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Diritto sindacale

Informazioni generali

Libro: Diritto Sindacale (Giugno Giugni)

Codice: Codice del Lavoro (Giuffrè)

Professore: Lucio Imberti

Anno Accademico: 2011/2012

03/10/2011 [ G. Giugni: Capitolo 1, 10 sez. A Codice del lavoro: Schema 1 ]

Ripartizione del diritto del lavoro

  • I Parte: Diritto dei rapporti individuali di lavoro (Regole tra il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore)
  • II Parte: Diritto sindacale e delle relazioni industriali (Organizzazioni sindacali dei lavoratori e del datore di lavoro)
  • III Parte: Diritto della previdenza sociale

Fonti del diritto del lavoro

Fonti in senso tecnico:

  • Fonti di diritto internazionale (Convenzioni OIL, trattati internazionali che per risultare vincolanti nel diritto interno devono essere ratificati) che trattano di libertà sindacale e attività sindacale
  • Fonti comunitarie:
    • Trattati UE
    • Regolamenti (atti normativi direttamente vincolanti)
    • Direttive (atti normativi che per essere vincolanti devono essere attuate mediante un atto normativo dello Stato membro)
  • Fonti interne: La fonte di diritto interno dell'ordinamento italiano è la Costituzione e in particolare l'art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
  • L'art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

Libertà sindacale nella Costituzione

Gli artt. 39 e 40 della Costituzione segnano il ritorno a un principio di libertà sindacale e pluralismo sindacale, negato durante il periodo fascista. Questi articoli sono stati fino agli anni '70 le uniche fonti normative che regolavano il diritto sindacale. Il legislatore si astiene di intervenire in materia di diritto sindacale. L'attività sindacale veniva svolta non secondo fonti normative ma attraverso la giurisprudenza basata sulla Costituzione. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione svolsero un ruolo di supplenza del diritto (reinterpretarono le norme anteriori alla Costituzione in modo compatibile con essa). L'art. 39 Cost. per essere attuata ha bisogno di meccanismi legislativi in grado di dare effettiva efficacia erga omnes ai contratti collettivi.

La contrattazione collettiva è bilaterale (Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Organizzazioni sindacali del datore di lavoro) e non va confusa con la Concertazione che è trilaterale (Potere politico, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Organizzazioni sindacali del datore di lavoro). Il pubblico impiego viene trattato in modo diverso dai rapporti di lavoro privati.

Eccezioni dell'intervento legislativo

  • La legge n.300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori)
  • Sentenza n.207 del 17 gennaio 1990 della Corte di Cassazione.

07/10/2011 [ G.Giugni: Capitolo 2 e 3 L. 300/1970 pag. 412 ss. c.d.l. Codice del Lavoro: Schemi 2, 3 e 4 ]

Evoluzione storica del diritto sindacale

  • 1856 (Codice penale sardo): Prevedeva un divieto di coalizione di attività sindacale che implicava l'incriminalità penale mentre dal punto di vista civilistico illegittimità dell'attività sindacale.
  • 1889 (Codice Zanardelli): Tolleranza penale dell'organizzazione sindacale, in modo particolare per quanto riguarda la libertà di sciopero.
  • Legge n. 563 del 3 aprile 1926: pubblicizzazione dell'ordinamento sindacale (inglobato all'interno delle istituzioni dello Stato). Le organizzazioni sindacali vengono riconosciute dallo Stato e questo comporta:
    • Rappresentanza legale per tutti i lavoratori che prescinde dall'iscrizione al singolo sindacato.
    • Riconoscimento di una sola associazione sindacale per categoria
    • Riconoscimento con decreto reale.
    Questa legge prevedeva un sistema estremamente istituzionalizzato, di conseguenza i contratti collettivi corporativi sono applicabili a tutti i lavoratori in modo giuridicamente insuperabile.
  • 1930 (Codice penale Rocco): lo sciopero viene nuovamente considerato reato, così come prevedeva il Codice penale sardo del 1856.
  • Codice civile del 1942: gli artt. 2067/2081 cc. Costituiscono una serie di norme che riguardano il contratto collettivo corporativo (fonte di diritto). Questi articoli non si applicano al contratto collettivo di diritto comune (non è una fonte di diritto in senso proprio).
  • Costituzione 1948, art. 39 "L'organizzazione sindacale è libera" Affermando la libertà sindacale si va contro la legge del 1926
    • Il fenomeno sindacale viene ricondotto ad un ambito privatistico
    • Norma di immediata precettività
    • Norma multidirezionale perché produce effetti sia nei confronti dello Stato che nei confronti dei privati

    Questa norma deve essere rispettata anche dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori. Esiste un diritto soggettivo nei rapporti tra privati: art. 41 Cost. "L'iniziativa economica privata è libera". Questo vuol dire che il datore di lavoro non può impedire la libera attività sindacale ma allo stesso tempo egli non è obbligato ad accettare le rivendicazioni sindacali dei lavoratori. Con la Costituzione è garantita la piena legittimazione della pluralità sindacale.

