporativo. Nel 1944 alla caduta del sistema corporativo i decreti

luogotenenziali che hanno previsto il passaggio graduale alla forma repubblicana

hanno abolito il sistema corporativo e dunque si ritengono inapplicabili le norme

corporative ai contratti oggi stipulati.

Nel1948 entra in vigore la carta costituzionale, determinando riflessi consistenti anche

in materia sindacale.

Nel passaggio da una dittatura ad uno stato democratico viene legittimata l’esistenza

dello stato la presenza di una pluralità di interessi opinioni politiche e sindacali

Questa discontinuità trova in ambito sindacale la sua esemplificazione nell’art. 39

comma 1 “l’organizzazione sindacale è libera”

Da questo articolo derivano diverse conseguenze

- Data la mancanza di leggi fu la dottrina a dare una interpretazione: chiarì che

l’articolo 39 comma 1 determina un diritto soggettivo pubblico di libertà

nei confronti dello stato. Va letto in luce dell’art 28 del cost che prevede la

libertà di associazione per fini non vietati dalla legge. Una legge penale

ordinaria può vietare l’associazione per fini contenuti contrari dall’ordine

pubblico o agli interessi tutelati dallo stato. Il fine sindacale dunque, ai sensi

dell’art 39, è un fine lecito e conseguentemente sarebbe incostituzionale una

legge che vietasse un’organizzazione sindacale.

- L’attività sindacale non deve svolgersi per forza in forma associativa, ma anche

in semplice forma di raggruppamenti lavoratori purché l’obbiettivo sia la tutela

di interessi di carattere collettivo e non di carattere individuale

- la libertà sindacale permette la pluralità delle associazioni sindacali, quindi la

presenza di diverse organizzazioni sindacale è incentivata pluralismo

sindacale

La norma opera anche nei rapporti tra privati (lavoratori e datori)

Problema di come garantire l’effettività: non intervenendo fino al ’70 nessuna

norma che specifichi il contenuto, almeno fino a quel tempo vi era una difficoltà per

quanto riguarda la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, non c’era modo per

riequilibrare le disparità di potere.

QUANDO UN ORGANIZZAZIONE PUO’ ESSERE RITENUTA UNA

ORGANIZZAZIONE DI TIPO SINDACALE?

La giurisprudenza ha individuato 4 essenziali caratteristiche

1. Caratteristica di carattere soggettivo: è sindacale un’organizzazione di

autotutela dei lavoratori e delle loro rappresentanze

2. Il profilo strumentale o modale: scioperare, stipulare contratti collettivi e

fare assemblee

3. Profilo teleologico (fini perseguiti): deve avere come fine la tutela di interessi

collegati a rapporti di lavoro

4. Profilo strutturale: può essere definita sindacale un’organizzazione rivolta alla

tutela di interessi di carattere collettivo da parte di una pluralità di lavoratori

collettiva degli interessi tutelati

natura

Problema dell’individuazione dei soggetti titolari della libertà sindacale 

Fino alla emanazione della costituzione le organizzazioni sono sempre state tratte

in modo eguale (lavoratori e datori): sia con la legge 563/1926 che il codice penale

Zanardelli.

Liberta sindacale ha un’applicazione a quali soggetti, si applica o non si

applica ai lavoratori subordinati? A quali lavoratori si applica?

I lavoratori subordinati sono titolari della libertà sindacale.

Dottrina e giurisprudenza si dividono sulla titolarità di questa libertà per i datori di

lavoro.

1. Un primo orientamento, dati gli articolo 1 e 4 e l’art 3 comma 2 del cost.

Dunque, per garantire l’eguaglianza sostanziale deve esserci un “surplus” per

garantire un rapporto equilibrato e tutelando la parte debole dunque viene

identificato come uno strumento volto a promuovere un’eguaglianza

sostanziale

2. Una seconda tesi afferma che in realtà la nostra costituzione è repubblicana e

democratica e non prende le parti del lavoro o del datore, ma si limita a

legittimare la esistenza di interessi divergenti all’interno della società e

dunque legittima la possibile esistenza di conflitti tra datori e lavoratori e

dunque in questa ottica la libertà sindacale deve essere garantita ad entrambe.

