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LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: IL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
Sistemi di collocamento ordinario
Limiti all'autonomia negoziale nella formazione del contratto di lavoro
Il contratto di lavoro, considerata la sua rilevanza sociale, è sottoposto a numerosi limiti. Questi, per quanto attiene alla fase iniziale del procedimento formativo, possono essere ricondotti a tre categorie:
- divieti di assunzione, destinati ad operare in alcuni casi in cui sia necessario tutelare i minori e le donne, la cui inosservanza comporta la nullità dei relativi contratti per contrarietà a norme imperative e la comminatoria di sanzioni penali nei confronti dei datori;
- assunzioni obbligatorie, a favore di alcune categorie di lavoratori (le c.d. categorie protette: invalidi e soggetti che versano in particolari situazioni sociali, come orfani, vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, ecc.), individuate dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, e da altre disposizioni complementari.
Lo svolgimento della mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, in vista dell'assunzione di manodopera, costituisce una funzione pubblica. Tale funzione, esercitata dallo Stato in via esclusiva prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 469/97, è ora esercitata dalle Regioni e da alcune agenzie private dotate di particolari requisiti di professionalità e patrimonialità. A partire dalla L. 608/96 fino al D.Lgs. 469/97, si è avviata una progressiva deregolamentazione del sistema delle assunzioni, accompagnata dal passaggio del ruolo svolto dallo Stato da una funzione preventiva obbligatoria ad una funzione prevalentemente di controllo a posteriori e di indirizzo, promozione e coordinamento.
Gli organi
La funzione del collocamento è svolta quasi esclusivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo di un apparato che, secondo una concezione piramidale, si articola in: direzione generale per l'impiego, i cui compiti sono
connessi alla disciplina nazionale del collocamento dei lavoratori dei settori dell'agricoltura, dell'industria e del terziario; uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, organi periferici del Ministero del lavoro; sezioni circoscrizionali per l'impiego, che, istituite dalla L. 56/1987, hanno sostituito i preesistenti uffici di collocamento, nella funzione di effettiva intermediazione tra le offerte e le domande di lavoro; agenzie per l'impiego, istituite in ogni regione, con funzioni di tipo esclusivamente programmatorio. Alla concreta gestione del collocamento contribuiscono anche le organizzazioni sindacali, attraverso la presenza dei rappresentanti delle parti sociali nelle diverse commissioni a composizione mista, istituite nell'ambito della struttura burocratica facente capo al Ministero del lavoro, e cioè: la commissione centrale per l'impiego, con rilevanti funzioni di programmazione; lecommissioni regionali per l'impiego, cui sono attribuiti più concreti compiti gestionali; • le commissioni provinciali per l'impiego, con funzioni decisorie dei ricorsi presentati contro • provvedimenti delle sezioni o commissioni circoscrizionali; le commissioni circoscrizionali, operanti nell'ambito delle sezioni circoscrizionali, anche con • compiti di direzione politica delle sezioni stesse. Le fasi: l'iscrizione e l'avviamento Il collocamento si esercita attraverso due fasi fondamentali, a ciascuna delle quali corrisponde un procedimento amministrativo: il primo si conclude con l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; • il secondo è volto all'avviamento al lavoro, su richiesta del datore. • 22 Il primo procedimento ha inizio con la domanda di iscrizione presentata dal lavoratore; domanda che l'ufficio di collocamento è obbligato ad accettare essendo l'iscrizione un atto dovuto (GHERALa classifica tra le ammissioni. I requisiti per la domanda sono: la residenza nel comune dove ha sede l'ufficio presso il quale si chiede l'iscrizione;
- l'età lavorativa;
- il libretto di lavoro.
I lavoratori vengono iscritti nelle liste secondo i seguenti criteri: la prima classe comprende i lavoratori disoccupati o inoccupati, nonché quelli occupati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali che aspirino ad un diverso impiego; restano iscritti in questa classe anche i lavoratori avviati con contratto a termine, la cui durata complessiva non sia superiore a 4 mesi nell'anno solare; nella seconda classe sono iscritti i lavoratori occupati in cerca di diversa occupazione;
infine, la terza classe comprende i lavoratori titolari di trattamenti pensionistici di anzianità o vecchiaia.
