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EFFICACIA DI NEL TEMPO DEI C.C.
- Normalmente contratti collettivi che hanno un periodo di vigenza, ovvero
hanno un termine di efficacia finale.
Cosa succede quando il termine finale viene a scadere senza che sia stato
stipulato il successivo contratto collettivo?
Sulla base delle regole del contratto in generale, il venir meno del termine
previsto da c.c. stesso determinerebbe la perdita di efficacia del contratto
stesso (da quella data in poi). Il c.c. all’art 2074 stabiliva con riferimento al c.c.
Corporativo la “ultrattività” del contratto collettivo continuava ad essere
efficace anche dopo la scadenza del termine sino alla stipulazione del
successivo contratto collettivo.
La giurisprudenza ha ritenuto che l’art 2074 non è applicabile ai c.c.n.l di diritto
comune. Perché gli art da 2068 al 2081 non vengono applicati perché risalenti
alla disciplina dei c.c. corporativi (fascista).
Il contratto di diritto comune perde efficacia al veri men del termine, tuttavia le
parti stipulanti possono prevedere all’interno del c.c. stesso delle clausole di
ultrattività, dunque inseriscono queste clausole per via pattizia.
Non è una efficacia ultra-attiva come nei c.c. Corporativi previsto dalla legge,
oggi devono esser le parti a pattuire il prolungamento dell’efficacia del
contratto da parte delle parti.
Il contratto successivo può determinare effetti peggiorativi? Si, non c’è
nessun obbligo di stabilito degli effetti del c.c.
Il rinvio del contratto individuale a quello collettivo, si riferisce quello vigente.
Dunque, può decidere anche in senso peggiorativo di quello previgente.
Limite:
- diritti acquisti o quesiti. un diritto che si è già perfezionato nella su
fattispecie ed è già entrato a far parte del patrimonio personale de
lavoratore. Dunque, per es. non può essere chiesta indietro una
quindicesima concessa in virtù di una vecchia disciplina del rapporto
lavorativo.
- Mere aspettative di diritto è la mera aspettativa, di ritenere una
applicazione di una determinata disciplina di cui non si è ancora
perfezionato il diritto (es. esodati)
Leggi salva-esodati: hanno consentito il diritto di andare in pensione
anticipa mente. Nel caso del punto prima, l’aspettativa di ricevere nuove
quindicesime è una era aspettativa.
RAPPORTO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO LIVELLO
Le regole di carattere generale relative a contatto nazionale e aziende hanno
suddiviso in due orientamenti la giurisprudenza.
Protocollo ’93 ha stabilito che il c.c.n.l dovesse garantir ei livelli minimi e che
il contratto collettivo di livello aziendale potesse intervenir e solo ed
esclusivamente sulle materie oggetto derivino da parte del c.c.n.l.
Vi è una dunque una gerarchia tra questi due contratti.
Chi può contrattare?
A livello aziendale le r.s.u e le organizzazioni sindacali a livello territoriale che
fanno parte dello stesso sindacato che a livello nazionale ha firmato il
contratto. (accordo di carattere soggettivo).
Crisi del 2008 ha determinato numerosi riflessi in materia di contrattazione
collettiva necessità di tutelare concorrenza imprese e tutela dei lavoratori.
Due scenari diversi prospettati:
1. Uniformità delle regole per i lavoratori: il c.c.n.l deve rimanere alla
regolazione dei rapporti di lavoro più vicina alla tutela del lavoratore
tramite c.c.n.l.
2. Nella competizione nazionale la tutela dei lavoratori passa per la
competitività delle imprese vi è necessità di più flessibilità a livello
aziendale. livello di contrattazione aziendale preferito
28 giugno 2011: CGIL CISL E UIL CONFINDUSTRIA con l’accordo
interconfederale raggiungono (con un accordo di carattere privatistico): hanno
provato a definire regole di maggiore certezza, almeno per quanto riguarda gli
aderenti.
- Si cerca di regolare il rapporto tra c.c.n.l. e c.c.a. sia per quanto riguarda
la possibilità o meno di deroga a livello aziendale, sia per quanto riguarda
l’efficacia soggettiva del c.c.a.
a. Possibilità da parte del c.c.a di derogare al c.c.n.l. può farlo entro certi
limiti.
Clausola 7 i c.c.a possono attivare strumenti di articolazione
contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli
specifici contesti produttivi. I c.c.a possono definire anche in via
sperimentale temporanea …… si parla di intese modificative ma si
intende deroghe in modo peggiorativo con limiti fissati dal c.c.n.l.
Il c.c.n.l mantiene un ruolo di “regia”.
b. Queste deroghe a chi sono efficaci?
Se venisse applicato il mero art 1387 principio di rappresentanza
dovrebbero essere applicate le deroghe in senso peggiorativo solo agli
iscritti. Per ovviare a questo problema CGIL CISL E UIL con la clausola 4
accettano il principio di carattere maggioritario.
Solo se la maggioranza r.s.u accettano allora è efficace, è come se
avesse accettato di uniformarsi alla volontà della maggioranza
È una autolimitazione da parte di CGIL CISL e UIL di far valere il principio
di rappresentanza.
