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Estratto del documento

Zanardelli del 1889, esso fu piùtollerato, sostenendo che doveva essere considerato un

illecito civile, ma con la piena liberà di effettuarlo. Nel 1930, durante il corporativismo,

ritornò ad essere un reato, finchè nel 1948, con la Costituzione repubblicana, divenne una

vera e propria libertà tutelata. Nello specifico esso è un diritto soggettivo del lavoratore, che

può far valere nei confronti del datore di lavoro, senza perdere il proprio posto (rinunciando

al massimo alla retribuzione). Nessuna clausola peraltro può rendere lo sciopero illegittimo

(invalidità delle clausole di pace).

Titolarità dello sciopero.L'art.40 non definisce chi sia il titolare del diritto di sciopero.

• Inizialmente si è convenuto opportuno riferirsi ai soli lavoratori subordinati (meritevoli di

tutela). Successivamente, con l'art. 506 c.p., la norma è stata estesa anche ai lavoratori

parasubordinati. Il diritto allo sciopero è definito come un diritto individuale ad esercizio

collettivo (anche se una tesi minoritaria afferma l'opposto). Proprio per questo esso ha

rilevanza collettiva e non individuale, tutelando esclusivamente l'interesse collettivo.

Modalità e limiti dello sciopero.In generale si preferisce lo sciopero "breve" a quello

• "lungo", per questoni di retribuzione. Inoltre possiamo ritrovare forme atipiche di sciopero

come quello "a singhiozzo" o quello "a scacchiera". Limiti interni: inizialmente la

giurisprudenza definiva lo sciopero come un'astensione concertata del lavoro, a tutela

dell'interesse collettivo. In questo modo non si considerava legittimo solo lo sciopero

economico-professionale, che riguardava le trattative per la stipula o il rinnovo dei contratti

collettivi. In questo modo non si tutelavano altre categorie di sciopero (di solidarietà, di

protesta). In seguito la Corte costituzionale decise di eliminare il concetto di sciopero-reato,

tranne per quelli sovversivi e di coazione sulla pubblica amministrazione. Limiti esterni:

inizialmente la giurisprudenza valutava la legittimità delle forme di sciopero in base al

principio del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici, in cui il lavoratore non

riceveva la remunerazione in corrispondenza della perdita sulla mancata produzione da parte

del datore di lavoro. Questi principi però non erano più efficaci nel caso di sciperi "a

singhiozzo" o "a scacchiera", poichè il danno subito dal datore era maggiore della "non

retribuzione" al lavoratore. Una sentenza della Corte di Cassazione 711/1980 eliminò ogni

tipo di vincolo interno, mantenendo dei vincoli esterni che scaturiscono da norme sulla

tutela di posizioni soggettive concorrenti. Se lo sciopero provoca un danno alla produzione,

esso sarà considerato legittimo, se invece provoca un danno alla produttività allora entrerà in

contrasto con i principi definiti negli articoli 4 e 41, divenendo così illegittimo.

Illiceità del crumiraggio.E' considerato illecito il comportamento di un datore di lavoro che

• tende ad assumere soggetti esterni all'azienda, per sostituire quelli che applicano lo sciopero.

Sciopero economico-politico e sciopero politico puro.In entrambi, il datore di lavoro ha la

• "non disponibilità della pretesa". Il primo è un diritto dei lavoratori tutelato dall'art.40,

mentre il secondo è meramente una libertà di cui può disporre un lavoratore, che però

comporterà un inadempimento contrattuale e le relative sanzioni disciplinari. Legge

146/1990 indica lo sciopero come ultima ratio. Il concetto guida di questa norma è quello

per cui il diritto di scipero deve esercitarsi nel rispetto del contenuto essenziale di

determinati diritti della persona, tutelati costituzionalmente. Nello specifico ci riferiamo alle

situazioni in cui si salvaguardal'erogazione delle prestazioni indispensabili dell'apparato

pubblico. Oltre alla legge stessa, anche la Commissione di Garanzia si dedica alla

regolamentazione della materia. In generale si occupa di regolare il rapporto fra le parti,

valutare l'idoneità dei contratti, colmare le eventuali lacune o non idoneità degli accordi e

segnalare le violazioni alle regole dettate dalla legge o dai contratti collettivi. Prima di

proclamare lo sciopero, le parti dovranno attivare le procedure di raffreddamento e di

conciliazione. In seguito si potrà procedere alla proclamazione, rispettando un termina di

preavviso di 10 giorni, per comunicare la durata, la modalità e la motivazione, e consentire

all'apparato pubblico di predisporre le misure necessarie. Nei casi di "immediatezza" non si

comunica la durata. I lavoratori che non adempiono alle prestazioni indispensabili sono

considerati inadempienti. Le sanzioni previste per i lavoratori sono di carattere disciplinare,

mentre le sanzioni previste per le organizzazioni possono prevedere: sospensione dei

permessi sindacali retribuiti, sospensione della riscossione dei contributi sindacali,

esclusioni da trattative sindacali e sanzioni amministrative di carattere pecuniario.