Esiste anche una lista speciale nella quale vengono iscritti i lavoratori che si dichiarino disponibili a svolgere
attività part-time. La L. 407/90 e la L. 223/91 hanno previsto inoltre particolari liste di mobilità ove debbono essere iscritti i lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione straordinaria o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo.
Ulteriori classificazioni, nell'ambito di ciascuna classe, vengono operate con riguardo ai settori di produzione, alle categorie professionali ed alle qualifiche possedute dai lavoratori. In base a tali classificazioni, i lavoratori vengono inclusi nelle graduatorie di avviamento, per la formazione delle quali si tiene conto:
- del carico familiare;
- dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;
- della situazione economica e patrimoniale desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare;
- degli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore.
Il lavoratore iscritto ha l'obbligo di comunicare alla sezione circoscrizionale
competente ogni mese (ovvero nel diverso termine eventualmente fissato dalla commissione regionale per l'impiego) lapermanenza dello stato di disoccupazione, a pena di cancellazione dalle liste (analoga sanzione è comminata nel caso in cui il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti un posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, per due volte consecutive e senza giustificato motivo).
La seconda fase del procedimento di collocamento, ossia quella dell'avviamento al lavoro, ha inizio con la richiesta che il datore deve inoltrare, per iscritto, all'ufficio competente. L'art. 9bis, come si è detto, ha totalmente innovato il sistema del collocamento dei lavoratori dando facoltà a tutti i datori di lavoro di assumere direttamente i prestatori. Precedentemente alla L. 608/96, il datore di lavoro in cerca di manodopera doveva presentare una richiesta agli uffici di collocamento e in particolare: una richiesta numerica,
Prima dell'entrata in vigore della L. 223/91, doveva indicare soltanto il numero di persone di cui occorreva una richiesta nominativa. Dopo la L. 223/91, che non sostituiva comunque quella numerica per quanto riguarda l'assunzione obbligatoria di prestatori facenti parte di categorie protette [4].
A tutela dei lavoratori appartenenti alle c.d. fasce deboli, è predisposto un istituto, chiamato in sostanza a sostituire il vincolo dell'avviamento numerico: è previsto, cioè, che i datori che occupano più di 10 dipendenti devono riservare una percentuale del 12% delle nuove assunzioni a particolari categorie di lavoratori (quelli iscritti da più di 2 anni nella prima classe delle liste di collocamento; quelli iscritti nelle liste di mobilità; quelli appartenenti a speciali categorie determinate con delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro).
Attualmente, tutte le
Assunzioni possono essere fatte direttamente, senza il preventivo nulla-osta da parte degli organi del collocamento, necessario solo per l'assunzione di extracomunitari non residenti in Italia e di lavoratori italiani destinati a prestare la propria opera in paesi non appartenenti alla CE. Permane comunque per i lavoratori, l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento. Al momento dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a registrare immediatamente il lavoratore nel libro matricola ed a consegnargli una dichiarazione sottoscritta dei dati relativi a tale registrazione. Deve inoltre comunicare agli uffici di collocamento, entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione, l'assunzione stessa.
Il collocamento obbligatorio
Il collocamento obbligatorio, regolato sino ad oggi dalla L. 482/68, è destinato ad una significativa riforma per effetto della L. 68/99. Quest'ultima si pone come finalità "la promozione dell'inserimento"
averso l'eliminazione delle barriere architettoniche, la promozione di politiche di inclusione e l'adattamento dei posti di lavoro alle esigenze specifiche delle persone disabili. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare le aziende e i datori di lavoro sull'importanza di assumere persone disabili, valorizzando le loro competenze e capacità. Solo attraverso un impegno concreto e una collaborazione tra istituzioni, aziende e società civile sarà possibile garantire una reale integrazione lavorativa delle persone disabili e superare le discriminazioni ancora presenti.