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RAPPRESENTATIVITA'
Per rappresentatività si intende un requisito oggettivo (quindi misurabile) che consente ad una
organizzazione sindacale di accedere alla contrattazione a livello nazionale.
E' la giurisprudenza a decidere se un sindacato è o non è rappresentativo. L'incertezza giuridica sui
contratti collettivi di lavoro deriva dalla difficoltà di rintracciare principi giuridici netti e precisi
proprio perché questi sono definiti dalla giurisprudenza e non dalla legge.
Storicamente sono individuabili tre tipi di rappresentatività:
1. Sindacato maggiormente rappresentativo (rappresentatività storica o presunta)
Art. 19 Statuto dei lavoratori: Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi
di lavoro applicati nell'unità produttiva.”
Nel selezionare le rappresentanze sindacali il legislatore faceva riferimento alle confederazioni
maggiormente rappresentative. Nonostante il presente testo di legge vi è un implicito rinvio alla
giurisprudenza nello stabilire quale fosse il significato di maggiormente rappresentativo.
Gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza sono:
un elevato numero di iscritti
• una equilibrata presenza in un ampio ventaglio di categorie (mereceologiche e professionali)
• una equilibrata presenza sul territorio nazionale
• l'esercizio di attività contrattuale e di autotutela in modo effettivo, continuativo e sistematico
• a vari livelli e con diversi interlocutori
una reale capacità di influenza sull'assetto economico-sociale del paese
•
Sostanzialmente i lavoratori potevano essere rappresentati solo da CGIL, CISL e UIL.
2. Il sindacato dotato di rappresentatività effettiva o tecnica (nuova formulazione dell'art.
19 dello Statuto dei lavoratori). Consente di costituire RSA nell'ambito delle associazioni
sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati all'unità produttiva.
3. Il sindacato comparativamente più rappresentativo. Criterio usato per selezionare tra i
diversi soggetti sindacali, quello che in comparazione agli altri è più rappresentativo, cioè ha
maggiore capacità di aggregare consenso dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. In
pratica è il sindacato più forte.
Differenza: Il primo criterio dava la possibilità a tutti i soggetti sindacali di accedere alla misura di
sostegno mentre il terzo criterio solo al sindacato comparativamente più rappresentativo.
12/10/2011
L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a. delle associazione aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su piano
nazionale;
b. delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicativi nell'unità produttiva.”
seleziona solo determinati soggetti che possono godere dei diritti sanciti dal TITOLO III. Crea una
differenzazione tra i sindacati che possono godere di questi diritti e i sindacati che non ne godono
(sindacati che non aderiscono ad associazioni maggiormente rappresentative).
Per questo motivo, le organizzazioni sindacali escluse possono proporre un ricorso al giudice del
lavoro per vedersi riconosciuti tali diritti.
Ci si chiede se sia legittimo che il legislatore faccia differenze. Ecco perché fu proposto un giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale da un giudice a quo dell'art. 19 dello Statuto dei
Sentenza n. 54 del 1974
lavoratori, che si risolse nella (punti 3 e 4 del considerato in diritto).
Questa sentenza stabilì che le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 19
della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione
sono infondate. Il legislatore ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di
lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza
aziendale possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito
dell'azienda attività non idonee e non operanti per i lavoratori e possano così dar vita ad un numero
imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo
nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro,
abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti,
compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella dell'imprenditore ed
anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Egli ha dunque affermato la
legittimità della selezione dei sindacati rappresentativi, a cui attribuire diritti e prerogative ulteriori
rispetto quelli attribuiti a tutte le organizzazioni sindacali, se tale selezione ha luogo in virtù di
elementi giustificativi rispondenti a criteri di ragionevolezza.
Sentenza n. 334 del 1988: Questa sentenza stabilì che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate in ordine all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento
all'art. 39, co. IV Cost. sono infondate. Questo perché esso presuppone un criterio maggioritario e
non proporzionalistico e il vincolo costituzionale proporzionalistico opera solo con riferimento al
contratto collettivo.
