Diritto del lavoro
Diritto giovane e vibrante
Diritto giovane: solo un secolo di vita. Vibrante: molto sensibile, condizionato alla realtà socio-economica. Politicizzato: dipende molto dall'impostazione politica del governo che emana leggi. Bisogna sempre vedere il grado di effettività delle norme, cioè vedere come sono applicate nella realtà. Si occupa del lavoro, del lavoratore e del datore. Il soggetto debole è il lavoratore subordinato; non è tutelato solo il lavoro manuale, ma anche quello intellettuale. Il lavoratore autonomo ma debole (es. co.co.co. (che sono diventati co.pro. con riforma Biagi 2003)) sono tutelati anche se non sono subordinati. Si occupa anche del lavoro pubblico privatizzato. La tipologia di riferimento per i datori è l’imprenditore industriale, ma valgono le stesse regole per tutti i datori. Il diritto del lavoro comprende: il diritto del lavoro in senso stretto (rapporto individuale del lavoro); il diritto sindacale o delle relazioni industriali; previdenza e sicurezza sociale.
Evoluzione storica
Nelle antichità il lavoro era considerato la condanna dell’uomo, era di competenza dello schiavo, considerato una cosa. (diritto romano). Lavoro = merce. Lavoro umano = lavoro animale. Libertà = non lavoro. Evoluzione da schiavo a servo in economia feudale. Non ancora rapporto di lavoro, ma di servitù. Si passò all’economia mercantile e al servo si sostituisce l’artigiano (lavoratore autonomo). Quando verrò emanato il codice napoleonico, vieterà il lavoro a tempo indeterminato, perché ricordava un po’ la schiavitù. Era lecito solo il lavoro a termine.
Economia industriale: l’artigiano esce dalla propria bottega ed entra in fabbrica e diventa così un lavoratore subordinato. Nascono le prime leggi in tema del lavoro. Società moderne: con le costituzioni il lavoro diventa uno dei valori più importanti come valore di libertà. Diventa un diritto sociale, non è più una merce, ma il lavoro permette di partecipare alla società, sentirsi parte della società. Il lavoro vero diventa quello a tempo indeterminato.
Fine ‘800. Rivoluzione industriale. Il diritto del lavoro nasce con l’esigenza di individuare le regole negli ambienti di lavoro. Siamo in epoca liberale, quindi è sovrano il principio della concorrenza economica, dove il mercato è in grado di raggiungere il punto di equilibrio quindi domanda e offerta incontrando stabiliranno le giuste condizioni per il lavoro. Quindi il legislatore non interviene perché il mercato fa da sé. Non ci sono i sindacati. Sfruttamento minorile (miniere) e delle donne (industrie tessili). Sono forze deboli, chiamate mezze forze lavoro perché costano meno.
Le prime norme nascono come norme di legislazione sociale, per la protezione dei soggetti deboli: prima preoccupazione la tutela della salute di questi soggetti -> si pongono dei tetti agli orari di lavoro. Inderogabilità: sono norme imperative, non può rinunciarvi nemmeno il lavoratore.
Codice napoleonico e il contratto di lavoro
Nel codice napoleonico dell’800 non c’è il contratto di lavoro, quindi si usa il contratto di locazione di opere, ossia affitto delle energie del lavoratore. Contratto basato sull’eguaglianza delle parti (parti sono datore e lavoratore).
1890 prime diversità tra pubblico e privato. Viene creato il consiglio di stato; c’è un giudice diverso per i problemi dei lavoratori pubblici.
1893 creazione collegi Probiviri, una magistratura arbitrale alla quale venivano affidate delle decisioni sui casi controversi in materia di lavoro, decisioni importanti perché pongono le prime regole in materia di lavoro. Es giorno di riposo settimanale, preavviso in caso di licenziamento. Regole fondate sull’equità.
Leggi storiche e diritto corporativo
1923 prima legge. RDL n. 692 (regio decreto legislativo) Tutela del lavoro in particolare quello manuale. Legge rimasta in vigore fino al 2003. 1924 legge sull’impiego privato. Recepisce le decisioni del collegio Probiviri, legge generale per tutti i lavoratori, riguarda solo gli impiegati del settore privato.
Ventennio fascista. Diritto corporativo. Si occupa dei sindacati (nati all’inizio del ‘900). Non si cancellarono tutti i sindacati perché l’Italia voleva far parte dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro) e quindi per far parte doveva riconoscere la libertà sindacale, anche se c’era un solo sindacato comandato dallo stato quindi non c’era una vera libertà sindacale. Questo sindacato aveva la possibilità di firmare contratti collettivi con valore di legge: norme corporative (valgono per tutti i lavoratori).
