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RAPPRESENTATIVITA'

Per rappresentatività si intende un requisito oggettivo (quindi misurabile) che consente ad una

organizzazione sindacale di accedere alla contrattazione a livello nazionale.

E' la giurisprudenza a decidere se un sindacato è o non è rappresentativo. L'incertezza giuridica sui

contratti collettivi di lavoro deriva dalla difficoltà di rintracciare principi giuridici netti e precisi

proprio perché questi sono definiti dalla giurisprudenza e non dalla legge.

Storicamente sono individuabili tre tipi di rappresentatività:

1. Sindacato maggiormente rappresentativo (rappresentatività storica o presunta)

Art. 19 Statuto dei lavoratori: Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni

unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi

di lavoro applicati nell'unità produttiva.”

Nel selezionare le rappresentanze sindacali il legislatore faceva riferimento alle confederazioni

maggiormente rappresentative. Nonostante il presente testo di legge vi è un implicito rinvio alla

giurisprudenza nello stabilire quale fosse il significato di maggiormente rappresentativo.

Gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza sono:

un elevato numero di iscritti

• una equilibrata presenza in un ampio ventaglio di categorie (mereceologiche e professionali)

• una equilibrata presenza sul territorio nazionale

• l'esercizio di attività contrattuale e di autotutela in modo effettivo, continuativo e sistematico

• a vari livelli e con diversi interlocutori

una reale capacità di influenza sull'assetto economico-sociale del paese

Sostanzialmente i lavoratori potevano essere rappresentati solo da CGIL, CISL e UIL.

2. Il sindacato dotato di rappresentatività effettiva o tecnica (nuova formulazione dell'art.

19 dello Statuto dei lavoratori). Consente di costituire RSA nell'ambito delle associazioni

sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati all'unità produttiva.

3. Il sindacato comparativamente più rappresentativo. Criterio usato per selezionare tra i

diversi soggetti sindacali, quello che in comparazione agli altri è più rappresentativo, cioè ha

maggiore capacità di aggregare consenso dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. In

pratica è il sindacato più forte.

Differenza: Il primo criterio dava la possibilità a tutti i soggetti sindacali di accedere alla misura di

sostegno mentre il terzo criterio solo al sindacato comparativamente più rappresentativo.

12/10/2011

L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite

ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a. delle associazione aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su piano

nazionale;

b. delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie

di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicativi nell'unità produttiva.”

seleziona solo determinati soggetti che possono godere dei diritti sanciti dal TITOLO III. Crea una

differenzazione tra i sindacati che possono godere di questi diritti e i sindacati che non ne godono

(sindacati che non aderiscono ad associazioni maggiormente rappresentative).

Per questo motivo, le organizzazioni sindacali escluse possono proporre un ricorso al giudice del

lavoro per vedersi riconosciuti tali diritti.

Ci si chiede se sia legittimo che il legislatore faccia differenze. Ecco perché fu proposto un giudizio

di legittimità costituzionale in via incidentale da un giudice a quo dell'art. 19 dello Statuto dei

Sentenza n. 54 del 1974

lavoratori, che si risolse nella (punti 3 e 4 del considerato in diritto).

Questa sentenza stabilì che le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 19

della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione

sono infondate. Il legislatore ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di

lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza

aziendale possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito

dell'azienda attività non idonee e non operanti per i lavoratori e possano così dar vita ad un numero

imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo

nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro,

abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti,

compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella dell'imprenditore ed

anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Egli ha dunque affermato la

legittimità della selezione dei sindacati rappresentativi, a cui attribuire diritti e prerogative ulteriori

rispetto quelli attribuiti a tutte le organizzazioni sindacali, se tale selezione ha luogo in virtù di

elementi giustificativi rispondenti a criteri di ragionevolezza.

Sentenza n. 334 del 1988: Questa sentenza stabilì che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate in ordine all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) in riferimento

all'art. 39, co. IV Cost. sono infondate. Questo perché esso presuppone un criterio maggioritario e

non proporzionalistico e il vincolo costituzionale proporzionalistico opera solo con riferimento al

contratto collettivo.