Precettazione.Provvedimento amministrativo straordinario con il quale l'Autorità

• competente (Pres.del Consiglio/Ministro nei conflitti nazionali o Prefetto nei conflitti locali)

impone il termine di uno sciopero (nei casi di necessità e urgenza).

Sciopero di lavoratori autonomi.Nel caso di sciopero di lavoratori autonomi, se questo

• incida sulla funzionalità di servizi pubblici, la Commissione di Garanzia promuove l'utilizzo

di codici di autoregolamentazione, con un preavviso di almeno 10 giorni con indicazione di

durata, motivazione e modalità a pena di sanzione amministrativa.

Rappresentanza sindacale aziendale (RSA)Le RSA sono disciplinate dall'art.19 dello

• Statuto dei lavoratori e vanno a sostituir, funzionalmente parlando, le vecchie "commissioni

interne" dei lavoratori d'azienda. Si costituiscono all'interno delle aziende per opera dei

sindacali nazionali. Nella versione originaria dell'articolo 19 vi erano 2 requisiti essenziali

per poter formare una RSA: 1) associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente

rappresentative sul piano nazionale 2) associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi

nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva. Questo meccanismo presentava alcuni

problemi, in particolare su come misurare la maggiore rappresentatività e sull'assenza di

meccanismi di democrazia sindacale. Pertanto col Referendum del 1995 la Corte

costituzionale modificò la norma in questione, definendo che le rappresentanze sindacali

potevano essere costitituite dai lavoratori associati a sindacati firmatari di contratti collettivi

nell'unità produttiva di appartenenza a prescindere dal livello. Si possono confrontare l'art.14

St. e l'art.19 St. Il primo parla di tutela generale dei sindacati, il secondo, oltre alla tutela,

promuove la formazione delle RSA. Infine le RSA si possono costituire in aziende con più

di 15 dipendenti.

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)Le RSU sono note e disciplinate per mezzo

• dell'Accordo interconfederale del 1993. Le associazioni sindacali che aderiscono alle RSU

rinunciano alla possibile costituzione di RSA. Le RSU sono elette democraticamente da tutti

i lavoratori dell'azienda appartenenti a sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali

oppure dei sindacati con almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto di voto. Il numero minimo

dei componenti della RSU è di 3 lavoratori e 1/3 dei seggi è nominato da sindacati esterni e

restano in carica per un massimo di 3 anni.

Diritti sindacali.Lo Statuto dei lavoratori disciplina i diritti delle RSA e delle RSU

• attraverso vari articoli: art.20 sul diritto di indire assemblee nell'unità produttiva su materie

di interesse sindacale e del lavoro, da parte delle RSA, per un massimo di 10 ore annue

(nell'orario di lavoro) oppure in qualunque occasione fuori dall'orario di lavoro; art.21 sul

diritto di indire referendum da parte di tutte le RSA, su materia sindacale; art.22 sul diritto a

permessi retribuiti per i dirigenti, secondo un monte orario variabile, con la comunicazione

al datore di lavoro di 24 ore prima; art.30 sul diritto a permessi concessi a dirigenti esterni;

art.31 sul diritto al collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori che ricoprono

cariche sindacali nazionali/provinciali; art. 25 sul diritto di procedere all'affissione di

comunicati sindacali; art.26 sul diritto a raccogliere contributi e svolgere opera di

proselitismo, senza pregiudicare la normale attività lavorativa; art.27 sul diritto di

predisporre di un locale all'interno dell'azienda; art.28 sul diritto di repressione delle

condotte antisindacali dei datori di lavoro, che tendono ad ostacolare libertà e attività

sindacali ed infine l'art.46 inerente al diritto alla collaborazione, coinvolgendo lavoratori e/o

i loro rappresentanti (interni o esterni), promuovendo i diritti di informazione, consultazione,

codecisione e cogestione.

Definizione di lavoro subordinato.L'art.2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro

• subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il

proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto direzione dell'imprenditore.

Quest'ultima locuzione specifica la vera e propria sottomissione al potere direttivo, in cui si

fonderà un rapporto lavorativo eterodiretto (da parte del datore di lavoro). Il lavoratore

dovrà mettere a disposizione le proprie energie lavorative in cambio di una retribuzione

sufficiente e proporzionale.

Accertamento giudiziale della subordinazione.Nel caso in cui il lavoratore contesta una

• situazione di subordinazione egli può fare ricorso al giudice. Quest'ultimo dovrà procedere

all'accertamento degli obblighi assunti e del rapporto instaurato dalle parti per verificare

l'eterodirezione dell'attività. La vera e propria certificazione avverrà tramite un atto stipulato

in seguito ad un'istanza di avvio della procedura firmata da entrambe le parti. Inoltre è

possibile chiedere una formale istanza di annullamento della procedura.

Definizione di lavoro autonomo.L'art.2222 c.c. definisce lavoratore autonomo "chi si

• obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o servizio, con lavoro prevalentamente

proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". Questa è una

definizione speculare rispetto a quella di lavoro subordinato. Si distinguono infine due rami

di lavoro autonomo: 1) la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) 2) la

collaborazione a progetto.

Collaborazione continuata

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Claudiamoon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Proia Giampiero.