La Corte Costituzionale nel 1998 dovette far fronte ai forti contrasti presenti tra le tradizionali
organizzazioni sindacali e i nuovi sindacati. Il 5 aprile 1995 ci fu un importante referendum
abrogativo in materia di diritto sindacale. Il risultato del referendum è quello di aver abrogato
l'indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lett. a) dell'art. 19 (conseguente alla "adesione
alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale") e di aver circoscritto alla
dimensione aziendale (anziché nazionale o provinciale) la soglia minima per il riscontro della
rappresentatività effettiva contemplata dalla lettera b) dello stesso articolo.
In base all'attuale art. 19 dello Statuto dei lavoratori le rappresentanze aziendali sindacali possono
verificarsi solo se queste organizzazioni abbiano stipulato un contratto collettivo applicato nell'unità
produttiva. Viene dunque totalmente eliminato il criterio della rappresentatività storica o presunta.
14/10/2011 [ G.Giugni: Capitolo 6, sez. A
Codice del lavoro: Schema 6 ]
Sindacato maggiormente rappresentativo (rappresentatività storica o presunta): Verso la fine
degli anni '80 e inizio anni '90 fu contestato dal punto di vista politico-sindacale in quanto escludeva
la libertà di partecipazione all'interno dell'azienda di una serie di sindacati. Infatti con il referendum
del 1995 venne abrogata la lettera “a” dell'art.19 dello Statuto dei lavoratori. Ne consegue che il
criterio della rappresentatività storica viene abolito e resta in vigore un solo criterio, quello del
sindacato dotato di rappresentatività effettiva o tecnica, che consente di costituire RSA
nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
all'unità produttiva.
Sentenza n. 492 del 1995: La nuova versione dell'art 19 dello Statuto dei lavoratori non viola
l'art. 39 Cost. Pur non intervenendo direttamente sulla nuova formulazione dell’art. 19 dello Statuto
dei Lavoratori, la sentenza della Corte richiama il principio della “maggiore rappresentatività”:
criterio “da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una periodica verifica,
tenuto conto del suo mutevole grado di effettività”. Afferma infatti la Corte che “fra gli indici di
rappresentatività il dato quantitativo, costituito dalla misura di adesione formale al sindacato, ha
una grande rilevanza, ma non possono essere trascurati altri indici come quello della maggiore
attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specie in relazione all’attività svolta per la
composizione dei conflitti”. Il criterio di effettività è in grado di misurare l'effettiva stipulazione da
parte del sindacato del contratto collettivo di lavoro.
Ordinanza n. 345 del 1996: Se è vero che l'unico elemento selettivo è l'effettività potrebbe
esserci un potere improprio da parte del datore di lavoro (Critica). Da un lato il principio di libertà
sindacale implica la libertà di stipulare o no un contratto collettivo, dall'altro lato il sindacato
potrebbe stipulare un cattivo contratto ma in questo caso non viene violato nessun diritto.
Un sindacato disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentati pur di ritagliarsi
una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma
semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi configurandosi o come un sindacato
sfuggito al controllo degli associati, cioè non più rispettoso del precetto costituzionale di
democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello Statuto.
La Corte Costituzionale nega il potere di accreditamento del datore di lavoro e che, per quanto
riguarda l'art. 19 dello Statuto (la stipulazione del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva)
il giudice a quo è in grado di individuare due criteri oggettivi e da lui specificamente verificabile:
deve essere ritenuta quell'organizzazione sindacale che abbia partecipato attivamente alla
• stipulazione del contratto collettivo
deve trattarsi di un contratto collettivo.
•
Il sindacato comparativamente più rappresentativo. Criterio usato per selezionare tra i diversi
soggetti sindacali, quello che in comparazione agli altri è più rappresentativo, cioè ha maggiore
capacità di aggregare consenso dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. In pratica è il
sindacato più forte. La legge rinvia alla materia collettiva e introduce un confronto tra i diversi
sindacati, ovvero una misurazione dei diversi sindacati con scelta del contratto collettivo
maggiormente rappresentativo.
Selezionare o contratti collettivi quando la legge rinvia al criterio del sindacato comparativamente
più rappresentativo comporta un'interpretazione discrezionale da parte del giudici. Altre
interpretazioni fanno i