La Corte Costituzionale nel 1998 dovette far fronte ai forti contrasti presenti tra le tradizionali

organizzazioni sindacali e i nuovi sindacati. Il 5 aprile 1995 ci fu un importante referendum

abrogativo in materia di diritto sindacale. Il risultato del referendum è quello di aver abrogato

l'indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lett. a) dell'art. 19 (conseguente alla "adesione

alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale") e di aver circoscritto alla

dimensione aziendale (anziché nazionale o provinciale) la soglia minima per il riscontro della

rappresentatività effettiva contemplata dalla lettera b) dello stesso articolo.

In base all'attuale art. 19 dello Statuto dei lavoratori le rappresentanze aziendali sindacali possono

verificarsi solo se queste organizzazioni abbiano stipulato un contratto collettivo applicato nell'unità

produttiva. Viene dunque totalmente eliminato il criterio della rappresentatività storica o presunta.

14/10/2011 [ G.Giugni: Capitolo 6, sez. A

Codice del lavoro: Schema 6 ]

Sindacato maggiormente rappresentativo (rappresentatività storica o presunta): Verso la fine

degli anni '80 e inizio anni '90 fu contestato dal punto di vista politico-sindacale in quanto escludeva

la libertà di partecipazione all'interno dell'azienda di una serie di sindacati. Infatti con il referendum

del 1995 venne abrogata la lettera “a” dell'art.19 dello Statuto dei lavoratori. Ne consegue che il

criterio della rappresentatività storica viene abolito e resta in vigore un solo criterio, quello del

sindacato dotato di rappresentatività effettiva o tecnica, che consente di costituire RSA

nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati

all'unità produttiva.

Sentenza n. 492 del 1995: La nuova versione dell'art 19 dello Statuto dei lavoratori non viola

l'art. 39 Cost. Pur non intervenendo direttamente sulla nuova formulazione dell’art. 19 dello Statuto

dei Lavoratori, la sentenza della Corte richiama il principio della “maggiore rappresentatività”:

criterio “da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una periodica verifica,

tenuto conto del suo mutevole grado di effettività”. Afferma infatti la Corte che “fra gli indici di

rappresentatività il dato quantitativo, costituito dalla misura di adesione formale al sindacato, ha

una grande rilevanza, ma non possono essere trascurati altri indici come quello della maggiore

attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specie in relazione all’attività svolta per la

composizione dei conflitti”. Il criterio di effettività è in grado di misurare l'effettiva stipulazione da

parte del sindacato del contratto collettivo di lavoro.

Ordinanza n. 345 del 1996: Se è vero che l'unico elemento selettivo è l'effettività potrebbe

esserci un potere improprio da parte del datore di lavoro (Critica). Da un lato il principio di libertà

sindacale implica la libertà di stipulare o no un contratto collettivo, dall'altro lato il sindacato

potrebbe stipulare un cattivo contratto ma in questo caso non viene violato nessun diritto.

Un sindacato disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentati pur di ritagliarsi

una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma

semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi configurandosi o come un sindacato

sfuggito al controllo degli associati, cioè non più rispettoso del precetto costituzionale di

democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello Statuto.

La Corte Costituzionale nega il potere di accreditamento del datore di lavoro e che, per quanto

riguarda l'art. 19 dello Statuto (la stipulazione del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva)

il giudice a quo è in grado di individuare due criteri oggettivi e da lui specificamente verificabile:

deve essere ritenuta quell'organizzazione sindacale che abbia partecipato attivamente alla

• stipulazione del contratto collettivo

deve trattarsi di un contratto collettivo.

Il sindacato comparativamente più rappresentativo. Criterio usato per selezionare tra i diversi

soggetti sindacali, quello che in comparazione agli altri è più rappresentativo, cioè ha maggiore

capacità di aggregare consenso dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. In pratica è il

sindacato più forte. La legge rinvia alla materia collettiva e introduce un confronto tra i diversi

sindacati, ovvero una misurazione dei diversi sindacati con scelta del contratto collettivo

maggiormente rappresentativo.

Selezionare o contratti collettivi quando la legge rinvia al criterio del sindacato comparativamente

più rappresentativo comporta un'interpretazione discrezionale da parte del giudici. Altre

interpretazioni fanno i

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher omny93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.