Codice civile e Costituzione
1942 emanato il nuovo codice civile. Viene dedicato un intero libro al lavoro, il libro V. Non si pensa solo al lavoro subordinato, ma anche a tutte le sue forme ed organizzazioni, quindi anche l’imprenditore/datore (art. 2060 cc) sono tutelati. Formalmente lavoratore e datore sono posti sullo stesso piano come se avessero bisogno dello stesso tipo di protezione. Nel regime corporativo si trattano alla pari datore e lavoratore perché entrambi hanno lo stesso scopo, lavorano per lo stesso fine. Art. 2104 cc: datore e lavoratore devono collaborare nell’interesse superiore della produzione nazionale.
Quindi avendo lo stesso fine non ci possono essere conflitti: lo sciopero torna a essere un reato. Art. 2086 cc: l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente tutti i suoi lavoratori. Dopo la caduta del fascismo. Scelta di compromesso: cancellare tutti gli organi fascisti e conservare i frutti di quel regime (atti legislativi, cc, codice penale).
Principi costituzionali
1948 Costituzione. Art 1 cost. l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Art 4 cost. riconoscere ai cittadini un diritto al lavoro (lavoro in quanto funzione socialmente utile) Art 3 cost. principio di eguaglianza. I comma: uguaglianza formale – tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza discriminazione. II comma: uguaglianza sostanziale – è compito della repubblica eliminare gli ostacoli economici e sociali che limitano l’uguaglianza -> trattare in modo diverso i soggetti deboli -> dare di più ha chi è in svantaggio -> anima del diritto del lavoro. Diritto del lavoro diseguale, cioè che tratta in maniera diversa lavoratore e datore.
Art 35 cost. la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (rif a tutti i contratti di lavoro subordinato) Art 41 cost. lavoro dell’imprenditore. L’iniziativa economica e privata è libera. Il lavoro del datore non va tutelato, bisogna solo riconoscergli un margine di manovra. La libertà del datore è condizionata, cioè non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. Quindi si riassumono 3 valori: sicurezza, libertà e dignità della persona che lavora. Si passa dal concetto di lavoro = merce al concetti di lavoro = persona umana.
Diversità nel modo di trattare datore e lavoratore. Si tutela il lavoratore mentre per il datore ci si preoccupa solo di garantire la libertà. Questa è la differenza dal cc alla cost. Art 40 cost. Sciopero. È riconosciuto come un diritto, diseguale (perché vale solo i lavoratori). Per i datori si dice serrata, che non viene menzionata dalla cost e quindi è una mera libertà.
Articoli costituzionali e diritti del lavoratore
Art 36 cost. tutele per il lavoratore. I comma. Retribuzione. Dev’essere proporzionale alla quantità e alla qualità di lavoro svolto; dev’essere sufficiente non solo al lavoratore ma anche alla sua famiglia, per garantire un’esistenza libera e dignitosa. II comma. Tempo di lavoro. Pone una riserva di legge. III comma. Tempo di non lavoro. Diritto al riposo settimanale (non necessariamente domenicale), diritto a ferie annuali retribuite alle quali nemmeno il lavoratore può rinunziarvi.
Art 37 cost. discriminazioni. I comma. Donna lavoratrice: stessi diritti e a parità di lavoro stesse retribuzioni dell’uomo. Le condizioni di lavoro devono consentire le essenziali funzioni familiari. II comma. Tutela del lavoro minorile.
Diritto del lavoro post costituzionale
Inattuazione della costituzione, cioè leggi scritte ma stentano a entrare nelle aziende. Bisogna fare una rilettura delle norme fasciste in chiave democratica; lo fa la Corte Costituzionale che emana sentenze nel ’58. Anni ’50-’60 anni della ricostruzione e del boom economico. Vengono emanate leggi speciali per l’attuazione della costituzione, leggi di tipo paternalistico e individualistico (i lavoratori vengono presi come singoli e non come classe).
Legge Fanfani (1949) sul collocamento. Legge n. 1369 del 1960 legge contro il caporalato (soggetti che fanno lavorare in nero, non per loro ma per aziende agricole ad es. Legge n. 230 del 1962 sul contratto a termine; per diminuirne l’uso. Legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali; pone l’obbligo di motivare i licenziamenti.