Dunque, una accordo aziendale è efficace in senso generale se firmato
dalla maggioranza delle r.s.u anche se vi possono essere soggetti
dissenzienti.
Clausola 5 Nel caso non vi siano r.s.u ma r.s.u (espressione solo dei
lavoratori iscritti).
Se sono le r.s.a firmare, questi esprimono la sola volontà dei lavoratori
iscritti. Per poter avere efficacia generale l’accordo del 2011 prevede che
il contratto debba:
- essere firmato dalla maggioranza delle r.s.a, o da quelle r.s.a che con i
loro voti insieme costituiscano la maggioranza (di rappresentanti dei
lavoratori)
- Accordo può essere sottoposto a referendum se è il r.s.a a richiederlo
sono almeno il 30% dei lavoratori che richiedono le firme.
Queste regole di carattere privatistico vengono recepite e in qualche misura
superate da un intervento legislativo che nemmeno due mesi dopo l’accordo
del giugno 2011, viene posto in essere con il decreto 138 del 2011 convertito in
legge 148 del 2011.
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA NORMA
a. Si tratta di una norma di legge, dunque non ha i problema dell’accordo di
tipo privatistico da efficacia erga omnes al contratto aziendale o
territoriale, purché esso sia stipulato sulla base di un criterio
maggioritario.
b. I contratti decentrati sono efficaci per tutti i lavoratori dell’azienda o del
territorio se siglati sulla base di un principio di carattere maggioritario
prende riferimento l’accordo del 2011. Questa norma è una norma
oggetto di fortissimi contrasti. Due opinioni:
1. Una prima opinione afferma che la norma deve ritenersi
incostituzionale. Perché da efficaci erga omnes ai c.c. senza che si
astata ancora data attuazione all’art 39 cost.
2. Una seconda opinione afferma he la norma non sia incostituzionale,
perché l’art 39 comma 2,3,4, e in particolare al 4 si riferisce solo al
c.c.n.l. dunque, l’Unica efficacia impeditiva dell’art 39 riguarda la
contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Il legislatore può
tranquillamente dare efficacia generalizzata a questi contratti anche
se non è stato ancora attuato l’art 39.
c. Il comma due bis dell’art 8, introdotto con la legge di conversione.
ha fatto discutere.
Qui si prevede di poter derogare al c.c.n.l ma anche alle disposizioni di
legge, salvo il rispetto della cost. non i vincoli derivanti alle normative
comunitarie e convenzioni internazionali sul lavoro.
Questa norma determina numerosi problemi
- Possibilità di operare in deroga non solo rispetto al c.c.n.l ma anche
rispetto ala legge.
L’art 8 va moto oltre l’accordo del 28 giugno 2011, sia perché sono
previsti accordi territoriali oltre che aziendali sia perché da efficacia
generalizzata ai contratti decentrati e sì perché consente le deroghe al
c.c.n.l e anche alle norme di legge.
Sino all’art 8 di questa legge i normale rapporto era prima:
legge fissa minimo
il c.c.n.l può solo migliorare
il c.c.a può ulteriormente migliorarle
il contratto individuale può solo migliorare trattamenti precedenti
con art 8 mutamento di questo rapporto. La legge non fissa più
necessariamente il rapporto minimo.
16/10/2018
ACCORDO CGIL CISL UIL 2011 tentativo di regolare la contrattazione
collettiva aziendale ma anche di regolare la contrattazione collettiva nazionale
di lavoro tramite una selezione dei soggetti ammessi al tavolo delle trattative
per il c.c.n.l.
Clausola 1: prevede che a sedersi al tavolo delle trattative nazionali per la
stipulazione del c.c.n.l sul lato dei lavoratori debbano essere le organizzazioni
sindacali che hanno almeno il 5% di rappresentatività (media tra dato
associativo e dato elettorale).
- Media tra dato associativo (numero iscritti in quel settore) e il dato
elettorale (voti ottenuti nell’elezione delle r.s.u)
Rappresentatività media ponderata
media tra dato associativo ed
elettorale
Almeno nel settore industriale e almeno per le federazioni appartenenti a
confindustria le controparti sindacali sono individuate sulla base di un
criterio numero.
Fino a quel momento la controparte sindacale poteva essere scelta
liberamente tra i datori di lavoro (mutuo o reciproco riconoscimento),
indipendentemente dalla forza delle organizzazioni sindacali che si
proponevano.
La selezione dei soggetti sindacali è un elemento fondamentale, essere
ammessi al tavolo delle trattative (dopo la sentenza 231/2013) poter istituire
r.s.u.
(chi come fiat esce dall’accordo come confindustria può istituire solo r.s.a.)
CONTRATTAZOONE COLLETTIVA E RAPPRESENTANZE SINDACALI NEL
SETTORE PUBBLICO
Per quanto riguarda la disciplina della contrattazione collettiva e
rappresentanze sindacali ha un regime specifico perché
- Si spendono risorse pubbliche (necessario un controllo da parte della
corte dei conti)
- Entra in rilievo art 97 della cost. che assicura imparzialità della p.a.
Nel settore pubblico contrattazione collettiva e rappresentanze sindacali sono
disciplinate alla legge.
Decreto legislativo n°165 30 marzo 2001
:
” L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali