24/09/18 Diritto del lavoro
Materiale e scadenze
- Stampare file da portare a lezione e dispense
- Manuale 2016
- Codice del lavoro 2018
- Parziale fine ottobre e novembre
Il diritto del lavoro è una branca del diritto privato. Il diritto del lavoro fa nascere nell’ordinamento italiano il modello di tutela del contraente debole.
Vi è una limitazione del potere contrattuale delle parti.
Sorgono norme che non sono derogabili in senso peggiorativo del lavoratore, altrimenti il lavoratore sarebbe sempre obbligato ad accettare condizioni peggiorative di quelle previste dalla legge per avere un posto di lavoro.
Le parti hanno un contenuto parzialmente vincolato dalla legge.
Il diritto del lavoro è prevalentemente diritto del lavoro subordinato; per i diritti di lavoro autonomo torna ad essere applicabile il diritto privato puro. Vi sono norme imperative che limitano l’autonomia contrattuale delle parti. Il diritto del lavoro prende in considerazione anche i rapporti collettivi di lavoro (diritto sindacale) che riguarda i rapporti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro o del singolo datore di lavoro nel caso di un’azienda.
Il fenomeno sindacale
Nasce dalla coalizzazione di lavoratori che decidono di non offrire la loro prestazione di lavoro al di sotto di un certo livello. Contratto collettivo: condizioni di lavoro applicabili anche a rapporti di lavoro individuali.
Concordati di tariffa: primi esempi di contratti sindacali, accordo affinché un’ora di lavoro non fosse retribuita meno d’una certa cifra.
Contratto collettivo: regolamentazione di carattere generale che può incidere sui singoli rapporti individuali di lavoro.
Sciopero.
Il diritto del lavoro si divide in:
- Diritto sindacale
- Diritto dei contratti individuali di lavoro
- Previdenza sociale
Fonti di diritto del lavoro
È un diritto a larga prevalenza nazionale, vi sono poche fonti internazionali: due convenzioni internazionali dell’organizzazione nazionale del lavoro, n° 87/1948 e n° 98/1999. Queste convenzioni sono state ratificate.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ART (?) che garantiscono libertà sindacale, di sciopero, di contrattazione collettiva.
Per garantire la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea è stato elaborato un apposito regolamento, che non necessitava di essere recepito, in quanto immediatamente applicabile ed efficace. Sono state approvate una serie di ulteriori norme volte a favorire la libera circolazione dei lavoratori, una di queste è la possibilità di far valere all’interno dei vari paesi dell’UE i contributi previdenziali di un altro paese dell’Unione europea. Per il resto il diritto di lavoro è regolato tramite fonti nazionali.
- ART 1 COST: Repubblica fondata sul lavoro
- ART 4: Si prevede il diritto/dovere di lavorare
- Parte III, titolo II della Costituzione che riguarda i rapporti economici: Art. dal 35 al 40 riguardano il diritto del lavoro
- 35-37: Rapporti individuali di lavoro
- 38: Previdenza sociale
- 39-40: Il diritto sindacale
Dal 1948 al 2018 ci sono stati solo 3 interventi in materia di diritto sindacale:
- Legge 20 maggio 1970 n. 300, statuto dei lavoratori
- Legge 146 del 1990 in materia di sciopero e di servizi pubblici essenziali
- Art. 8 legge 48 del 2011
Una disciplina specifica riguarda i rapporti sindacali nel pubblico impiego.
Nell’ambito del diritto sindacale si è verificato astensionismo legislativo: il legislatore si astiene dall’intervenire con norme puntuali, determinando il fatto che la giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione) sono chiamate a decidere su questioni che riguardano materie sindacali, in base a principi di carattere generale e questo rende più complessa l’individuazione di una regola.
Distinzione tra piano giuridico e piano fattuale
Es. in Italia si ritiene che il datore di lavoro abbia il dovere di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro ma in realtà questo obbligo non sussiste.
I rapporti di forza sono un elemento fondamentale. La diversa forza delle parti nei differenti momenti storici spiega le ragioni di una determinata disciplina, legge 20 maggio 1970 n° 300, che è stata approvata dopo il biennio 68-69, momento di rivoluzione. Recepisce dunque le istanze che ci sono nella società.