Scioperi e anni '70
1968 - Autunno caldo. Scioperi, lotte di rivendicazioni collettive sindacali (in uno scenario di crescita economica). Anni ’70 (apice del diritto del lavoro) fase garantista promozionale. Viene emanato lo STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI (Legge 300 del 20 maggio 1970). Ha portato i diritti costituzionali all’interno delle fabbriche. È una legge garantista, perché pone vincoli forti e inderogabili ai poteri del datore:
- Potere di cambiare mansioni (art 13)
- Potere di punizioni disciplinari (art 7)
- Potere di licenziare (art 18)
Non tutte le tutele si applicano a tutti i lavoratori, dall’art 18 in poi vengono applicati solo alle imprese più grandi. Lo statuto tutela chi lavora (gli in-sider) ma bisognava preoccuparsi anche di chi cerca lavoro (out-sider). I sindacati diventano più unitari, cioè c’è una maggiore presenza in azienda.
Shock petrolifero e concertazione sociale
1973 Shock petrolifero. Causa una crisi economica che porta a una crisi occupazionale, specie giovanile. Per risolvere la crisi si voleva una maggiore flessibilità da parte dei datori, cioè gestione del lavoro con minor rigidità, quindi riduzione dei diritti previsti dallo statuto, ma il clima sociale non lo permetteva. Il legislatore per flessibilità intendeva aumentare i tipi di contratti di lavoro, dando spazio ai contratti atipici (contratti a termine, di apprendistato…)
Anni ’80 Concertazione sociale. Le riforme in tema di lavoro devono essere discusse anche con il sindacato; creati molti protocolli di concertazione:
- 1983 Protocollo Scotti
- 1984 Disaccordo di San Valentino (protocollo firmato senza la firma della CGIL)
- 1993 Protocollo Ciampi, sulla politica dei redditi
- 2002 Patto per l’Italia (senza firma della CGIL)
- 2007 Protocollo Welfare (governo Prodi)
Questi protocolli erano manovre a tenaglia, cioè erano norme de-regolative perché diminuivano le garanzie per il lavoratore, ma erano ri-regolative perché regolamentavano aspetti nuovi (es. sicurezza del lavoro).
Anni '90 e legislazioni successive
Anni ’90 Si cerca di razionalizzare le tutele accumulate fino a quel momento. 1990 Legge sullo sciopero. Legge sui licenziamenti individuali. 1991 prima Legge sui licenziamenti collettivi. Legge sulle azioni positive (a favore della donna, a tutela delle varie opportunità). 1997 Pacchetto Treu (legge n. 196). 1999 Legge sul collocamento obbligatorio (collocamento mirato dei disabili). Sullo sfondo c’è la globalizzazione dei mercati, e quindi anche del mercato del lavoro.
Aspetti più importanti: riduzione dei prezzi, fenomeno della de-localizzazione (portare fuori organizzazione, cioè impianti stabilimenti…) -> pericolo di dumping sociale, concorrenza al ribasso. Tendenza a portare dentro lavoratori -> fenomeno dell’immigrazione. Nasce l’esigenza di avere regole comuni -> radici dell’unione europea.
Diritto comunitario e riforme del nuovo secolo
Diritto comunitario. 1951 CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio). 1957 Trattato di Roma: CEE (libertà di circolazione delle merci e dei lavoratori). 1992 Trattato di Maastricht (favorito dialogo sociale, stabiliti parametri per far parte della CEE). 1997 Trattato di Amsterdam: SEO (strategia Europea per l’occupazione). 2000 Carta di Mizza (carta dei diritti sociali fondamentali. Tentativo di varare una costituzione europea). 2007 Trattato di Lisbona (2 trattati: 1 sull’unione europea, 1 sul funzionamento dell’unione europea).
Competenze unione europea sul tema del lavoro. All’inizio si occupava di parità, salute e sicurezza e di contratti atipici. Oggi. Sulla retribuzione, sciopero e diritti di associazione gli stati rimangono liberi, il resto è di competenza europea. Direttive dell’UE. La SEO diede come obiettivo all’Italia di aumentare l’occupazione in 10 anni del 10%. Per far dobbiamo migliorare l’occupabilità, l’adattabilità, l’imprenditorialità e le pari opportunità.
Riforme recenti
Riforme del nuovo secolo. 2001 Riforma costituzionale, si cambia il titolo quinto della costituzione. Cos’ha causato questa riforma? 1997 legge Bassanini. Conferisce a regione e province la disciplina amministrativa del mercato di collocamento nonché la disciplina delle politiche attive per l’occupazione e forse anche per quelle passive. Le politiche attive sono quelle fatte per aumentare l’occupazione. Le politiche passive sono per fronteggiare la crisi, per tamponare la disoccupazione.
La corte costituzionale europea aveva condannato l’Italia per la legge Fanfani (legge sul collocamento) in quanto impediva la libera concorrenza, quindi si da via alla riforma del sistema di collocamento: 1997 Decreto Montecchi. Vara un nuovo sistema di collocamento. 2 grandi novità:
- Il collocamento non è solo pubblico ma anche privato;
- Decentramento. Passaggio dallo stato alle regioni.