Dunque, anche gli imprenditori e datori di lavoro dovrebbero essere considerati

titolari della libertà sindacale.

Sono tutelati anche altri lavoratori? O solo quelli subordinati?

Quelle riguardo ai lavoratori subordinati diverge dalla normativa civile, normativa che

riemerge e torna applicabile per i lavoratori autonomi. Dunque, i lavoratori autonomi

sarebbero titolari secondo la giurisprudenza di una mera libertà di associazione.

Negli agni iniziano ad emergere le co.co.co (cooperazioni coordinate cooperative),

sono rapporti di lavoro autonomo che hanno una particolarità ovvero non hanno una

grande varietà di committenti ma hanno uno o pochi committenti.

Ai co.co.co. si applicano le normative che si applicano per il lavoratore autonomo,

ma la giurisprudenza si chiede se il lavoratore co.co.co sia sullo stesso piano del

committente e dunque si trova i una situazione di debolezza contrattuale e dunque

diventa necessario concedergli la libertà sindacale.

Vengono considerati lavoratori “para-subordinati” assimila i lavoratori

subordinati a loro, ma in realtà giuridicamente parlando è scorretto.

Dalla libertà di organizzazione sindacale deriva un divieto dell’interferenza del

potere pubblico nell’organizzazione sindacale. Dunque, quest’ultima è

oggetto di una scelta libera volontaria da parte dei lavoratori. Dunque, è

l’organizzazione a decidere quali tipo d lavoratori tutelare e con che strumenti.

Ne abbiamo diversi tipi:

- Federali: ovvero tutelano diverse tipologie di lavoratori

- Altri Decidono di tutelare una particolare tipologia di lavoratori (es. fabi(?))

Piattaforme sindacali: indicazioni prima di avviare la contrattazione collettiva

sugli obbiettivi che il sindacato si presuppone di ottenere.

Scelta degli strumenti di lotta: c’è il sindacato che privilegia lo sciopero, chi le

assemblee.

Contrattazione: non esiste nel nostro ordinamento un obbligo a contrarre

collettivamente. La scelta se arrivare o meno alla stipulazione di contratto

collettivo viene lasciata al libero confronto tra le opposte parti sindacali.

La previsione di una libertà sindacale non è direttamente in grado di essere

effettiva.

Nel 1968/1969 l’Italia era nel suo momento di Boom economico e massimo

sviluppo economico.

Gran parte del rapporto di lavoro era disciplinata dal codice civile del 42.

Abrogata la legge 563 del 1926 l’unica norma in materia di libertà sindacale era

l’art 39.In questo biennio vi sono una serie di manifestazioni spontanee dei

lavoratori che porta alla legge 300 del 1970, nota come statuto dei lavoratori.

Gli articoli da 1 a 13 riguardano la tutela della libertà e dignità del lavoratore.

Le norme del titolo II hanno come titolo “della libertà sindacale” dall’art 15 al 18

danno attuazione legislativa al principio di libertà sindacale.

26/09/2018

Legge 300 del 1970 riferimento alla libertà sindacale.

con

Il titolo I della legge del 1970 riguarda il rapporto individuale del lavoratore

Il titolo II riguarda la libertà sindacale (art14-18)

Si tratta di norme che nel 1970 danno attuazione al principio di libertà sindacale (lo

traducono in disposizioni legislative specifiche applicabili a qualsiasi luogo di lavoro).

Previsioni del titolo II

ART 18 una norma comp

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 38
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 1 Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro, prima parte, lezioni Lucio Imberti Pag. 36
1 su 38
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community