Il diritto del lavoro è il diritto di una mediazione tra due interessi diversi.
Perché il diritto sindacale è elemento fondamentale di quello del lavoro?
È il livello di mediazione all’interno della società tra queste due esigenze differenti, delle imprese e dei lavoratori; questo livello può essere o totalmente demandato allo Stato o lasciato alla libera contrattazione individuale, in entrambi i casi con da una parte elementi di rigidità e squilibrio contrattuale dall’altra.
Contratto collettivo: equilibrio, punto di mediazione, tra interesse del datore del lavoro e lavoratori.
Il diritto sindacale conosce la mediazione del conflitto: il conflitto può essere fatto valere tramite lo sciopero, ovvero rifiuto di esercitare la propria prestazione con lo scopo di rivedere le condizioni.
Allo stesso modo i datori di lavoro possono avvalersi della serrata, ovvero di rifiutarsi di far lavorare i lavoratori qualora le loro condizioni vengano ritenute accettabili.
Interventi legislativi in materia di diritto del lavoro
- L. 20/05/1970 n° 300
- L. 146/1990
- Art. 8, L. 148/2011
Contrattazione collettiva: fenomeno bilaterale, che vede da un lato organizzazione sindacale dei lavoratori e dall’altra organizzazione datori di lavoro o singolo datore.
Concertazione: nasce anni ’90, è un confronto/consultazione che il potere politico esecutivo apre tradizionalmente con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro prima di dare corso ad una riforma legislativa che incida sul mercato del lavoro.
Il governo dunque si confronta con le parti sociali; di per sé non ha valore di carattere tecnico-giuridico.
Le leggi non vengono approvate insieme a questi soggetti, ma seguono il loro corso e dunque la concertazione non ha influenza sulle decisioni rese in materia di lavoro.
Sia la contrattazione che la concertazione portano al riconoscimento della legittimità delle parti sociali, oppure detti corpi intermedi, organizzazioni di interessi che si pongono tra lo Stato e il singolo cittadino.
Nel 1889 viene emanato codice penale Zanardelli che segna il passaggio tra Stato assoluto e Stato liberale.
Sciopero e serrata vengono individuati come libertà e quindi non punibili penalmente, ma non sono considerati “diritti”: dal punto di vista pubblico non punibile, dal punto di vista privato risulta un inadempimento del contratto di lavoro. Successivamente si passò allo Stato democratico che riconosce lo sciopero e la serrata.
25/09/2018
- Il codice civile sardo vieta la coalizione dei lavoratori o dei datori di lavoro in sindacati.
- Il codice successivo Zanardelli introduce una sorta di mera libertà sindacale, non incriminabili penalmente ma gli scioperi risultano come inadempimento nell’ambito del contratto di lavoro.
- L’avvento dello Stato democratico lo riconosce come diritto.
- Con l’avvento del fascismo, si ha un regresso del fenomeno sindacale. Lo Stato fascista intervenne tramite la legge 563 n° 6 che rappresenta un intervento di regolazione del fenomeno sindacale con l’obiettivo di inglobarlo all’interno del potere pubblico e sottoporlo ad un rigido controllo da parte dello Stato.
La legge 563/1926
Art. 4 prevede riconoscimento di associazioni sindacali:
“Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella gazzetta ufficiale del Regno.”
Dunque, l’associazione sindacale deve passare attraverso l’approvazione di un decreto reale; durante il fascismo, il fenomeno sindacale era sottoposto al controllo pubblico.
Le associazioni sindacali rappresentano legalmente tutti i lavoratori e datori di lavoro a prescindere dalla loro volontà di iscrizione.
I lavoratori e datori di lavoro sono rappresentati obbligatoriamente dalle associazioni sindacali riconosciute dallo Stato: non è più un’associazione volontaria la base dell’iscrizione al sindacato. Art. 6 comma 3:
“Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.”
