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Appunti diritto del lavoro

Di Giordano Bozzanca, Sabato 23 giugno 2012 alle ore 19.16

Definizione di diritto sindacale

Insieme delle norme, poste dallo Stato o dalle associazioni sindacali, che mirano a disciplinare e regolare le relazioni tra i soggetti collettivi in ambito lavorativo.

Sindacati

  • Sindacati di mestiere: Composti dai lavoratori che praticano lo stesso mestiere, sono i più antichi e si rifanno alle corporazioni medievali.
  • Sindacati di categoria: Composti dai lavoratori appartenenti allo stesso settore e sono i più sviluppati in Italia.
  • Sindacati di azienda: Composti da lavoratori di una stessa azienda e sono presenti in alcune nicchie del settore privato e pubblico.

Azione sindacale

La contrattazione sindacale, che può svilupparsi attraverso diverse forme, tra cui la più estrema dello "sciopero", il quale rappresenta il mezzo con cui i lavoratori intendono raggiungere la stipulazione dei contratti collettivi. Questa azione può svilupparsi sia a livello "meta-aziendale" (e quindi territoriale, regionale e nazionale) sia a livello meramente "aziendale". Inoltre può essere prevista la partecipazione di un organismo di rappresentanza dei lavoratori (r.s.a - r.s.u).

Art.39 comma 1

Definisce il principio di "libertà sindacale", per il quale ogni soggetto (lavoratore) è libero di essere parte di un'organizzazione creata per il perseguimento di un fine specifico, di natura sindacale. Per "sindacale" si intende un atto o un'attività diretta all'autotutela degli interessi dei lavoratori. In primis, il titolare di questa libertà è il lavoratore subordinato, ma la disciplina si estende anche alle altre forme di lavoro. L'articolo 39 non si riferisce però agli imprenditori, poiché la loro autotutela è disciplinata dall'art.18 della Costituzione. Da questa libertà derivano 3 principi:

  • Costituzione di organismi sindacali
  • Azione sindacale
  • Libertà di aderire o no al sindacato

L'art.39 comma 1 si ricollega inoltre all'art.14 dello Statuto dei lavoratori, che riafferma il principio di libertà sindacale ma all'interno di luoghi di lavoro. Se così non fosse stato l'attività sindacale si sarebbe potuta esercitare solo al di fuori di essi, entrando in contrasto con l'art.41 Cost. che tutela l'iniziativa economica privata. La disciplina è stata ampliata dai successivi articoli dello Statuto dei lavoratori come l'art.15 sul divieto di atti discriminatori, l'art.16 sul divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori, l'art.17 sul divieto dei sindacati di comodo (sindacati che sono finanziati dagli stessi imprenditori al fine appunto prettamente imprenditoriale) e l'art.28 sulla repressione dei comportamenti dei datori di lavoro che ledono la libertà sindacale.

Organizzazione/Associazione

Il concetto di "organizzazione" risulta essere più ampio di quello di "associazione". Per organizzazione, infatti, si intende una collettività di persone, anche minima e/o occasionale, unificata per il raggiungimento di uno scopo comune. Per associazione invece si intende una forma più strutturata di organizzazione, costituita tramite un atto costitutivo fra i membri fondatori, in cui vi è la libertà di parteciparvi o no. Il sindacato è dunque un'associazione e a maggior ragione un'organizzazione. Di conseguenza, se è protetta la libertà di costituire associazioni sindacali allora è parimenti protetta la libertà di coalizione occasionale dei lavoratori.

Art.39 comma 2

Ai sindacati è imposto l'obbligo della registrazione per acquisire la personalità giuridica. Inoltre lo statuto dei sindacati deve prevedere un ordinamento interno a base democratica, in modo da garantire l'espressione della volontà degli affiliati e l'influenza di questi sulla condotta dell'associazione. Acquisita la personalità giuridica (con la registrazione) i sindacati dispongono della facoltà di stipulare contratti collettivi aventi efficacia "erga omnes", a prescindere dalle categorie di appartenenza. La stipulazione dei contratti tiene conto del "principio proporzionale" della rappresentanza sindacale in base agli scritti. La seconda parte dell'art.39 non è mai stata attuata, poiché:

  • I sindacati non tolleravano un controllo pubblico (dovuto alla registrazione) che vincolasse il principio di libertà.
  • I sindacati non volevano contarsi, perché ciò avrebbe consolidato determinati rapporti di forza.
  • La formulazione dell'art.39 avrebbe comportato anche quella dell'art.40.

In questo modo l'ordinamento ha mantenuto il principio di libertà dei soggetti collettivi lasciando però alcune lacune che si cerca di colmare con l'ausilio del diritto privato. I sindacati sono quindi delle associazioni non riconosciute, che mantengono la personalità giuridica (paradosso).

Contratto collettivo

Contratto stipulato fra soggetti collettivi appartenenti ad associazioni sindacali (o organismi rappresentativi) contrapposte fra loro, di lavoratori e imprenditori. La facoltà di stipulare contratti collettivi dipende dalle azioni combinate di due principi:

  • Libertà di organizzazione sindacale
  • Autonomia contrattuale

Il contratto collettivo è un contratto nominato, una via di mezzo fra un contratto tipico (meritevole di tutela e riconosciuto dall'ordinamento giuridico) e un contratto atipico (avente tipicità sociale ma non giuridica).

Maggiore rappresentatività

Essendovi un pluralismo sindacale si tende ad individuare i sindacati maggiormente rappresentativi in base ad indicatori specifici:

  • Numero di sottoscrizioni di contratti collettivi
  • Diffusione sul territorio
  • Capacità di rappresentare più categorie di lavoratori
  • Capacità di rappresentare più settori merceologici
  • Numero di iscritti

Comparativamente più rappresentativi

Si attua un giudizio comparativo fra i sindacati maggiormente rappresentativi (CIGL-CISL-UIL). I criteri di maggiore rappresentatività e comparativamente più rappresentativi sono importanti poiché l'ordinamento prevede molte riserve di legge.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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