2001 Riforma costituzionale. Si attua anche un decentramento legislativo. Art 117 cost prima della riforma elencava le materie di competenza delle regioni. Ora il nuovo art 117 cost fa un primo elenco riguardante le materie di competenza dello stato (come l’ordinamento civile), poi ci sono altri 2 elenchi: il primo riguarda le competenze in cui c’è una legislazione concorrente tra stato e regioni, l’altro riguarda le materie non elencate dei primi 2, che restano di competenza delle regioni. In sostanza: la disciplina del rapporto individuale del lavoro e il diritto sindacale confluiscono nel diritto civile quindi di competenza dello stato. Ci sono dei limiti alle regioni riguardo la tutela e la sicurezza del lavoro:. lo stato può intervenire solo per porre i principi fondamentali. lo stato può determinare i livelli essenziali dei diritti sociali. se le regioni non intervengo nel mercato del lavoro il governo può sostituirsi ad esse nella tutela dei servizi essenziali.
Rapporto individuale o collettivo di lavoro: competenza dello stato. Tutela e sicurezza del lavoro: competenza concorrente stato-regioni. Formazione professionale: competenza delle regioni. Questa riforma ha alimentato numerosi conflitti stato-regioni, perché c’è da parte di entrambi una tendenza allo sconfinamento. Sono conflitti di cui si occupa la corte costituzionale, che valorizza un nuovo principio costituzionale: principio di leale collaborazione. (usato anche dalla corte di giustizia europea per risolvere conflitti tra UE e stati).
Ultimi anni e riforme significative
Ultimi anni 1995 Riforma Dini - riforma previdenziale. Sulle pensioni - perché c’era una crisi finanziaria e una preoccupante crisi demografica (+ anziani - figli). Questa riforma è stata accelerata prima con la Riforma Maroni, poi con la Riforma Damiano. Viene aumentata l’età lavorativa e si passa dalla base retributiva a quella contributiva (diminuendo le pensioni).
1992 Riforma privatizzazioni del lavoro pubblico. Cause: conti pubblici disastrosi e crisi finanziaria. Si da il via alla privatizzazione del lavoro pubblico. L’idea del legislatore è quella di portare + efficienza e meno costi nel lavoro pubblico, diminuendo così la spesa pubblica.
2003 Riforma Biagi. È una manovra su 2 fronti: più protezione nel mercato di lavoro, più protezione per quando non si lavora.
- Migliorare i servizi per l’impiego;
- Migliorare la rete degli ammortizzatori sociali;
- Aumentare gli incentivi all’occupazione, cioè dare più soldi a chi assume, soldi che sono possibili dare diminuendo la pressione fiscale.
Iter della riforma: è nata come un libro bianco, cioè un documento, che elencava una serie di riforme. Documento presentato, nell’ottobre 2001, alle parti sociali perché si discutesse sulle cose da fare. Un mese dopo il governo accelera e presenta un ddl (disegno di legge), quindi trasforma il documento in disegno di legge e portato in parlamento. Questo scatenò un accentuato dibattito in sede politica sindacale e scientifica. C’erano cose che portavano preoccupazioni: una sorta di attacco al cuore di diritto del lavoro, cioè il ddl prevedeva di non applicare l’art 18 dello Statuto.
Luglio 2002 siglato il patto per l’Italia. Si tenta di fare concertazione (avere il consenso sociale) a questa riforma. È stata fatta con qualche forzatura: o ci stai o non ci stai, chi non ci sta è fuori (la CGIL non ha firmato il patto). Questo patto ha permesso al ddl di andare avanti però con qualche alleggerimento. Viaggia più velocemente e approda in una legge delega numero 30 del 2003. Quindi diventa il decreto legislativo n. 276 del 2003 (LEGGE BIAGI).
2001 Riforma sul contratto a termine - meno vincoli, + flessibili e + liberi. 2002 Riforma Bossi-Fini sugli immigrati. 2003 Riforma sull’orario di lavoro. Cancella la legge che è rimasta valida dal 1923. 2007 Legge sul Welfare, poteva cancellare la riforma Biagi in tema di lavoro, ma l’ha solo ritoccata. 2 correzioni: contenere gli eccessi di flessibilità, e rivalorizzare il ruolo del sindacato e infine ha cancellato alcuni contratti di lavoro previsti dalla Riforma Biagi. 2008 governo Berlusconi cancella le riforme fatte dal c-sx e ripristina i contratti cancellati (staff leasing e job on call).
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