L’effetto pratico degli articoli 4, 5, 6 è quello di prevedere un unico sindacato (SNF) riconosciuto che rappresenta legalmente tutti i lavoratori e datori di lavoro indipendentemente dal fatto che decidano o meno di iscriversi. Queste norme conferiscono agli atti e attività attuate dalle uniche associazioni sindacali riconosciute una efficacia giuridica “erga omnes”, ovvero verso tutti. Con conseguente obbligo di applicazione della disciplina.
Il risultato di questa norma è:
- Riduzione all’unità delle associazioni sindacali, limitata nel suo agire e sottoposta a controllo pubblico
Nel 1930 venne approvato il nuovo codice penale. Il codice penale “Rocco” considera reato lo sciopero e la serrata, tornando a quello che indicava il precedente codice.
Quando viene emanato nel 1942 il nuovo codice civile, tra le sue norme corporative venne incluso il contratto collettivo corporativo.
Artt. dal 2067 al 2081 del c.c. vengono previste norme specifiche che regolano il contratto collettivo corporativo. Nel 1944, alla caduta del sistema corporativo, i decreti luogotenenziali che hanno previsto il passaggio graduale alla forma repubblicana hanno abolito il sistema corporativo e dunque si ritengono inapplicabili le norme corporative ai contratti oggi stipulati.
Nel 1948 entra in vigore la carta costituzionale, determinando riflessi consistenti anche in materia sindacale.
Nel passaggio da una dittatura ad uno Stato democratico viene legittimata l’esistenza dello Stato, la presenza di una pluralità di interessi, opinioni politiche e sindacali.
Questa discontinuità trova in ambito sindacale la sua esemplificazione nell’art. 39 comma 1: “l’organizzazione sindacale è libera”.
Da questo articolo derivano diverse conseguenze:
- Data la mancanza di leggi fu la dottrina a dare una interpretazione: chiarì che l’articolo 39 comma 1 determina un diritto soggettivo pubblico di libertà nei confronti dello Stato. Va letto in luce dell’art. 28 della Costituzione che prevede la libertà di associazione per fini non vietati dalla legge. Una legge penale ordinaria può vietare l’associazione per fini contenuti contrari dall’ordine pubblico o agli interessi tutelati dallo Stato. Il fine sindacale dunque, ai sensi dell’art. 39, è un fine lecito e conseguentemente sarebbe incostituzionale una legge che vietasse un’organizzazione sindacale.
- L’attività sindacale non deve svolgersi per forza in forma associativa, ma anche in semplice forma di raggruppamenti lavoratori purché l’obiettivo sia la tutela di interessi di carattere collettivo e non di carattere individuale.
- La libertà sindacale permette la pluralità delle associazioni sindacali, quindi la presenza di diverse organizzazioni sindacali è incentivata: pluralismo sindacale.
La norma opera anche nei rapporti tra privati, lavoratori e datori.
Problema di come garantire l’effettività: non intervenendo fino al ’70 nessuna norma che specifichi il contenuto, almeno fino a quel tempo vi era una difficoltà per quanto riguarda la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, non c’era modo per riequilibrare le disparità di potere.
Quando un’organizzazione può essere ritenuta una organizzazione di tipo sindacale?
La giurisprudenza ha individuato 4 essenziali caratteristiche:
- Caratteristica di carattere soggettivo: è sindacale un’organizzazione di autotutela dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
- Il profilo strumentale o modale: scioperare, stipulare contratti collettivi e fare assemblee.
- Profilo teleologico, fini perseguiti: deve avere come fine la tutela di interessi collegati a rapporti di lavoro.
- Profilo strutturale: può essere definita sindacale un’organizzazione rivolta alla tutela di interessi di carattere collettivo da parte di una pluralità di lavoratori, natura collettiva degli interessi tutelati.
Problema dell’individuazione dei soggetti titolari della libertà sindacale
Fino alla emanazione della Costituzione le organizzazioni sono sempre state trattate in modo eguale, lavoratori e datori: sia con la legge 563/1926 che il codice penale Zanardelli.
Libertà sindacale ha un’applicazione a quali soggetti, si applica o non si applica ai lavoratori subordinati? A quali lavoratori si applica?
I lavoratori subordinati sono titolari della libertà sindacale.
Dottrina e giurisprudenza si dividono sulla titolarità di questa libertà per i datori di lavoro.