Confronto tra art.39 Cost. e art. 18 Cost.

L'art. 39 Cost. Prevede con l'oggetto "sindacale" un fine dell'organizzazione lecito. L'art. 18 Cost. prevede che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale". Il termine "organizzazione" ingloba il termine "associazione" ed è l'organizzazione a legittimare l'attività sindacale.

La giurisprudenza definisce un'organizzazione "sindacale" mediante 4 profili:

  • Profilo Teleologico: Tutela di un interesse collettivo di lavoro
  • Profilo Modale: Modalità dell'attività sindacale (per es: sciopero, stipulazione di contratti collettivi, svolgimento di assemblee)
  • Profilo Soggettivo: Autotutela attuata dagli stessi lavoratori o da loro rappresentanze immediate
  • Profilo Strutturale: Ci sono due tesi a riguardo
    • Tesi maggioritaria: pluralità di soggetti, dimensione collettiva dell'organizzazione sindacale
    • Tesi minoritaria: anche un singolo lavoratore può dare vita ad un'organizzazione sindacale

Tra le fonti internazionali del diritto sindacale abbiamo le Convenzioni OIL nn. 87/1948 e 98/1949.

Legge n.300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori): Racchiude una serie di norme rivolte al riconoscimento dell'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro; è la traduzione legislativa dell'art. 39, co.I Cost.

Articoli dello Statuto dei Lavoratori

  • Art. 14: Diritto di associazione e libertà sindacale "Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro". Questo articolo enuncia la c.d. Libertà positiva.
  • Art. 15: Atti discriminatori "È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
    • Subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
    • Licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero."
    In sostanza, questo articolo stabilisce che laddove il datore di lavoro ponga in essere atti che pregiudichino la libertà sindacale del lavoratore questi atti sono nulli. Inoltre, questo articolo prevede anche la libertà negativa che consiste nel non svolgere alcuna attività sindacale e nel non aderire ad alcun sindacato o cessare di farne parte.
  • Art. 16: Trattamenti economici collettivi discriminatori "È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15."
  • Art. 17: Sindacati di comodo "È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali dei lavoratori."

    Il datore di lavoro non deve intervenire nella dinamica/dialettica delle organizzazioni sindacali, non può privilegiare o discriminare determinate organizzazioni sindacali a danni di altre. A parità di condizioni tutte le organizzazioni sindacali sono uguali.

Soggetti giuridicamente titolari della libertà sindacale

  • Lavoratori subordinati
  • Lavoratori parasubordinati
  • Lavoratori autonomi (sono titolari della sola libertà di associazione sancita dall'art. 18 Cost.)
  • Datori di lavoro. A riguardo ci sono 3 tesi:
    • I Tesi: Anche i datori di lavoro sono titolari della libertà sindacale in quanto il conflitto industriale presuppone la libertà sindacale di entrambi i contraenti.
    • II Tesi (sostenuta anche da Giugni): I datori di lavoro sono titolari della sola libertà di associazione (art. 18 Cost.) e della libertà di impresa art. 41 Cost.
    • Tesi intermedia: Se i datori di lavoro agiscono all'interno di un'organizzazione sindacale più ampia a loro viene riconosciuta la libertà sindacale, mentre laddove il singolo datore di lavoro agisce come singolo non sarebbe rintracciabile una libertà sindacale ma solo d'impresa.

Libertà dei sindacati

  • Libertà di scegliere obiettivi e ambito di intervento (categorie di lavoratori da rappresentare)
  • Libertà di lotta (scioperi)
  • Libertà di contrattazione (su quali aspetti andare a contrattare)
  • Libertà di scegliere le forme organizzative:
    • Associazione
    • Comitato
    • Strutture sul singolo luogo di lavoro

Art. 39 della Costituzione

Art. 39, co. II, III e IV Cost. "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."

Queste sono norme di non immediata precettività e le organizzazioni sindacali non hanno nessun obbligo di registrarsi in un ufficio. Vi è una mancata attuazione di queste norme.

Organizzazione sindacale in Italia

Dal punto di vista organizzativo l'ordinamento italiano, per quanto riguarda il sindacato, ha deciso di farlo rientrare nella forma di ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. Per quanto riguarda la rappresentanza tutto il fenomeno sindacale italiano è regolato dal punto di vista privatistico e civilistico.

Inquadramento ontologico della singola categoria: Il lavoratore di un determinato settore non può che essere inquadrato in quella determinata categoria (categorie fisse).

Definizione volontaristica della categoria: Sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori a decidere in quali categorie individuare i lavoratori.

Organizzazione generale del sindacato

  • Sindacalismo confederale (CGIL)
    • In una grande categoria appartengono lavoratori di settori diversi
    • Contemperare le esigenze dei diversi lavoratori
  • Sindacalismo di mestiere: Sceglie di tutelare i lavoratori appartenenti ad una categoria

Sindacalismo confederale

Organizzazione che si configura su un livello verticale (per settore produttivo) e su un livello orizzontale, che riunisce in un'unica struttura i lavoratori appartenenti ai diversi settori produttivi secondo gli ambiti territoriali (provinciale, regionale e nazionale). Secondo l'ambito provinciale e regionale per la CGIL è la Camera del lavoro, per la CISL è l'Unione sindacale e per la UIL è la Camera sindacale. A livello nazionale tutti i lavoratori aderenti al sindacato appartengono ad un'unica federazione: Confederazione Generale Italiana del Lavoro per la CGIL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori per la CISL e Unione Italiana del Lavoro per la UIL.

Principio Fondamentale: Il sindacato, ai sensi degli artt. 1387 cc. "Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato." e 1388 cc. "Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.", dal punto di vista tecnico-giuridico ha il potere di compiere attività giuridiche in nome e per conto dei soli lavoratori iscritti al sindacato medesimo.

Al concetto di rappresentanza sindacale si distingue il concetto di rappresentatività che esprime la capacità e l'idoneità dell'organizzazione sindacale di far valere e tutelare l'interesse di un'ampia fascia di lavoratori siano essi iscritti o non all'organizzazione sindacale medesima.

Mentre il TITOLO II dello Statuto dei lavoratori è applicazione dell'art. 39 Cost., il TITOLO III riguarda l'attività sindacale in azienda e garantisce una serie di prerogative all'interno dell'azienda.

11/10/2011 [ Codice del lavoro: Schemi 5 e 6 G.Giugni: Capitolo 4 e 5 (no par. 5) L. 300/1970 pag. 415 ss. c.d.l. ]

Norme del TITOLO III dello Statuto dei lavoratori

Le norme del TITOLO III dello Statuto dei lavoratori hanno un campo di applicazione limitato. Si parla di "Legislazione promozionale o di sostegno", cioè il legislatore vuole sostenere l'attività sindacale in azienda con norme ulteriori (sceglie di andare oltre la sola libertà sindacale). L'art. 35 "Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di quindici dipendenti." dello Statuto dei lavoratori definisce il campo di applicazione delle norme del TITOLO III: tali norme si applicano nelle attività produttive che occupano più di 15 dipendenti.

Rappresentatività

Per rappresentatività si intende un requisito oggettivo (quindi misurabile) che consente ad una organizzazione sindacale di accedere alla contrattazione a livello nazionale. È la giurisprudenza a decidere se un sindacato è o non è rappresentativo. L'incertezza giuridica sui contratti collettivi di lavoro deriva dalla difficoltà di rintracciare principi giuridici netti e precisi proprio perché questi sono definiti dalla giurisprudenza e non dalla legge.

Storicamente sono individuabili tre tipi di rappresentatività:

  • Sindacato maggiormente rappresentativo (rappresentatività storica o presunta)
    • Art. 19 Statuto dei lavoratori: Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva."
    • Nel selezionare le rappresentanze sindacali il legislatore faceva riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative. Nonostante il presente testo di legge vi è un implicito rinvio alla giurisprudenza nello stabilire quale fosse il significato di maggiormente rappresentativo.
    • Gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza sono:
      • Un elevato numero di iscritti
      • Una equilibrata presenza in un ampio ventaglio di categorie (mereceologiche e professionali)
      • Una equilibrata presenza sul territorio nazionale
      • L'esercizio di attività contrattuale e di autotutela in modo effettivo, continuativo e sistematico a vari livelli e con diversi interlocutori
      • Una reale capacità di influenza sull'assetto economico-sociale del paese
      Sostanzialmente i lavoratori potevano essere rappresentati solo da CGIL, CISL e UIL.
  • Il sindacato dotato di rappresentatività effettiva o tecnica (nuova formulazione dell'art.19 dello Statuto dei lavoratori). Consente di costituire RSA nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati all'unità produttiva.
  • Il sindacato comparativamente più rappresentativo. Criterio usato per selezionare tra i diversi soggetti sindacali, quello che in comparazione agli altri è più rappresentativo, cioè ha maggiore capacità di aggregare consenso dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. In pratica è il sindacato più forte.

Differenza: Il primo criterio dava la possibilità a tutti i soggetti sindacali di accedere alla misura di sostegno mentre il terzo criterio solo al sindacato comparativamente più rappresentativo.

12/10/2011 L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori:

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher omny93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.
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