- Un primo orientamento, dati gli articoli 1 e 4 e l’art. 3 comma 2 della Costituzione. Dunque, per garantire l’eguaglianza sostanziale deve esserci un “surplus” per garantire un rapporto equilibrato e tutelando la parte debole; dunque viene identificato come uno strumento volto a promuovere un’eguaglianza sostanziale.
- Una seconda tesi afferma che in realtà la nostra Costituzione è repubblicana e democratica e non prende le parti del lavoro o del datore, ma si limita a legittimare la esistenza di interessi divergenti all’interno della società e dunque legittima la possibile esistenza di conflitti tra datori e lavoratori e dunque in questa ottica la libertà sindacale deve essere garantita ad entrambe. Dunque, anche gli imprenditori e datori di lavoro dovrebbero essere considerati titolari della libertà sindacale.
Sono tutelati anche altri lavoratori? O solo quelli subordinati?
Quelle riguardo ai lavoratori subordinati divergono dalla normativa civile, normativa che riemerge e torna applicabile per i lavoratori autonomi. Dunque, i lavoratori autonomi sarebbero titolari secondo la giurisprudenza di una mera libertà di associazione.
Negli anni iniziano ad emergere le co.co.co., collaborazioni coordinate cooperative, sono rapporti di lavoro autonomo che hanno una particolarità ovvero non hanno una grande varietà di committenti ma hanno uno o pochi committenti.
Ai co.co.co. si applicano le normative che si applicano per il lavoratore autonomo, ma la giurisprudenza si chiede se il lavoratore co.co.co. sia sullo stesso piano del committente e dunque si trova in una situazione di debolezza contrattuale e dunque diventa necessario concedergli la libertà sindacale.
Vengono considerati lavoratori “para-subordinati”: assimila i lavoratori subordinati a loro, ma in realtà giuridicamente parlando è scorretto.
Dalla libertà di organizzazione sindacale deriva un divieto dell’interferenza del potere pubblico nell’organizzazione sindacale. Dunque, quest’ultima è oggetto di una scelta libera volontaria da parte dei lavoratori. Dunque, è l’organizzazione a decidere quali tipi di lavoratori tutelare e con che strumenti.
Ne abbiamo diversi tipi:
- Federali: Ovvero tutelano diverse tipologie di lavoratori
- Altri decidono di tutelare una particolare tipologia di lavoratori, es. FABI (?)
Piattaforme sindacali: indicazioni prima di avviare la contrattazione collettiva sugli obiettivi che il sindacato si presuppone di ottenere.
Scelta degli strumenti di lotta: c’è il sindacato che privilegia lo sciopero, chi le assemblee.
Contrattazione: non esiste nel nostro ordinamento un obbligo a contrarre collettivamente. La scelta se arrivare o meno alla stipulazione di contratto collettivo viene lasciata al libero confronto tra le opposte parti sindacali.
La previsione di una libertà sindacale non è direttamente in grado di essere effettiva.
Nel 1968/1969 l’Italia era nel suo momento di boom economico e massimo sviluppo economico.
Gran parte del rapporto di lavoro era disciplinata dal codice civile del 42.
Abrogata la legge 563 del 1926, l’unica norma in materia di libertà sindacale era l’art. 39.
In questo biennio vi sono una serie di manifestazioni spontanee dei lavoratori che porta alla legge 300 del 1970, nota come statuto dei lavoratori.
Gli articoli da 1 a 13 riguardano la tutela della libertà e dignità del lavoratore.
Le norme del titolo II hanno come titolo “della libertà sindacale”: dall’art. 15 al 18 danno attuazione legislativa al principio di libertà sindacale.
26/09/2018
Legge 300 del 1970: riferimento alla libertà sindacale.
Il titolo I della legge del 1970 riguarda il rapporto individuale del lavoratore.
Il titolo II riguarda la libertà sindacale, art. 14-18.
Si tratta di norme che nel 1970 danno attuazione al principio di libertà sindacale, lo traducono in disposizioni legislative specifiche applicabili a qualsiasi luogo di lavoro.
Previsioni del titolo II
ART 18: una norma comp
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